O.P.C.M. 24/03/2005, n. 3419
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di pericolo in atto nei territori dei comuni di Ancona e Orbetello (1)
(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 29-3-2005.
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
--- § ---
Art. 1
1. Il Direttore dei servizi integrati infrastrutture e trasporti per il Lazio, Abruzzo e Sardegna e' nominato Commissario delegato per la situazione di criticita' di cui in premessa, e provvede, stante le condizioni di somma urgenza, a disporre per la realizzazione di tutti i necessari interventi ed opere anche diretti alla riduzione del rischio per persone e cose.
Art. 2
1. Per l'adozione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato utilizza le risorse assegnate allo scopo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 2 dell'art. 32-bis della legge n. 326/2003 citata in premessa, pari rispettivamente a Euro 4.000.000,00 da destinare al Duomo di Orbetello, pari ad Euro 2.225.000,00 da destinare alla Cattedrale di S. Ciriaco ed all'annesso Museo Diocesano in Ancona.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite su una contabilita' speciale all'uopo istituita, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e intestata al Direttore dei servizi integrati infrastrutture e trasporti per il Lazio Abruzzo e Sardegna - Commissario delegato.
Art. 3
1. Per le opere e per gli interventi di cui alla presente ordinanza, concernenti gli immobili di cui in premessa, nonche' per le conseguenti iniziative contrattuali, il Commissario delegato utilizza le procedure d'urgenza specificatamente previste dalla vigente normativa.
2. Le opere e gli interventi da realizzarsi da parte del Commissario delegato funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita' e le relative procedure, anche inerenti alla localizzazione ed alla valutazione d'impatto ambientale, sono portate a compimento nel rispetto rigoroso dei termini stabiliti dalla normativa vigente.
3. Il Commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonche', al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 4
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e' estranea ad ogni rapporto scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
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