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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

D.M. 18/11/1998, n. 462

Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463 (1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 gennaio 1999, n. 4.

 

Sommario

 

Art. 1 - Termini di pagamento

 

Art. 2 - Autoveicoli immatricolati per la prima volta

 

Art. 3 - Riacquisto del possesso, della disponibilità e rivendita dei veicoli

 

Art. 4 - Norme transitorie

 

Art. 5 - Entrata in vigore

 

 

--- § ---

 

IL MINISTRO DELLE FINANZE

 

Visto l'articolo 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali;

Considerato che la potenza effettiva prima espressa in cavalli vapore (CV) è ora espressa in Kilowatt (KW) a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unità di misura;

Visto che i termini di pagamento sono fissati in base ai cavalli fiscali dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985;

Visto l'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, con la quale viene data facoltà al Ministro delle finanze di stabilire nuovi termini e modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento dello stesso tributo;

Considerata l'opportunità di determinare in base alla potenza effettiva, KW e CV, i termini di pagamento per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati dal 1° gennaio 1998;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma del citato articolo 17 della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-4857M del 27 ottobre 1998;

Adotta il seguente regolamento:

 

Art. 1

Termini di pagamento (1)

 

(1) Il D.M. 23 dicembre 1998 (G.U. 30 dicembre 1998 n. 303) ha disposto che il pagamento delle tasse automobilistiche avente scadenza nel mese di gennaio 1999 sia effettuato nel periodo compreso tra il 1° ed il 28 febbraio 1999. Successivamente il D.M. 27 gennaio 1999 ( G.U. 28 gennaio 1999 n. 22) ha stabilito che il pagamento delle tasse automobilistiche avente scadenza nel mese di febbraio 1999 è effettuato nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 1999, ad eccezione di quello avente scadenza nel mese di gennaio 1999, il cui termine è stato già differito nel periodo compreso tra il 1° ed il 28 febbraio 1999, con il suddetto D.M. 23 dicembre 1998. Con D.M. 26 gennaio 2000 (G.U. 29 gennaio 2000, n. 23) è stato stabilito che il rinnovo del pagamento delle tasse automobilistiche, per i rimorchi adibiti al trasporto di cose, con scadenza nel mese di febbraio 2000, è effettuato nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 aprile 2000. Con D.M. 10 aprile 2000 (G.U. 5 maggio 2000, n. 103) è stato stabilito che il rinnovo del pagamento delle tasse automobilistiche per i rimorchi adibiti al trasporto di cose, con scadenza nel mese di febbraio 2000, è ulteriormente prprogato al periodo compreso tra il 1° ed il 30 giugno 2000. Nello stesso termine è corrisposto il versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1° gennaio 2000 con scadenza anteriore al 30 giugno 2000, in base al presente decreto. Con D.M. 21 giugno 2000 (G.U. 27 giugno 2000 n. 148) il termine per il rinnovo del pagamento delle tasse automobilistiche pe i rimorchi adibiti al trasporto di cose, con scadenza nei mesi di febbraio e giugno 2000, è stato ulteriormente prorogato al periodo compreso tra il 1° ed il 31 ottobre 2000. Nello stesso termnie è corrisposto il versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1° gennaio 2000, con scadenza anteriore al 28 febbraio 2001, in base al presente decreto.

 

1. Dal 1° gennaio 1998 le tasse automobilistiche sono corrisposte con le seguenti modalità ed entro i seguenti termini di scadenza:

a) per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo con motore alimentato a benzina, o a GPL o a metano, anche se in alternativa alla benzina, o a gasolio, se aventi le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 19 ottobre 1993, n. 427, o elettrico, con potenza fiscale superiore a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data, e per gli autoscafi iscritti nei pubblici registri: in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre;

b) per gli stessi autoveicoli di cui alla precedente lettera a), con potenza fiscale fino a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva fino a 35 KW o a 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data, e per tutti i motoveicoli: in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1° febbraio e 1° agosto;

c) per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo da locare senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle caratteristiche tecniche indicate alla lettera a), con potenza fiscale superiore a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva superiore a 35 KW o 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data: per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre o per l'intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi;

d) per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo da locare senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle caratteristiche tecniche indicate nella lettera a), con potenza fiscale fino a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva fino a 35 KW o 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data: per un periodo fisso semestrale decorrente dal 1° febbraio e 1° agosto oppure per l'intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi;

e) per tutti gli altri autoveicoli diversi da quelli di cui alle precedenti lettere, per i rimorchi, per i motori fuori bordo da applicare ad imbarcazioni non iscritte nei pubblici registri: per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1° febbraio, 1° giugno e 1° ottobre, oppure per un intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi.

 

2. Il pagamento è effettuato nel corso del mese iniziale dei periodi fissi sopra stabiliti. La decorrenza di detti periodi fissi per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1997 è quella già fissata per l'anno 1997.

 

3. Il rinnovo del pagamento di tutte le tasse fisse, compresa quella per la targa di prova, è eseguito nel mese di gennaio.

 

Art. 2

Autoveicoli immatricolati per la prima volta

 

1. Per i veicoli e autoscafi immatricolati per la prima volta, le tasse sono dovute a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione e sono versate entro tale mese o nel mese successivo a quello d'immatricolazione qualora questa avvenga negli ultimi dieci giorni del mese.

 

2. Per i veicoli indicati alla lettera a) dell'articolo 1, le tasse sono corrisposte per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli otto mesi predetti; per quelli indicati alla lettera b), per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai sei mesi predetti; per tutti gli altri veicoli: fino ad una delle scadenze dei periodi fissi per essi stabiliti all'articolo 1, escluso in ogni caso il pagamento per un solo mese.

 

3. Per i veicoli immatricolati per la prima volta soggetti a tassa fissa annua, il tributo relativo all'anno di immatricolazione è versato in unica soluzione nel mese in cui avviene l'immatricolazione stessa, e qualora questa abbia luogo negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa fissa annua può essere corrisposta nel mese successivo.

 

Art. 3

Riacquisto del possesso, della disponibilità e rivendita dei veicoli

 

1. Per i veicoli per i quali a norma del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è consentita l'interruzione dell'obbligo del pagamento delle tasse, i tributi dovuti sono corrisposti dal mese in cui avviene l'annotazione del riacquisto del possesso o della disponibilità del veicolo o dell'autoscafo o la rivendita da parte delle imprese autorizzate al loro commercio, secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 1 e 2.

 

Art. 4

Norme transitorie

 

1. Per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto merci i pagamenti da effettuarsi entro il 28 febbraio 1998 possono essere eseguiti entro il 16 marzo 1998.

 

2. Il versamento delle tasse da corrispondere nel 1998 può essere effettuato presso gli uffici esattori dell'ACI oppure presso gli uffici postali, utilizzando i modelli del libretto fiscale o gli speciali bollettini in distribuzione presso gli stessi uffici postali.

 

Art. 5

Entrata in vigore

 

1. Il presente regolamento sostituisce il decreto 25 novembre 1985 e il decreto 27 dicembre 1997 del Ministro delle finanze, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985 e n. 303 del 31 dicembre 1997.

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