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VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

O.P.C.M. 06/04/2006, n. 3508

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3508) (1)

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 9

 

Art. 10

 

Art. 11

 

Art. 12

 

Art. 13

 

Art. 14

 

Art. 15

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. Al fine di tutelare l'incolumita' pubblica mediante la realizzazione urgente di interventi di consolidamento della frazione di Acquacalda sita nel comune di Lipari, il sindaco del medesimo comune e' autorizzato a rimodulare con proprio provvedimento motivato e secondo criteri oggettivi e di rigorosa perequazione, il finanziamento concesso al comune di Lipari dal Ministero dell'interno con decreto dell'8 novembre 2005 per gli interventi da porre in essere in localita' Acquacalda nel comune di Lipari, nella Baia di Levante dell'isola di Vulcano, nonche' in localita' «Sopra Lena» nell'isola di Stromboli.

 

Art. 2

 

 

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti in termini di massima urgenza correlati alla durata dell'emergenza in atto, strettamente attinenti alla realizzazione del passante autostradale di Mestre, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003, n. 3273, il commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, nonche' nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, articoli 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 47 e 50.

 

Art. 3

 

 

1. Il termine stabilito dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005, n. 3408, per il recupero dei tributi non corrisposti per effetto dei provvedimenti di sospensione, e' differito al mese di gennaio 2007.

 

Art. 4

 

 

1. Per l'espletamento delle attivita' necessarie al definitivo superamento del contesto di criticita' nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3404/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il presidente della provincia di Rieti - commissario delegato puo' avvalersi di consulenti, fino al numero massimo di tre unita', di elevata e comprovata professionalita', con specifiche competenze tecniche e/o scientifiche. Con successivo provvedimento, da adottarsi da parte del commissario delegato, e' determinato l'oggetto dell'incarico e la durata. Il compenso spettante a ciascuno dei predetti consulenti e' fissato nel limite massimo di euro 20.000,00 su base annua, con oneri posti a carico dei fondi commissariali.

 

Art. 5

 

 

1. Nell'ambito delle iniziative di carattere urgente, necessarie al definitivo superamento della situazione di pericolo determinata dalla frana di Spriana, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2005 citato in premessa, la regione Lombardia provvede alla realizzazione della vasca di dissipazione ed alla sistemazione fluviale a valle dell'opera di restituzione, funzionali al lotto di lavori da realizzarsi ad opera del Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3474/2005.

 

2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' assegnata alla regione Lombardia la somma di euro 2.500.000,00 a carico del Fondo per interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, di cui e' stata accertata la disponibilita', in deroga alle procedure da detta normativa previste.

 

3. Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominata una commissione di collaudo con il compito di verificare e certificare la funzionalita' del lotto di lavori di cui all'art. 1, comma 2, della citata ordinanza n. 3474/2005 rispetto alle finalita' di protezione civile, con particolare riferimento all'effettivo conseguimento della riduzione del rischio e della messa in sicurezza dei luoghi interessati dalla situazione di emergenza di cui al presente articolo.

 

Art. 6

 

 

1. Il soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 8, dell'ordinanza di protezione civile n. 3494/2006 citata in premessa, per il compimento delle iniziative di sua spettanza, si avvale della collaborazione di un esperto scelto anche tra dipendenti pubblici.

 

2. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile e' determinato il compenso da corrispondere al soggetto attuatore e al collaboratore di cui al comma 1, con i criteri e le modalita' previsti dall'art. 6, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3388/2004.

 

3. Nell'ottica di favorire un rapido rientro nell'ordinario della situazione di emergenza socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno, le somme residue di cui all'art. 10, comma 1, lettera f), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3348 del 2 aprile 2004, relative alle tariffe del servizio di depurazione per il periodo compreso tra l'8 aprile 1999 ed il 13 aprile 2004, riscosse dai comuni e versate sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato, gia' decurtate delle spese di gestione sostenute dal consorzio Alto Sarno depurazione, sono trasferite alla regione Campania.

 

4. La regione Campania, per il tramite dell'A.T.O. n. 3, provvede, altresi', all'acquisizione delle somme dovute e non ancora riscosse dai comuni per il medesimo periodo ed allo stesso titolo di cui al comma 3.

