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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

D.P.C.M. 16/09/1994, n. 716

Regolamento recante la disciplina della mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (1) (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1994, n. 301, S.O.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

 

Sommario

 

Art. 1 - Ambito della disciplina

 

Art. 2 - Ricognizione dei posti disponibili

 

Art. 3 - Ricognizione dei dipendenti collocati in disponibilità e dei dipendenti in esubero

 

Art. 4 - Regioni, mobilità infraregionale e mobilità a livello nazionale

 

Art. 5 - Bando di mobilità

 

Art. 6 - Procedure per l'assegnazione dei posti disponibili e successione delle stesse

 

Art. 7 - Mobilità volontaria

 

Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda

 

Art. 9 - Requisiti della domanda

 

Art. 10 - Criteri di priorità per la mobilità volontaria

 

Art. 11 - Adempimenti connessi alle graduatorie

 

Art. 12 - Attuazione dei trasferimenti disposti con la mobilità volontaria e con gli accordi di mobilità

 

Art. 13 - Aggiornamento del bando

 

Art. 14 - Mobilità d'ufficio

 

Art. 15 - Proposte di trasferimenti d'ufficio dei comitati provinciali e dei comitati metropolitani

 

Art. 16 - Criteri di priorità per i trasferimenti d'ufficio

 

Art. 17 - Attuazione dei trasferimenti disposti con la mobilità d'ufficio

 

Art. 18 - Inserimento nei ruoli

 

Art. 19 - Raccordo con i nuovi accessi

 

Art. 20 - Norma transitoria

 

Art. 21 - Norma di rinvio

 

Art. 22 - Mobilità fra strutture del Servizio sanitario nazionale e servizi centrali periferici del Ministero della sanità e di altre pubbliche amministrazioni

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Ambito della disciplina

 

1. Il presente regolamento disciplina criteri, modalità e termini per l'attuazione, tra amministrazioni diverse:

 

a) della mobilità dei dipendenti collocati in disponibilità ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dei trasferimenti volontari, per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con esclusione di quello indicato nell'art. 2, comma 4, dello stesso decreto legislativo, nonché del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del personale del comparto scuola, salvo, per quest'ultimo, quanto previsto nell'art. 7, comma2. La mobilità del personale delle università e degli enti pubblici di ricerca si attua secondo la norma prevista dall'art. 14, comma 3; per il personale delle strutture sanitarie dispone l'art. 22;

 

b) della mobilità dei dipendenti risultanti in esubero a seguito di ristrutturazione dell'Ente ferrovie dello Stato, delle gestioni commissariali governative, delle aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali.

 

2. Ai fini del presente regolamento, per «decreto» si intende il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per «Dipartimento» si intende la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per «amministrazioni» si intendono le pubbliche amministrazioni di cui alla lettera a) del comma 1.

 

Art. 2

Ricognizione dei posti disponibili

 

1. Non oltre il 15 gennaio di ogni anno, le amministrazioni comunicano al Dipartimento i posti disponibili, compresi tutti quelli per cessazione, distinti per qualifica o categoria e profili professionali, accorpati per aree omogenee di funzioni e per sede di servizio. I posti disponibili sono quelli risultanti dal confronto tra le dotazioni organiche, in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente, e il personale a tempo indeterminato in servizio alla stessa data, tenuto conto del personale eventualmente assegnato in base agli accordi di mobilità stipulati tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali.

 

2. In deroga al comma 1, le amministrazioni soggette al blocco del turn-over ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comunicano sino al 15 gennaio 1997 il solo cinque per cento dei posti resisi disponibili per cessazioni.

 

3. Gli enti locali che non versano in situazioni strutturalmente deficitarie effettuano le comunicazioni di cui al comma 1 solo per i posti disponibili di cui intendono assicurare la copertura.

 

4. Delle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è data informazione alle rappresentanze sindacali di cui al comma 7 dell'art. 45 del decreto.

 

5. Sino al 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione attua la mobilità interna e i trasferimenti volontari del proprio personale secondo le procedure ordinarie. Le procedure per la copertura di posti disponibili avviate e non concluse alla data del 31 dicembre di ogni anno perdono efficacia. Nessuna procedura può essere avviata per i posti disponibili alla stessa data da comunicarsi ai sensi del comma 1.

