D.Lgs. 11/06/1996, n. 336
Disposizioni correttive del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.
Sommario
Art. 1
Art. 2 - Articolo 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6 - Articolo 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
--- § ---
Art. 1
1. Al comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e di determinazione dei soggetti abilitati.».
Art. 2
Articolo 2 (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 3
1. All'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Ammortamento di beni)»;
b) al comma 1 la parola: «patrimoniali» è soppressa.
Art. 4
1. Al comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: «con popolazione inferiore a 20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane».
Art. 5
1. All'art. 14 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: «le risultanze dei rendiconti» sono inserite le seguenti: «o conti consolidati»;
b) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;
Art. 6
Articolo 6 (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 7
1. Al comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e da eventuali accordi convenzionali».
Art. 8
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:
a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;
c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.
Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.";
c) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire «determinazioni» e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142."
2. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 77 del 1995, come modificati dal presente decreto legislativo, si applicano anche per l'esercizio 1995.
Art. 9
1. Al Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
"Art. 31 Avanzo di amministrazione
1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 30, può essere utilizzato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 37;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 36 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento.
3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati."
Art. 10
1. Al comma 2 dell'art. 34 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: «con eccezione delle fattispecie di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo» sono soppresse.
Art. 11
1. All'art. 36 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 37, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.";
b) al comma 3 dopo le parole: «tutte le entrate» sono aggiunte le seguenti: «e le disponibilità».
Art. 12
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 37 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: «ripiano delle perdite» sono sostituite dalla seguente: «ricapitalizzazione».
Art. 13
1. All'art. 46 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.»;
b) alla lettera b) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto da norme speciali».
Art. 14
1. Al comma 2 dell'art. 48 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e costituisce titolo esecutivo».
Art. 15
1. All'articolo 49 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:
a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera."
Art. 16
1. Al Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, l'articolo 52 è sostituito dal seguente:
"Art. 52 Affidamento del servizio di tesoreria
1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i princìpi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente."
Art. 17
1. Al Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, l'articolo 57 è sostituito dal seguente:
"Art. 57 Riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonché di contributi di spettanza dell'ente
1. In alternativa al tesoriere l'ente locale può affidare al concessionario della riscossione, sulla base di apposita convenzione, la riscossione, volontaria o coattiva o in ambedue le forme, delle entrate patrimoniali ed assimilate nonché dei contributi spettanti, secondo le disposizioni di cui all'art. 69, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 , e successive modificazioni ed integrazioni."
Art. 18
1. Al comma 5 dell'art. 71 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: «il godimento di beni di terzi» sono sostituite dalle seguenti: «l'utilizzo di beni di terzi» e le parole: «le sopravvenienze del passivo,» sono soppresse.
Art. 19
1. Al comma 1 dell'art. 77 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché con le modalità di cui all'art. 37 per le fattispecie ivi previste».
Art. 20
1. All'art. 79 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile.»;
b) al comma 2 le parole: «non è revocabile» sono sostituite dalle seguenti: «è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno»;
c) al terzo periodo del comma 4 le parole: «e relativi termini» sono sostituite dalle seguenti: «e relativi termini iniziali».
Art. 21
1. Al Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, l'articolo 81 è sostituito dal seguente:
"Art. 81 Conseguenze della dichiarazione di dissesto
1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 92, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 89 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 89 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.
4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della L. 14 gennaio 1994, n. 20 , nel testo modificato dall'articolo 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 , convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile."
Art. 22
1. Al comma 1 dell'art. 82 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: «previsti dall'art. 89» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dall'art. 88».
Art. 23
1. All'art. 84 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: «entro trenta giorni dalla data» sono inserite le seguenti: «di esecutività»;
b) al comma 5 il periodo: «Per lo stesso periodo, per i servizi a domanda individuale, la contribuzione degli utenti deve assicurare nel complesso la copertura dei costi almeno nella misura prevista dalle norme vigenti.» è sostituito dal seguente: «Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti.»;
c) al comma 6 dopo le parole: «comunicate alla Commissione di ricerca per la finanza locale» sono inserite le seguenti: «presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione».
Art. 24
1. Al Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, l'articolo 85 è sostituito dal seguente:
"Art. 85 Composizione, nomina e attribuzioni dell'organo straordinario di liquidazione
1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri. Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. La commissione straordinaria di liquidazione è presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.
2. La nomina dell'organo straordinario di liquidazione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.
3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilità di cui all'art. 102.
4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva.
5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla procura regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture."
Art. 25
1. Al Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, l'articolo 86 è sostituito dal seguente:
"Art. 86 Poteri organizzatori dell'organo straordinario di liquidazione
1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.
2. L'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario.
3. L'organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti, rientrano nel patrimonio dell'ente locale."
Art. 26
1. Al Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, l'articolo 87 è sostituito dal seguente:
"Art. 87 Rilevazione della massa passiva
1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di 60 giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori 30 giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:
a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 37 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 81, comma 2;
c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'àmbito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.
