D.M. 14/12/1998, n. 457
Regolamento recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1998, n. 303.
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
--- § ---
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'articolo 3, commi 143, lettera e), e 149, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilisce che il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione;
Visto l'articolo 60, comma 3, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, che demanda ad apposito decreto interministeriale la fissazione delle modalità per l'assegnazione alle province delle somme riscosse per il titolo di cui sopra;
Visti gli articoli 60, comma 4, e 65 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
Visto l'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, come modificato dall'articolo 5 della legge 29 novembre 1997, n. 410, concernente disposizioni in materia di denuncia e di versamenti dell'imposta sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, recante regolamento di attuazione dell'articolo 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del 13 luglio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-4856M/UCL del 27 ottobre 1998;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1. Per l'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le province nelle quali hanno sede i pubblici registri in cui sono iscritti i veicoli a motore o, per le macchine agricole, dove risiede l'intestatario della carta di circolazione, sono quelle risultanti nella polizza di assicurazione al momento del suo rilascio o rinnovo.
2. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni relativa ai premi corrisposti per l'assicurazione di veicoli a motore non iscritti nei pubblici registri automobilistici ai sensi dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, è attribuito alle province nelle quali risiede l'intestatario della carta di circolazione.
Art. 2
1. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale delle imposte dovute sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare l'importo dell'imposta relativa ai premi ed accessori contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e delle macchine agricole, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e ad effettuare, ai sensi dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, distinti versamenti a favore di ogni provincia nella quale hanno sede i pubblici registri in cui sono iscritti i veicoli a motore o di residenza dell'intestatario, utilizzando il modello di pagamento o il bollettino di conto corrente postale di cui, rispettivamente, agli allegati 1 e 5 del decreto dirigenziale 9 dicembre 1997.
Art. 3
1. Per effettuare i versamenti previsti dall'articolo 2 è istituito, con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, apposito codice tributo.
Art. 4
1. Il competente concessionario della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, accredita, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, le somme riscosse direttamente ai tesorieri delle province destinatarie del gettito.
2. Il concessionario della riscossione comunica all'anagrafe tributaria i dati dei versamenti eseguiti, distinti per codice tributo relativo a ciascuna provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del suddetto decreto legislativo n. 237 del 1997.
Art. 5
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 1999 e si applicano con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data, limitatamente alle province delle regioni a statuto ordinario.
2. Restano ferme le vigenti disposizioni relative all'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni nelle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché nelle province autonome di Trento e Bolzano finché dette regioni e province non provvederanno all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
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