D.M. 01/12/1995
Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti (1) (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1995, n. 290.
(2) Sostituito dall'art. 14, D.M. 7 gennaio 1998.
Sommario
Art. 1 - Oggetto dei mutui
Art. 2 - Limitazioni al finanziamento
Art. 3 - Importo dei mutui
Art. 4 - Atti istruttori
Art. 5 - Pubblicità
Art. 6 - Garanzie
Art. 7 - Contributi statali o regionali
Art. 8 - Modalità d'ammortamento
Art. 9 - Interessi attivi, passivi e recupero coattivo
Art. 10 - Devoluzione
Art. 11 - Estinzione anticipata dei mutui
Art. 12 - Concessione dei mutui
Art. 13 - Erogazione in conto mutui
Art. 14 - Responsabilità
Art. 15 - Rinunce e revoche
Art. 16 - Norme sostitutive
--- § ---
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;
Visto il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 19 della legge 8 gennaio 1979, n. 3;
Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
Visto il precedente decreto ministeriale del Tesoro del 1° marzo 1992;
Ritenuta la necessità di integrare e modificare le norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 27 aprile 1995, 6 luglio 1995 e 6 novembre 1995;
Vista la delibera della commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti in data 16 novembre 1995;
Decreta:
Art. 1
Oggetto dei mutui
1. I mutui della Cassa depositi e prestiti hanno sempre specifica destinazione e possono avere per oggetto:
a) l'acquisizione di aree e la costruzione di opere pubbliche, da acquisire al patrimonio o al demanio dell'ente mutuatario salvo quanto previsto al quarto comma del successivo art. 2;
b) la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria dei beni demaniali o patrimoniali dell'ente mutuatario, purché destinati ad uso pubblico;
c) l'acquisizione di immobili, a condizione che siano già costruiti e che vengano destinati ad uso pubblico;
d) l'acquisto e la realizzazione di attrezzature dirette alla fruibilità dell'opera finanziata dalla Cassa;
e) l'acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per gli edifici scolastici, gli uffici, le case di riposo, purché sia contestuale alla costruzione o all'acquisto dell'opera finanziata dalla Cassa;
f) l'acquisto di mezzi di trasporto e di automezzi speciali, destinati ai servizi dell'ente mutuatario;
g) gli interventi compresi negli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
h) altre finalità previste da norme statali e regionali.
Art. 2
Limitazioni al finanziamento
1. Nell'importo da ammettere a mutuo potranno essere previste, in aggiunta a quelle dei lavori e delle forniture, esclusivamente spese per:
a) l'acquisizione di aree;
b) la progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori;
c) le indagini geologiche, geognostiche e le valutazioni di impatto ambientale;
d) l'IVA;
e) gli oneri derivanti dal rispetto degli obblighi di pubblicità prescritti dalla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici.
2. Il finanziamento della Cassa è precluso qualora i lavori siano stati appaltati, o gli acquisti ordinati, anteriormente alla data di concessione del corrispondente mutuo.
3. Qualora l'ente mutuatario intenda alienare - o adibire a finalità non finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti - un immobile costruito o acquisito con mutuo dell'istituto, deve preliminarmente provvedere all'estinzione del residuo debito.
4. Le opere pubbliche realizzate con finanziamento della Cassa depositi e prestiti possono essere destinate a servizi pubblici, il cui esercizio venga dato in concessione a terzi successivamente alla loro realizzazione.
Art. 3
Importo dei mutui
1. L'importo dei mutui concedibili è determinato in corrispondenza:
a) per le opere: delle risultanze dei quadri economici dei progetti approvati e degli altri costi di cui al precedente art. 2;
b) per l'acquisizione di immobili: del valore riconosciuto dagli organi tecnici;
c) per l'acquisizione di automezzi, attrezzature e mobili: dei preventivi di spesa o dei prezzi di listino.
Art. 4
Atti istruttori
1. Ai fini istruttori, ogni richiesta degli enti mutuatari dovrà essere corredata da dichiarazione del segretario dell'ente od organo corrispondente, circa l'intervenuta approvazione del progetto, ove si tratti di opere, o della quantificazione del fabbisogno finanziario, negli altri casi.
