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GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2024

Legge 17/08/1942, n. 1150

Legge urbanistica (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1942, n. 244.

 

Sommario

 

Art. 1 - Disciplina dell'attività urbanistica e suoi scopi

 

Art. 2 - Competenza consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici

 

Art. 3 - Istituzione delle Sezioni urbanistiche compartimentali

 

Art. 4 - Piani regolatori e norme sull'attività costruttiva

 

Art. 5 - Formazione e approvazione dei piani territoriali di coordinamento

 

Art. 6 - Durata ed effetti dei piani territoriali di coordinamento

 

Art. 7

 

Art. 8 - Formazione del piano regolatore generale

 

Art. 9 - Pubblicazione del progetto di piano generale. Osservazioni

 

Art. 10 - Approvazione del piano regolatore

 

Art. 11 - Durata ed effetti del piano generale

 

Art. 12 - Piani regolatori generali intercomunali

 

Art. 13 - Contenuto dei piani particolareggiati

 

Art. 14 - Compilazione dei piani particolareggiati

 

Art. 15 - Pubblicazione dei piani particolareggiati. Opposizioni

 

Art. 16 - Approvazione dei piani particolareggiati

 

Art. 17 - Validità dei piani particolareggiati

 

Art. 18 - Espropriabilità delle aree urbane

 

Art. 19 - Diritto di prelazione degli ex proprietari sulle aree urbane espripriate

 

Art. 20 - Sistemazioni edilizie a carico dei privati. Procedura coattiva

 

Art. 21 - Attribuzione ai privati di aree già pubbliche

 

Art. 22

 

Art. 23 - Comparti edificatori

 

Art. 24 - Aree private destinate alla formazione di vie e piazze

 

Art. 25 - Vincolo su aree sistemate a giardini privati

 

Art. 26 - Sospensione o demolizione di opere difformi dal piano regolatore

 

Art. 27 - Annullamento di autorizzazione comunali

 

Art. 28 - Lottizzazione di aree

 

Art. 29 - Conformità delle costruzioni statali alle prescrizioni del piano regolatore comunale

 

Art. 30 - Approvazione del piano finanziario

 

Art. 31 - Licenza di costruzione. Responsabilità comune del committente e dell'assuntore dei lavori

 

Art. 32 - Attribuzione del Sindaco per la vigilanza sulle costruzioni

 

Art. 33 - Contenuto dei regolamenti edilizi comunali

 

Art. 34 - Programma di fabbricazione per i Comuni sprovvisti di piano regolatore

 

Art. 35 - Termine per uniformare i regolamenti edilizi comunali alle norme della presente legge

 

Art. 36 - Approvazione dei regolamenti edilizi comunali

 

Art. 37 - Rinvio alla legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità

 

Art. 38 - Valutazione dell'indennità per le aree urbane espropriabili

 

Art. 39 - Lavori di miglioramento eseguiti dopo l'approvazione del piano particolare

 

Art. 40 - Oneri e vincoli non indennizzabili

 

Art. 41 - Sanzioni penali

 

Art. 41-bis

 

Art. 41-ter

 

Art. 41-quater

 

Art. 41-quinquies

 

Art. 41-sexies

 

Art. 41-septies

 

Art. 41-octies

 

Art. 42 - Validità dei piani regolatori precedentemente approvati

 

Art. 43 - Servizi tecnici comunali o consorziali

 

Art. 44 - Norme integrative e di esecuzione delle legge

 

Art. 45 - Disposizioni finali

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Disciplina dell'attività urbanistica e suoi scopi

 

1. L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio del Regno sono disciplinati dalla presente legge.

 

2. Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull'attività urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città, il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all'urbanesimo.

 

Art. 2

Competenza consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici

 

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è l'organo di consulenza tecnica del Ministero dei lavori pubblici per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

 

Art. 3

Istituzione delle Sezioni urbanistiche compartimentali

 

1. Nelle sedi degli Ispettorati compartimentali del Genio civile e degli Uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici sono istituite Sezioni urbanistiche rette da funzionari del ruolo architetti, ingegneri, urbanistici del Genio civile.

 

2. Le Sezioni urbanistiche compartimentali promuovono, vigilano e coordinano l'attività urbanistica nella rispettiva circoscrizione.

