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VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

O.P.C.M. 22/12/2005, n. 3483

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio della provincia di Catania

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - s.g. n. 13 del 14 gennaio 2006.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2003, n. 3320, recante «Interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania»;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2004, n. 3342, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista la nota del 30 settembre 2005, con la quale il prefetto di Catania - commissario delegato per gli interventi straordinari ed urgenti di cui alla citata ordinanza n. 3320/2003 e successive modifiche ed integrazioni rappresenta l'esigenza che, relativamente all'àmbito territoriale di competenza, siano disciplinate le fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire il definitivo superamento del contesto critico determinato dagli eventi meteorologici del 17 settembre 2003;

Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare pregiudizi alla collettività interessata, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 19 dicembre 2005;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consigli dei Ministri;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

 

1. Il prefetto di Catania è confermato, fino al 31 dicembre 2006, commissario delegato per fronteggiare la situazione di criticità in atto nel territorio della medesima provincia, e di cui in premessa, al fine di assicurare continuità alle attività precedentemente poste in essere in regime straordinario. In particolare, il commissario delegato provvede, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere già programmate per il superamento dell'emergenza, sulla base di quanto disposto dall'ordinanza di protezione civile n. 3320/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 2

 

 

1. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del personale già operante presso la struttura commissariale, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

 

2. Per il più proficuo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato può avvalersi, altresì, della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali, anche territoriali, e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

 

Art. 3

 

 

1. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza provvede utilizzando le risorse già al medesimo assegnate.

 

2. Il commissario delegato è autorizzato, altresì, ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 8, comma 2, della citata ordinanza n. 3320/2003.

 

Art. 4

 

 

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

 

2. Il commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonché, al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

 

Art. 5

 

 

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

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