 

5. La regione Campania, entro il limite delle risorse disponibili di cui ai commi 3 e 4, provvede a trasferire al commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania le somme ad esso ancora spettanti per l'attivita' di gestione svolta in esecuzione dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 ed il 24 marzo 2003. La medesima regione, sulla scorta delle medesime risorse, procede altresi' al rimborso delle spese di gestione del servizio di depurazione, sulla base di documentate richieste avanzate dagli enti e dalle amministrazioni competenti per il periodo precedente all'avvio del servizio idrico integrato.

 

6. Il personale della direzione S.I.I.T. Campania - Molise impiegato dal commissario delegato nelle attivita' finalizzate al superamento della situazione di emergenza di cui al presente articolo, e' autorizzato, nel limite di ventisei unita', ad effettuare fino ad un massimo di settanta ore di lavoro straordinario mensile pro-capite, con oneri a carico dei fondi del commissario delegato di cui e' stata accertata la relativa disponibilita'.

 

Art. 7

 

 

1. Ferme le competenze e le procedure previste dalla normativa ordinaria vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, il presidente della Regione siciliana - commissario delegato, al fine di favorire il definitivo superamento delle situazioni di emergenza rispetto ai contesti di criticita' richiamati in premessa, provvede, sino al 31 maggio 2006, e previa compiuta verifica di tutti i presupposti di legge, al rilascio delle autorizzazioni previste rispettivamente dai decreti legislativi 18 febbraio 2005, n. 59, 11 maggio 2005, n. 133 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, relative agli impianti per la gestione dei rifiuti, per la depurazione e per il riuso delle acque reflue.

 

Art. 8

 

 

1. Nelle more del completamento delle iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento dell'emergenza ambientale in atto nel territorio della Regione siciliana, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, citato in premessa, il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3334 del 23 gennaio 2004, cosi' come modificato dall'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 3417 del 24 marzo 2005, e' prorogato fino al 31 maggio 2006.

 

Art. 9

 

 

1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005 recante la dichiarazione di «Grande evento», il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, provvede in raccordo con il Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport del Ministero per i beni e le attivita' culturali, avvalendosi dei poteri ivi previsti, ed in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 2003, n. 376, per la realizzazione del Museo dello sport italiano, utilizzando le risorse finanziarie appositamente previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 17 novembre 2004, e dall'art. 3 della legge 29 dicembre 2003, n. 376.

 

Art. 10

 

 

1. All'art. 1, comma 2, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005, n. 3489, e' aggiunta la seguente lettera:

«aa) a definire, nell'ambito del piano di cui alla precedente lettera a), gli interventi occorrenti per l'adeguata implementazione delle strutture sportive esistenti, di proprieta' pubblica e privata,funzionali alla celebrazione del "Grande evento", pure tenendo conto delle indicazioni appositamente fornite dal C.O.N.I. - F.I.N., ed anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche d'intesa con l'assessore all'urbanistica del comune di Roma; in particolare, il commissario delegato e' autorizzato ad individuare, d'intesa con l'assessore all'urbanistica del comune di Roma, aree ove realizzare ulteriori strutture sportive di proprieta' pubblica e privata, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, determinando, ove possibile, i contributi da erogare per la realizzazione, il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti sportivi».

 

2. All'art. 1, comma 2, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, n. 3489, e' aggiunta la seguente lettera:

«bb) in relazione all'urgente necessita' di assicurare l'immissione nel possesso delle aree site nel comprensorio dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata", occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3489/2005, il commissario delegato provvede, instando presso le autorita' competenti per fruire, ove necessario, dell'assistenza della forza pubblica, al conseguimento della materiale disponibilita' delle aree di proprieta' dell'Ateneo comunque occupate, disponendo per l'attuazione dei conseguenti interventi ed iniziative volti ad assicurare sia l'idoneita' delle aree liberate per il successivo utilizzo per le finalita' del "grande evento", che l'eventuale custodia dei beni rimossi; all'atto dell'immissione nel possesso di cui al presente comma il commissario delegato provvede alla redazione di apposito verbale sullo stato di consistenza dei terreni, anche con la sola presenza di due testimoni».