 

Art. 3

Ricognizione dei dipendenti collocati in disponibilità e dei dipendenti in esubero

 

1. Non oltre il 15 gennaio di ogni anno, le amministrazioni comunicano al Dipartimento l'elenco nominativo con qualifica o categoria e profili professionali, accorpati per aree omogenee di funzioni e per sede di servizio, dei dipendenti che risultano collocati in disponibilità al 31 dicembre dell'anno precedente.

 

2. Le amministrazioni e aziende autonome nonché gli enti pubblici economici trasformati in società di diritto privato effettuano, entro lo stesso termine, la comunicazione di cui al comma 1 per i dipendenti collocati in disponibilità al 31 dicembre dell'anno precedente.

 

3. L'Ente ferrovie dello Stato, le gestioni commissariali governative, le aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali effettuano, entro lo stesso termine, la comunicazione di cui al comma 1 per i dipendenti risultanti in esubero, a seguito di ristrutturazioni, al 31 dicembre dell'anno precedente.

 

4. Non rientrano nella comunicazione di cui al comma 1 i dipendenti collocati in disponibilità e già trasferiti a posto disponibile della stessa amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

 

5. Delle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è data informazione alle rappresentanze sindacali di cui al comma 7 dell'art. 45 del decreto.

 

Art. 4

Regioni, mobilità infraregionale e mobilità a livello nazionale

 

1. Ciascuna regione disciplina la mobilità in ambito regionale del proprio personale, nonché del personale dei relativi enti strumentali e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti, in armonia con i princìpi stabiliti dal presente regolamento e prevedendo i criteri di raccordo con le intese intervenute ai sensi del comma 2.

 

2. Le regioni che, anche per conto dei rispettivi enti strumentali e dipendenti, decidono di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 2 e all'art. 3 nel termine ivi indicato, aderiscono con tale adempimento alla mobilità di livello nazionale. Il contenuto delle predette comunicazioni è definito, su iniziativa delle regioni interessate, mediante preventive intese stipulate con il Dipartimento.

 

Art. 5

Bando di mobilità

 

1. Non oltre il mese di febbraio di ogni anno, il Dipartimento provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei posti disponibili presso le varie amministrazioni di cui all'art. 1.

 

Art. 6

Procedure per l'assegnazione dei posti disponibili e successione delle stesse

 

1. I posti disponibili sono assegnati con le procedure e secondo l'ordine che segue:

 

a) mediante mobilità volontaria;

 

b) mediante mobilità d'ufficio.

 

Art. 7

Mobilità volontaria

 

1. Possono presentare domanda individuale di mobilità, relativamente ai posti disponibili pubblicati nel bando di cui all'art. 5:

 

a) i dipendenti delle amministrazioni collocati in disponibilità;

 

b) i dipendenti delle stesse amministrazioni non collocati in disponibilità;

 

c) i dipendenti risultanti in esubero di cui all'art. 1, lettera b) del presente regolamento.

 

2. I dipendenti del comparto scuola possono presentare domanda individuale di mobilità, per essere trasferiti presso amministrazioni diverse, sino all'attuazione degli accordi di cui all'art. 1, commi 7 e 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Gli accordi di cui all'art. 1, comma 8, del suddetto decreto legislativo possono prevedere l'opzione tra la mobilità disciplinata dal presente regolamento e quella di cui allo stesso decreto legislativo.

 

Art. 8

Modalità di presentazione della domanda

 

1. Ciascun dipendente può presentare una sola domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di mobilità. Se sono presentate più domande le stesse sono tutte inammissibili.

 

2. La domanda è inviata dal dipendente alle amministrazioni scelte e, per conoscenza, all'amministrazione di appartenenza e al Dipartimento.

 

Art. 9

Requisiti della domanda

 

1. La domanda contiene le seguenti indicazioni:

 

a) i dati anagrafici;

 

b) la qualifica o categoria e il profilo professionale di appartenenza, tenuto conto degli accorpamenti per aree omogenee di funzioni;

 

c) l'individuazione, secondo un ordine di preferenza, di tre posti scelti tra quelli disponibili presso altre amministrazioni, corrispondenti alla qualifica o categoria e profilo professionale di appartenenza, tenuto conto degli accorpamenti per aree omogenee di funzioni;

 

d) il titolo di studio;

 

e) l'anzianità nella qualifica funzionale;

 

f) il carico familiare;

 

g) la data del collocamento in disponibilità;

 

h) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non aver presentato altre domande per il medesimo bando.