2. L'adesione di massima non costituisce impegno della Cassa alla concessione del relativo finanziamento.
3. Per la formale concessione dei mutui, in base all'adesione di massima, gli enti mutuatari dovranno produrre:
a) copia della deliberazione del consiglio od organo corrispondente, esecutiva a tutti gli effetti di legge, relativa all'assunzione del mutuo ed alla costituzione della garanzia;
b) atto di delega regolarmente notificato al tesoriere dell'ente o altro documento costitutivo della garanzia;
c) attestazioni e certificazioni riguardanti la procedibilità dell'operazione;
d) eventuali documenti integrativi ritenuti necessari.
Art. 5
Pubblicità
1. Gli enti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale».
2. Analoga dicitura dovrà risultare nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa.
Art. 6
Garanzie
1. I mutui della Cassa depositi e prestiti possono essere garantiti:
a) per i soggetti pubblici: nelle forme previste dalla legge per i singoli enti mutuatari;
b) per i soggetti privati: mediante delegazioni sulle entrate effettive di bilancio del servizio pubblico gestito ovvero con idonee forme di garanzia fidejussoria o reale;
c) con provvedimento di garanzia emesso in base a legge regionale, purché sia espressamente previsto in essa che, in relazione alla garanzia prestata, la regione, nel caso di mancato pagamento della rata, da parte dell'ente mutuatario alla scadenza stabilita, dietro semplice notifica della inadempienza e senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà al pagamento della rata scaduta, aumentata degli interessi di mora, rimanendo sostituita all'ente mutuante, in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'ente mutuatario.
2. È consentito agli enti mutuatari di rilasciare delegazioni di pagamento a favore della Cassa depositi e prestiti, a garanzia di mutui assunti da altri mutuatari della Cassa stessa.
3. Le delegazioni di pagamento sono sempre rilasciate «pro solvendo» e non «pro soluto», pur rimanendo il tesoriere o il cassiere, in forza delle delegazioni notificate, costituito come debitore principale delle rate di ammortamento nei confronti della Cassa depositi e prestiti.
Art. 7
Contributi statali o regionali
1. La garanzia dei mutui da parte degli enti mutuatari può essere sostituita, in tutto o in parte, dalla cessione di contributi in semestralità o annualità, concessi dallo Stato o dalle regioni per favorire l'esecuzione delle opere pubbliche.
2. I contributi possono essere accettati esclusivamente se questi siano ceduti direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo.
3. La Cassa depositi e prestiti rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra ente contributore ed ente beneficiario in dipendenza della cessione del contributo ai sensi dei precedenti commi.
4. Con le medesime condizioni e limitazioni la Cassa depositi e prestiti potrà scontare le semestralità o annualità di contributo, concedendo all'ente beneficiario un mutuo pari al valore delle annualità stesse.
Art. 8
Modalità d'ammortamento
1. I mutui sono ammortizzabili in un periodo non superiore a venti anni, mediante semestralità costanti, comprensive di capitale ed interesse, decorrenti dal 1° gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi.
2. Su richiesta degli enti mutuatari, l'ammortamento dei mutui può decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione. Sulle somme somministrate anteriormente a tale data, verranno liquidati gli interessi allo stesso tasso del mutuo, calcolati dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre.
3. Nel caso di concorso totale o parziale nell'ammortamento dei mutui da parte dello Stato o delle regioni, o per i mutui concessi agli stessi soggetti, la rata potrà essere annuale.
Art. 9
Interessi attivi, passivi e recupero coattivo
1. Sulle somme erogate in conto mutuo, anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento, sono dovuti gli interessi, al medesimo saggio di concessione, dalla data del mandato al 31 dicembre successivo.
2. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti dagli enti mutuatari, unitamente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo, cui si riferiscono, ed il loro importo sarà gravato degli ulteriori interessi, per un semestre, al medesimo tasso di concessione sulla somma dovuta.
3. Salvo norme speciali, in corrispondenza delle somme rimaste da erogare sui mutui in ammortamento viene annualmente retrocessa agli enti pagatori parte della rata di ammortamento parametrata ad un saggio di interesse pari a quello vigente per i depositi volontari.
4. Sulle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per qualsiasi causa, in caso di ritardo nel pagamento, devono essere corrisposti gli interessi di mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento, ad un tasso superiore di cinque punti percentuali a quello vigente per i mutui al momento della maturazione dei medesimi interessi di mora.
5. Per il recupero dei crediti di mora o delle somme dovute, oltre a procedere direttamente contro i debitori, la Cassa può estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sui crediti a qualsiasi titolo degli enti mutuatari.
