O.P.C.M. 30/06/2006, n. 3529
Disposizioni urgenti di protezione civile (1)
(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell' 11 luglio 2006, n. 159.
Sommario
Art. 1 -
Art. 2
Art. 3
Art. 4
--- § ---
Art. 1
(1)
(1) Articolo soppresso dall'art. 3, comma 1, O.P.C.M. 20 febbraio 2008, n. 3657.
1. Al fine di assicurare le opportune sinergie per accellerare il completamento delle procedure necessarie alla chiusura degli stati d'emergenza in materia ambientale entro i termini indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, nonche' per favorire il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, finalizzata al recupero ed al riciclaggio, di imballaggi primari, secondari e terziari, della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonche' della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, nelle regioni in cui e' stato dichiarato lo stato d'emergenza nel settore dei rifiuti, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un'apposita struttura con funzione di coordinamento e di supporto delle attivita' svolte dai commissari delegati.
2. Tale struttura avra' in particolare il compito di:
a) formulare indicazioni ai commissari delegati di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa circa le migliori soluzioni per assicurare livelli adeguati per la raccolta differenziata dell'umido, anche ai fini della sua trasformazione in composti di qualita' per il successivo riutilizzo;
b) formulare proposte per ottenere da parte del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e dei consorzi di filiera il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio fissati dalla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio;
c) formulare proposte ai fini dell'adeguamento dei piani regionali per lo smaltimento dei rifiuti, per correggere eventuali violazioni della normativa di derivazione comunitaria;
d) fornire indirizzi per l'utilizzo appropriato delle balle di rifiuti trattati;
e) promuovere altresi' le iniziative di informazione per incentivare presso la popolazione la raccolta differenziata, il riciclaggio ed il riutilizzo dei rifiuti;
f) formulare proposte per mettere in condivisione, tra le regioni in cui vige lo stato d'emergenza, le discariche di servizio, anche in fase di gestione post-operativa dove residuino volumetrie disponibili ed ai fini della messa in sicurezza, nonche', ove possibile, gli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
3. La predetta struttura e' presieduta da un soggetto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Presidente, scelto tra persone dotate di comprovata ed elevata professionalita' nel settore della tutela ambientale. Alla predetta struttura sono assegnate venti unita' di personale, poste in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati fermo restando il trattamento, anche economico, in essere al momento del comando, identificate tra i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici anche economici. Detto personale e'posto, in deroga alle vigenti procedure di comando e distacco, nella disponibilita' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni successivi alla richiesta ed e' autorizzato a svolgere attivita' di lavoro straordinario sino ad un massimo di settanta ore mensili. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio puo' altresi' avvalersi per le attivita' connesse all'operativita' della predetta struttura di un massimo di quaranta unita' di personale comunque in servizio presso il medesimo Dicastero ed e' autorizzato a svolgere attivita' di lavoro straordinario sino ad un massimo di settanta ore mensili.
4. Per le medesime finalita' il predetto Dicastero puo' avvalersi fino ad un massimo di venti esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative. Con il decreto di cui al comma 1, si provvede all'individuazione dei predetti esperti e del personale di cui al comma 2. Ai predetti consulenti, ed al soggetto che presiede la struttura di cui al comma 2, qualora dipendenti pubblici, e' corrisposta una indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 50% degli emolumenti allo stato in godimento. Per i consulenti non dipendenti pubblici, nel provvedimento di nomina si provvede a determinarne i relativi compensi, sulla base di quanto spettante ai consulenti dipendenti pubblici ed in relazione al profilo professionale ed alle mansioni a cui sono adibiti presso la medesima struttura.
5. I commissari delegati di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, riferiscono mensilmente alla predetta struttura sulle iniziative assunte per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalle ordinanze di protezione civile evidenziando e motivando le eventuali criticita' e indicando le misure che si intendono adottare per consentire che la realizzazione degli interventi avvenga nei tempi stabiliti dai predetti decreti.
6. Il prefetto di Napoli provvede altresi' al pagamento degli oneri del personale operante presso la struttura del commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo e' corrisposto al prefetto di Napoli un compenso pari al 30% della retribuzione complessiva mensile in godimento, a titolo di indennita' onnicomprensiva, con oneri a carico delle risorse assegnate ancora disponibili presso la contabilita' speciale intestata al medesimo prefetto.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti provvede il prefetto di Napoli con le risorse finanziarie presenti nella contabilita' speciale al medesimo intestata che presenta la necessaria capienza finanziaria (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 5, comma 3, O.P.C.M. 27 dicembre 2006, n. 3559.
9. Al fine di contenere le spese del personale di cui si avvale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le attivita' connesse alle ordinanze di protezione civile, fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo, e' ridotto nella misura del 10% il numero complessivo degli esperti previsti dall'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 3048/2000, dall'art. 6, comma 2 dell'ordinanza n. 3062/2000, dall'art. 4, comma 2 dell'ordinanza n. 3106/01, dall'art. 6, comma 2 dell'ordinanza 3136/01, dall'art. 5, comma 1 dell'ordinanza n. 3186/02, dall'art. 2, comma 8 dell'ordinanza n. 3198/02, dall'art. 9, comma 7 dell'ordinanza n. 3217/02, dall'art. 6, comma 6 dell'ordinanza n. 3261/03 e dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3270/03 in materia socio-economico-ambientale, ed il relativo onere. A tal fine, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, cessano gli incarichi ancora in essere, affidati in base alle ordinanze appena citate ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla riorganizzazione delle attivita' amministrative in materia, affidando nuovi incarichi ed individuando il personale da assegnare all'espletamento delle attivita' connesse alle ordinanze in materia ambientale.
