O.P.C.M. 13/10/2005, n. 3469
Disposizioni urgenti di protezione civile (1)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 ottobre 2005, n. 246.
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
--- § ---
Art. 1
1. Per la realizzazione degli interventi di ampliamento e completamento dell'impianto di depurazione consortile di Tolmezzo, in provincia di Udine, il commissario delegato-presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia utilizza, in aggiunta alle risorse gia' attribuite allo stesso dall'art. 7 dell'ordinanza n. 3182 del 14 febbraio 2002, la somma di Euro 215.000,00 in limiti di impegno quindicennali a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - U.P.B. 3.2.3.4 - capitolo 7645 - dall'art. 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine il commissario delegato-presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' autorizzato a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, il predetto limite d'impegno.
Art. 2
1. Il prefettodi Napoli e' nominato commissario delegato e provvede, in termini di somma urgenza, all'adozione di tutte le iniziative finalizzate al ripristino, all'adeguamento funzionale ed alla messa in esercizio dell'eliporto ubicato presso la base navale del porto di Napoli, da destinare al perseguimento di finalita' di protezione civile.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale dell'ufficio dei servizi integrati infrastrutture e trasporti per la Campania e Molise, settore infrastrutture Napoli, ovvero, ove ne ricorrano le condizioni, dell'Aeronautica militare Campalgenio di Bari.
3. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo e' stanziata la somma di Euro 500.000,00, a valere sul Fondo della protezione civile.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite su una contabilita' speciale all'uopo istituita, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e intestata al prefetto di Napoli - commissario delegato.
Art. 3
1. Il Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad utilizzare il contributo di Euro 2.000.000,00 assegnato ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3443 del 15 giugno 2005, in deroga all'art. 1, comma 9, della legge n. 311 del 2004, al fine di assicurare il potenziamento gestionale della capacita' operativa della componente aerea di titolarita' nella lotta agli incendi boschivi e nell'espletamento delle ulteriori ineludibili azioni di contrasto delle situazioni emergenziali di protezione civile.
Art. 4
1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri connessi alla gestione delle situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio citati in premessa, il personale militare in servizio presso il medesimo Dipartimento vi permane fino al 31 dicembre 2006, anche in deroga alle disposizioni normative e di carattere amministrativo dei rispettivi ordinamenti.
Art. 5
1. Per consentire il definitivo superamento della crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino attraverso il proseguimento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza n. 3372 del 2004 e dell'art. 3 dell'ordinanza n. 3443 del 2005, e' assegnato l'importo di Euro 150.000,00 al sindaco di Tolentino - commissario delegato; al relativo onere si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
2. Alle deroghe previste all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3372 del 3 settembre 2005 e' aggiunta la seguente: «Legge regionale delle Marche n. 7 del 14 aprile 2004, recante: "Disciplina della procedura di impatto ambientale", limitatamente ai termini previsti dagli articoli 6, 7, 9 e 11, che sono ridotti della meta».
3. Il terzo e il quarto periodo del comma 1, nonche' il comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° agosto 2005, sono soppressi.
4. Le somme previste nella convenzione stipulata con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la realizzazione dei progetti nelle aree del sud-est asiatico colpite dal maremoto del dicembre 2004 possono essere trasferite all'Opera nazionale di assistenza dei vigili del fuoco, che provvedera' ad effettuare gli occorrenti pagamenti.
5. Il trattamento economico di uno degli esperti di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2004 e' stabilito in misura pari a quella spettante, per analoga funzione, agli esperti in servizio presso l'Unione muropea.
6. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3429 del 29 aprile 2005, le parole «di cui all'art. 1273 del codice civile,» sono soppresse e cosi' sostituite «di cui all'art. 1272 del codice civile,».
Art. 6
1. In relazione all'attuale contesto esigenziale inerente alla realizzazione del «grande evento», e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2004, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a realizzare interventi concernenti la sistemazione di strutture urbane, di aree fruibili in connessione con la celebrazione del predetto «grande evento», nonche' iniziative di carattere organizzativo ed attivita' di comunicazione ed informazione nei confronti della collettivita' interessata.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede nel limite massimo di Euro 500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile e sempreche' cio' possa costituire anticipazione rispetto a successivi reintegri da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 7
1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3436 del 27 maggio 2005 e' soppresso il periodo «quale anticipo sulle risorse da ripartirsi ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,».
