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VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

Direttiva 22/10/2004 - Presidente del Consiglio dei Ministri

Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2004, n. 298.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. Per il pieno conseguimento delle finalità di cui alla presente direttiva la durata degli stati di emergenza, o di «grande evento» dichiarati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, è definita in stretta correlazione con i tempi necessari per la realizzazione dei primi indispensabili interventi, e senza che la concessione di eventuali proroghe possa essere giustificata da situazioni di inerzia o da ritardi, comunque determinatisi, nella realizzazione degli adempimenti necessari.

 

2. Le ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, per quanto citato in premessa, non devono contenere deroghe alle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie.

 

Art. 2

 

 

1. Le ordinanze di protezione civile previste dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, laddove ineriscano a situazioni di emergenza ed a «grandi eventi» ancora in atto, sono modificate nel senso di assicurare il rigoroso rispetto delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici di lavori di servizi e di forniture, sulla base di apposita ordinanza di protezione civile che deve essere emessa entro dieci giorni dalla data di adozione della presente direttiva.

 

Art. 3

 

 

1. Nel caso di ricorrenza di situazioni di urgenza e di necessità aventi carattere di assoluta imperiosità, le ordinanze di protezione civile previste dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 potranno prevedere la deroga alle disposizioni della legge nazionale nella materia degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilevo comunitario di cui in premessa, nel rispetto, comunque, delle norme contenute nelle pertinenti direttive comunitarie.

 

Art. 4

 

 

1. Nell'ipotesi di assoluta eccezionalità dell'emergenza, da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita umana, il Capo del Dipartimento della protezione civile può essere motivatamente autorizzato a procedere ad affidamenti diretti in materia di appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario di cui in premessa, sempreché non sia possibile provvedere altrimenti, in termini di rigorosa proporzionalità, e soltanto per periodi di tempo prestabiliti, limitati alla adozione dei primi indispensabili interventi.

 

Art. 5

 

 

1. I commissari delegati nominati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992, per l'attuazione degli interventi previsti, provvedono alle aggiudicazioni necessarie per il superamento delle predette situazioni d'emergenza, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture, sulla base di ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, recanti la definizione puntuale della tipologia degli interventi e delle iniziative da adottarsi in deroga all'ordinamento giuridico vigente, nonché la specificazione di termini temporali e modalità di realizzazione.

 

Art. 6

 

 

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede ad assicurare la puntuale ed urgente attuazione della presente direttiva diffondendone la conoscenza agli enti pubblici territoriali interessati.

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