5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.
6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione per insussistenza, totale o parziale del debito od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione è ammesso ricorso in carta libera, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno si pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso.
7. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.
7-bis. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, può essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'interno, previo parere della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti."
Art. 27
1. Al Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, l'articolo 88 è sostituito dal seguente:
"Art. 88 Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento
1. Nell'àmbito dei compiti di cui all'art. 85, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.
2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno.
3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato è determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.
4. Detto contributo è pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante è pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.
4-bis. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilità residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare e dell'organo straordinario di liquidazione dell'ente locale, secondo parametri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per necessità emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 89, nonché nei casi di cui al comma 12-bis del medesimo articolo 89. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, è autorizzato dal Ministero dell'interno, previo parere della commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorità nell'assegnazione è accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.
5. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all'articolo 46, comma 1.
6. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all'art. 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, può essere integrato, con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle già definite.
7. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.
8. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite all'organo straordinario di liquidazione le facoltà ivi disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'articolo 46, comma 1, è elevato sino al 40 per cento.
9. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.
10. Per il finanziamento delle passività l'ente locale può destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.
11. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme."
Art. 28
1. Al Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, l'articolo 89 è sostituito dal seguente:
"Art. 89 Liquidazione e pagamento della massa passiva
1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione di cui all'art. 87, comma 1. Al piano è allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.
2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidazione chiede l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all'art. 88 nella misura necessaria per il finanziamento delle passività risultanti dal piano di rilevazione e dall'elenco delle passività non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti dall'art. 88.
3. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarità del deposito, autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.
4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare l'entità dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passività inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l'organo straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva gli importi degli accantonamenti non più necessari, su segnalazione del Ministero dell'interno, per scadenza dei termini di impugnativa del provvedimento di diniego di ammissione al passivo o per definitività della pronuncia sui ricorsi proposti ai sensi dell'art. 87, comma 6.
5. Successivamente all'erogazione del primo acconto l'organo straordinario della liquidazione può disporre ulteriori acconti per le passività già inserite nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando le disponibilità nuove e residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 88, comma 8, per il pagamento a saldo delle passività rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione.
6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all'art. 88, e comunque entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell'interno.
7. Il piano di estinzione è sottoposto all'approvazione, entro 120 giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validità delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del parere consultivo da parte della Commissione di ricerca per la finanza locale, la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del piano, di cui al presente comma, è sospeso.
8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno è notificato all'ente locale ed all'organo straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.
9. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.
10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano il Ministro dell'interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione di presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento.
11. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse richieste relative ad ulteriori debiti.
12. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.
12-bis. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione di ricerca per la finanza locale, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato."
Art. 29
1. All'art. 90 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo 89, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione."
2. il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 89, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori."
Art. 30
1. Al comma 4 dell'art. 91 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: «Le province ed i comuni ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente» sono sostituite dalle seguenti: «Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili».
Art. 31
1. All'articolo 93 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui all'art. 92, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato."
Art. 32
1. Al comma 2 dell'art. 94 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la presentazione delle relative certificazioni.».
Art. 33
1. Al comma 3 dell'art. 95 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: «sino ai cinque anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «sino al quinto esercizio finanziario successivo».
Art. 34
1. All'art. 98 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio, non ripianabili con i mezzi di cui all'art. 36» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all'art. 36, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all'art. 37»;
b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui al capo ottavo della legge 8 giugno 1990, n. 142».
Art. 35
1. Al Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, l'articolo 99 è sostituito dal seguente:
"Art. 99 Modalità applicative della procedura di risanamento
1. Le modalità applicative della procedura di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378."
Art. 36
1. Al comma 4 dell'art. 100 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti locali provvedono, nel medesimo termine, a comunicare i nominativi dei revisori ai propri tesorieri.».
Art. 37
1. Al comma 1 dell'art. 102 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: «le norme di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali, nonché» sono soppresse.
Art. 38
1. All'articolo 109 de Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
"omissis"
Art. 39
1. All'art. 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica la parola: «forzate» è soppressa;
b) al comma 2 dopo le parole: «Non sono soggette ad esecuzione forzata» sono inserite le seguenti: «, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice,» ed alla lettera b) dopo le parole: «rate dei mutui» sono inserite le seguenti: «e di prestiti obbligazionari»;
c) al comma 3 le parole: «da adottarsi per ogni trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere»;
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'art. 27, comma 1, n. 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3."
Art. 40
1. Al Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, l'articolo 114 è sostituito dal seguente:
"Art. 114 Approvazione di modelli
1. Con regolamento da emanare, a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono approvati:
a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;
b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;
c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi incluse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali;
f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;
g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili di cui all'art. 75.
2. Con regolamento da emanare, a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 1996, è approvato lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome."
