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VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

O.P.C.M. 29/12/2004, n. 3390

Disposizioni urgenti di protezione civile (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2005, n. 2.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

 

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

 

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

 

Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

 

Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

 

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004 recante: «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico»;

 

Ritenuto indispensabile prestare urgentemente ogni possibile forma di cooperazione agli Stati esteri colpiti dagli eccezionali eventi calamitosi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2004, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2005;

 

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3348 del 2 aprile 2004, recante: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno»;

 

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368;

 

Vista la richiesta formulata con nota 28 dicembre 2004 della Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2004, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2005, dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

 

Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria;

 

Viste le note dei presidenti delle regioni Marche e Umbria, con le quali sono state chieste alcune proroghe disposte con precedenti ordinanze di protezione civile;

 

Considerato che, con l'ordine del giorno accolto come raccomandazione in Senato in data 10 dicembre 2004, il Governo si è impegnato tra l'altro, a disporre il differimento del recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata, dovuti e non corrisposti dalle popolazioni danneggiate per effetto delle sospensioni di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile;

 

Sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali in ordine alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6;

 

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Dispone:

 

 

Art. 1

 

 

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione delle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, anche coerentemente con le relative finalizzazioni, se esistenti, e sempreché concretamente realizzabili; specificamente il Dipartimento è autorizzato ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni possibile tipo di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, anche mediante la fornitura di beni, servizi e la realizzazione di opere.

 

2. (Comma soppresso dall'art. 2, O.P.C.M. 18 febbraio 2005, n. 3399.)

 

3. L'invio di messaggi SMS - short message service, attraverso le reti di telefonia mobile, destinati alle sottoscrizioni finalizzate alla realizzazione di interventi di soccorso ed assistenza in favore delle popolazioni del sud est asiatico colpite dal sisma del 26 dicembre 2004, si intende assimilato alle operazioni di cui all'art. 14, comma 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni.

 

4. Al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile a fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle attività di emergenza in atto, è riconosciuto, fino a cessate esigenze, un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, entro il limite massimo di 70 ore mensili procapite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Al predetto personale, inviato nei territori del sud est asiatico colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza n. 3389/2004, è riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennità operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

 

5. Per il soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti dalle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui al presente articolo il Dipartimento della protezione civile può avvalersi di cinque unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata massima di sei mesi, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001.

 

6. Le società di gestione di sistemi di telefonia mobile forniscono al Ministero degli affari esteri ed in coordinamento con il medesimo ogni dato, elemento ed informazione disponibile ai fini della ricognizione e localizzazione dei cittadini italiani presenti nelle aree interessate dagli eventi di cui al presente articolo. Le medesime società provvedono ad inoltrare ai titolari di utenze di telefonia mobile di rispettiva competenza che risultino residenti o presenti nei medesimi territori appositi messaggi, il cui testo verrà concordato con il Ministero degli affari esteri.

 

Art. 2

 

 

1. In relazione agli interventi urgenti di bonifica dei siti della regione Campania da espletarsi nell'àmbito della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2004, sono attribuite per l'acquisizione delle tecnologie necessarie alla realizzazione di specifico progetto di sorveglianza al Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente le risorse iscritte a bilancio sul capitolo 8411 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per gli anni 2003 e 2004, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, pari ad euro 2.750.000,00, nonché le somme di cui all'art. 10, comma 7, dell'O.P.C.M. n. 3348 del 2 aprile 2004 di protezione civile, già trasferite ai sensi dell'art. 10, comma 8, dell'ordinanza medesima.

 

Art. 3

 

 

1. I termini di cui all'art. 3, commi 2, 3, 5 e 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2004, n. 3333, sono prorogati al 31 dicembre 2006 (1), con oneri posti a carico delle disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 ed alle leggi finanziarie successive, in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 15.

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(1) Termine così prorogato dall'articolo 12, comma 2, dell'O.P.C.M. del 22 dicembre 2005, n. 3485.

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