D.Lgs. 08/02/2006, n. 114
Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari (1)
(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2006.
Sommario
Art. 1 - Etichettatura degli ingredienti
Art. 2 - Etichettatura di frutta, ortaggi e funghi
Art. 3 - Ingredienti sostituibili
Art. 4 - Deroghe per gli ingredienti composti
Art. 5 - Ingredienti assimilati agli additivi
Art. 6 - Casi di esenzione
Art. 7 - Abrogazioni
Art. 8 - Lista degli ingredienti allergenici
Art. 9 - Prodotti contenenti acido glicirrizico
Art. 10 - Sostanze diverse dagli ingredienti
Art. 11 - Norme transitorie
Art. 12 - Clausola di cedevolezza
Art. 13 - Clausola di invarianza della spesa
Allegato 1
Allegato 2
--- § ---
Art. 1
Etichettatura degli ingredienti
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Gli ingredienti, elencati nell'Allegato 2, sezione III, o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.
2-ter. Le sostanze derivate da ingredienti elencati nell'Allegato 2, sezione III, utilizzate nella fabbricazione di un prodotto alimentare e presenti anche se in forma modificata, devono figurare in etichetta col nome dell'ingrediente da cui derivano; detta disposizione non si applica se la stessa sostanza figura gia' col proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito.
2-quater. Gli ingredienti elencati all'Allegato 2, sezione III, devono figurare nell'etichettatura anche delle bevande contenenti alcool in quantita' superiore a 1,2 per cento in volume. L'indicazione dell'ingrediente o degli ingredienti o dei derivati di cui all'Allegato 2, sezione III, e' preceduta dal termine "contiene", se detti ingredienti non figurano nella denominazione di vendita o nell'elenco degli ingredienti.».
Art. 2
Etichettatura di frutta, ortaggi e funghi
1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
«8. Tipi diversi di frutta, di ortaggi o di funghi, dei quali nessuno abbia una predominanza di peso rilevante, quando sono utilizzati in miscuglio in proporzioni variabili come ingredienti di un prodotto alimentare, possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la denominazione generica di "frutta", "ortaggi" o "funghi" immediatamente seguita dalla menzione "in proporzione variabile" e dalla elencazione dei tipi di frutta, di ortaggi o di funghi presenti. Il miscuglio e' indicato, nell'elenco degli ingredienti, in funzione del peso globale della frutta, degli ortaggi e dei funghi presenti.».
Art. 3
Ingredienti sostituibili
1. Dopo il comma 10 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Gli ingredienti, che costituiscono meno del 2 per cento nel prodotto finito, possono essere elencati in un ordine differente dopo gli altri ingredienti.
10-ter. Gli ingredienti simili o sostituibili fra loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, purche' costituiscano meno del 2 per cento del prodotto finito e non siano additivi o ingredienti elencati nell'Allegato 2, sezione III, possono essere indicati nell'elenco degli ingredienti con la menzione "contiene . e/o .", se almeno uno dei due ingredienti sia presente nel prodotto finito.».
Art. 4
Deroghe per gli ingredienti composti
1. Il comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
«12. La enumerazione di cui al comma 11 non e' obbligatoria:
a) se l'ingrediente composto, la cui composizione e' specificata dalla normativa comunitaria in vigore, rappresenta meno del 2 percento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1;
b) se l'ingrediente composto, costituito da miscugli di spezie e/o erbe, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1;
c) se l'ingrediente composto e' un prodotto per il quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio l'elenco degli ingredienti.».
Art. 5
Ingredienti assimilati agli additivi
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera d), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) le sostanze che, pur non essendo additivi, sono utilizzate secondo le stesse modalita' e con le stesse finalita' dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata.».
Art. 6
Casi di esenzione
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le esenzioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'Allegato 2, sezione III.».
Art. 7
Abrogazioni
1. Nell'Allegato 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono soppresse le denominazioni «frutta candita» e «ortaggi» e le relative designazioni.
Art. 8
Lista degli ingredienti allergenici
1. All'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono aggiunte la sezione III e la sezione IV di cui all'Allegato I al presente decreto.
2. (Comma abrogato dall'art. 27, comma, Legge 7 luglio 2009, n. 88 - Legge comunitaria 2008)
3. (Comma abrogato dall'art. 27, comma, Legge 7 luglio 2009, n. 88 - Legge comunitaria 2008)
Art. 9
Prodotti contenenti acido glicirrizico
1. La sezione II dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' completata con l'aggiunta della categoria di prodotti indicata all'Allegato II al presente decreto.
Art. 10
Sostanze diverse dagli ingredienti
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, puo' essere definita, sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili, in attesa di norme comunitarie specifiche, la soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza di sostanze di cui alla sezione III dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, diverse dagli ingredienti.
Art. 11
Norme transitorie
1. Le etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere utilizzate fino al 20 maggio 2006 per i prodotti di cui all'Allegato II e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto negli altri casi; i prodotti etichettati entro tali date, in modo non conforme alle disposizioni del presente decreto, possono essere venduti fino all'esaurimento delle scorte.
Art. 12
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE, 2005/26/CE e 2005/63/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.
Art. 13
Clausola di invarianza della spesa
14. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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