Art. 10
Devoluzione
1. È consentito l'utilizzo, in tutto o in parte, dei mutui concessi, per finalità diverse da quelle originarie, a condizione che:
a) si tratti di interventi finanziabili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto;
b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento;
c) venga acquisita la dichiarazione del segretario od organo corrispondente concernente la minore occorrenza finanziaria.
2. Non è consentita la devoluzione di residui inferiori all'importo che verrà periodicamente determinato dal consiglio di amministrazione.
Art. 11
Estinzione anticipata dei mutui
1. Al di fuori di quanto previsto dal comma 3 del precedente art. 2, è in facoltà dell'ente mutuatario estinguere anticipatamente il mutuo contratto, mediante corresponsione del residuo debito.
Art. 12
Concessione dei mutui
1. La concessione dei mutui viene proposta dal direttore generale al consiglio di amministrazione, valutate le risultanze istruttorie.
2. In base agli elenchi delle operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione, il direttore generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui, mediante proprie «Determine», le quali, a tutti gli effetti, valgono come decreto di concessione.
Art. 13
Erogazione in conto mutui
1. I mutui sono somministrati, in una o più volte, in relazione alla spesa effettuata dai mutuatari, su specifica richiesta del legale rappresentante dell'ente, corredata dei documenti giustificativi, vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, per gli enti sprovvisti di tale ufficio, dal direttore dei lavori. Si prescinde dal visto ove non trattasi di esecuzione di lavori.
2. Per l'acquisizione di immobili e di aree, il documento giustificativo è costituito da copia autentica del contratto preliminare o definitivo di compravendita redatto in forma pubblica, corredata della dichiarazione dell'ufficio tecnico erariale o del capo dell'ufficio tecnico del mutuatario o, per gli enti sprovvisti di tale ufficio, da perizia giurata, attestante la congruità del valore del cespite. Nell'ipotesi del contratto preliminare, deve essere data notizia alla Cassa della stipula del contratto definitivo, entro sei mesi dal pagamento della somma in conto mutuo. Qualora l'acquisizione delle aree avvenga mediante procedura di esproprio, dovrà essere trasmesso l'atto della competente autorità regionale o dell'autorità delegata che ordina il deposito o il pagamento dell'indennità, ovvero, l'atto di accordo bonario.
3. La Cassa depositi e prestiti può richiedere qualsiasi documento integrativo, diretto ad accertare la legittimità dell'erogazione.
4. È in facoltà della Cassa sospendere ogni erogazione in conto mutuo, in caso di morosità.
Art. 14
Responsabilità
1. Il rappresentante legale dell'ente mutuatario è personalmente responsabile nei confronti della Cassa depositi e prestiti, sia della corrispondenza della domanda di erogazione allo scopo del mutuo, sia della tempestiva destinazione delle somme riscosse in conto mutuo agli aventi diritto.
2. Non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti mutuatari per l'ammortamento dei prestiti concessi dalla Cassa, sui prestiti stessi, nonché sui mandati di pagamento fino all'atto dell'erogazione delle relative somme, da parte dell'ente mutuatario a favore dei legittimi creditori finali, quali risultanti dalla documentazione giustificativa di spesa allegata alla domanda di somministrazione.
3. Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 197/1983, gli atti compiuti in difformità sono nulli e improduttivi di qualsiasi effetto sospensivo. La nullità deve essere rilevata d'ufficio dall'autorità giudiziaria.
4. Il visto di cui al primo comma del precedente art. 13, costituisce, nei confronti della Cassa, attestazione della corrispondenza degli atti vistati, limitatamente alla parte tecnica, alla documentazione a suo tempo trasmessa dall'ente mutuatario, per la concessione del relativo finanziamento.
5. Il rappresentante legale dell'ente è altresì tenuto ad accertare il rispetto delle forme di pubblicità di cui al precedente art. 5.
Art. 15
Rinunce e revoche
1. Nel caso di rinuncia o revoca del mutuo concesso, dipendente da qualsiasi causa non imputabile alla Cassa depositi e prestiti, verranno restituite all'ente mutuatario e agli eventuali enti contributori, le sole quote capitale ammortizzate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia stata inoltrata la rinuncia o comminata la revoca del mutuo.
Art. 16
Norme sostitutive
1. Le norme contenute nel presente decreto modificano ed integrano quelle del capo secondo del titolo quarto del libro secondo del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni; della sezione seconda del titolo primo del libro secondo del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, ad eccezione degli articoli 149, 173, 174, nonché il decreto ministeriale Tesoro 1° marzo 1992.
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