D.M. 08/01/1997, n. 99
Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature (1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 1997, n. 90.
Sommario
Art. 1 - Oggetto ed àmbito d'applicazione
Art. 2 - Valutazioni delle perdite
Art. 3 - Rapporti annuali
Art. 4 - Norma transitoria
Allegato - Allegato
--- § ---
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici il compito di definire, mediante apposito regolamento, i criteri ed il metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il voto n. 585/94 espresso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella adunanza del 23 giugno 1995;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996, n. 25/96;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1032 dell'8 gennaio 1997);
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto ed àmbito d'applicazione
1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, definisce nell'allegato, costituente parte integrante dello stesso, i criteri ed il metodo in base ai quali sono valutate le perdite degli acquedotti e delle fognature. Esso indica, altresì, la guida per la effettuazione delle rilevazioni e l'organizzazione del relativo sistema di monitoraggio nonché le regole per la stesura dei rapporti di cui all'articolo 3 che, entro il mese di febbraio di ciascun anno, il gestore trasmette al Ministero dei lavori pubblici - Osservatorio dei servizi idrici.
2. Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti di acquedotto. Esso si applica altresì alle fognature, intese come impianti di smaltimento dei reflui derivanti dall'uso di acque distribuite da acquedotti, con esclusione delle fognature bianche; si applica inoltre a tutte le fognature nere degli impianti a sistema separato e a quelle miste in quanto destinate allo smaltimento delle acque nere, anche se alimentate da risorse idriche di cui l'utente si approvvigioni autonomamente.
Art. 2
Valutazioni delle perdite
1. Le procedure di valutazione delle perdite di cui al presente regolamento sono finalizzate alla formulazione di «bilanci idrici nelle reti e negli impianti», sia nel loro complesso, sia in parte di essi, mediante la compiuta conoscenza dei volumi immessi nel sistema in un prefissato arco temporale e di quelli in uscita. Detti bilanci si fondano su misurazioni di portate, o su stime per quelle non misurabili, integrati in un determinato tempo di osservazione. La stima delle portate non misurabili è effettuata con livelli di attendibilità progressivamente crescenti, mediante l'attuazione, anche con gradualità, di opportuni adeguamenti strutturali dei sistemi di acquedotto e fognature esistenti, al fine di rendere il più possibile obiettivo e certo il metodo di controllo dei volumi in entrata e in uscita. Per gli impianti da realizzare alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale esigenza è tenuta presente in sede di progettazione della conformazione strutturale e della disposizione di apparecchiature, anche nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
2. In via transitoria il gestore è tenuto comunque ad effettuare una stima delle perdite, qualora non siano misurabili, anche basate su opportuni sistemi periodici di lettura e fatturazione.
3. La conoscenza dei volumi che concorrono alla formazione dei bilanci idrici è quanto più possibile disaggregata per componenti e per zone, al fine di rendere più puntuale la conoscenza dell'entità e della distribuzione delle perdite, anche attraverso la determinazione di appropriati indici di funzionalità e di disservizio.
4. In dipendenza dell'esito dei bilanci, il gestore procederà ad una appropriata e specifica «campagna di ricerca delle perdite» per provvedere alle necessarie riparazioni; le indicazioni per la esecuzione del relativo piano di interventi sono contenute nella convenzione tra gli enti locali di cui all'articolo 9 della legge n. 36 del 1994 ed i soggetti gestori.
Art. 3
Rapporti annuali
1. Il gestore trasmette annualmente al Ministero dei lavori pubblici Osservatorio dei servizi idrici, entro il mese di febbraio appositi rapporti redatti secondo gli standard indicati nel punto 4 dell'allegato e indicanti i dati sui volumi d'acqua degli impianti di acquedotto e di fognatura nonché il valore dei parametri di valutazione delle perdite.
Art. 4
Norma transitoria
1. Nella convenzione tra gli enti locali di cui all'articolo 9 della legge n. 36 del 1994 ed i soggetti gestori sono indicati tempi, modalità ed oneri per adeguare le reti e gli impianti esistenti, ai fini della valutazione delle perdite in conformità alle prescrizioni del presente regolamento.
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