 

2. Se la domanda è diretta ad amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato e di giustizia, sono allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dalla normativa vigente.

 

Art. 10

Criteri di priorità per la mobilità volontaria

 

1. Ciascuna amministrazione, non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, compila due graduatorie: la prima per i dipendenti collocati in disponibilità e in esubero di cui alle lettere a) e c) dell'art. 7; la seconda per i dipendenti non collocati in disponibilità di cui alla lettera b) dello stesso art. 7.

 

2. La prima graduatoria è formata secondo i seguenti criteri di priorità:

 

a) maggiore anzianità di servizio maturata nella qualifica;

 

b) maggiore incidenza dei carichi di famiglia;

 

c) età anagrafica.

 

3. La seconda graduatoria è formata secondo i seguenti criteri di priorità:

 

a) corrispondenza tra profilo professionale relativo al posto disponibile e titolo di studio del dipendente;

 

b) maggiore anzianità di servizio maturata nella qualifica;

 

c) maggiore incidenza dei carichi di famiglia.

 

4. I criteri di cui ai commi 2 e 3 sono rispettivamente applicati secondo i punteggi riportati nelle allegate tabelle A e B. La graduatoria è compilata in ordine decrescente rispetto al punteggio ottenuto da ciascun dipendente. La selezione dei dipendenti cui assegnare il posto disponibile avviene a partire dal primo in graduatoria. A parità di punteggio il posto è assegnato al dipendente di età anagrafica più elevata.

 

5. Le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato e di giustizia inseriscono nelle graduatorie, formate secondo i punteggi riportati nelle allegate tabelle A e B, solo i richiedenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 8.

 

6. I posti disponibili sono assegnati ai componenti della prima graduatoria e, in caso di ulteriore capienza, a quelli della seconda.

 

7. Le graduatorie sono comunicate, per informazione, alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, del decreto.

 

Art. 11

Adempimenti connessi alle graduatorie

 

1. Entro cinque giorni dalla formazione delle graduatorie, ogni amministrazione comunica a ciascun interessato, con telegramma, l'accoglimento o il rigetto della domanda di trasferimento.

 

2. Il dipendente ha l'onere di comunicare l'accettazione o il rifiuto, con telegramma da spedire entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultima comunicazione. La mancata o ritardata risposta equivale a rifiuto.

 

3. Non oltre cinque giorni dal ricevimento dell'ultima accettazione o dall'inutile decorso del termine per la stessa, ciascuna amministrazione trasmette al Dipartimento:

 

a) l'elenco dei posti rimasti disponibili, compresi quelli che si sono liberati per effetto di trasferimenti volontari;

 

b) l'elenco dei posti impegnati;

 

c) l'elenco nominativo dei dipendenti utilmente collocati in graduatoria;

 

d) l'elenco nominativo dei dipendenti che hanno rifiutato, che non hanno risposto, che hanno risposto con ritardo.

 

4. La trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 3, lettera c), produce gli effetti previsti dall'art. 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

 

Art. 12

Attuazione dei trasferimenti disposti con la mobilità volontaria e con gli accordi di mobilità

 

1. Per i posti assegnati con la procedura della mobilità volontaria, il trasferimento è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non oltre trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 11, comma 3, lettera c), o dalle comunicazioni di cui al comma 2.

 

2. Per i posti assegnati con le procedure degli accordi di mobilità tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali, il trasferimento è disposto con il provvedimento di cui al comma 1. Le amministrazioni che hanno stipulato accordi di mobilità con le organizzazioni sindacali, entro cinque giorni, comunicano al Dipartimento l'elenco dei dipendenti che hanno accettato il trasferimento sulla base degli accordi.

 

3. Il termine di sessanta giorni di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorre dal ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 11, comma 3, lettera c), o dalle comunicazioni di cui al comma 2.

 

Art. 13

Aggiornamento del bando

 

1. Non oltre trenta giorni dalle comunicazioni di cui al comma 3 dell'art. 11, il Dipartimento provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'aggiornamento del bando relativamente ai posti disponibili che residuano dopo le suddette comunicazioni, nonché dell'elenco dei dipendenti collocati in disponibilità e in esubero soggetti alla mobilità d'ufficio ai sensi dell'art. 14.