Art. 2
1. Al fine di evitare maggiori pregiudizi alla grave situazione del contesto socio economico ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto nella regione Campania in materia di rifiuti, il commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania (da ora il commissario delegato) provvede, d'intesa con il presidente della regione Campania ed i presidenti delle province interessate, ad individuare le discariche di servizio localizzate nella medesima regione presso le quali conferire immediatamente rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, anche tra quelle in fase di gestione post-operativa, a condizione che residuino volumetrie disponibili per l'ulteriore conferimento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi, ed al fine di garantire la messa in sicurezza, avvalendosi, ove ritenuto necessario, delle deroghe previste dalle ordinanze di protezione civile in premessa citate con oneri a carico dei fondi commissariali. Per le discariche private il commissario delegato anticipa le somme occorrenti per i relativi interventi assicurandone il recupero presso coloro i quali sono tenuti, in base alla normativa vigente, a farsi carico dei relativi oneri. Ai fini della messa in sicurezza delle predette discariche, il commissario delegato puo' utilizzare i materiali inerti estratti dal piede della frana di Montaguto (Avellino), previa verifica tecnica dell'adeguatezza dei materiali geologici.
2. Il commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, e' autorizzato ad individuare, anche al fine della loro ricomposizione morfologica, cave dismesse e/o abbandonate, per il conferimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi in uscita dagli impianti di selezione dei rifiuti della regione.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, il commissario delegato si avvale dei prefetti delle province della regione stessa, che garantiscono la puntuale attuazione delle determinazioni commissariali.
4. Il commissario delegato propone al presidente della regione Campania modifiche del piano cave al fine di ridurre il volume dell'attivita' estrattiva nelle zone caratterizzate da un elevato impatto delle attivita' connesse al ciclo di smaltimento dei rifiuti.
5. Il commissario delegato e' autorizzato ad anticipare il 50% delle quote di ristoro dovute ai comuni sedi degli impianti del ciclo integrato dei rifiuti ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. Il commissario delegato e', altresi', autorizzato a disporre il riconoscimento di quote di ristoro anche per i comuni confinanti con quelli che ospitano impianti in esercizio a fronte di oggettivi disagi subiti dai comuni medesimi in dipendenza dell'uso dei predetti impianti. La copertura di tali oneri e' posta a carico della tariffa dovuta dai soggetti conferenti.
Art. 3
1. Al fine di consentire l'ulteriore implementazione della raccolta differenziata, e' autorizzato, fino alla cessazione dello stato di emergenza, a favore dei consorzi costituiti nei bacini identificati con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, un contributo massimo pari ad euro 43.000.000,00, utilizzando a tal scopo i lavoratori assegnati in virtu' dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile 25 febbraio 1999, n. 2948, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.
2. La copertura degli oneri di cui al comma precedente e' assicurata, oltre che dalla maggiorazione di cui all'art. 2, comma 5 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 2003, applicando, a partire dal 1° giugno 2006, un'ulteriore maggiorazione pari ad euro 0,018 per chilogrammo di rifiuto conferito, per i comuni della regione Campania che, alla data del 31 dicembre 2005, non hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 35 per cento su base annua.
3. Il commissario delegato e' autorizzato a rimodulare la tariffa nel caso di mancata individuazione delle discariche in ambito regionale e/o provinciale, con la possibilita' di variare la stessa anche per singola provincia.
4. I comuni della regione Campania che provvedono all'implementazione dei servizi di igiene urbana, prevedendo l'assunzione di altro personale, sia pure per il tramite di ditte private appaltatrici del servizio, devono coprire il 75 per cento del fabbisogno attingendo dai lavoratori assegnati, in virtu' dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948/99, ai consorzi di bacino di cui alla legge della regione Campania, n. 10/93.
5. Per ciascun lavoratore stabilmente impegnato a partire dal 1° giugno 2006, il cui costo e' posto a totale carico dei comuni beneficiari, il Commissariato e successivamente la regione Campania riconoscera' al comune il contributo equivalente allo smaltimento di 20 ton/mese di RSU fino al 31 dicembre 2008.
2-bis. Fino al 31 dicembre 2007 è autorizzato, a favore dei consorzi costituiti nei bacini identificati con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, un contributo massimo di euro 55.500.000,00 per le attività di implementazione della raccolta differenziata, utilizzando a tal scopo i lavoratori assegnati in virtù dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2948/1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999 (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 12, O.P.C.M. 3 aprile 2007, n. 3580.
2-ter. La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata, oltre che dalla maggiorazione di cui all'art. 2, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 2003, applicando, a partire dal 1° febbraio 2007, l'ulteriore maggiorazione di cui al comma 2 del presente articolo, per i comuni della regione Campania che, alla data del 31 dicembre 2006, non hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 35 per cento su base annua (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 12, O.P.C.M. 3 aprile 2007, n. 3580.
Art. 4
1. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° agosto 2005, le parole «di un avvocato dello Stato e di un ulteriore magistrato amministrativo,» sono sostituite dalle parole «di due consulenti scelti tra gli Avvocati dello Stato o tra i Magistrati Amministrativi».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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