 

Art. 4

Piani regolatori e norme sull'attività costruttiva

 

1. La disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme sull'attività costruttiva edilizia, sancite dalla presente legge o prescritte a mezzo di regolamenti.

 

Art. 5

Formazione e approvazione dei piani territoriali di coordinamento

 

1. Allo scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di provvedere, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

 

2. Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente:

a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge;

b) alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed importanza;

c) alla rete delle principali linee di comunicazioni stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma.

 

3. I piani, elaborati d'intesa con le altre Amministrazioni interessate e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati per decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le comunicazioni, quando interessino impianti ferroviari, e col Ministro per le corporazioni, ai fini della sistemazione delle zone industriali nel territorio nazionale.

 

4. Il decreto di approvazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ed allo scopo di dare ordine e disciplina anche all'attività privata, un esemplare del piano approvato deve essere depositato, a libera visione del pubblico, presso ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano medesimo.

 

Art. 6

Durata ed effetti dei piani territoriali di coordinamento

 

1. Il piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e può essere variato con decreto Reale previa la osservanza della procedura che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione della presente legge.

 

2. I Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale.

 

Art. 7

 

 

1. Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale.

 

2. Esso deve indicare essenzialmente:

1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;

2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona (1);

3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù (1);

4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale (1);

5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;

6) le norme per l'attuazione del piano (2).

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(1) Con sentenza 12-20 maggio 1999, n. 179 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21 - Serie Speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della presente legge e dell'art. 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.

(2) Dopo la sentenza n. 55 del 9-29 maggio 1968 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 7 e dell'art. 40 della presente legge, l'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 1, L. 19 novembre 1968, n. 1187, riportata al n. A/XII. Vedi, anche, la L. 30 novembre 1973, n. 756, riportata al n. A/XX.

 

Art. 8

Formazione del piano regolatore generale

 

1. I Comuni hanno la facoltà di formare il piano regolatore generale del proprio territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di procedere alla formazione del piano non è soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformità dell'art. 3 della L. 9 giugno 1947, n. 530; la spesa conseguente è obbligatoria (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 6 agosto 1967, n. 7.

 

2. La formazione del piano è obbligatoria per tutti i Comuni compresi in appositi elenchi da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

3. Il primo elenco sarà approvato non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

4. I Comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale con cui è stato approvato il rispettivo elenco, nonché alla deliberazione di adozione del piano stesso entro i successivi dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del sopracitato decreto ministeriale (1).

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(1) I commi dal quarto sino all'ultimo così sostituiscono gli originari commi quarto, quinto e sesto, per effetto dell'art. 1, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

5. Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta motivata del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni (1).

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(1) I commi dal quarto sino all'ultimo così sostituiscono gli originari commi quarto, quinto e sesto, per effetto dell'art. 1, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

6. Decorso quest'ultimo termine il prefetto, d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per l'adozione del piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici (1).

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(1) I commi dal quarto sino all'ultimo così sostituiscono gli originari commi quarto, quinto e sesto, per effetto dell'art. 1, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

7. Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni al Comune, quest'ultimo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei commi precedenti (1).

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(1) I commi dal quarto sino all'ultimo così sostituiscono gli originari commi quarto, quinto e sesto, per effetto dell'art. 1, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

8. Nel caso di compilazione o di rielaborazione d'ufficio del piano, il prefetto promuove d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche l'iscrizione d'ufficio della relativa spesa nel bilancio comunale (1).

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(1) I commi dal quarto sino all'ultimo così sostituiscono gli originari commi quarto, quinto e sesto, per effetto dell'art. 1, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

9. Il piano regolatore generale è approvato entro un anno dal suo inoltro al Ministero dei lavori pubblici (1).

 

Art. 9

Pubblicazione del progetto di piano generale. Osservazioni

 

1. Il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

 

2. Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le Associazioni sindacali e gli altri Enti pubblici ed istituzioni interessate.

 

Art. 10

Approvazione del piano regolatore

 

1. Il piano regolatore generale è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 1° giugno 1971, n. 291.

 

2. Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonché quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare:

a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell'articolo 6, secondo comma;

b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato;

c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;

d) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-quinquies, sesto e ottavo comma e 41-sexies della presente (1).