 

Art. 14

Mobilità d'ufficio

 

1. Sono soggetti a mobilità d'ufficio i dipendenti collocati in disponibilità e in esubero, elencati nelle comunicazioni di cui all'art. 3, se non hanno fatto domanda di mobilità, se hanno rifiutato tutti i posti scelti nella domanda, se per nessuno dei posti scelti nella domanda si sono utilmente collocati in graduatoria.

 

2. I posti disponibili per la mobilità d'ufficio sono quelli del bando aggiornato ai sensi dell'art. 13. Essi sono assegnati dal Dipartimento ai sensi degli articoli 15 e 16.

 

3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, la mobilità d'ufficio del personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, si effettua esclusivamente nell'ambito rispettivamente delle università e degli enti pubblici di ricerca.

 

Art. 15

Proposte di trasferimenti d'ufficio dei comitati provinciali e dei comitati metropolitani

 

1. I comitati provinciali e i comitati metropolitani, ai sensi dell'art. 33 del decreto, possono presentare al Dipartimento proposte per la razionale redistribuzione del personale indicando i trasferimenti necessari per attuare la mobilità d'ufficio, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del bando aggiornato di cui all'art. 13.

 

Art. 16

Criteri di priorità per i trasferimenti d'ufficio

 

1. La graduatoria dei trasferimenti d'ufficio è formata secondo i criteri di priorità di cui ai commi 2 e 4 dell'art.10. A parità di punteggio il posto è assegnato ai dipendenti collocati in disponibilità e in esubero che non si sono utilmente collocati in graduatoria per nessuno dei posti scelti.

 

2. I posti disponibili, corrispondenti alla qualifica o categoria e profilo professionale di appartenenza, tenuto conto degli accorpamenti per aree omogenee di funzioni, sono assegnati, rispetto alla sede dell'amministrazione di appartenenza, prioritariamente nell'ambito della provincia, poi della regione, quindi delle regioni limitrofe, infine di tutte le altre regioni.

 

Art. 17

Attuazione dei trasferimenti disposti con la mobilità d'ufficio

 

1. Il trasferimento d'ufficio è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del bando aggiornato di cui all'art. 13 e non prima del decorso del termine per la presentazione delle eventuali proposte di cui all'art. 15.

 

Art. 18

Inserimento nei ruoli

 

1. Il dipendente trasferito è collocato nei ruoli della nuova amministrazione conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.

 

Art. 19

Raccordo con i nuovi accessi

 

1. Ove norme di legge non dispongano diversamente, le amministrazioni procedono alle assunzioni, nei limiti e secondo le modalità della normativa vigente, dopo l'espletamento delle procedure di cui al presente regolamento.

 

Art. 20

Norma transitoria

 

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i termini di cui agli articoli 2 e 3 sono così differiti: quello del 31 dicembre dell'anno precedente, al 28 febbraio 1995; quello del 15 gennaio al 15 marzo 1995. Il termine di cui all'art. 5 è differito al 30 aprile 1995.

 

2. Per consentire la mobilità del personale nelle more dell'emanazione del primo bando, la normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento è applicabile sino al 28 febbraio 1995.

 

3. L'accorpamento dei profili professionali per aree omogenee di funzioni, ai fini delle comunicazioni richieste dal presente regolamento nonché dal decreto ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è effettuato secondo l'allegato prospetto C sino alla disciplina della materia nei contratti collettivi di lavoro.

 

Art. 21

Norma di rinvio

 

1. Gli accordi di mobilità tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali sono stipulati ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto.

 

2. I predetti accordi riguardano i dipendenti da collocare in disponibilità ai sensi del decreto ministeriale di attuazione dell'art. 3, comma 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

3. I posti disponibili da assegnare con le procedure del presente regolamento sono al netto dei posti impegnati con gli accordi di mobilità.

 

Art. 22

Mobilità fra strutture del Servizio sanitario nazionale e servizi centrali periferici del Ministero della sanità e di altre pubbliche amministrazioni

 

1. Per la disciplina della mobilità fra le strutture del Servizio sanitario nazionale ed i servizi centrali e periferici del Ministero della sanità e con le altre pubbliche amministrazioni si provvede con autonomo regolamento in attuazione del comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

(omissis allegati)

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