 

3. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005, n. 3489, e' aggiunto il comma:

«2-bis. In relazione alle ineludibili esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni operative inerenti alle attivita' cantieristiche da porre in essere per la realizzazione degli interventi, il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di personale tecnico in servizio presso il Consiglio dei lavori pubblici nel limite massimo di dieci unita', nonche' di ulteriori tre unita' da assumersi con contratto a tempo determinato, ed individuate con scelta di carattere fiduciario, in base alla tipologia delle attivita' da espletarsi nell'ambito della struttura commissariale di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del 29 dicembre 2005, n. 3489».

 

4. Relativamente alle opere ed agli interventi funzionali alla celebrazione del «Grande evento», da realizzarsi sulle aree dititolarita' dell'Universita' degli studi di «Tor Vergata», comunque coerenti con le finalita' istituzionali dell'Universita' stessa, il commissario delegato agisce in deroga alle norme ed alle disposizioni che disciplinano i poteri decisionali dell'Ateneo, anche avvalendosi dell'opera degli uffici amministrativi e tecnici dell'Universita' degli studi «Tor Vergata», previa intesa con l'Ateneo medesimo; per la realizzazione degli interventi stessi e delle opere strutturali, anche coerenti con il piano di sviluppo interno, le relative risorse finanziarie possono essere acquisite anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

 

5. Al fine di garantire l'occorrente assistenza giuridica al commissario delegato nella materia contrattualistica inerente alla corretta esecuzione dei singoli interventi, e' istituito, con decreto del commissario delegato medesimo, una commissione di consulenza composta da un magistrato amministrativo, da un magistrato della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato, da un professore ordinario dell'Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata», individuati fiduciariamente e dal Capo dell'avvocatura del comune di Roma. Il relativo compenso e' commisurato al 40% del trattamento economico mensile attualmente in godimento.

 

Art. 11

 

 

1. Il sindaco del comune di Reggio Calabria e' autorizzato, fino al31 dicembre 2006, ad utilizzare la contabilita' speciale di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3306/2003 per la corresponsione delle somme dovute alle imprese aggiudicatarie degli appalti finalizzati alla risoluzione della situazione di criticita' afferente all'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Reggio Calabria

 

Art. 12

 

 

1. Nel quadro delle iniziative finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a trasferire, a titolo gratuito, alle autorita' locali ed ad altri enti e soggetti, legalmente riconosciuti, operanti nel Paese per le predette finalita' umanitarie, i beni strumentali necessari per il proseguimento delle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005 e successive modifiche.

 

2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i contratti di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, possono essere prorogati, anche tenuto conto della specifica professionalita' maturata dagli esperti nel peculiare settore di intervento, per ulteriori dodici mesi, e comunque non oltre la durata dello stato di criticita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2005.

 

Art. 13

 

 

1. Al fine di garantire l'immediata attuazione del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, evitando l'aggravio di procedure di riscossione finalizzate ad acquisire risorse altrimenti recuperabili con procedure compensative, i crediti vantati dai comuni titolari di quote di ristoro ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 4-bis, dell'ordinanza di protezione civile n. 3032 del 21 dicembre 1999, come modificato dall'art. 9, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 5, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3286 del 9 maggio 2003, in relazione all'attivita' di smaltimento dei rifiuti effettuata fino alla data del 15 dicembre 2005, possono essere compensati dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, a seguito di apposita verifica contabile, con i debiti maturati a carico dei medesimi enti locali per il pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti dovuta fino alla data del 15 dicembre 2005 alle societa' FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a.

 

Art. 14

 

 

1. Al fine di porre in essere i necessari ed urgenti interventi finalizzati al ripristino della strada demaniale di via Corone sita nel territorio del comune di Monterosso, in provincia di La Spezia, interrotta in conseguenza del crollo del muro di sostegno, e di cui alla nota del 30 marzo 2006 del presidente della regione Liguria citata in premessa, e' assegnata alla medesima amministrazione comunale la somma di euro 70.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, sul quale e' stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilita'.

 

Art. 15

 

 

1. Al fine di fronteggiare gli stati di emergenza in premessa citati il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi di undici unita' di personale appartenente al Corpoforestale dello Stato a cui puo' essere corrisposto il trattamento economico accessorio previsto per il restante personale appartenente al predetto Corpo che presta servizio in posizione di comando presso il medesimo Dipartimento della protezione civile.

 

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del presente articolo si provvede a carico del Fondo di protezione civile.

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