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(1) Comma inserito dopo il primo dall'art. 3, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

3. Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il Ministro per la pubblica istruzione, che può anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse storico-artistico (1).

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(1) Comma inserito dopo il primo dall'art. 3, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

4. Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni (1).

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(1) Comma inserito dopo il primo dall'art. 3, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

5. Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie (1).

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(1) Comma inserito dopo il primo dall'art. 3, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

6. Il decreto di approvazione del piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Il deposito del piano approvato, presso il Comune, a libera visione del pubblico, è fatto nei modi e termini stabiliti dal regolamento.

 

7. Nessuna proposta di variante al piano approvato può aver corso se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici che potrà concederla, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in vista di sopravvenute ragioni che determinino la totale o parziale inattualità del piano medesimo o la convenienza di migliorarlo.

 

8. Non sono soggette alla preventiva autorizzazione le varianti, anche generali, intese ad adeguare il piano approvato ai limiti e rapporti fissati con i decreti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 41-quinquies e dall'articolo 41-septies della presente legge nonché le modifiche alle norme di attuazione e le varianti parziali che non incidano sui criteri informatori del piano stesso (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 1° giugno 1971, n. 29.

 

9. La variazione del piano è approvata con la stessa procedura stabilita per l'approvazione del piano originario.

 

Art. 11

Durata ed effetti del piano generale

 

1. Il piano regolatore generale del Comune ha vigore a tempo indeterminato.

 

2. I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di osservare nelle costruzioni e nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano.

 

3. (Comma soppresso dall'art. 4, L. 6 agosto 1967, n. 765)

 

Art. 12

Piani regolatori generali intercomunali

 

1. Quando per le caratteristiche di sviluppo degli aggregati edilizi di due o più Comuni contermini si riconosca opportuno il coordinamento delle direttive riguardanti l'assetto urbanistico dei Comuni stessi, il Ministro per i lavori pubblici può, a richiesta di una delle Amministrazioni interessate o di propria iniziativa, disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale.

 

2. In tal caso il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, determina:

a) l'estensione del piano intercomunale da formare;

b) quale dei Comuni interessati debba provvedere alla redazione del piano stesso e come debba essere ripartita la relativa spesa.

 

3. Il piano intercomunale deve, a cura del Comune incaricato di redigerlo, essere pubblicato nei modi e per gli effetti di cui all'art. 9 in tutti i Comuni compresi nel territorio da esso considerato.

 

4. Deve inoltre essere comunicato ai podestà degli stessi Comuni perché deliberino circa la sua adozione.

 

5. Compiuta l'ulteriore istruttoria a norma del regolamento di esecuzione della presente legge, il piano intercomunale è approvato negli stessi modi stabiliti dall'art. 10 per l'approvazione del piano generale comunale.

 

Art. 13

Contenuto dei piani particolareggiati (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325.

 

Art. 14

Compilazione dei piani particolareggiati (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325.

 

Art. 15

Pubblicazione dei piani particolareggiati. Opposizioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325.

 

Art. 16

Approvazione dei piani particolareggiati (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325.

 

Art. 17

Validità dei piani particolareggiati (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325.

 

Art. 18

Espropriabilità delle aree urbane (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325.

 

Art. 19

Diritto di prelazione degli ex proprietari sulle aree urbane espripriate (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325.

 

Art. 20

Sistemazioni edilizie a carico dei privati. Procedura coattiva (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325.

 

Art. 21

Attribuzione ai privati di aree già pubbliche (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325.

 

Art. 22

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325)

 

Art. 23

Comparti edificatori (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325.

 

Art. 24

Aree private destinate alla formazione di vie e piazze

 

1. Per la formazione delle vie e piazze previste nel piano regolatore può essere fatto obbligo ai proprietari delle aree latistanti di cedere, a scomputo del contributo di miglioria da essi dovuto, il suolo corrispondente a metà della larghezza della via o piazza da formare fino a una profondità massima di metri 15.

 

2. Quando il detto suolo non gli appartenga, il proprietario dell'area latistante sarà invece tenuto a rimborsare il Comune della relativa indennità di espropriazione, fino alla concorrenza del contributo di miglioria determinato in via provvisoria.

 

3. Qualora alla liquidazione del contributo di miglioria, questo risulti inferiore al valore delle aree cedute o dell'indennità di esproprio rimborsata, il Comune dovrà restituire la differenza.

