D.Lgs. 17/08/2005, n. 189
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonche' di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale (1)
(1) Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005.
(2) Il presente Decreto è stato abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 concernente "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuaizone delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O.
Sommario
Art. 1 - Integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190
Art. 2 - Modificazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190
Allegato
--- § ---
Art. 1
Integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190
1. Nel decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 2-bis (Progettazione). - 1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui all'allegato tecnico. Le predette norme sono vincolanti per le Amministrazioni dello Stato, per gli enti pubblici nazionali ed i loro concessionari. Per le opere inserite nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali l'interesse regionale e' concorrente con il preminente interesse dello Stato, le regioni, province autonome, province, citta' metropolitane, comuni, enti pubblici locali e loro concessionari applicano le predette norme sino alla entrata in vigore di diversa e specifica normativa regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi della citata legge n. 443 del 2001 e della normativa comunitaria.
2. L'affidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle attivita' di progettazione e degli altri servizi pertinenti le infrastrutture, di ammontare pari o superiore alla soglia di applicazione delle normative comunitarie in materia, e' regolato dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, ove le opere rientrino nel suo ambito di applicazione.
Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicita' dei bandi di gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni interessate, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare inferiore alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e imparzialita' imposti dall'osservanza del Trattato U.E.
3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonche' le societa' collegate alle stesse ai sensi della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e successive modificazioni, non possono in alcuna forma e per alcun titolo partecipare alla realizzazione dei lavori da esse progettati, ne' essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte degli appaltatori, concessionari e contraenti generali delle infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della variazione dei progetti dalle stesse redatti e della realizzazione dei lavori medesimi. I soggetti aggiudicatori possono estendere il predetto divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla progettazione, con apposita previsione nel bando di gara o nel contratto di progettazione.
4. Il progetto preliminare e/o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base della gara, nonche' della conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore puo' affidare al contraente generale, con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto integrato, la nomina del responsabile unico dei lavori spetta alla stazione appaltante.
5. In relazione alle attivita' di progettazione ed approvazione delle infrastrutture, non si applicano l'articolo 17 della legge quadro ed i seguenti articoli del regolamento:
a) articolo 9 - Pubblicita' degli atti della conferenza di servizi;
b) titolo III, capo II - La progettazione;
c) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP.
6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel Programma triennale del soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo 13 del regolamento.
7. Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino alla revisione delle tariffe professionali per le attivita' di progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni di cui al comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo per le attivita' di progettazione delle infrastrutture, redatte in conformita' al presente articolo e relativo allegato tecnico, i soggetti aggiudicatori aumentano del 100 per cento l'aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B del decreto del Ministro della giustizia in data 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote previste per il progetto definitivo ed esecutivo in modo che l'aliquota totale risulti sempre pari a 1.
Art. 4-bis (Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti). - 1. Le procedure di istruttoria ed approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dal presente decreto salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di piu' sospensioni, il termine complessivo di sospensione non puo' superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria ed approvazione riprendono il loro corso.
2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le Amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dal presente decreto, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove cio' non sia possibile per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico al presente decreto, le Amministrazioni competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e la indicazione dellecondizioni per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta del Ministero, valuta la rilevanza delle carenze e, ove necessario, dispone la chiusura della procedura ed il rinvio del progetto al soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 20 in merito alla richiesta di integrazioni da parte della Commissione speciale VIA.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture e' istruito ed approvato a norma dell'articolo 3 ai fini della intesa sulla localizzazione dell'opera e, ove previsto, della valutazione di impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato, e' rilasciato sul progetto definitivo dell'opera ai sensi dell'articolo 4.
4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni ed osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 18, comma 4; resta fermo l'articolo 19, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi degli articoli 3, 4 e 16, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni del presente decreto legislativo e salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 1. Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed edilizi e' reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 3. Il parere istruttorio sul progetto definitivo e' reso dai singoli soggetti competenti con le modalita' dell'articolo 4, e seguenti; le province partecipano al procedimento secondo le competenze loro attribuite.
5. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di avviare la procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso il progetto definitivo e' istruito ed approvato, anche ai predetti fini, con le modalita' e nei tempi previsti dall'articolo 4. I Presidenti delle regioni e province autonome interessate si pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera.
Il progetto definitivo e' integrato dagli elementi previsti per il progetto preliminare. L'approvazione del progetto comporta l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilita'.
6. Le varianti alla localizzazione dell'opera possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 3, comma 5, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo.
7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente Commissione VIA o della regione competente in materia di VIA, ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Presidente della regione competente, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La procedura di VIA e' compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo, salva la facolta' del soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della procedura, in sede di progetto preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo 20, comma 4. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 20, comma 5.
8. In alternativa all'invio su supporto cartaceo, il soggetto aggiudicatore ha facolta' di provvedere alla trasmissione del progetto e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso, muniti di firma digitale, su supporto informatico non modificabile.
Le Amministrazioni competenti alla istruttoria e gli enti gestori delle reti ed opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono di adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono richiedere l'invio di una o piu' copie cartacee; i relativi tempi di istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea ove richiesta.
