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VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

O.P.C.M. 25/01/2006, n. 3491

Disposizioni urgenti di protezione civile (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2006, n. 26.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 9

 

Art. 10

 

Art. 11

 

Art. 12

 

Art. 13

 

Art. 14

 

Art. 15

 

Art. 16

 

Art. 17

 

Art. 18

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. Per il completamento delle attivita' da porre in essere in regime ordinario per fronteggiare la situazione di criticita' in materia di risorse idriche in atto nella regione Umbria, sono prorogati, fino al 31 maggio 2006, i poteri conferiti al Commissario delegato - presidente della medesima regione ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3409 del 4 marzo 2005.

 

Art. 2

 

 

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' ancora in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento in regime ordinario del contesto critico inerente agli eventi alluvionali che nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 hanno colpito il territorio della regione Molise, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006 i poteri commissariali conferiti al presidente della regione Molise di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18 marzo 2005.

 

Art. 3

 

 

1. Il presidente della regione Siciliana, il prefetto di Palermo, il sindaco di Palermo ed il presidente della provincia di Palermo sono confermati fino al 31 dicembre 2006 Commissari delegati per fronteggiare in regime ordinario la situazione di criticita' conseguente all'evento calamitoso che il 6 settembre 2002 ha colpito il territorio della provincia di Palermo.

 

Art. 4

 

 

1. Per consentire l'espletamento delle attivita' previste ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3449 del 2005 e dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3469 del 2005, la regione Campania e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono autorizzate a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, i limiti di impegno ivi previsti.

 

2. Il netto ricavo dei mutui di cui al comma 1 e' trasferito sulle contabilita' speciali intestate ai Commissari delegati - presidenti delle Regioni.

 

Art. 5

 

 

1. I sindaci di Asti e Cirie' sono confermati, fino al 30 giugno 2006, nell'incarico di Commissari delegati ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3400 del 2005, per provvedere in regime ordinario, in termini di somma urgenza, a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che interessa il territorio dei medesimi comuni.

 

Art. 6

 

 

1. Il dott. Luigi Piscopo, gia' prefetto di La Spezia, ed il direttoredei Servizi integrati infrastrutture e trasporti Lombardia Liguria, sono confermati, fino al 31 dicembre 2006, rispettivamente, nell'incarico di Commissario delegato e di soggetto attuatore ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3412 del 2005, per provvedere, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative gia' previste per il superamento della situazione di criticita' ancora in atto.

 

Art. 7

 

 

1. La contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3397 del 2005 e' trasferita al Commissario dell'Autorita' portuale di Trapani. Le risorse finanziarie esistenti sulla predetta contabilita' continuano ad essere utilizzate in regime ordinario unicamente per il compimento delle iniziative solutorie conseguenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America.

 

Art. 8

 

 

1. La Commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3228 del 18 luglio 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, e' integrata con due rappresentanti designati dalla regione Lazio. All'utilizzo delle risorse finanziarie regionali non ancora impegnate e poste nella disponibilita' del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3454 del 29 luglio 2005, il Commissario delegato medesimo provvede d'intesa con il presidente della regione Lazio.

 

2. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3228 del 18 luglio 2002, e successive modificazioni ed ntegrazioni, e dall'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3454 del 2005, non e' consentita la deroga all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, cosi' come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999. Per la valutazione d'impatto ambientale si applica l'art. 15 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, e le procedure di cui al comma 2 sono svolte in termini di somma urgenza e comunque il complessivo procedimento ivi previsto deve essere attuato entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario delegato.

 

Art. 9

 

 

1. Il prefetto di Siracusa e' confermato fino al 31 dicembre 2006 Commissario delegato per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative poste in essere ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3430 del 2005.

 

Art. 10

 

 

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad estendere l'incarico di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3486 del 29 dicembre 2005 anche agli interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi su talune strutture temporanee site nei comuni di Bonefro, Casacalenda ed Ururi, attualmente destinate ad attivita' scolastica, per garantirne la piena e completa fruibilita', senza soluzioni di continuita' nell'attivita' scolastica medesima.

 

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede a carico del Fondo di protezione civile.

 

Art. 11

 

 

1. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, n. 3441, le parole «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102» sono soppresse.

 

Art. 12

 

 

1. Il Generale C.A. (aus.) Carmine Fiore - Commissario delegato, all'esito dell'attivita' da porre in essere in attuazione dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3433/2005, provvede al ristoro dei danni causati dall'evento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale istituita ai sensi dell'art. 2 della medesima ordinanza citata.

