In questa scheda è visualizzata l'informazione richiesta
Ogni volta che si apre una nuova scheda viene mantenuto il quadro completo della navigazione senza perdere la traccia del lavoro
GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

D.M. 20/08/1992

Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative (1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 agosto 1992, n. 196, S.O.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

 

--- § ---

 

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'ultimo comma dell'art. 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze è approvata la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;

Considerato che, al fine di perseguire una razionalizzazione delle varie voci della tariffa e di ridurne il numero mediante il loro accorpamento, il citato ultimo comma dell'art. 10 ha previsto - prescrivendo di tener conto degli aumenti già disposti con il predetto decreto-legge - l'inserimento nella tariffa delle voci menzionate in altre e diverse disposizioni di legge e la possibilità di apportare variazioni agli importi delle singole voci in misura non superiore al 20 per cento in aumento e al 40 per cento in diminuzione, a condizione che sia, comunque, assicurata nel complesso una invarianza di gettito;

Ritenuto che in attuazione del richiamato ultimo comma dell'art. 10 del decreto-legge n. 333 del 1992 sono state inserite nella tariffa le voci di tasse relative all'iscrizione delle società nel registro delle imprese (art. 4, comma 1), alla concessione dell'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi (art. 40), alla concessione della gestione di punti di raccolta del gioco del lotto (art. 41), alla iscrizione nell'albo nazionale degli agenti di assicurazione e in quello dei mediatori di assicurazione (art. 73), alla iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi (art. 74), e, infine, all'attribuzione del numero di partita IVA (art. 88);

Ritenuto che le entrate derivanti dall'applicazione della tariffa allegata al presente decreto, escluse le voci elencate nel precedente capoverso, sono nel complesso equivalenti a quelle derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'art. 10 del decreto-legge n. 333 del 1992 e risultano perciò aumentate del 100 per cento rispetto alle entrate derivanti dall'applicazione della tariffa in vigore alla data del 31 dicembre 1991;

Ritenuto che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono riservate all'erario e destinate ai fini di cui all'art. 13 dello stesso decreto-legge;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

 

1. È approvata la tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni, allegata al presente decreto. Essa sostituisce quella vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica.

 

Art. 2

 

 

1. La tariffa si applica agli atti e provvedimenti rilasciati, rinnovati o sottoposti a visto o vidimazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché a quelli per i quali il termine di pagamento delle tasse annuali scade a partire dalla predetta data. La tariffa si applica altresì agli atti e provvedimenti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è stato provveduto al pagamento dell'integrazione prevista dal comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il pagamento dell'integrazione, per il quale resta fermo il termine del 31 ottobre 1992 stabilito dal comma 3, del predetto art. 10, deve essere effettuato esclusivamente con versamento sullo speciale conto corrente postale n. 451005 intestato all'«Ufficio registro tasse CC.GG. - Roma - Integrazioni 1992». Le somme affluite su tale conto corrente postale, in applicazione dell'art. 13 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono versate dal predetto ufficio del registro sul capitolo d'entrata n. 1217, art. 3

 

Art. 3

 

 

1. Per i versamenti di tassa effettuati sugli ordinari conti correnti postali intestati all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma dalla data di entrata in vigore del presente decreto e relativi ad atti e provvedimenti da rilasciare, rinnovare, da sottoporre a visto o vidimazione dalla stessa data e a tasse annuali - esclusi i versamenti riguardanti le voci che sono state inserite nella tariffa per effetto del presente decreto - il predetto ufficio del registro versa il 50 per cento delle somme affluite sui detti conti, anche se aperti nell'interesse della regione siciliana, sul cap. 1217, art. 3, del bilancio dell'entrata e l'altro 50 per cento sul cap. 1217 ovvero alla regione siciliana, con le consuete modalità, per i conti aperti nell'interesse di questa. Sullo stesso cap. 1217 e alla regione siciliana, per quanto di sua spettanza, devono essere altresì versate le tasse relative alla iscrizione delle società nel registro delle imprese, alla concessione dell'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi, alla concessione della gestione di punti di raccolta del gioco del lotto, alla iscrizione nell'albo nazionale degli agenti di assicurazione e in quello dei mediatori di assicurazione, alla iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi e all'attribuzione del numero di partita IVA.

 

2. Gli stessi criteri, indicati nel comma 1 ai fini della ripartizione e del versamento, devono essere osservati dai distributori primari di valori bollati per le marche di concessioni governative distribuite dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, con sede in Palermo, distributore primario di valori bollati per la Sicilia, deve attenersi a quanto sopra specificato per i conti correnti postali aperti dall'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma nell'interesse della regione siciliana versando, pertanto, il 50 per cento di spettanza dello Stato sul cap. 1217, art. 3.

 

Art. 4

 

 

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Documento stampato dal sito internet www.paweb.it

Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
Documento stampato dal sito internet www.celinforma.it

Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890