D.I. 04/08/2000, n. 269
Regolamento istitutivo dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, previsto dall'articolo 20, comma 4, della L. 30 dicembre 1991, n. 413.(1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2000, n. 230.
Sommario
Art. 1 - Anagrafe dei rapporti di conto o di deposito.
Art. 2 - Soggetti presso i quali sono intrattenuti i rapporti di conto o di deposito.
Art. 3 - Richieste di accesso all'anagrafe.
Art. 4 - Soggetti abilitati ad avanzare richiesta d'accesso all'anagrafe.
Art. 5 - Società interbancaria per l'automazione.
Art. 6 - Obblighi di riservatezza.
Art. 7 - Comitato di garanzia.
Art. 8 - Richieste escluse.
Art. 9 - Criteri procedurali e misure di sicurezza.
Art. 10 - Disposizione finale.
--- § ---
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 23 luglio 1992 e relativo ad una prima stesura del presente regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 28 settembre 1998 e relativo ad una seconda stesura del presente regolamento;
Sentito il garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 17 aprile e 26 giugno 2000;
Considerato che gli elementi identificativi dei soggetti, che intrattengono rapporti di conto o di deposito con gli intermediari creditizi o finanziari e con le Poste italiane S.p.a., sono contenuti nell'archivio unico informatico previsto dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e che detto archivio è tenuto da tutti gli intermediari creditizi o finanziari e dalle Poste italiane S.p.a.;
Considerato che l'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, da istituirsi sulla base dell'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, allo stato attuale della tecnologia, può essere realizzata con maggiore efficienza ed economicità attraverso la istituzione di un centro operativo in grado di collegarsi in via telematica con i predetti archivi unici;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 45082 del 17 luglio 2000);
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Anagrafe dei rapporti di conto o di deposito.
1. L'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è istituita mediante la costituzione di un centro operativo, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, titolare del trattamento dei dati, al quale i soggetti di cui all'articolo 4 possono richiedere, con riferimento a persone fisiche o giuridiche specificamente individuate, l'eventuale esistenza di rapporti di conto o di deposito alle medesime intestati o cointestati o relativamente ai quali esse agiscono in nome e per conto o ne possono disporre nell'àmbito dell'archivio unico informatico tenuto dagli intermediari creditizi o finanziari e dalle Poste italiane S.p.a., ai sensi del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
2. Ai fini del presente regolamento, per «rapporti di conto o di deposito» si intendono i conti, i depositi, nominativi o al portatore, in denaro o in titoli, di qualunque importo, nonché ogni altro rapporto continuativo rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dell'intermediario relativo all'amministrazione o gestione di attività patrimoniale della clientela. Il termine «deposito» non comprende i certificati di deposito e i titoli analoghi; sono esclusi i conti transitori bancari ed i rapporti relativi a cassette di sicurezza e depositi chiusi.
3. Al centro operativo, quale responsabile della organizzazione e della correttezza della gestione, viene preposto il dirigente della competente direzione del Dipartimento del tesoro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 2
Soggetti presso i quali sono intrattenuti i rapporti di conto o di deposito.
1. Le richieste al centro operativo circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1, riguardano i rapporti di conto o di deposito intrattenuti presso i seguenti soggetti, operanti nel territorio nazionale, con riferimento ai rapporti di rispettiva titolarità ivi incardinati:
a) banche;
b) poste italiane S.p.a.;
c) società fiduciarie;
d) società di intermediazione mobiliare e imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
e) agenti di cambio;
f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;
g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare e società di investimento a capitale variabile (SICAV);
h) società Monte titoli S.p.a.;
i) intermediari di cui alla lettera m) dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
l) intermediari individuati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.
Art. 3
Richieste di accesso all'anagrafe.
1. Le richieste di cui all'articolo 1, comma 1, debbono essere formulate con la specificazione dei seguenti elementi identificativi della persona sottoposta ad accertamento: nome, cognome, luogo e data di nascita, per le persone fisiche; denominazione e sede legale, per le persone giuridiche; codice fiscale in entrambi i casi, se in possesso del richiedente; nonché, limitatamente alle richieste dirette a consentire l'espletamento delle attività fiscali, gli specifici motivi per i quali sono presentate con indicazione delle sommarie ragioni dell'accertamento e delle disposizioni di legge in forza delle quali tale accertamento e le eventuali attività istruttorie sono eseguiti.