 

2. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ai rapporti giuridici ed ai contenziosi a qualunque titolo scaturenti dall'espletamento delle attivita' di cui al comma 1.

 

Art. 13

 

 

1. In relazione alle ineludibili esigenze connesse alle attivita' di protezione civile, e di cui alle situazioni emergenziali citate in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a derogare agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nel rispetto della direttiva comunitaria 1999/70/CE.

 

2. All'art. 7, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, primo periodo, le parole «Capo del» sono soppresse, ed e' aggiunto il seguente periodo: «Il personale appartenente ad altra Amministrazione statale o Ente pubblico summenzionato e' collocato, fino alla cessazione dello stato d'emergenza, in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per le medesime finalita' il Dipartimento della protezione civile puo' avvalersi di tre unita' di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.».

 

3. Al fine di assicurare il piu' efficiente espletamento dellem attivita' del personale di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, tenuto conto delle specifiche peculiari esigenze di protezione civile, al personale medesimo e' riservato il trattamento di missione anche nei periodi di permanenza presso la sede del Dipartimento della protezione civile. Al personale di che trattasi spetta altresi' il trattamento economico accessorio previsto dalla normativa vigente ivi compreso il compenso per lavoro straordinario entro il limite massimo di 150 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

 

4. Al personale del Reparto Analisi del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonche' al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio applicato per le attivita' cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 ed individuato d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, compete il trattamento economico accessorio e di missione al di fuori dell'ordinaria sede di servizio previsto dal comma 3, limitatamente al periodo di effettiva applicazione alle predette attivita'.

 

5. Le missioni del personale di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, sono effettuate in deroga rispettivamente agli articoli 1, comma 3 e 2, della legge 26 luglio 1978, n. 417.

 

6. Attesa l'urgente necessita' di assicurare il soddisfacimento delle proprie esigenze operative, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un esperto qualificato in materia di tecniche di informazione e di comunicazione.

 

7. Per accelerare l'espletamento delle attivita' da porre in essere per fronteggiare il contesto calamitoso in atto nelle aree del sud-est asiatico colpite dal maremoto del 26 dicembre 2004, il personale individuato ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3452 del 1° agosto 2005, e' incrementato di due unita'.

 

8. In relazione alle peculiari condizioni di particolare e gravoso impegno del personale militare, comunque in servizio presso il Centro operativo aereo unificato del Dipartimento della protezione civile, connesse alle numerose emergenze in atto sul territorio nazionale richiamate in premessa, le disposizioni previste all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, n. 3231, si applicano fino al 31 dicembre 2006.

 

9. In considerazione dell'eccezionale impegno richiesto al personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviato nei territori del sud del Sudan colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza n. 3468 del 2005, l'indennita' operativa prevista dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 gennaio 2006, e' elevata del 20%.

 

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

 

Art. 14

 

 

1. Per le finalita' di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2249/FPC del 3 aprile 1992, concernente interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nel mese di ottobre 1991 anche nel comune di Scaletta Zanclea in provincia di Messina, e' riaccreditata all'Ufficio territoriale del Governo di Messina la somma di euro 2.194,87. Il relativo onere e' posto a carico del Fondo della protezione civile.

 

Art. 15

 

 

1. La Commissione tecnico-scientifica istituita ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il Comitato di rientro nell'ordinario istituito ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 2774 del 31 marzo 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.

 

2. L'art. 1 dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3361 in data 8 luglio 2004, sono soppressi.

 

Art. 16

 

 

1. All'art. 1, commi 2 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti «31 maggio 2006».

 

2. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3334 del 23 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti «31 maggio 2006».

 

Art. 17

 

 

1. In considerazione che sono in corso di ultimazione sia gli interventi di carattere straordinario necessari alla chiusura della fase della prima emergenza, che le iniziative inerenti alla fase della ricostruzione post-sismica dei comuni delle regioni Molise e Puglia colpite dagli eventi sismici del 2002, i termini previsti rispettivamente dall'art. 9, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002 e dall'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006, con oneri a carico dei Commissari delegati.

 

Art. 18

 

 

1. In relazione alla situazione di emergenza in atto l'operativita' del Campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000, in localita' «Fontenovella» del comune di Lauro e' prorogata fino al 30 giugno 2006. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

 

2. Il termine del 31 dicembre 2005, previsto all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3449 del 2005, e' differito al 30 giugno 2006.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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