O.P.C.M. 02/05/2006, n. 3520
Disposizioni urgenti di protezione civile (Ordinanza n. 3520)(1)
(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2006, n. 108.
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
--- § ---
Art. 1
1. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nel territorio delle isole Eolie per fronteggiare l'emergenza ivi esistente e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa citati e' riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennita' operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 90 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in aggiunta alle ore di lavoro di straordinario spettanti.
Art. 2
1. Per fronteggiare le straordinarie esigenze di salvaguardia della incolumita' pubblica e privata in relazione alle operazioni di disinnesco e bonifica di materiali esplosivi e di ordigni bellici presenti nel territorio del comune di Brenzone in provincia di Verona e della prospiciente Isola di Trimelone, e' assegnata alla regione Veneto la somma di euro 400.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a carico del Fondo di protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
Art. 3
1. Alle deroghe previste all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350 del 28 aprile 2004 e' aggiunta la seguente: «art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e connesse disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale del personale dirigente».
2. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3472 del 21 ottobre 2005 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «2. Con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile e' stabilito il compenso spettante al Presidente del Comitato di cui al comma 1».
3. Per realizzare gli obiettivi di ammodernamento di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a dismettere alle migliori condizioni di mercato i due velivoli P-180 si' da reperire, in aggiunta alle disponibilita' finanziarie sul Fondo della protezione civile, le occorrenti risorse volte all'acquisizione di uno o piu' velivoli aventi caratteristiche idonee per l'esercizio delle attivita' istituzionali del medesimo Dipartimento, nel rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36.
Art. 4
1. Il Prefetto di Napoli - Commissario delegato, nell'ambito delle attivita' da porre in essere ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469 del 13 ottobre 2005 e' autorizzato ad effettuare i necessari urgenti interventi finalizzati alla verifica sismica dell'eliporto ubicato presso la Base navale del Porto di Napoli; ai conseguenti oneri, quantificati in euro 27.600,00, si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
Art. 5
1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attivita' di progettazione relative al danno ed alla vulnerabilita' sismica dei beni culturali danneggiati dal sisma verificatosi nel territorio della provincia di Brescia il 24 novembre 2004 il commissario delegato puo' autorizzare la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite effettivamente reso, per il personale incaricato di effettuare dette progettazioni nell'ambito delle attivita' svolte dalla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, a tal fine utilizzando le risorse di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3469/2005.
Art. 6
1. La regione Liguria e' autorizzata ad utilizzare le residue risorse finanziarie pari ad euro 50.000.000,00 di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3090, n. 3095, n. 3096 del 2000, n. 3110, n. 3135, n. 3141 del 2001 e n. 3192 del 2002, da destinare agli eventi calamitosi del 2005 e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005 e del 13 gennaio 2006 citati in premessa, nonche' per la realizzazione dei programmi di intervento di prevenzione e mitigazione delle situazioni di rischio idrogeologico presenti sul territorio regionale.
Art. 7
1. Nelle more della procedura di trasferimento delle risorse finanziarie da parte della regione Lazio, pari a euro 769.673,00, necessarie per la definitiva delocalizzazione dei centri di autodemolizione e rottamazione attualmente siti in via dell'Acqua Acetosa, e' assegnata a titolo di anticipazione al soggetto attuatore di cui all'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3473/2005, la somma di euro 350.000,00, a valere sul Fondo della protezione civile, che presenta l'occorrente disponibilita', da accreditarsi sulla contabilita' speciale n. 3137 intestata al medesimo soggetto attuatore; a tal fine il soggetto attuatore provvede, entro dieci giorni dal trasferimento delle risorse finanziarie da parte della regione Lazio, al successivo trasferimento della somma di euro 350.000,00 sul Fondo della protezione civile
Art. 8
1. Per il superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, tenuto conto della necessita' di assicurare ogni improcrastinabile iniziativa finalizzata alla risoluzione delle problematiche inerenti alla gestione dei rifiuti ed alla depurazione delle acque, nonche' allo scopo di salvaguardare l'integrita' della vita della popolazione interessata anche mediante la tutela della relativa salubrita' ambientale, al commissario delegato sono attribuiti i poteri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21. In ogni caso il Ministero dell'interno, a fronte del mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie poste a carico dei comuni, dei consorzi e degli altri affidatari della regione Calabria nel settore dello smaltimento dei rifiuti e della depurazione delle acque applica l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
Art. 9
1. In relazione alla complessita' degli interventi da realizzare che rende opportuna la consultazione urgente del consiglio superiore dei lavori pubblici, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e tenuto conto della necessita' di assicurare un quadro unitario delle iniziative da porre in essere con i finanziamenti di competenza statale, il presidente generale del consiglio superiore dei lavori pubblici subentra, in qualita' di soggetto attuatore, in tutti gli incarichi affidati al direttore del servizio integrato infrastrutture e trasporti Lombardia Liguria - Settore infrastrutture, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 12 e n. 3514 del 19 aprile 2006 citate in premessa.
Art. 10
1. Allo scopo di consentire lo svolgimento delle attivita' ancora in corso di completamento finalizzate al definitivo superamento del contesto critico in materia di risorse idriche in atto nella regione Umbria, le residue disponibilita' finanziarie giacenti alla data del 31 maggio 2006 sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato, presidente della regione Umbria, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2005, nonche' quelle ancora da accreditare derivanti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230 del 18 luglio 2002, art. 10, comma 1, 2° capoverso, n. 3352 del 24 aprile 2004, art. 1, comma 2, e n. 3261 dell'8 luglio 2004, art. 7, comma 2, sono trasferite al bilancio della predetta regione in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalita' in questione.
Art. 11
1. Al fine di consentire il proseguimento delle iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, in aggiunta ai compiti attribuiti ai sensi della medesima ordinanza provvede all'individuazione ed alla realizzazione dei siti di recapito finale dei sedimenti aventi caratteristiche chimico-fisiche superiori ai limiti di colonna C del Protocollo in data 8 aprile 1993.
Art. 12
1. Ferme le competenze e le procedure previste dalla normativa ordinaria vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, il presidente della regione Lazio - Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2992 del 1999 e successive modificazioni, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti nella medesima regione, al fine di favorire il definitivo superamento della situazione di emergenza richiamata in premessa, provvede, sino al termine dello stato d'emergenza, e previa compiuta verifica di tutti i presupposti di legge, al rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, relative agli impianti per la gestione dei rifiuti.
Art. 13
1. L'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3487 del 29 dicembre 2005 e' cosi' sostituito: «4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, e' assegnato alla regione Emilia-Romagna il complessivo importo di euro 894.000,00 annui per quindici anni, ai sensi della delibera CIPE del 29 marzo 2006, n. 75, nell'ambito delle residue risorse finanziarie disponibili a valere sui limiti di impegno di cui all'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, cosi' come rifinanziata dalla legge n. 350 del 2003».
Art. 14
1. Le risorse assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2006, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille per l'anno 2005, pari a 2.500.000 euro, finalizzate all'attuazione del programma di messa in sicurezza della popolazione di Cerzeto, sono trasferite al commissario delegato nominato per fronteggiare l'emergenza verificatasi in conseguenza degli eventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006.
Art. 15
1. In relazione alla gravita' del contesto emergenziale in atto ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile gia' emanate, puo' adottare, ove necessario, determinazioni in deroga alle disposizioni degli articoli 178, 182, 183, 191, 193, 194, 196, 200, 202, 205, 208, 211, 212, 214, 215, 216 e 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico vigente.
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