2. Le richieste di cui al comma 1 sono volte a conoscere se, nell'archivio unico informatico tenuto dai soggetti di cui all'articolo 2, esistono rapporti di conto o di deposito alla medesima persona intestati o cointestati o relativamente ai quali essa agisce in nome o per conto o ne può disporre e, in caso positivo, i seguenti ulteriori elementi contenuti nello stesso archivio:
a) il codice identificativo dei soggetti di cui all'articolo 2 e dell'eventuale succursale ove i rapporti di conto o di deposito sono intrattenuti;
b) gli estremi identificativi dei rapporti di conto o di deposito, la data di accensione ed eventualmente quella di chiusura;
c) il codice fiscale del titolare, dei cointestatari ove esistenti e degli eventuali altri soggetti che agiscono in nome o per conto o che ne possono disporre.
3. I dati relativi ai conti o depositi chiusi sono conservati nell'anagrafe per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di chiusura del conto o del deposito.
Art. 4
Soggetti abilitati ad avanzare richiesta d'accesso all'anagrafe.
1. La richiesta al centro operativo e la utilizzazione degli elementi informativi acquisiti sono consentite per l'espletamento delle attività fiscali previste dalla legge, degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione.
2. Le richieste possono essere avanzate:
a) dall'autorità giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale, ovvero dagli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero o specificamente designati dal responsabile, a livello centrale, dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
b) dall'Ufficio italiano dei cambi, nell'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
c) dal Ministro dell'interno, dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, dai questori e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, ovvero quelle di cui all'articolo 118, comma 1, del codice di procedura penale;
d) dagli esperti del Servizio consultivo ed ispettivo tributario (SECIT), dai funzionari del Dipartimento delle entrate o dagli ufficiali della Guardia di finanza, su autorizzazione, rispettivamente, del direttore del SECIT, del direttore centrale per l'accertamento e la programmazione o dei direttori regionali delle entrate, dei comandanti regionali della Guardia di finanza;
e) dal comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
3. Nei casi di grave pregiudizio per la tutela degli interessi attinenti alla sicurezza interna ed internazionale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre che le richieste relative a persone o conti e depositi specificamente individuati con apposito provvedimento trasmesso al centro operativo, siano sottoposte a preventiva autorizzazione. In tali casi il centro operativo informa immediatamente l'autorità richiedente della necessità di acquisire detta autorizzazione. Sulla richiesta di autorizzazione il Presidente del Consiglio dei Ministri si pronuncia entro trenta giorni.
4. Le modalità di inoltro al centro operativo delle richieste circa la eventuale esistenza di rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1, nonché le modalità delle risposte del centro operativo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento, sentito il comitato di cui all'articolo 7.
5. Le autorità procedenti forniscono immediata notizia agli interessati delle richieste d'informazione di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di comunicazione e di notificazione previsti dal codice di procedura penale o da altra legge.
6. Gli elementi informativi acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, circa la esistenza dei rapporti di conto o di deposito ivi indicati, sono coperti dal segreto di ufficio.
Art. 5
Società interbancaria per l'automazione.
1. In relazione alle richieste ricevute, il centro operativo acquisisce gli elementi informativi circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1, dai soggetti indicati nell'articolo 2. Il centro operativo fornisce le risposte di competenza entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Il centro operativo, ai fini dell'acquisizione dei predetti elementi informativi, si avvale del servizio fornito dalla Società interbancaria per l'automazione (S.I.A.), responsabile del trattamento dei dati, attraverso la rete telematica dalla medesima gestita.
3. Con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione e acquisizione, su base consolidata giornaliera, dei dati tra il centro operativo e la S.I.A. e quelli tra la S.I.A. ed i soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto dei requisiti di segretezza e sicurezza conformi agli standards e alle compatibilità informatiche e telematiche stabilite dai decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di attuazione dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, nonché di attuazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. Con apposita convenzione stipulata tra il centro operativo e la S.I.A. ed approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'interno e delle finanze, sono stabilite le procedure tecnico-operative per lo svolgimento del servizio, e la disciplina dei relativi oneri e le modalità del controllo del centro operativo sulla regolarità e correttezza del servizio espletato dalla S.I.A.
Art. 6
Obblighi di riservatezza.
1. Tutti i soggetti che hanno notizia di elementi informativi acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, circa la esistenza dei rapporti di conto o di deposito ivi indicati, sono personalmente responsabili per la violazione degli obblighi di riservatezza derivanti dalla utilizzazione e dalla diffusione degli elementi informativi stessi.
