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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

Legge 03/08/1988, n. 327

Norme in materia di misure di prevenzione personali (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1988, n. 186.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 9

 

Art. 10

 

Art. 11

 

Art. 12

 

Art. 13

 

Art. 14

 

Art. 15

 

Art. 16

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. L'istituto della diffida del questore di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è soppresso ed ogni richiamo allo stesso, operato in disposizioni di legge, è abrogato.

 

2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le diffide in corso, i provvedimenti di diniego o di revoca di licenze ed autorizzazioni, nonché i provvedimenti di diniego, di revoca o di sospensione della patente di guida emessi in conseguenza della diffida.

 

3. Tuttavia alle diffide emanate entro il triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge, agli effetti previsti dal primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, è attribuita l'efficacia dell'avviso di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 5 della presente legge.

 

4. Ferma restando l'efficacia dei procedimenti di prevenzione già definiti, quelli in corso conservano efficacia;

a) se iniziati in forza di diffida emanata entro il triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge;

b) se iniziati a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

 

Art. 2

 

 

1. Alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:

1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica".

 

Art. 3

 

 

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono soppresse le parole: «o per la pubblica moralità».

 

Art. 4

 

 

1. All'articolo 3, L. 27 dicemnre 1956, n. 1423, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza".

 

2. All'articolo 3, L. 27 dicemnre 1956, n. 1423, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale".

 

3. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è abrogato.

 

Art. 5

 

 

1. All'articolo 4, L. 27 dicembre 1956, n. 1423, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica.

La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico".

 

Art. 6

 

 

1. Al quinto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dopo la parola «comune» sono aggiunte le seguenti: «o del divieto di soggiorno».

 

Art. 7

 

 

1. Alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui al quinto comma dell'articolo 4, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione".

 

Art. 8

 

 

1. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole «anche se non vi sia stata diffida,» sono sostituite dalle seguenti: «anche se non vi è stato preventivo avviso.».

 

Art. 9

 

 

1. L'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è abrogato.

 

Art. 10

 

 

1. Al secondo comma dell'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: «disposizioni dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.».

 

Art. 11

 

 

1. Al secondo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole «secondo, sesto e settimo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,» sono sostituite dalle seguenti: «quinto, nono e decimo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,».

 

Art. 12

 

 

1. Al numero 3) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dopo le parole «sono sottoposti» sono aggiunte le seguenti: «in forza di provvedimenti definitivi».

 

Art. 13

 

 

1. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, le parole «nell'articolo 1, numeri 2), 3) e 4)» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 1, numeri 1) e 2)».

 

Art. 14

 

 

1. Al secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale, le parole «o in altro comune, o in una frazione di essi,» sono sostituite dalle seguenti: «o in un comune vicino sede di un ufficio di polizia».

 

Art. 15

 

 

1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.

 

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione.

 

3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.

 

3-bis. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 11-bis, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125.

 

Art. 16

 

 

1. Per le persone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposte alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o di dimora abituale, il presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dispone il trasferimento del soggetto nell'originario luogo di residenza salvo che non ritenga di sostituire alla misura il divieto di soggiorno. Il relativo provvedimento è comunicato al questore per l'esecuzione.

 

2. Per gli imputati ai quali sia stato imposto, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo di dimorare in un comune lontano da quello di residenza ovvero in una frazione, il giudice competente, entro trenta giorni da tale data e sempre che permangano le esigenze che hanno giustificato l'imposizione dell'obbligo, provvede ai sensi dell'articolo 291-bis del codice di procedura penale a determinare nuovamente il luogo di dimora obbligatoria, prescegliendolo tra i comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 14 della presente legge, avuto riguardo alla residenza che l'imputato aveva all'atto dell'imposizione dell'obbligo suddetto.

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