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VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

O.P.C.M. 18/03/2005, n. 3415

Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della regione Campania (1)

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. Il Presidente della regione Campania, Commissario delegato ex art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3322 del 23 ottobre 2003, provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 gennaio 2006, delle iniziative gia' programmate per il superamento del contesto critico di cui in premessa, avvalendosi delle risorse finanziarie gia' a disposizione del medesimo, presenti sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 7, comma 3, della medesima ordinanza n. 3322/2003.

 

2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

 

3. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale gia' operante presso la struttura commissariale ai sensi dell'ordinanza n. 3322/2003 citata in premessa, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e degli enti locali del 22 gennaio 2004.

 

Art. 2

 

 

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente .

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(1) Comma così modificato dal

 

Art. 3

 

 

1. Il Commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonche', al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

 

Art. 4

 

 

1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

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Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
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