 

Art. 25

Vincolo su aree sistemate a giardini privati

 

1. Le aree libere sistemate a giardini privati adiacenti a fabbricati possono essere sottoposte al vincolo dell'inedificabilità anche per una superficie superiore a quella di prescrizione secondo la destinazione della zona. In tal caso, e sempre che non si tratti di aree sottoposte ad analogo vincolo in forza di leggi speciali, il Comune è tenuto al pagamento di un'indennità per il vincolo imposto oltre il limite delle prescrizioni di zona.

 

Art. 26

Sospensione o demolizione di opere difformi dal piano regolatore (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378.

 

Art. 27

Annullamento di autorizzazione comunali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378.

 

Art. 28

Lottizzazione di aree

 

1. Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione di cui all'articolo 34 della presente legge è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio (1).

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(1) Così sostituisce il primo ed il secondo comma dell'art. 28 per effetto dell'art. 8, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

2. Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, nonché la competente Soprintendenza (1).

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(1) Così sostituisce il primo ed il secondo comma dell'art. 28 per effetto dell'art. 8, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

3. L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata anche dai Comuni che hanno adottato il programma di fabbricazione o il piano regolatore generale, se entro dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori pubblici la competente autorità non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti di piani di lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero al programma di fabbricazione adottato (1).

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(1) Così sostituisce il primo ed il secondo comma dell'art. 28 per effetto dell'art. 8, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

4. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione può disporsi che il nullaosta all'autorizzazione di cui ai precedenti commi venga rilasciato per determinati Comuni con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici (1).

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(1) Così sostituisce il primo ed il secondo comma dell'art. 28 per effetto dell'art. 8, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

5. L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:

1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;

2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;

3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;

4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione (1).

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(1) Così sostituisce il primo ed il secondo comma dell'art. 28 per effetto dell'art. 8, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

6. La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge (1).

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(1) Così sostituisce il primo ed il secondo comma dell'art. 28 per effetto dell'art. 8, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

7. Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi (1).

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(1) Così sostituisce il primo ed il secondo comma dell'art. 28 per effetto dell'art. 8, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

8. Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966 (1).

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(1) Così sostituisce il primo ed il secondo comma dell'art. 28 per effetto dell'art. 8, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

9. Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso (1).

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(1) Così sostituisce il primo ed il secondo comma dell'art. 28 per effetto dell'art. 8, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

10. Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima dell'entrata in vigore della presente legge e relative a lottizzazioni per le quali non siano stati stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati al quinto comma del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni (1).

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(1) Così sostituisce il primo ed il secondo comma dell'art. 28 per effetto dell'art. 8, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

11. Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si è provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio (1).

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(1) Così sostituisce il primo ed il secondo comma dell'art. 28 per effetto dell'art. 8, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

12. Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l'Autorità comunale abbia ritenuto di apportare è notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino. Ove manchi tale accettazione, il podestà ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle richieste degli interessati o di procedere alla espropriazione delle aree.

 

Art. 29

Conformità delle costruzioni statali alle prescrizioni del piano regolatore comunale

 

1. Compete al Ministero dei lavori pubblici accertare che le opere da eseguirsi da Amministrazioni statali non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore e del regolamento edilizio vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono.

 

2. A tale scopo le Amministrazioni interessate sono tenute a comunicare preventivamente i progetti al Ministero dei lavori pubblici.

 

Art. 30

Approvazione del piano finanziario (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 9, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

1. Il piano regolatore generale, agli effetti del primo comma dell'articolo 18, ed i piani particolareggiati previsti dall'articolo 13 sono corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per la acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano.

 

Art. 31

Licenza di costruzione. Responsabilità comune del committente e dell'assuntore dei lavori (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378.

 

Art. 32

Attribuzione del Sindaco per la vigilanza sulle costruzioni

 

1. Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni, del piano regolatore comunale ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.

 

2. Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità esecutive, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultano necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il podestà non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

 

3. Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica compartimentale ordinarne le demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.

 

4. Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da amministrazioni statali o dal Partito Nazionale Fascista (1) ed organizzazioni proprie e dipendenti, il sindaco ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti del precedente articolo 29.

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(1) Soppresso dal R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704.

