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VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

O.P.C.M. 20/04/2006, n. 3516

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Linosa e nelle prospicienti aree marittime ed ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa (1)

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2006.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

 

Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

 

Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2006 con il quale è stato esteso all'isola di Linosa, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

 

Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350, recante «disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime»;

 

Vista l'ordinanza di protezione civile del 18 novembre 2004, n. 3382 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» con la quale il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime;

 

Vista l'ordinanza di protezione civile del 4 marzo 2005, n. 3410, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime»;

 

Vista la nota del Presidente della regione Siciliana del 5 aprile 2006 nella quale viene evidenziata sia la necessità di apportare ulteriori integrazioni alle citate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3350/2004 e 3410/2005 che l'esigenza di prevedere nuovi interventi, indispensabili per il definitivo superamento del contesto emergenziale;

 

Considerata la condizione di sostanziale inadeguatezza in cui versano le strutture portuali e aeroportuali dell'isola di Linosa e l'urgente necessità di realizzare opere di adeguamento, al fine di rispondere efficacemente alle necessità di trasporto di merci e persone, nonchè di consentire anche attività di soccorso e di assistenza alla popolazione ed in generale di protezione civile in condizioni meteomarine avverse;

 

Considerato altresì, che la situazione di costante emergenza provocata dal rilevante fenomeno dell'immigrazione clandestina che interessa particolarmente le isole Pelagie, è resa ancor più grave dalle frequenti e prolungate interruzioni dei collegamenti con la terraferma per avverse condizioni meteomarine, sì da far ritenere oltremodo necessario garantire almeno i rifornimenti di generi di prima necessità e di materiale igienico-sanitario;

 

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

 

Ravvisata, quindi, la necessità di attuare tutte le procedure di carattere straordinario ed urgente finalizzate sia alla rimozione, in tempi brevi, delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità che al ritorno alle normali condizioni di vita;

 

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

 

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

 

Dispone:

 

Art. 1

 

 

1. In relazione alla necessità di fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2006, in un contesto di interventi di somma urgenza, il Commissario delegato dispone l'adeguamento, l'ampliamento e la messa in sicurezza dei punti di attracco di Scalo Vecchio, Cala Mannarazza, Cala Pozzolana di Ponente dell'isola di Linosa, sulla base della progettazione esecutiva predisposta dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - SIIT Sicilia e Calabria - Settore infrastrutture.

 

2. Il Commissario delegato provvede, altresì, in considerazione dell'accresciuto numero di sbarchi di immigrati extracomunitari sull'isola di Linosa, all'affidamento dei lavori di ristrutturazione del Centro Polivalente locale da utilizzare per le necessità della comunità isolana e per l'accoglienza degli immigrati.

 

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, pari a euro 2.500.000,00 si provvede a carico del bilancio della regione Siciliana, computando i relativi oneri sulle somme all'uopo stanziate dall'Assessorato regionale lavori pubblici.

 

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 2, stimati in complessivi € 250.000,00, si provvede, quanto a euro 125.000,00 con fondi a carico della regione Siciliana, e quanto a euro 125.000,00 a carico del Fondo della protezione civile a titolo di anticipazione rispetto alle risorse che potranno rendersi disponibili per lo scopo nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate.

 

Art. 2

 

 

1. Al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità, derivanti da fenomeni di caduta sugli arenili di massi provenienti dalle sovrastanti pareti rocciose, il Commissario delegato autorizza, in termini di somma urgenza stante l'approssimarsi della stagione estiva che determina un incremento di presenze sull'isola, la realizzazione delle opere e dei lavori occorrenti per il consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti gli arenili stessi.

 

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in complessivi euro 800.000,00, si provvede, quanto a euro 400.000,00 con fondi a carico del bilancio della regione Siciliana, e quanto a euro 400.000,00 a carico del Fondo della protezione civile a titolo di anticipazione rispetto alle risorse che potranno rendersi disponibili per lo scopo nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate.

 

Art. 3

 

 

1. Nel quadro delle iniziative di protezione civile da adottarsi in via di prevenzione a tutela degli interessi fondamentali della popolazione rispetto a situazioni di pericolo derivanti da avverse condizioni meteo marine nel territorio insulare siciliano tenuto conto altresì della ineludibile esigenza di rispondere efficacemente alle necessità di trasporto di merci e persone, nonchè di consentire anche attività di soccorso e di assistenza alla popolazione ed in generale di protezione civile in condizioni meteomarine avverse, è autorizzato l'acquisto, da parte del Commissario delegato, di un'unità navale di tipologia «supply utility vessel», da individuare tra le navi già esistenti, da utilizzare da parte del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nella ricorrenza di situazioni che impediscano la navigazione e l'attracco degli ordinari mezzi navali, sì da garantire i collegamenti finalizzati ai rifornimenti di emergenza.