9. In caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome interessate sul progetto definitivo di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo si procede ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
10. Sul Progetto di Monitoraggio ambientale, costituente parte eventuale del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi sentiti i comuni e le province interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 4.
Art. 4-ter (Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo). - 1. La Conferenza di servizi di cui all'articolo 4 e' convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o suo delegato, ovvero dal Capo della struttura tecnica di missione. La segreteria della Conferenza e' demandata alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 2, di seguito denominata:«struttura tecnica».
2. L'avviso di convocazione e' inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del progetto definitivo, nonche' una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento ed il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i' soggetti da invitare alla Conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nell'ambito della Conferenza possono tenersi piu' riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attivita' istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla Conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti, compatibili con la localizzazione qualora gia' approvata in sede di progetto preliminare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricezione del progetto definitivo. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di Conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la segreteria della Conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
3. La convocazione della Conferenza e' resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della Conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate secondo le procedure e le modalita' di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi ed autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla Conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della Conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto definitivo all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti ed opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla Conferenza. I concessionari ed i contraenti generali possono partecipare alla Conferenza con funzione di supporto alle attivita' istruttorie.
4. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla Conferenza competenti al rilascio di permessi ed autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento conclusivo della Conferenza, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute ed i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per la eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui al capo II.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti formula al CIPE a mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili con la localizzazione, le caratteristiche tecniche e funzionali ed i limiti di spesa individuati nel progetto preliminare laddove gia' approvato.
6. Ove risulti, dopo la chiusura della Conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso e' immediatamente rimesso il progetto definitivo con facolta' di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di novanta giorni; la proposta e' comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravita', il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.
Art. 4-quater (Varianti). - 1. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui all'articolo 20.
2. Il soggetto aggiudicatore e' tenuto ad apportare le modifiche ed integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 1.
3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, ne' comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 3. Per le opere il cui finanziamento e' stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 14, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 1° aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968.
4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero ed il Presidente della regione interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 2; se l'opera e' soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attivita' culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione hanno facolta' di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravita', puo' ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima informativa e' resa altresi' al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.
5. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 e' compiuta con le modalita' di cui all'articolo 4, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
6. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il progetto e' nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 4.
7. Per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, il cui progetto definitivo non sia stato approvato dal CIPE a norma del presente decreto, i soggetti aggiudicatori possono avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti previste dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente articolo, con l'adozione, per le varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2, delle procedure con conferenza di servizi, secondo le modalita' dell'articolo 4 e seguenti.
Art. 5-bis (Risoluzione delle interferenze). - 1. Gli enti gestori delle reti ed opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalita' previste dall'articolo 5, come precisato dal presente articolo. Le attivita' di cui ai commi successivi devono essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dal presente decreto legislativo e dal programma a corredo del progetto preliminare definitivo ed esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti preliminari o definitivi di risoluzione delle interferenze possono essere sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
2. In fase di redazione del progetto preliminare delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;
b) la collaborazione tecnico progettuale con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonche' degli spostamenti di opere interferite;
c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite, cui provvede l'ente gestore;
d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attivita' di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.
3. In fase di redazione ed approvazione del progetto definitivo delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore, del progetto definitivo degli spostamenti di opere interferite cui provvede l'ente gestore e la collaborazione con il soggetto aggiudicatore per il progetto definitivo cui provvede quest'ultimo;
b) la verifica della completezza e congruita' del programma di risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto definitivo, con la indicazione di eventuali ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;
c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le attivita' di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.
4. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.
5. Le attivita' di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento delle attivita' di collaborazione in fase progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le attivita' di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessita'. Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore.
6. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche alle interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate secondo le modalita' di cui all'articolo 4 e seguenti.
Art. 5-ter (La societa' pubblica di progetto). - 1. Ove la proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attivita' coordinata di piu' soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno, attraverso la costituzione di una societa' pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla societa' pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonche' alla espropriazione delle aree interessate, ed alla utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. La societa' pubblica di progetto e' autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
La Societa' pubblica di progetto realizza l'intervento in nome proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
2. Alla Societa' pubblica di progetto possono partecipare le Camere di commercio, industria e artigianato e le Fondazioni bancarie.
3. La Societa' pubblica di progetto e' istituita al solo scopo di realizzare ed eventualmente gestire l'infrastruttura e partecipare al finanziamento ed e' organismo di diritto pubblico ai sensi della legge quadro e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente decreto legislativo.
4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di una infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla Societa' pubblica di progetto di beni immobili di proprieta' o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.
5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici possono contribuire per l'intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla Societa' pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione ed ICI, indotti dalla infrastruttura;
b) da parte della Camera di commercio, industria e artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
6. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le Fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.
7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di una infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprieta' o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le norme di cui all'allegato tecnico al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, introdotte dal comma 1, primo capoverso, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti aggiudicatori hanno facolta' di adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo.