 

Art. 33

Contenuto dei regolamenti edilizi comunali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378.

 

Art. 34

Programma di fabbricazione per i Comuni sprovvisti di piano regolatore

 

1. I Comuni sprovvisti di piano regolatore dovranno includere nel proprio regolamento edilizio un programma di fabbricazione, con l'indicazione dei limiti di ciascuna zona, secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi, nonché con la precisazione dei tipi edilizi propri di ciascuna zona. Potranno anche indicare le eventuali direttrici di espansione.

 

Art. 35

Termine per uniformare i regolamenti edilizi comunali alle norme della presente legge

 

1. I Comuni che hanno un regolamento edilizio sono tenuti ad uniformarlo alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

 

2. Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non sia stato adempiuto a quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 e dal precedente comma del presente articolo, il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore a sei mesi concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni (1).

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(1) Così sostituisce l'originario comma secondo per effetto dell'art. 11, L. 6 agosto 1967, n. 765.

3. Decorso questo ultimo termine il prefetto nomina un commissario per la designazione dei progettisti, di intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche, ovvero per la adozione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del regolamento stesso al Ministero dei lavori pubblici (1).

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(1) Così sostituisce l'originario comma secondo per effetto dell'art. 11, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

4. Nel caso in cui il regolamento edilizio e l'annesso programma di fabbricazione redatti dal Comune, ovvero d'ufficio, vengano restituiti per modifiche o rielaborazioni al Comune stesso, questo provvede, nel termine di 90 giorni dalla restituzione, ad adottare le proprie determinazioni. Trascorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti (1).

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(1) Così sostituisce l'originario comma secondo per effetto dell'art. 11, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

5. Nel caso di compilazione d'ufficio, il prefetto promuove d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche la iscrizione d'ufficio, nel bilancio comunale, della spesa occorrente per la redazione o rielaborazione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione (1).

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(1) Così sostituisce l'originario comma secondo per effetto dell'art. 11, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

Art. 36

Approvazione dei regolamenti edilizi comunali (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 12, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

1. I regolamenti edilizi dei Comuni sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche sentita la Sezione urbanistica regionale e la competente Soprintendenza entro il termine di 180 giorni dalla presentazione.

 

2. Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno e per la pubblica istruzione può disporre l'approvazione del regolamento edilizio di determinati Comuni con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Ministero della pubblica istruzione.

 

3. Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel regolamento edilizio e nel programma di fabbricazione le modifiche che siano ritenute indispensabili ai fini di cui al secondo comma, lettere b), c), d), dell'articolo 10.

 

4. Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentita la competente Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori pubblici.

 

5. Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate al Comune interessato, il quale entro 60 giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.

 

6. Il Ministro per i lavori pubblici o il provveditore regionale alle opere pubbliche adottano i provvedimenti di loro competenza entro 90 giorni dalla presentazione del progetto del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione.

 

Art. 37

Rinvio alla legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità

 

1. Per le espropriazioni dipendenti dall'attuazione dei piani regolatori approvati in base alla presente legge la relativa indennità sarà determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo il disposto degli articoli seguenti.

 

Art. 38

Valutazione dell'indennità per le aree urbane espropriabili

 

1. Per la determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree di cui all'art. 18, non si terrà conto degli incrementi di valore attribuibili sia direttamente che indirettamente all'approvazione del piano regolatore generale ed alla sua attuazione.

 

Art. 39

Lavori di miglioramento eseguiti dopo l'approvazione del piano particolare

 

1. Agli effetti della determinazione della indennità di espropriazione non si tiene conto degli aumenti di valore dipendenti da lavori eseguiti nell'immobile dopo la pubblicazione del piano particolareggiato, a meno che i lavori stessi non siano stati, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge, riconosciuti necessari per la conservazione dell'immobile e per accertare esigenze dell'igiene e della incolumità pubblica.

 

Art. 40

Oneri e vincoli non indennizzabili

 

1. Nessun indennizzo è dovuto per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano regolatore generale nonché per le limitazioni e per gli oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni (1).

