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VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

O.P.C.M. 05/05/2006, n. 3523

Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della citta' di Roma in occasione dell'incontro tra il Santo Padre e gli aderenti ai movimenti ed alle comunita' ecclesiali. (Ordinanza n. 3523)(1)

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - s.g. - n. 109 del 12 maggio 2006.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. Il prefetto di Roma Achille Serra e' nominato Commissario delegato per assicurare il regolare svolgimento dell'incontro tra il Santo Padre e gli aderenti ai movimenti ed alle comunita' ecclesiali che si terra' a Roma il 3 giugno 2006, nonche' per garantire condizioni di adeguata accoglienza e mobilita' ai partecipanti alla predetta Celebrazione ed alle connesse manifestazioni; a tal fine provvede alla definizione ed all'attuazione di ogni indispensabile iniziativa, anche mediante l'acquisizione, in termini di somma urgenza, della disponibilita' dei relativi beni, forniture e servizi.

 

2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, si avvale di uno o piu' soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive commissariali. I soggetti attuatori per le attivita' di propria competenza potranno avvalersi della struttura di cui al comma 3.

 

3. Per il compimento delle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato costituisce con proprio provvedimento un'apposita struttura di quindici unita', composta da personale della prefettura di Roma, nonche' da personale dipendente da altre amministrazioni ed enti pubblici individuato dal Commissario delegato medesimo, che sara' messo a disposizione dagli uffici di appartenenza entro giorni cinque dalla richiesta.

 

4. Al personale, anche dirigenziale, individuato di cui al comma 3, per lo svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza e' corrisposto, a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino alla conclusione dell'evento, settanta ore di straordinario.

 

Art. 2

 

 

1. Il Commissario delegato e' autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

 

2. Il Commissario delegato e' autorizzato a stipulare apposite polizze assicurative in favore del personale privo di coperture assicurative, impiegato nelle iniziative da intraprendersi ai sensi della presente ordinanza.

 

Art. 3

 

 

1. Il Commissario delegato, per le finalita' di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato ad avvalersi, ove ritenuto necessario e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, dei principi comunitari e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario, delle deroghe alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 29, comma 7, lettera d);

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies, 37-sexies nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate, e comunque nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/37;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/36;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 50 comma 5, 54 commi 1, lettere b) e c), 2, 3 e 4;

contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;

art. 16, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.

 

Art. 4

 

 

1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di 500.000,00 euro a carico del Fondo della protezione civile, che e' stato appositamente ripianato con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del Commissario delegato, ovvero dei soggetti attuatori da lui nominati, con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367. (Comma soppresso dall'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. 16 giugno 2006, n. 3527)

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