Legge 27/10/1993, n. 433
Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari (1)
(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - s.g. - 3 novembre 1993, n. 258.
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
--- § ---
Art. 1
1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 l'entità del sussidio spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, come sostituito dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 31, è rivalutata nel modo seguente:
a) i cittadini assistiti in luogo di cura hanno diritto al sussidio nella misura di L. 28.750 giornaliere;
b) i cittadini assistiti a domicilio hanno diritto al sussidio nella misura di L. 31.050 giornaliere; c) il sussidio è integrato di L. 5.750 giornaliere per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di età se conviventi e non titolari di reddito proprio;
d) in presenza di eventuali altri redditi i cittadini affetti da morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di L. 18.400.000.
Art. 2
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un atto di indirizzo e coordinamento, nel quale, sulla base degli indirizzi dell'Organizzazione mondiale della sanità, sono indicati i protocolli diagnostici, terapeutici e per la sorveglianza attiva del morbo di Hansen.
Art. 3
1. Il sussidio di cui all'articolo 1 è adeguato ogni anno automaticamente al tasso programmato di inflazione.
Art. 4
1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 687 milioni annui, si provvede a decorrere dall'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
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