Art. 41
1. All'articolo 115 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. In deroga all'art. 31, per il primo anno di applicazione dei nuovi modelli e schemi di bilancio, di cui all'art. 114, l'avanzo di amministrazione deve essere prioritariamente utilizzato per la reiscrizione dei residui passivi perenti."
Art. 42
1. All'art. 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Gradualità di ammortamento dei beni)»;
b) al comma 1 la parola: «patrimoniali» è soppressa.
Art. 43
1. Al Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, l'articolo 119 è sostituito dal seguente:
"Art. 119 Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle piante organiche
1. Con decreto a cadenza triennale a decorrere dal 1997 il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all'art. 91, comma 4. Per il 1995 e per il 1996 le medie nazionali annue sono individuate con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro il 31 dicembre 1996.
2. A decorrere dal 1997 e con cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle piante organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto.
3. Per il triennio 1994-1996 i rapporti medi, dipendenti-popolazione, validi per gli enti in condizione di dissesto, sono i seguenti:
Fascia demografica
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Rapporto medio dipendenti/popolazione
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fino a 999 abitanti
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1/95
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da 1000 a 2.999 abitanti
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1/100
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da 3000 a 9.999 abitanti
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1/105
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da 10000 a 59.999 abitanti
|
1/95
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da 60000 a 249.999 abitanti
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1/80
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oltre 249.999 abitanti
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1/60
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PROVINCE
Fascia demografica
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Rapporto medio dipendenti/popolazione
|
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fino a 299.999 abitanti
|
1/520
|
da 300.000 a 499.999 abitanti
|
1/650
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da 500.000 a 999.999 abitanti
|
1/830
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da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti
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1/770
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oltre 2.000.000 abitanti
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1/1000
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4. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente.
5. I rapporti medi dipendenti-popolazione di cui al comma 3 si applicano anche agli enti locali che hanno dichiarato in precedenza il dissesto finanziario e non hanno ottenuto alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo l'approvazione da parte del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
Art. 44
1. All'articolo 120 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 3 è così modificato:
"3. omissis"
Art. 45
1. Al Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, l'articolo 121 è sostituito dal seguente:
"Art. 121 Procedure di risanamento finanziario in corso
1. Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo si applicano anche agli enti locali che abbiano già dichiarato lo stato di dissesto per i quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio. Per tali enti il consiglio presenta entro tre mesi l'ipotesi di bilancio ai sensi dell'art. 91. Lo stato di dissesto perdura sino al 31 dicembre dell'anno in cui interviene l'approvazione dell'ipotesi di bilancio o sino al termine previsto dall'art. 95, comma 1, se tale periodo di tempo sia maggiore.
2. Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo, ad eccezione di quelle di cui alla sezione terza del capo settimo, si applicano anche agli enti locali per i quali al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Per tali enti, in deroga a quanto disposto dall'art. 123, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'ipotesi di bilancio recate dall'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
3. In deroga a quanto disposto dall'art. 123, agli enti locali per i quali al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta l'approvazione del piano di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al piano di risanamento recate dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
4. La disposizione di cui all'art. 95, comma 1, relativa alla durata del risanamento si applica anche agli enti locali di cui ai commi 2 e 3. I medesimi enti sono tenuti, ove non avessero adempiuto, alla presentazione, entro il 30 giugno 1996, delle certificazioni previste dall'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativamente agli anni 1994 e precedenti.
5. Per tutta la durata del dissesto determinata con i criteri dei commi 1 e 4 permangono gli obblighi relativi all'attivazione delle entrate proprie di cui all'art. 84.
6. Per i soli enti locali che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e per i quali non sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, il Ministro dell'interno, su parere della Commissione di ricerca per la finanza locale, autorizza misure straordinarie, anche in deroga alle norme vigenti, per il raggiungimento dell'equilibrio, comunque senza oneri a carico dello Stato."
2. Nelle procedure di risanamento in corso conservano validità i piani di estinzione trasmessi al Ministero dell'interno entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Agli stessi si applicano, dopo l'approvazione da parte del Ministro dell'interno, le disposizioni in materia di liquidazione e pagamento di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 77 del 1995, come modificato dal presente decreto legislativo.
3. Agli enti locali dissestati compresi nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 121 del decreto legislativo n. 77 del 1995, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applica la disposizione relativa all'obbligo di avviso dell'avvio della procedura di rilevazione di cui al comma 2 dell'art. 87 del medesimo decreto legislativo ed il termine di cui al comma 1 del medesimo art. 87 è fissato in 150 giorni; i termini la cui decorrenza è stabilita alla data di insediamento dell'organo straordinario di liquidazione iniziano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 46
1. Al comma 1 dell'art. 123 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) gli articoli 5 e 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;».
b) la lettera q) è sostituita dalla seguente: « q) l'art. 11, commi 1 e 1-bis, limitatamente alle disposizioni concernenti comuni, province e comunità montane, e l'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68».
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