O.P.C.M. 29/04/2005, n. 3429
Disposizioni urgenti di protezione civile (1)
(1) Pubblicato nella G.U. n. 106 del 9 maggio 2005.
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
--- § ---
Art. 1
1. Il commissario delegato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2004, recante la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della citta' di Bari in occasione del XXIV Congresso eucaristico nazionale, e' autorizzato ad assegnare risorse finanziarie, nel limite massimo complessivo di Euro 1.870.000,00, per la predisposizione degli occorrenti interventi realizzativi di cui abbia riconosciuta l'utilita' per la celebrazione del «grande evento»; l'erogazione delle predette risorse avviene sulla base di idonee produzioni documentali comprovanti le spese effettuate, a seguito di apposito giudizio di congruita' reso da professionista all'uopo nominato dal commissario delegato medesimo.
Al relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3420 del 24 marzo 2005.
Art. 2
1. Per accelerare il proseguimento delle iniziative di carattere urgente finalizzate alla messa in sicurezza dei laboratori del Gran Sasso e per la eventuale bonifica delle aree inquinate, alle deroghe previste all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 18 luglio 2003 e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti: «articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; art. 25 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonche' decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articoli 65, 66 e 67».
Art. 3
1. Al fine di consentire alle regioni, destinatarie delle risorse finanziarie di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2004, n. 3362, di porre in essere gli interventi necessari alla riduzione del rischio sismico, all'art. 2, comma 2, secondo periodo, della medesima ordinanza n. 3362 del 2004, le parole «entro sessanta giorni decorrenti dal 31 marzo 2005,» sono sostituite dalle parole «entro centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui all'art. 3, comma 2, della presente ordinanza».
2. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2004, n. 3362, le parole «di cui al comma 3» sono sostituite con le parole « di cui al comma 4».
Art. 4
1. Le risorse finanziarie trasferite all'Ufficio territoriale del Governo di Alessandria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005, n. 3399, sono riversate in un'apposita contabilita' speciale all'uopo istituita con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, ed intestata al prefetto di Alessandria.
Art. 5
1. All'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'utilizzo della somma depositata sul predetto conto bancario e' effettuato dal responsabile della funzione amministrativa della struttura di missione, previa approvazione dell'esigenza di spesa da parte del responsabile della struttura di missione medesima, con obbligo di rendicontazione e nel rispetto di apposita regolamentazione definita dal capo del Dipartimento con proprio provvedimento».
2. Sono a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute fino al 30 aprile 2005 dagli esperti di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2004 e all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 3402 del 2005. Al coordinatore dei predetti esperti e' riconosciuta una maggiorazione aggiuntiva sull'indennita' percepita nella misura del 10%.
Art. 6
1. Al fine di accelerare le procedure di riscossione dei crediti previsti dal decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, i comuni della regione Campania, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1273 del codice civile, i debiti dei consorzi, e degli altri affidatari della regione Campania che hanno conferito fino al 31 dicembre 2004 rifiuti solidi urbani agli impianti di produzione di combustibili derivati da rifiuti, in ordine al pagamento della relativa tariffa nei confronti del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004 e dei soggetti affidatari del servizio nonche' in ordine al pagamento degli importi previsti in favore dei comuni destinatari di misure di compensazione ambientale. L'assunzione dei debiti avviene, per quanto riguarda i debiti dei consorzi, in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta da ciascun comune e, per quanto riguarda gli altri affidatari della regione Campania, in misura proporzionale all'importo dei trasferimenti ad essi spettanti da parte di ciascun comune affidante in base al contratto o altro atto di affidamento del servizio.
2. Per assicurare l'attuazione del piano di rientro dell'anticipazione concessa da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, i comuni rilasciano delegazione di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1266 e seguenti del codice civile, a valere sui trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, in base alla quale il Ministero dell'interno e' delegato a pagare i contributi erariali direttamente a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a. a titolo di rimborso del capitale e degli oneri finanziari relativi alle somme erogate in anticipazione.
3. Il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004 e' autorizzato a compiere tutti gli atti inerenti all'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 7
1. Il prefetto di Chieti, commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005, in ragione della complessita' delle iniziative da porre in essere per il superamento del contesto critico in esame, e' autorizzato, altresi', ad avvalersi per gli aspetti tecnici di un esperto in scienze geologiche appartenente alla pubblica amministrazione; per tali attivita' al predetto soggetto e' corrisposto un compenso mensile pari al 40% del trattamento stipendiale in godimento, con oneri posti a carico dei fondi del commissario delegato.
Art. 8
1. Il prefetto di Genova, nominato commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2005, e' autorizzato a richiedere l'apertura di un'apposita contabilita' speciale all'uopo istituita con le modalita' previste
dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Nella predetta contabilita' speciale dovranno confluire le risorse finanziarie, assegnate o acquisite ai sensi delle ordinanze indicate in premessa, ed ancora disponibili sulla contabilita' speciale del dott. Stefano Leoni, in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato relative alle contabilita' speciali.
Art. 9
1. Per il potenziamento dei servizi pubblici volto a soddisfare le maggiori esigenze connesse alle celebrazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2005, le disposizioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3423 del 5 aprile 2005 si applicano anche al personale delle aziende Trambus, Acea distribuzione, Ato2. Ama, Metro, Atac, Sita e Sta, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
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