O.P.C.M. 17/09/2004, n. 3376
Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito, ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 settembre 2004, n. 225.
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Allegato
--- § ---
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti di protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 2005, concernente la dichiarazione dello stato d'emergenza del territorio del comune di Loiano in provincia di Bologna, a causa di una frana da crollo nelle Gole di Scascoli, lungo la strada rovinciale n. 21 e il fiume Savena, verificatesi il 12 marzo 2005;
Vista la nota del 23 giugno 2005 dell'assessore alla protezione civile della regione Emilia-Romagna, nonche' la successiva nota del 7 luglio 2005 del Presidente della medesima regione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2005 concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2005,
degli stati d'emergenza in ordine agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania;
Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Vista la nota del 5 luglio 2005 del Vice-Commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con riferimento al territorio di Napoli;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004 art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004 art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004 art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004 art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004 art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005 art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005 art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 6 e n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9 recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2004, con il quale e' prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5, 14 e 15 settembre 2001;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3147 del 21 settembre 2001, n. 3158 del 12 novembre 2001, n. 3293 del 6 giugno 2003, n. 3342 del 5 marzo 2004 e n. 3347 del 2 aprile 2004;
Vista la nota del sindaco del comune di Napoli del 3 giugno 2005;
Viste le note del 19 maggio e del 12 luglio 2005 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 recante «Dichiarazione dello stato di' emergenza in relazione alla tutela della pubblica incolumita' nell'attuale situazione internazionale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la proroga dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2006, nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al
31 dicembre 2005;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004 e n. 3390 del 29 dicembre 2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione», cosi' come integrata dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3399 del 18 febbraio 2005;
Vista la nota del 29 giugno 2005 del Presidente della regione Veneto con la quale si esprime parere favorevole all'integrazione del Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3383 del 2003, con un rappresentante della provincia di Venezia;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3340 del 20 febbraio 2004, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito, dal 15 al 18 ottobre 2003, il territorio delle province di Enna, Caltanissetta e Catania»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3360 del 21 maggio 2005, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della regione siciliana nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3440 del 10 giugno 2005, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile diretti a fronteggiare gli eventi calamitosi' verificatisi nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003 nel territorio della regione Siciliana»;
Considerato che in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione siciliana nel periodo tra settembre e dicembre 2003 sono stati dichiarati gli stati d'emergenza con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 7 novembre 2003 e 20 febbraio 2004;
Considerato che, con le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3340 del 2004 e n. 3360 del 2005, sopra richiamate, in vigenza dello stato d'emergenza, e tenuto conto della carenza di fondi, la regione siciliana e' stata autorizzata ad utilizzare le risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, annualita' 2003;
Tenuto conto che la regione siciliana ha chiesto di utilizzare per gli eventi calamitosi in questione le risorse finanziarie, annualita' 2004, del Fondo regionale di protezione civile, il che puo' essere consentito sulla base dell'ordinamento giuridico vigente in considerazione che la situazione di criticita' ancora in atto puo' essere ricompresa nella previsione di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge n. 225 del 1992;
Considerato che per gli eventi calamitosi in questione e' stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3440 del 2005, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario, per cui, venendo meno la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 225 del 1992, la regione siciliana puo' utilizzare la quota parte delle risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione civile ai sensi dell'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, annualita' 2004, da destinare al completamento degli interventi predisposti in regime straordinario;
Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
Considerato che il giorno 7 luglio 2005 la citta' di Londra e' stata duramente colpita da una gravissima serie di attentati di natura terroristica, che hanno provocato la morte di decine di persone ed il ferimento di altrettante;
Considerato che persiste una diffusa situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita' derivante dalla possibile verificazione di ulteriori attentati;
Ravvisata, quindi, la necessita' di entrare urgentemente in contatto con i cittadini italiani presenti a diverso titolo nel Regno Unito, al fine di fornire ai medesimi utili informazioni nonche' ogni possibile forma di assistenza;
Ritenuto che l'unico strumento per conseguire le summenzionate finalita' e costituto dall'invio a tutti gli abbonati ed ai titolari di carte ricaricabili di un messaggio SMS - short message service - da parte dei gestori dei sevizi di telefonia mobile;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 12 marzo 2003, il quale prevede che gli operatori telefonici possono prescindere dal consenso dell'interessato in caso di disastri e calamita' naturali nei quali l'invio dei messaggi in deroga alla disciplina dei dati sia specificamente disposta da un soggetto pubblico centrale che adotti ai sensi di legge un provvedimento d'urgenza per ragioni, tra l'altro, connesse alla tutela della sicurezza pubblica;
Vista la richiesta del Ministero degli affari esteri del 7 luglio 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante: «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonche' le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n. 3394 del 18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402 del 10 marzo 2005, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 e n. 3443 del 15 giugno 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terra' nello specchio di mare antistante alla citta' di Trapani;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. La presente ordinanza disciplina le modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, per quanto attiene in via specifica alla realizzazione di interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione del rischio sismico ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorita'.
2. Nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo ai predetti interventi e' riservata la somma di 65 milioni di euro, in ragione di 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
3. Possono essere ammessi al finanziamento del Fondo interventi che rientrino nelle seguenti tipologie:
a) verifiche tecniche da eseguire conformemente a quanto richiesto al punto 3 dell'allegato 2 al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003;
b) interventi di adeguamento o di miglioramento che risultino necessari a seguito di verifiche tecniche gia' eseguite con le modalita' di cui alla lettera a);
c) interventi di adeguamento o miglioramento che, anche in assenza di verifiche tecniche eseguite con le modalita' di cui alla lettera a), si riferiscano ad opere per le quali da studi e documenti gia' disponibili alla data della presente ordinanza risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave e attuale.
4. Alle verifiche tecniche di cui al comma 3, lettera a), e' destinata una percentuale non inferiore al 30% del complessivo importo indicato al comma 2.
5. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 3, lettere b) e c), consistano in interventi di demolizione e ricostruzione, il calcolo del finanziamento sara' effettuato tenendo conto della volumetria dell'edificio da demolire.
6. Gli interventi di cui al comma 3 devono inoltre riguardare edifici ed opere:
a) ubicate in territori rientranti in una delle zone sismiche 1, 2 o 3, come individuate a seguito dell'applicazione dell'ordinanza n. 3274/2003, con esclusione di quelle costruite o adeguate ai sensi delle norme sismiche emanate successivamente al 1984 e situate in zone corrispondenti alle precedenti categorie sismiche utilizzate per la progettazione o l'adeguamento;
b) rientranti nelle tipologie di edifici ed opere individuate con appositi provvedimenti dallo Stato ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 3274/2003, con esclusione degli edifici scolastici in quanto rientranti nell'ambito dello specifico piano straordinario di messa in sicurezza, di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 2
1. Ai fini dell'utilizzo delle somme disponibili, ciascuna amministrazione dello Stato predispone e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data della presente ordinanza, un programma temporale delle verifiche tecniche ed un piano degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), che intende realizzare, con indicazione dei relativi costi convenzionali, cosi' come determinati sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2, e della quota percentuale finanziabile. Ciascuna amministrazione dello Stato predispone e trasmette altresi' al Dipartimento della protezione civile, entro sessanta giorni decorrenti dal 31 marzo 2005, un piano degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), che intende realizzare, con indicazione dei relativi costi convenzionali e della percentuale finanziabile.
2. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, qualora riguardino beni tutelati o di notevoli interesse pubblico saranno realizzati nel rispetto della vigente normativa di settore.
3. Qualora le somme complessivamente richieste in relazione a verifiche e interventi effettivamente finanziabili eccedano le somme disponibili, il Dipartimento della protezione civile procede alla redazione di una graduatoria di priorita' degli interventi in relazione a valutazioni di riduzione del rischio sismico.
Art. 3
1. Le risorse da destinare a ciascun intervento sono determinate secondo i criteri indicati nell'allegato 1 alla presente ordinanza.
Ciascuna amministrazione dello Stato, qualora si presenti la necessita' di effettuare indagini piu' approfondite su una particolare opera, puo' stabilire costi convenzionali di verifica diversi rispetto a quelli indicati nell'allegato 1, in misura non superiore al 20%. Ciascuna amministrazione dello Stato puo' richiedere altresi' la concessione del contributo anche in percentuale superiore a quella indicata nelle tabelle di cui all'allegato 1, qualora sussistano condizioni di rischio sismico grave ed attuale e l'ente beneficiario non riesca a garantire il previsto cofinanziamento, anche utilizzando allo scopo risorse tratte dal proprio bilancio.
2. Gli interventi da realizzare con il finanziamento del Fondo, le risorse da destinare a ciascuno e gli enti beneficiari delle stesse sono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani predisposti dalle amministrazioni dello Stato, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 32-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. L'erogazione dei finanziamenti ha luogo a seguito di comunicazione al Dipartimento della protezione civile della data di conferimento dell'incarico di verifica, ovvero di avvenuto inizio dei lavori, e del costo complessivo necessario per la relativa realizzazione. Qualora la predetta comunicazione non pervenga, per la fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), e per quelle di cui alle successive lettere b) e c), rispettivamente, entro sei mesi ed entro dodici mesi dalla data del decreto di cui al comma 2, il capo del Dipartimento della protezione civile dispone la revoca del finanziamento.
4. Le amministrazioni sono autorizzate ad assumere impegni di spesa e stipulare contratti in forza delle disposizioni di cui al presente articolo, assumendo l'onere del cofinanziamento eventualmente necessario al completamento dell'intervento, anche in attesa dell'integrale trasferimento delle risorse stabilite nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. A conclusione dell'intervento e comunque non oltre due anni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica ovvero di avvenuto inizio dei lavori le amministrazioni beneficiarie sono tenute a trasmettere al Dipartimento della protezione civile la documentazione relativa agli interventi effettuati. Da tale documentazione dovranno tra l'altro risultare la spesa effettivamente sostenuta, gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale e per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), il grado di sicurezza conseguito a seguito dell'intervento stesso.
6. Il Dipartimento della protezione civile assumera' ogni piu' opportuna iniziativa nei confronti degli ordini professionali affinche' assicurino la piu' ampia collaborazione nell'applicazione della presente ordinanza.
7. Il Dipartimento della protezione civile dispone verifiche anche a campione sull'utilizzo dei finanziamenti.
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