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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

Legge 08/03/1951, n. 122

Norme per l'elezione dei Consigli provinciali (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 1951, n. 60.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 9

 

Art. 10

 

Art. 11

 

Art. 12

 

Art. 13

 

Art. 14

 

Art. 15

 

Art. 16

 

Art. 17

 

Art. 18

 

Art. 19

 

Art. 20

 

Art. 21

 

Art. 22

 

Art. 23

 

Art. 24

 

Art. 25

 

Art. 26

 

Art. 27

 

Art. 28

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. Ogni Provincia ha un Consiglio provinciale, un Presidente della Giunta provinciale e una Giunta provinciale.

 

Art. 2

 

 

(Articolo abrogato dall'art 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

 

Art. 3

 

 

1. La Giunta provinciale è composta del presidente, di quattro assessori effettivi e due supplenti nelle Province con popolazione fino a 300.000 abitanti; del presidente, di sei assessori effettivi e due supplenti nelle Province con popolazione da 300 a 1.400.000 abitanti; del presidente, di otto assessori effettivi e due supplenti nelle Province con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti.

 

2. Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

 

Art. 4

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

Art. 5

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

Art. 6

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n.81)

 

Art. 7

 

 

1. Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni.

 

2. Il presidente della Giunta provinciale e la Giunta provinciale scadono contemporaneamente al Consiglio, ma restano in carica sino alla nomina dei successori.

 

3. Il Consiglio esercita le sue funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la sua rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva alla scadenza (1).

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(1) Comma agginto dall'art. 1, L. 10 settembre 1960, n. 962.

 

4. La durata in carica si computa dalla data delle elezioni (1).

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(1) Comma agginto dall'art. 1, L. 10 settembre 1960, n. 962.

 

5. Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la metà dei suoi membri (1).

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(1) Comma agginto dall'art. 1, L. 10 settembre 1960, n. 962.

 

6. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette (1).

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(1) Comma agginto dall'art. 1, L. 10 settembre 1960, n. 962.

 

Art. 8

 

 

1. Il Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.

 

2. Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali.

 

Art. 9

 

 

1. In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 10 settembre 1960, n. 962.

 

2. A nessun Comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla Provincia.

 

3. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

 

4. La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.

 

5. Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 19 del D.Lgs.Lgt. 7 gennaio 1946, n. 1 non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.

 

Art. 10

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 10, n. 1, L. 23 aprile 1981, n. 154)

 

Art. 11

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 10, n. 1, L. 23 aprile 1981, n. 154)

 

Art. 12

 

 

1. In ogni Tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda Comuni, appartenenti alle circoscrizioni di più Tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio.

 

2. L'ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del Tribunale o delle Preture da esso dipendenti che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del Tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

 

3. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

 

Art. 13

 

 

1. La Corte d'appello del capoluogo della Provincia o il Tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il Tribunale della Provincia più vicino al capoluogo, quando nella Provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati - dei quali uno presiede - nominati dal Primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

 

Art. 14

 

 

1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

 

2. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia.

 

3. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

 

4. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;

b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;

c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;

d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di un milione di abitanti (1).

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(1) Gli attuali commi quarto e quinto così sostituiscono l'originario comma quarto per effetto dell'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271. Successivamente il comma quarto è stato modificato dall'art. 1-bis, D.L. 25 febbraio 1995, n. 50 e poi così sostituito dall'art. 3, L. 30 aprile 1999, n. 120.

 

5. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale (1).

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(1) Gli attuali commi quarto e quinto così sostituiscono l'originario comma quarto per effetto dell'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271. Successivamente il comma quarto è stato modificato dall'art. 1-bis, D.L. 25 febbraio 1995, n. 50 e poi così sostituito dall'art. 3, L. 30 aprile 1999, n. 120.

 

6. La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali (1).

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(1) Comma sostituito prima dall'art. 4 L. 10 settembre 1960, n. 962 e poi dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271.

 

Art. 15

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 5, L. 10 settembre 1960, n. 962)

 

Art. 16

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 5, L. 10 settembre 1960, n. 962)

 

Art. 17

 

 

1. Compiute le operazioni relative all'esame ed all'ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:

1) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'art. 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (1);

2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati (1).

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(1) Numero così sostituito dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53.

 

2. Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136 (1). I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 14 (2).

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(1) Periodo aggiunto dall'art. 3, L. 15 ottobre 1993, n. 415.

(2) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 10 settembre 1960, n. 962.

 

Art. 18

 

 

1. La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 7, L. 10 settembre 1960, n. 962.

 

Art. 19

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 25, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

Art. 20

 

 

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio elettorale circoscrizionale.

 

2. Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al Presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

 

3. Per le sezioni dei Comuni sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

 

Art. 21

 

 

1. L'ufficio elettorale circoscrizionale costituito ai termini dell'art. 12, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:

1) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

 

2. (Comma abrogato dall'art. 8, legge 10 settembre 1960, n. 962)

 

3. (Comma abrogato dall'art. 8, legge 10 settembre 1960, n. 962)

 

4. (Comma abrogato dall'art. 8, legge 10 settembre 1960, n. 962)

 

Art. 22

 

 

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 9, L. 10 settembre 1960, n. 962.

 

Art. 23

 

 

1. L'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello od il Tribunale ai termini dell'articolo 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

- determina la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati;

- determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

 

2. (Comma abrogato dall'art 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

 

3. (Comma abrogato dall'art 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

 

4. (Comma abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

5. (Comma abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

6. (Comma abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

7. (Comma abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

8. (Comma abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

Art. 24

 

 

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, è inviato alla Prefettura ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, con facoltà agli elettori della Provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

 

Art. 25

 

 

1. I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti all'elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale dopo gli ultimi eletti (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 11, L. 10 settembre 1960, n. 962.

 

Art. 26

 

 

1. Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei Comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali;

3) per quanto non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma quinto e seguenti dell'art. 26 della L. 6 febbraio 1948, n. 29.

 

Art. 27

 

 

1. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle amministrazioni provinciali.

 

2. Nel caso di contemporaneità dell'elezione del Consiglio provinciale con l'elezione di Consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli Comuni, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio provinciale, sarebbero rimaste a carico della stessa Amministrazione provinciale (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 13, L. 10 settembre 1960, n. 962.

 

Art. 28

 

 

1. Per l'applicazione della presente legge e fino a quando non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947.

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