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VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

O.P.C.M. 25/07/2006, n. 3534

Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 100, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 agosto 2006, n. 179.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Allegato 1

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che autorizza il Dipartimento della protezione civile ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; autorizzando a tal fine la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006;

Visto il medesimo art. 1, comma 100, che rinvia per la ripartizione dei predetti contributi ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando due milioni di euro al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici, nonchè dieci milioni di euro alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, quattro milioni di euro alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche ed Umbria di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 61, e due milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004 ed un milione di euro all'Agenzia interregionale per il fiume Po per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del fiume Po, sentita l'Autorità di bacino competente;

Acquisita l'intesa le regioni interessate in occasione della Conferenza Stato-Regioni del 30 marzo 2006;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

 

1. Per la durata di quindici anni, il contributo di cui all'art. 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ripartito tra le regioni interessate nei termini indicati nell'allegato 1 alla presente ordinanza, in relazione alle calamità ivi individuate.

 

2. Le predette risorse affluiscono annualmente ai bilanci delle regioni interessate ovvero alle apposite contabilità speciali istituite ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, intestate ai commissari delegati.

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