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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

O.P.C.M. 17/02/2006, n. 3496

Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso e Foggia (1)

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, riguardante l'estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche al territorio della provincia di Foggia;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici

che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, recante «Primi interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e Foggia ed altre misure di protezione civile»;

Visti i decreti del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 ottobre 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in alcuni comuni della provincia di Campobasso e Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002;

Visto l'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004, n. 3354, con il quale sono stati differiti al 31 dicembre 2005 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, gia' sospesi fino al 31 marzo 2003 con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sopra citati;

Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2004, n. 3344 e l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004, n. 3354;

Visti gli esiti della riunione tenutasi il giorno 25 gennaio 2006 al Ministero dell'economia e delle finanze, alla quale hanno partecipato oltre al Vice Ministro del predetto Dicastero, i rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio legislativo finanze, ove e' stato concordato lo schema di ordinanza di protezione civile concernente le sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei tributi in favore dei soggetti aventi sede legale od operativa nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di ottobre 2002 delle province di Campobasso e Foggia;

Acquisita l'intesa della regione Molise con nota del 7 febbraio 2006 e della regione Puglia con nota del 13 febbraio 2006;

Vista la nota in data 9 febbraio 2006 del Vice-Ministro dell'economia e delle finanze;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Dispone:

 

 

Art. 1

 

 

1. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore dei soggetti indicati nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, stabilito al 31 dicembre 2005, dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004, n. 3354, e' differito al 31 dicembre 2006.

 

2. I versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1, possono essere effettuati da parte dei soggetti interessati senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2007, mediante rateizzazione mensile pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione, oppure entro il 31 gennaio 2007 in un'unica soluzione. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti sono effettuati entro la medesima data. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate le disposizioni previste dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 7 maggio 2004. Gli importi comunque gia' erogati alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili (1).

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(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, O.P.C.M. 5 aprile 2006, n. 3507.

 

3. I versamenti, non eseguiti per effetto del differimento del termine di scadenza della sospensione di cui al comma 1, i cui termini scadono nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, sono effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2007, ovvero, senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dallo stesso mese, al massimo, in dodici rate mensili. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti sono effettuati entro la medesima data del 31 gennaio 2007.

 

Art. 2

 

 

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, valutato per l'anno 2006 in 8,7 milioni di euro per la regione Molise e in 1,4 milioni di euro per la regione Puglia, e' anticipato dalle regioni medesime per i rispettivi importi a valere sulle somme derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tali somme sono versate alla contabilita' speciale n. 1778, denominata: «Fondi di bilancio» intestata all'Agenzia delle entrate.

 

2. Ove entro sessanta giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza le regioni Molise e Puglia non abbiano provveduto al versamento delle somme di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato a trattenere i corrispondenti importi ed a trasferirli all'Agenzia delle entrate, a valere sulle somme spettanti a qualsiasi titolo alle regioni medesime.

 

3. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati di consuntivo e in funzione del rimborso dei tributi sospesi da parte dei soggetti beneficiari, provvede alla restituzione alle predette regioni, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione post-sisma, dei tributi anticipati, fino a concorrenza delle somme di cui al comma 1.

 

Art. 3

 

 

1. Ai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei seguenti comuni: Castellino de Biferno; Colletorto; Larino; San Giuliano di Puglia; Santa Croce di Magliano; Bonefro; Ripabottoni; Montelongo; Casacalenda; Montano nei Frentani; Marrone del Sannio; Rotella; Ururi; Casalnuovo Monterotaro; Provvidenti; Pietra Montecorvino, e' concessa per il periodo contributivo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti.

 

Art. 4

 

 

1. La riscossione dei contributi e premi non corrisposti per effetto della sospensione di cui all'art. 3 avverra' mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2007.

 

Art. 5

 

 

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 3, valutato per l'anno 2006 in 5,4 milioni di euro per la regione Molise e in 1 milione di euro per la regione Puglia, e' anticipato dalle regioni medesime per i rispettivi importi a valere sulle somme derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tali somme sono versate all'INPS, ove e' istituita apposita evidenza contabile.

 

2. Ove entro sessanta giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, le regioni Molise e Puglia non abbiano provveduto al versamento delle somme di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato a trattenere i corrispondenti importi ed a trasferirli all'INPS, a valere sulle somme spettanti a qualsiasi titolo alle regioni medesime.

 

3. L'INPS, sulla base dei dati di consuntivo e in funzione del rimborso dei contributi sospesi da parte dei soggetti beneficiari, provvede alla restituzione alle regioni Molise e Puglia, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione post-sisma dei contributi anticipati, fino a concorrenza delle somme anticipate di cui al comma 1.

 

4. Con apposita convenzione, da stipularsi tra le regioni Molise e Puglia e l'I.N.P.S. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, sono stabilite le modalita' ed i termini relativi alle regolazione dei rapporti finanziari di cui ai commi 1 e 3.

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