D.Lgs.Lgt. 10/08/1945, n. 510
Istituzione presso il Tesoro dello Stato di conti correnti fruttiferi e infruttiferi (1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 1945, n. 108.
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3
--- § ---
Art. 1
1. È autorizzata presso il Tesoro dello Stato la istituzione di conti correnti infruttiferi e fruttiferi, liberi o vincolati intestati a istituti o enti pubblici, nonché ad aziende o istituti di credito operanti sotto la vigilanza del Ministro per il tesoro in base al D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 226.
Art. 2
1. La misura dei saggi d'interesse e le relative variazioni, e ogni altra modalità relativa al funzionamento dei conti indicati nel precedente articolo, sono determinate con decreti del Ministro per il tesoro.
Art. 3
1. Sono convalidate tutte le modalità già adottate circa l'istituzione e la disciplina dei conti in cui ai precedenti articoli.
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