 

2. Ai fini dell'esperimento, da parte del Commissario delegato, di apposita procedura concorsuale accelerata per l'acquisizione della sopradescritta unità navale, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, alla cui disponibilità verrà assegnata la nave, da impiegare anche su richiesta della regione Siciliana e previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, provvede alla redazione della specifica tecnica descrittiva delle caratteristiche del mezzo navale in parola.

 

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in complessivi euro 5.000.000,00, si provvede, quanto a euro 2.500.000,00 con fondi a carico del bilancio della regione Siciliana, a valere sulle risorse di cui alla legge 31 dicembre 1991, così come integrata dall'art. 4, comma 98, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto a euro 2.500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile a titolo di anticipazione rispetto alle risorse che potranno rendersi disponibili per lo scopo nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate.

 

Art. 4

 

 

1. Allo scopo di fornire adeguato supporto logistico ai mezzi aerei impegnati nelle attività di pattugliamento e soccorso, con particolare riguardo al fenomeno dell'immigrazione clandestina nell'area delle isole Pelagie e di implementare le necessarie condizioni di sicurezza per l'effettuazione dei collegamenti aerei con le isole di Lampedusa e Linosa, il Commissario delegato dispone l'effettuazione degli interventi di seguito elencati, da eseguirsi sulla base della progettazione esecutiva del Ministero delle infrastrutture e trasporti - SIIT Sicilia e Calabria - Settore infrastrutture:

 

a) adeguamento e ampliamento delle piazzole elicotteristiche e realizzazione di un hangar per il ricovero di elicotteri presso l'isola di Lampedusa;

 

b) ampliamento, sistemazione, realizzazione di sistemi di abilitazione al volo notturno, delle elisuperfici presenti sull'isola di Linosa.

 

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in complessivi euro 3.700.000,00, si provvede, quanto a euro 2.500.000,00 con fondi a carico del bilancio regione Siciliana e quanto a euro 1.200.000,00 con le risorse finanziarie a valere sul Fondo della protezione civile, a titolo di anticipazione rispetto alle risorse che potranno rendersi disponibili per lo scopo nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate.

 

Art. 5

 

 

1. Il Commissario delegato per le attività di competenza di cui alla presente ordinanza, nonchè alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350/2004 e 3410/2005, si avvale del direttore generale del Dipartimento della protezione civile della Regione siciliana quale soggetto attuatore, i cui compiti saranno oggetto di puntuali direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario delegato.

 

2. Al soggetto attuatore è corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 50% degli emolumenti riconosciuti al Commissario delegato.

 

2-bis. L'indennita' di cui al comma 2 e' determinata con provvedimento del Commissario delegato al termine degli interventi previsti nella presente ordinanza di protezione civile, previa valutazione dell'attivita' svolta (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 10, O.P.C.M. 5 marzo 2008, n. 3660.

 

3. La struttura commissariale di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3350/2004 così come modificata dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3410/2005, in relazione ai maggiori compiti di cui alla presente ordinanza è implementata di due ulteriori unità scelte fiduciariamente dal Commissario delegato tenuto conto delle professionalità richieste rispetto alle attività da espletare.

 

4. Al personale di cui al precedente comma 3 è corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva pari a quella riconosciuta al dipendente del dipartimento della protezione civile, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3350/2004.

 

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 4, si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

 

6. Il personale componente la struttura commissariale che collabora a qualsiasi titolo con il Dipartimento della protezione civile, permane nella stessa posizione sino al termine dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006 e 6 aprile 2006, presso il Dipartimento medesimo.

 

Art. 6

 

 

1. Le risorse economiche di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, e 4, poste a carico del bilancio della Regione siciliana, vengono trasferite entro trenta giorni sull'apposita contabilità speciale n. 3048 istituita presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata al Commissario delegato emergenza isola di Lampedusa.

 

Art. 7

 

 

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza sono autorizzate, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e in osservanza della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, le deroghe di cui all'art. 5 dell'ordinanza 16 aprile 2004, n. 3350.

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