O.P.C.M. 15/06/2005, n. 3443
Disposizioni urgenti di protezione civile (1)
(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2005.
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
--- § ---
Art. 1
1. In relazione alla complessita' delle attivita' da espletarsi nell'area del sud-est asiatico investita dagli eventi calamitosi del mese di dicembre 2004, a decorrere dal 1° luglio 2005 l'incarico di coordinatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3429 del 29 aprile 2005, puo' essere attribuito a due esperti.
Art. 2
1. Per favorire il concreto urgente avvio delle opere di ricostruzione per il comune di San Giuliano, il presidente della regione Molise - Commissario delegato provvede all'immediato trasferimento di Euro 33 milioni sulla contabilita' speciale intestata al soggetto attuatore, e di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 2004, n. 3379.
Art. 3
1. Al fine di consentire il definitivo superamento della crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005 citato in premessa, il sindaco del comune di Tolentino - Commissario delegato, in aggiunta alle iniziative da porre in essere ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3372/2004, provvede, altresi', alla prosecuzione della condotta dell'acquedotto del Nera fino al territorio del comune di Tolentino ed alla realizzazione del partitore in localita' Bura.
Art. 4
1. Le somme residue, pari a Euro 703.440,00, assegnate alla regione Umbria ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 1593 dell'11 novembre 1988 in conseguenza degli eventi sismici del 9 settembre 1985 destinate agli interventi sugli edifici privati, gia' restituite al Fondo per la protezione civile, sono riaccreditate all'amministrazione regionale per essere utilizzate per la realizzazione degli interventi urgenti sulle opere pubbliche previste nel piano approvato dalla medesima Regione. In tal caso non operano i limiti contributivi previsti dall'allegato 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 77, del 30 novembre 1983.
Art. 5
1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3173, del 14 gennaio 2002 e' prorogato di ulteriori dodici mesi decorrenti dalla pubblicazione detta presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'importo di Euro 35.600,00 assegnato al comune di Chiusi della Verna ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3120, del 4 aprile 2001, e' revocato.
3. L'importo di cui al comma 2 e' assegnato alla provincia di Parma per il completamento degli interventi urgenti connessi a situazioni di rischio idrogeologico nel territorio del comune di Corniglio.
4. Il comune di Chiusi della Verna e' autorizzato a trasferire alla provincia di Parma le risorse finanziarie di cui al comma 2, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 6
1. Alle deroghe previste all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 e' aggiunta la seguente: «art. 3, comma 1, della legge regionale n. 28 del 21 novembre 1985».
Art. 7
1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 7, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, per il potenziamento della capacita' operativa della componente aerea del Corpo forestale dello Stato impegnata nella lotta agli incendi boschivi, nonche' nelle ulteriori ineludibili azioni di contrasto delle situazioni emergenziali di protezione civile, e' assegnato al medesimo Istituto un contributo di euro 2 milioni, a carico del Fondo della protezione civile.
2. In relazione alle peculiari condizioni di particolare e gravoso impegno del personale militare, comunque in servizio presso il Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento della protezione civile, connesse alle numerose emergenze in atto sul territorio nazionale richiamate in premessa, le disposizioni previste all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, n. 3231, si applicano fino al 31 dicembre 2005.
3. Al fine di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo della componente aerea del Dipartimento della protezione civile dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri, ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, il medesimo Dipartimento e' autorizzato a stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con un qualificato esperto del settore aereonautico. Con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile sara' stabilito il compenso da corrispondere al predetto esperto.
Art. 8
1. Al fine di garantire continuita' amministrativa alla gestione commissariale in relazione agli ulteriori adempimenti da porre in essere per la definitiva chiusura della situazione emergenziale inerente alla ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia, il dott. Paolo Costa e' nominato commissario delegato ed al medesimo sono attribuiti i poteri gia' conferiti al sindaco di Venezia ai sensi delle ordinanze di protezione civile emanate in merito e citate in premessa.
2. Il predetto commissario delegato e' autorizzato a richiedere l'apertura di un'apposita contabilita' speciale all'uopo istituita con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Nella predetta contabilita' speciale dovranno confluire le risorse finanziarie, assegnate o acquisite ai sensi delle ordinanze indicate in premessa, ed ancora disponibili sulla contabilita' speciale intestata al sindaco di Venezia, in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato relative alle contabilita' speciali.
Art. 9
1. Al fine di assicurare il piu' alto grado di certezza in ordine alla compatibilita' ambientale dell'impianto per la termovalorizzazione da realizzarsi nel territorio del comune di S. Maria la Fossa in provincia di Caserta, le disposizioni previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369, del 13 agosto 2004, si applicano al medesimo territorio comunale.
Art. 10
1. L'indennita' da corrispondere al personale della struttura di missione prevista dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377 del22 settembre 2004, cosi' come integrata dall'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3379 del 5 novembre 2004, in quanto onnicomprensiva rispetto soltanto all'impegno prestato nel perseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2004 ed alle ordinanze di protezione civile sopra citate, concorre con le prestazioni di carattere straordinario svolte nell'ambito delle altre attivita' istituzionali per il Dipartimento della protezione civile.
Art. 11
1. In relazione alla specifica necessita' di assicurare la copertura urgente delle vacanze organiche del ruolo dirigenziale e non dirigenziale di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e stanti le situazioni di emergenza in premessa indicate, la delega del Presidente del Consiglio dei Ministri prevista all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 e' estesa a tutti gli adempimenti contrattualifinalizzati a dare compiuta urgente attuazione ai commi 1, 2, 3, 4 del predetto art. 3, ivi compresi quelli conseguenti all'applicazione dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397.
Art. 12
1. Per le motivazioni di cui in premessa, la regione Marche e' autorizzata ad utilizzare le risorse finanziarie ad essa spettanti ai sensi dell'art. 138 della legge n. 388 del 2000, in relazione alle esigenze connesse all'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministriz del 19 settembre 2003, nonche' per fronteggiare gli oneri connessi alle attivita' di formazione in materia di protezione civile.
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