Art. 2
Modificazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190
1. Al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata e' il finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad un contraente generale o concessionario, senza rivalsa o con rivalsa limitata nei confronti dello stesso contraente generale o concessionario, ovvero nei confronti dei soci della societa' di progetto.»;
b) all'articolo 2, comma 3, lettera a), dopo le parole: «composta da» sono inserite le seguenti: «dipendenti nei limiti dell'organico approvato e»;
c) all'articolo 2, il comma 5, è sostituito dal seguente : «Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonche' i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita', e nel caso di particolare complessita' delle stesse, il commissario straordinario puo' essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti.»;(1)
d) all'articolo 2, comma 8, e' aggiunta la seguente frase: «Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono delle strutture di cui al comma 3, nonche' delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.»;
e) all'articolo 3, comma 3, nel primo periodo, dopo le parole:
«territoriale e sociale» sono inserite le seguenti: «comunque non superiori al 5 per cento dell'intero costo dell'opera»; dopo le parole: «necessarie alla realizzazione», sono inserite le seguenti:
«; dalla percentuale predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA»; le parole: «e, una volta emessi i regolamenti di cui all'articolo 15, comma 3, degli ulteriori elaborati ivi eventualmente previsti» sono soppresse; in fine, sono aggiunte le seguenti: «ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per la eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare e' comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si da' avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.»;
f) all'articolo 3, comma 7, nel primo periodo, dopo le parole:
«vigenti ed adottati» sono inserite le seguenti: «gli immobili su cui e' localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione»; dopo le parole: «fasce di rispetto» sono inserite le seguenti: «e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilita' tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, ne' altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto preliminare e' resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed e' comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore»;
g) all'articolo 5, comma 4, le parole: «I gestori di servizi pubblici e di infrastrutture destinate al pubblico servizio» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio»;
h) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 12, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006, tale quota non puo superare il venti per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e, in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori.»;
2) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. I crediti delle societa' di progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma dell'articolo 37-quinquies della legge quadro, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili alle banche e ad altri intermediari finanziari con le modalita' di
cui all'articolo 115 del regolamento; la cessione puo' avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.
12-ter. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione e' effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.
12-quater. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.
12-quinquies. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 12-quater, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell'opera.
12-sexies. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 12-quater:
a) la garanzia di buon adempimento non e' soggetta alle riduzioni progressive di cui all'articolo 30 della legge quadro; ove la garanzia si sia gia' ridotta ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la garanzia non e' ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 37-octies della legge quadro;
c) il contraente generale ha comunque facolta' di sostituire la garanzia di buon adempimento con la garanzia globale, ove istituita;
in tale caso non si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b).»;
3) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. I capitolati prevedono, tra l'altro:
a) le modalita' ed i tempi, nella fase di sviluppo ed approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in particolare le prestazioni di cui all'articolo 3, comma 8, ed i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
b) le modalita' ed i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare le attivita' progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).
13-ter. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalita' di prevenzione e repressione della criminalita' e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 9, comma 3, lettera e), e 15, comma 5, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfetaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale e' tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara.
Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota e' inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed e' unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei costi.
Tale stima e' riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta ed inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione.»;
i) all'articolo 16, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell'articolo 20.»;
l) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all'articolo 17, comma 1, e' eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali ed il patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori. Per quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato tecnico trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 379.
2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale e' redatto secondo le direttive comunitarie in materia e le norme dell'allegato tecnico al presente decreto. In ogni caso esso deve almeno comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi ed informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impattoambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonche' consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse ed indicare le eventuali difficolta' riscontrate. Lo SIA di un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto presentato.»;
2) al comma 4, le parole: «articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6»;
m) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La Commissione:
a) comunica ai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformita' tra questo e il progetto preliminare;
b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilita' ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilita' ambientale.»;
2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«L'aggiornamento del SIA puo' riguardare la sola parte di opera interessata alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilita' ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.»;
3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica anche al caso di variazioni progettuali intervenute nella fase di progettazione esecutiva.»;
4) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell'inizio dei lavori e' comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed e' trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico al presente decreto, ivi compresa l'attestazione di cui all'articolo 20, comma 4. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle derivanti dalle attivita' di verifica di cui all'articolo 4-quater e agli articoli 20 e seguenti del relativo allegato tecnico. La Commissione, su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, puo' fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilita' ambientale.
6-ter. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su progetti definitivi, fermo restando il potere di impartire prescrizioni con il provvedimento di compatibilita' ambientale.»;
n) al comma 3 dell'articolo 20-nonies, le parole: «sesto mese» sono sostituite dalle seguenti: «ottavo mese».
--------------------
(1) Lettera così modificata dal Comunicato di rettifica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 286 del 9 dicembre 2005.
per completezza riportiamo l'avviso:
"Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 221 del 22 settembre 2005, alla pag. 10, prima colonna, all'art. 2 comma 1, lettera c), dove e' scritto: «c) all'articolo 2, comma 5, sono aggiunte le seguenti frasi: "Al fine di agevolare ...», leggasi: «c) all'articolo 2 il comma 5 e' sostituito dal seguente:"5. Al fine di agevolare ...».".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), relativa al limite del 5 per cento introdotto dall'articolo 3, comma 3, si applica ai progetti la cui istruttoria è avviata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, introdotte dal comma 1, lettera f), si applicano alle procedure di gara ed ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni dei commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della medesima disposizione, si applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma è facoltà del soggetto aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni medesime ai lavori già banditi ovvero, per quelli già aggiudicati, convenire con il contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti.
|