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VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

D.M. 30/09/1999

Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti (1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 ottobre 1999, n. 235.

 

Sommario

 

Art. 1

 

 

--- § ---

 

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197;

Visto l'art. 3, primo comma e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale Tesoro del 7 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di introdurre nuove disposizioni in merito alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

 

1. Al D.M. 7 gennaio 1998 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Formale impegno.

1. La Cassa depositi e prestiti, su richiesta dei soggetti mutuatari, fornisce il formale impegno alla concessione dei finanziamenti, secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Il formale impegno, proposto dal direttore generale e deliberato dal consiglio di amministrazione, ha la validità di tre anni.

3. Con il formale impegno la Cassa depositi e prestiti si obbliga irrevocabilmente a mettere a disposizione, per il periodo di validità del provvedimento, la somma necessaria al finanziamento delle spese di investimento indicate dai soggetti mutuatari.

4. La somma di cui al comma precedente è resa disponibile attraverso uno o più mutui, concessi secondo la procedura di cui ai precedenti articoli ed alle condizioni vigenti all'atto della concessione.

5. Per ottenere il formale impegno i soggetti mutuatari devono produrre, a corredo dell'istanza, apposita deliberazione contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario e la descrizione delle spese di investimento da finanziare."

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