Art. 8
1. Per assicurare ogni utile intervento in favore della popolazione degli Stati Uniti d'America, colpita il giorno 29 agosto 2005 dall'uragano «Katrina», il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a porre in essere le necessarie iniziative, anche mediante acquisizione ed utilizzazione di beni e materiali.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e', altresi', autorizzato a consentire l'utilizzazione da parte delle autorita' locali dei necessari beni e materiali da impiegare per consentire il pieno e completo ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata, nonche' a rimborsare le spese sostenute dalle amministrazioni dello Stato coinvolte nelle iniziative poste in essere per fronteggiare il contesto calamitoso in questione.
3. Per il compimento delle iniziative previste dal presente articolo il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, puo' derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
- decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
- decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo valutati in 500.000,00 euro si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
Art. 9
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro quindici giorni dall'adozione della presente ordinanza all'affidamento della gestione ordinaria e straordinaria del villaggio temporaneo del comune di S. Giuliano di Puglia realizzato a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002 al sindaco del medesimo comune, anche sulla base di apposita convenzione o protocollo.
2. Per il soddisfacimento delle esigenze conseguenti ai maggiori e nuovi compiti derivanti dall'espletamento degli adempimenti di cui al comma 1, il sindaco del comune di San Giuliano di Puglia e' autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ed al Contratto collettivo di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, a stipulare contratti di diritto privato di durata annuale, rinnovabili nell'ambito della vigenza temporale dello stato d'emergenza, per l'assunzione di due unita' di personale tecnico amministrativo specializzato - area C - posizione economica C2 nonché di due unità di personale appartenente all'area B - posizione economica B3(1).
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(1) Comma modificato dall'art. 20, O.P.C.M. 22 dicembre 2005, n. 3485.
3. Il presidente della regione Molise - commissario delegato ed il sindaco di S. Giuliano di Puglia provvedono all'integrazione del «Piano della ricostruzione» del comune di S. Giuliano di Puglia, redatto ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3279 del 10 aprile 2003, prevedendo una maggiorazione del contributo per la ricostruzione in favore dei nuclei familiari nei quali siano presenti persone portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, finalizzato a consentire l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle pertinenti unita' immobiliari.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie gia' disponibili nella contabilita' speciale intestata al presidente della regione Molise - commissario delegato.
Art. 10
1. Per il proseguimento delle attivita' poste in essere dal sindaco di Orbetello - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, e successive modificazioni, e' assegnato al medesimo commissario delegato l'importo di 7,5 milioni di euro; al relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2005, nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. - capitolo 7082.
Art. 11
1. Al fine di consentire ai soggetti privati ed alle imprese gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi di ottobre e novembre 2000 di accedere ai benefici previsti dall'art. 4-bis del decreto-legge 12 dicembre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e successive modificazioni, la regione Liguria, su richiesta dei soggetti titolari di contributo che abbiano effettuato i lavori entro il 31 dicembre 2004, puo' accettare la presentazione del modello allegato «D», e di cui alla direttiva del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 gennaio 2001, entro e non oltre il 31 dicembre 2005. La medesima regione dispone per le verifiche ed i controlli necessari in ordine alla ricorrenza delle condizioni per fruire del beneficio.
Art. 12
1. All'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3413 dell'11 marzo 2005, le parole «due unita» sono soppresse e cosi' sostituite: «quattro unita».
2. Per il soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti dalle attivita' necessarie a fronteggiare gli eventi calamitosi e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3385 del 2004, il commissario delegato puo' avvalersi di un'unita' di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
3. L'importo stanziato ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3385 del 2004, e' incrementato di Euro 200.000,00, da ripartire con apposito provvedimento del commissario delegato; agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie gia' poste nella disponibilita' del commissario delegato.
Art. 13
1. Il comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio deiMinistri n. 3362 in data 8 luglio 2004, e successive modificazioni e' soppresso e cosi' sostituito: «3. L'erogazione dei finanziamenti e' effettuata direttamente dalla regione a seguito di comunicazione della data di conferimento dell'incarico di verifica, ovvero di avvenuto inizio dei lavori, e del costo complessivo necessario per la relativa realizzazione. Qualora la predetta comunicazione non pervenga, per la fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), e per quelle di cui alle successive lettere b) e c), rispettivamente, entro sei mesi ed entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, la regione segnala tali situazioni al capo del Dipartimento della protezione civile che dispone la revoca del finanziamento».
2. All'art. 3, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 in data 8 luglio 2004, e successive modificazioni, le parole «per il tramite della regione» sono soppresse e cosi' sostituite: «ed alla regione».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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