Legge 29/03/1983, n. 93
Legge quadro sul pubblico impiego (1)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 1983, n. 93.
Sommario
Art. 1 - Ambito di applicazione della legge
Art. 2 - Disciplina di legge
Art. 3 - Disciplina in base ad accordi
Art. 4 - Principi di omogeneizzazione
Art. 5 - Comparti
Art. 6 - Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo
Art. 7 - Accordi sindacali per i dipendenti degli enti pubblici non economici
Art. 8 - Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni
Art. 9 - Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale
Art. 10 - Accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti
Art. 11 - Contenuto degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego
Art. 12 - Accordi sindacali intercompartimentali
Art. 13 - Efficacia temporale degli accordi
Art. 14 - Accordi decentrati
Art. 15 - Copertura finanziaria
Art. 16 - Relazione al Parlamento
Art. 17 - Qualifiche funzionali
Art. 18 - Profili professionali
Art. 19 - Mobilità
Art. 20 - Procedure di reclutamento
Art. 21 - Formazione e aggiornamento del personale
Art. 22 - Princìpi in tema di responsabilità, procedure e sanzioni disciplinari
Art. 23 - Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300
Art. 24 - Installazioni di impianti audiovisivi e visite personali di controllo
Art. 25 - Organismi rappresentativi dei dipendenti
Art. 26 - Disposizioni speciali
Art. 27 - Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica
Art. 28 - Tutela giurisdizionale
Art. 29 - Abrogazione delle disposizioni incompatibili
Art. 30 - Norme transitorie sull'orario di lavoro dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato
Art. 31 - Norma transitoria per gli accordi in vigore
--- § ---
Art. 1
Ambito di applicazione della legge
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse ciascuna secondo il proprio ordinamento.
2. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Art. 2
Disciplina di legge (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 3
Disciplina in base ad accordi (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 4
Principi di omogeneizzazione (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 5
Comparti (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 6
Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 7
Accordi sindacali per i dipendenti degli enti pubblici non economici (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 8
Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 9
Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 10
Accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 11
Contenuto degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 12
Accordi sindacali intercompartimentali (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 13
Efficacia temporale degli accordi (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 14
Accordi decentrati (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 15
Copertura finanziaria (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 16
Relazione al Parlamento
1. Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.
2. La relazione è allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente è accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione.
Art. 17
Qualifiche funzionali (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 18
Profili professionali (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 19
Mobilità (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 20
Procedure di reclutamento (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 21
Formazione e aggiornamento del personale (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 22
Princìpi in tema di responsabilità, procedure e sanzioni disciplinari (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 23
Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 24
Installazioni di impianti audiovisivi e visite personali di controllo
1. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature nei casi non disciplinati dai commi seguenti.
2. L'installazione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e di produttività ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti, nonché l'effettuazione di visite personali di controllo, che siano rese indispensabili dalla necessità di tutelare i beni dell'amministrazione o dell'ente, sono disposte previa delibera del consiglio di amministrazione, sentiti gli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui al successivo articolo 25.
3. Per eccezionali e motivate ragioni di sicurezza, la competente autorità di pubblica sicurezza può sempre disporre l'installazione di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature dirette a combattere la criminalità.
4. Avverso la deliberazione di cui al secondo comma ed il provvedimento di cui al terzo comma possono ricorrere, al competente tribunale amministrativo regionale, anche gli organismi rappresentativi nonché i sindacati dei lavoratori indicati nel successivo articolo 25.
Art. 25
Organismi rappresentativi dei dipendenti
1. Organismi rappresentativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa dei dipendenti medesimi, nelle unità amministrative che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che abbiano titolo a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge.
Art. 26
Disposizioni speciali
1. La presente legge si applica anche ai dipendenti degli istituti autonomi case popolari, della Cassa per il Mezzogiorno e delle camere di commercio.
2. Restano disciplinati dalle rispettive normative di settore il personale militare e quello della carriera diplomatica e della polizia di Stato.
3. Restano ugualmente disciplinati dalle leggi speciali che li riguardano gli ordinamenti giuridici ed economici dei magistrati ordinari e amministrativi, degli avvocati e procuratori dello Stato, nonché dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
4. (Comma abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29).
Art. 27
Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:
1) la tutela dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali;
2) l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego;
3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici;
4) il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;
5) le attività istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione;
6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;
7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento;
8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri;
9) le attività necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione;
10) le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UES e gli altri organismi internazionali che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione.
2. Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
3. Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale.
4. Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.
5. Il Dipartimento della funzione pubblica sarà ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attività di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni.
6. Dovrà essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovrà essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto dei precisi requisiti di professionalità e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potrà essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.
7. All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti.
Art. 28
Tutela giurisdizionale (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 29
Abrogazione delle disposizioni incompatibili
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. Sono fatte salve le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie di cui al precedente articolo 2.
3. Le norme legislative o regolamentari relative a materie disciplinate sulla base degli accordi di cui al precedente titolo I rimangono in vigore fino all'emanazione della nuova disciplina.
Art. 30
Norme transitorie sull'orario di lavoro dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato
1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va interpretato nel senso che l'orario ordinario di lavoro ivi disciplinato è di trentasei ore settimanali.
2. La norma di cui al comma precedente non ha, per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, riflessi di ordine economico.
3. (Comma abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29).
Art. 31
Norma transitoria per gli accordi in vigore
1. Al fine di pervenire alla omogeneità dei tempi di contrattazione, la scadenza degli accordi è fissata al 31 dicembre 1984.
2. La contrattazione per i comparti i cui accordi hanno scadenza antecedente o successiva sarà limitata solo al periodo residuale fino a tale data.
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