2. Per ogni richiesta circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1, il centro operativo deve conservare memoria dell'autorità richiedente, della data in cui la richiesta è pervenuta e di quella di trasmissione alla S.I.A., nonché degli operatori del centro operativo che sono intervenuti nella procedura. Analoga memoria dovrà essere conservata della data in cui la S.I.A. ha fornito la risposta e di quella di trasmissione all'autorità richiedente, nonché degli operatori del centro operativo che sono intervenuti nella procedura.
3. Il responsabile del centro operativo segnala alle autorità competenti per i controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché alle autorità preposte alla vigilanza di settore, eventuali irregolarità rilevate nella tenuta dell'archivio unico informatico da parte dei soggetti indicati nell'articolo 2.
4. Le autorità indicate al comma 3 informano il responsabile del centro operativo di eventuali anomalie rilevanti per il funzionamento del centro operativo stesso emerse a causa e nell'esercizio delle loro funzioni di controllo.
5. Il personale della S.I.A. addetto ai servizi operativi dell'anagrafe ha l'obbligo di riservatezza in ordine a tutte le richieste pervenute dal centro operativo.
Art. 7
Comitato di garanzia.
1. Presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è costituito, con decreto del Ministro da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento, un Comitato di garanzia composto da:
a) un magistrato amministrativo o contabile designato dall'organo di autogoverno della magistratura di appartenenza, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante effettivo ed uno supplente per ognuna delle seguenti amministrazioni, con qualifica non inferiore a quella di dirigente:
1) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero delle finanze;
4) Ministero della giustizia;
5) Banca d'Italia;
6) Ufficio italiano dei cambi.
2. Il Comitato di garanzia è attivato, in sede consultiva, dal responsabile del centro operativo per la risoluzione di questioni relative all'attività del medesimo centro operativo ed esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.
3. Il parere del Comitato di garanzia deve essere acquisito a proposito delle modalità di inoltro delle richieste circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1 e di acquisizione delle relative risposte, di cui all'articolo 4, comma 4 e all'articolo 5, comma 3, con particolare riferimento ai requisiti di segretezza e di sicurezza, nonché a proposito dei contenuti della convenzione di cui all'articolo 5, comma 4.
4. Il Comitato di garanzia esercita in piena indipendenza le funzioni attribuitegli dal presente regolamento; i suoi membri durano in carica cinque anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
5. Il Comitato di garanzia stabilisce le modalità del proprio funzionamento e decide a maggioranza dei suoi componenti, previa eventuale istruttoria. Nel caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Le sedute sono valide con la presenza di quattro componenti.
6. In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o, in sua assenza o impedimento, dal rappresentante del Ministero dell'interno.
7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dalla competente direzione del Dipartimento del tesoro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
8. L'attività dei componenti del Comitato di garanzia è svolta a titolo gratuito.
Art. 8
Richieste escluse.
1. Le richieste al centro operativo circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1, sono escluse per i rapporti di conto o di deposito intrattenuti con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per quelli intrattenuti dagli uffici delle pubbliche amministrazioni nonché per quelli che intercorrono tra gli intermediari abilitati di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
Art. 9
Criteri procedurali e misure di sicurezza.
1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, si dotano del programma informatico necessario per l'invio delle richieste di accertamento e la ricezione delle relative risposte per il tramite del centro operativo.
2. Il flusso delle informazioni tra le autorità richiedenti ed il centro operativo avviene tramite interconnessioni informatiche compatibili.
3. Il flusso delle informazioni tra il centro operativo e la S.I.A. e tra quest'ultima ed i soggetti di cui all'articolo 2 avviene attraverso apposita rete di interconnessione messa a disposizione dalla S.I.A. sulla base della convenzione di cui al precedente articolo 5, comma 4.
4. La protezione e la riservatezza delle informazioni in transito sulla rete di cui al comma 3 è assicurata mediante misure di sicurezza di carattere logico, fisico ed organizzativo, adottate dalla S.I.A. secondo i seguenti criteri:
a) la sicurezza logica o applicativa è assicurata mediante l'utilizzo della crittografia a chiave pubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999;
b) la sicurezza fisica è assicurata da meccanismi anti intrusione che garantiscono la riservatezza per gli utenti, nonché da tutte le altre misure di sicurezza richieste per la tutela dei dati personali dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, ivi comprese quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
c) la sicurezza organizzativa è realizzata dalla S.I.A. in conformità alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 10
Disposizione finale.
1. L'attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
|