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(1) Dopo la sentenza n. 55 del 9-29 maggio 1968, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei nn. 2, 3, 4 dell'art. 7 della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'art. 40 della stessa legge, nella parte in cui non prevedono un indennizzo per l'imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti dei diritti reali, quando le limitazioni stesse abbiano contenuto espropriativo nei sensi indicati in motivazione, il primo comma dell'art. 40 è stato così sostituito dall'art. 5, L. 19 novembre 1968, n. 1187, riportata al n. A/XII. Con sentenza 12-20 maggio 1999, n. 179 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della presente legge e dell'art. 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.

 

2. Non è dovuta indennità neppure per la servitù di pubblico passaggio che il Comune creda di imporre sulle aree di portici delle nuove costruzioni e di quelle esistenti. Rimangono a carico del Comune la costruzione e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla predetta servitù (1).

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(1) Dopo la sentenza n. 55 del 9-29 maggio 1968, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei nn. 2, 3, 4 dell'art. 7 della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'art. 40 della stessa legge, nella parte in cui non prevedono un indennizzo per l'imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti dei diritti reali, quando le limitazioni stesse abbiano contenuto espropriativo nei sensi indicati in motivazione, il primo comma dell'art. 40 è stato così sostituito dall'art. 5, L. 19 novembre 1968, n. 1187, riportata al n. A/XII. Con sentenza 12-20 maggio 1999, n. 179 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della presente legge e dell'art. 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.

 

Art. 41

Sanzioni penali (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 13, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

1. Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica:

a) l'ammenda fino a lire 1.000.000 per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32 primo comma;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 2.000.000 nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'art. 28.

 

2. Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione e in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio tecnico erariale.

 

3. La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso di annullamento della licenza.

 

4. I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma.

 

Art. 41-bis

 

 

1. I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici.

 

2. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell'ordine per i provvedimenti amministrativi del caso (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 14, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

Art. 41-ter

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 e dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

 

Art. 41-quater

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 e dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

 

Art. 41-quinquies

 

 

1. (Comma abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 e dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

 

2. (Comma abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 e dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

 

3. (Comma abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 e dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

 

4. (Comma abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 e dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

 

5. (Comma abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 e dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

 

6. Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa.

 

7. (Comma abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 e dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

 

8. In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

 

9. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

Art. 41-sexies

 

 

1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 18, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

2. Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse (1).

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(1) Comma aggiunto dall'articolo 12, Legge 28 novembre 2005, n. 246.

 

Art. 41-septies

 

 

1. Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nell'edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada.

 

2. Dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica.

 

3. Fino alla emanazione del decreto di cui al precedente comma, si applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729. Lungo le rimanenti strade, fuori del perimetro dei centri abitati è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore alla metà della larghezza stradale misurata dal ciglio della strada con un minimo di metri cinque (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 19, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

Art. 41-octies

 

 

1. Il controllo della Giunta provinciale amministrativa sulle deliberazioni dei Consigli comunali, assunte ai sensi della presente legge, viene esercitato entro il termine di 90 giorni dalla data di trasmissione della deliberazione. In mancanza di provvedimenti entro detto termine la deliberazione si intende approvata (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 20, L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

Art. 42

Validità dei piani regolatori precedentemente approvati

 

1. Il termine assegnato per l'attuazione dei piani regolatori, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta limitata a dieci anni dalla data stessa nel caso in cui esso venga a scadere oltre detto periodo.

 

2. Trascorso tale termine, i Comuni interessati devono procedere alla revisione del piano regolatore esistente od alla formazione di un nuovo piano regolatore secondo le norme della presente legge.

 

Art. 43

Servizi tecnici comunali o consorziali

 

1. Entro un decennio dall'entrata in vigore della presente legge per i Comuni sprovvisti di personale tecnico, qualora se ne riconosca la necessità, verrà provveduto ad assicurare il disimpegno delle mansioni di carattere tecnico nei modi e nelle forme che saranno stabiliti con separate disposizioni.

 

Art. 44

Norme integrative e di esecuzione delle legge

 

1. Con decreti Reali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri interessati, saranno emanati, a termini degli articoli 1 e 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, il regolamento di esecuzione della presente legge, nonché le norme complementari ed integrative della legge stessa, che si rendessero necessarie.

 

Art. 45

Disposizioni finali

 

1. (Comma abrogato dall'art. 2, L. 1° giugno 1971, n. 291)

 

2. Sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o con essa incompatibili.

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