D.M. 29/11/1978
Individuazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa di concessione comunale ai sensi dell'art. 8 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702.(1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1978, n. 348.
Sommario
Art. 1 - Articolo 1
Art. 2 - Articolo 2
Art. 3 - Articolo 3
--- § ---
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, che istituisce, con decorrenza dal 1 gennaio 1979, le tasse sulle concessioni comunali per quegli atti e provvedimenti la cui emanazione è di competenza propria dei comuni, già soggetti alle tasse sulle concessioni governative ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni;
Considerato che le tasse sulle concessioni comunali sono dovute in sostituzione e nella stessa misura delle corrispondenti tasse sulle concessioni governative;
Visti i decreti-legge 18 marzo 1976, n. 46, 23 dicembre 1976, n. 854, e 26 maggio 1978, n. 216, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nelle leggi 10 maggio 1976, n. 249, 21 febbraio 1977, n. 36 e 24 luglio 1978, n. 388;
Considerato che il terzo comma del detto art. 8 prevede la emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di individuare gli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali;
Sentita, ai sensi dello stesso terzo comma dell'art. 8, l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;
Decreta:
Art. 1
Articolo 1
1. Gli atti e provvedimenti di seguito indicati sono soggetti a decorrere dal 1 gennaio 1979, alle tasse sulle concessioni comunali, nella misura a fianco di ciascuno di essi specificata, in sostituzione delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modifiche ed integrazioni:
Art. 2
Articolo 2
1. Per i comuni compresi nelle regioni a statuto speciale la individuazione degli atti soggetti a tassa sulle concessioni comunali, di cui all'articolo precedente, rimane circoscritta soltanto a quelli, fra essi, la cui emanazione rientra nella competenza propria dei comuni stessi, secondo gli statuti speciali e relative norme di attuazione delle regioni di appartenenza e le altre particolari disposizioni di legge vigenti.
Art. 3
Articolo 3
1. A decorrere dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il versamento delle tasse sulle concessioni governative relative agli atti e provvedimenti elencati nel precedente art. 1, ovvero a quelli di cui all'art. 2, deve essere effettuato a favore del comune qualificato, per competenza propria, ad esercitare la funzione cui l'atto inerisce.
|