O.P.C.M. 16/02/2007, n. 3565
Ulteriori disposizioni urgenti, conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese, per garantire il regolare svolgimento dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» (1)
(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2007, n. 47.
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
--- § ---
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese in occasione dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006, recante: «Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per garantire il regolare svolgimento dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008 e successive modificazioni ed integrazioni»;
Visti gli esiti della riunione del 15 febbraio 2007 tenutasi presso la Prefettura di Varese alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle amministrazioni interessate alla realizzazione del sopra citato «grande evento»;
Ravvisata necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza sopra citata per garantire la realizzazione del predetto «grande evento»;
Acquisita l'intesa della regione Lombardia;
Dispone:
Art. 1
1. Per assicurare in termini di somma urgenza le attività necessarie finalizzate al regolare svolgimento dei Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008, la provincia di Varese provvede alle attività finalizzate alla realizzazione del nuovo collegamento stradale tra la S.S. 342 «Briantea» e la S.S. 233 «Varesina» con interconnessione alla S.S. 344 di «Porto Ceresio».
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, la provincia di Varese può affidare incarichi professionali e di consulenza specialistica giuridica e tecnica in base alla normativa vigente.
3. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, la Provincia di Varese può indire conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la Conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o della giunta regionale, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'Amministrazione statale o dall'Amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.
4. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 16, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli.
5. Per le finalità di cui al comma 1 la provincia di Varese è autorizzata a provvedere per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni degli immobili occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonchè alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso degli immobili anche con la sola presenza di due testimoni (1).
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(1) Comma così modificato dall'O.P.C.M. del 3 aprile 2007.
Art. 2
1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative finalizzate alla realizzazione del «grande evento» è autorizzata, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, la deroga, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 111, 112, 118, 124, 125, 130, 132, 141, 241 ed i corrispondenti articoli della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto ancora in vigore, nonchè le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli: 11, 12, 49, 71, 72, 79, 88, 97, 98, 114, 115, 128, 242 e 253, commi 9, 20, 22, 33 e 34;
decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1999, n. 554 articoli: 47, 48, 49, 51, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 109, 129, 130, 134, 136, 140, 172, 188, 200;
decreto legislativo n. 6 del 26 gennaio 2007 art. 1, comma 3 e art. 2, comma 1, lettera d);
legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, art. 19;
decreto ministeriale n. 145/2000, articoli: 10, 21, 23 (1).
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(1) Comma così modificato dall'O.P.C.M. del 3 aprile 2007.
Art. 3
1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie rese disponibili dai soggetti firmatari dell'Accordo di programma che sono autorizzati a trasferire le medesime risorse sulla contabilità speciale di cui al comma 3.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a trasferire l'importo di 8 milioni di euro sulla contabilità speciale di cui al comma 3, a valere sulle risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 .
3. A tal fine è autorizzata l'apertura di un apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al presidente della provincia di Varese con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Art. 4
1. Per la realizzazione delle opere ricomprese nel Piano approvato dal Commissario delegato, con esclusione di quelle previste all'art. 1 della presente ordinanza, i soggetti interessati possono convocare apposite Conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990. In tal caso i termini temporali previsti dall'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990, possono essere ridotti fino ad un terzo.
2. Il Prefetto di Varese assicura la regolarità e la funzionalità delle iniziative da porre in essere da parte dei soggetti individuati nel piano delle opere rispetto alle finalità di cui alla presente ordinanza, evitando la sovrapposizione delle iniziative adottate.
3. All'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, provvede il Commissario delegato sentito il Prefetto di Varese relativamente agli aspetti di cui al comma 2.
4. Al fine di garantire il necessario supporto amministrativo e tecnico alle attività da porre in essere per consentire la realizzazione del «grande evento» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, il Commissario delegato è autorizzato ad istituire un'apposita struttura composta complessivamente da non più di sei unità di personale appartenenti alla pubblica amministrazione.
5. (Comma soppresso dall'art. 7, comma 6, O.P.C.M. 03 aprile 2007, n. 3580)
6. Agli oneri di cui al comma 5 si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta la necessaria disponibilità.
7. (1) Comma soppresso dal comma 6 dell'art. 7, O.P.C.M. 3 aprile 2007, n. 3580.
Art. 5
1. Per consentire il necessario supporto alla Commissione generale d'indirizzo prevista dall'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 2006, nonchè per assicurare l'espletamento delle attività di cui al comma 2 dell'art. 4 della presente ordinanza, è assegnata la somma di euro 24.000,00 all'Ufficio territoriale di Governo - Prefettura di Varese, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 5, comma 4, dell'O.P.C.M. 5 marzo 2008, n. 3660.
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