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VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

O.P.C.M. 18/02/2005, n. 3399

Disposizioni urgenti di protezione civile (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 2005, n. 46.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, le parole «cinque unità di personale» sono sostituite da «dieci unità di personale» e dopo le parole «o di distacco» sono aggiunte «anche part-time»; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di personale in part-time il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare all'Ente di appartenenza il corrispettivo corrispondente alle ore di impiego presso la struttura commissariale».

 

2. L'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, è soppresso e così sostituito: «3. Il Commissario delegato, può altresì avvalersi oltre che della consulenza di organismi ed enti, fino ad un massimo di cinque unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione. I relativi compensi sono determinati dal Commissario delegato attraverso appositi contratti di servizio».

 

3. All'art. 2, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, le parole «Al personale di cui al presente articolo» sono sostituite con le parole «Al personale di cui al comma 4, nonché ai soggetti attuatori ove nominati,».

 

4. I soggetti attuatori previsti all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 2004, qualora nominati, sono autorizzati a richiedere l'apertura di apposite contabilità speciali, all'uopo istituite, intestate ai medesimi soggetti attuatori con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

 

5. Il Commissario delegato è altresì autorizzato a rimborsare le spese di missione sostenute dal personale della struttura commissariale previa presentazione di apposita documentazione probante.

 

6. All'elenco delle deroghe previste all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 2004 di protezione civile, sono aggiunte le seguenti: decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, articoli 6, 19, 27 e 29 e decreto legislativo n. 36 del 2003, art. 2.

 

7. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico dei fondi assegnati al Commissario delegato.

 

Art. 2

 

 

1. Attesa l'urgente necessità di assicurare il soddisfacimento delle proprie esigenze operative, nelle more dell'attuazione dell'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2004, n. 3388, anche in relazione alla situazione di gravissima emergenza che ha colpito il sud-est asiatico e di cui alle O.P.C.M. n. 3389 del 26 dicembre 2004, O.P.C.M. n. 3390 del 29 dicembre 2004, O.P.C.M. n. 3392 dell'8 gennaio 2005 e O.P.C.M. 3394 del 18 gennaio 2005, tutte di protezione civile, ed alla conseguente necessità di garantire gli indispensabili collegamenti con i predetti territori nell'azione di soccorso e di assistenza alle relative popolazioni, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad acquisire in termini di somma urgenza per un periodo di tempo non superiore a sei mesi la disponibilità di un mezzo aereo ad ala fissa avente le caratteristiche all'uopo necessarie, previa ricerca di mercato da impostarsi anche in un'ottica di possibile fruizione di un più ampio servizio finalizzato ad assicurare usi corrispondenti ad un più articolato quadro di esigenze operative.

 

2. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2004, n. 3390, ivi comprese quelle affluite al Fondo della protezione civile, sono depositate, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2005, n. 3394, sul conto corrente bancario appositamente istituito. I pagamenti relativi agli interventi finanziati con le predette risorse sono effettuati con ordini di bonifico od altri strumenti previsti dalla normativa vigente con diretta imputazione sul detto conto corrente. Attraverso apposita documentazione il Dipartimento della protezione civile attesta la corrispondenza tra i prelevamenti dal predetto conto corrente bancario e le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. I rendiconti finanziari relativi ai movimenti del predetto conto corrente bancario sono resi pubblici attraverso pubblicazione degli stessi sul sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le convenzioni già stipulate dal Dipartimento della protezione civile per la realizzazione degli interventi di che trattasi sono conseguentemente modificate.

 

3. Il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2004, n. 3390 è soppresso.

 

Art. 3

 

 

1. In relazione alla carenza di risorse finanziarie determinatasi in seguito agli eventi alluvionali del 1994, quantificate in euro 5.000.000,00, al fine di ristorare i soggetti privati che hanno subito danni in conseguenza dei predetti eventi, la regione Piemonte è autorizzata a trasferire all'Ufficio territoriale del Governo di Alessandria l'importo di euro 3.000.000,00 a titolo di anticipazione, a valere sul fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138 della legge n. 388 del 2000, e successive modificazioni. Le predette somme saranno rimborsate dal Dipartimento della protezione civile alla regione Piemonte nel limite massimo di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse derivanti dal riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Art. 4

 

 

1. I sindaci dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali che a partire dal 6 dicembre 2004 hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 2004, possono richiedere, d'intesa con il Commissario delegato, l'esenzione, per un periodo massimo di sessanta giorni, dal rendere prestazioni lavorative presso i propri datori di lavoro, in deroga all'art. 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 5

 

 

1. Fino al completamento degli interventi di protezione civile e messa in sicurezza sul territorio della regione Emilia-Romagna, programmati in attuazione delle ordinanza ministeriale n. 3090 del 2000, ordinanza ministeriale n. 3258 del 2002 e ordinanza ministeriale n. 3276 del 2003, tutte di protezione civile la medesima regione è autorizzata a proseguire, in regime ordinario, con le medesime modalità di gestione delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, nonché a disciplinare gli aspetti meramente procedurali ed organizzativi per il completamento dei piani precedentemente predisposti, garantendo la massima continuità con l'attività svolta in vigenza dello stato d'emergenza e finalizzata ad assicurare la tempestiva attuazione in termini di efficacia e trasparenza nell'azione amministrativa.

 

2. Per il proseguimento degli interventi posti in essere per il superamento del contesto emergenziale conseguente agli eventi sismici che il 26 gennaio 2003 hanno colpito il territorio della provincia di Forli-Cesena, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3292 del 26 gennaio 2003, la regione Emilia-Romagna è autorizzata ad utilizzare e trasferire l'importo di euro 600.000,00 rivenienti dalle economie derivanti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3076 del 3 agosto 2000, per le finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3292 del 2003 sopra citata.

 

Art. 6

 

 

1. Per fronteggiare il grave contesto emergenziale in atto nel territorio della regione Campania in materia di rifiuti, e per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, il Commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonché di quelle eventualmente adottate o da adottarsi successivamente all'entrata in vigore dell'ordinanza stessa, altresì adottando tutte le iniziative anche di carattere processuale, ove necessario in deroga alle norme contenute nel titolo II del libro quarto del codice di procedura penale, per conseguire i necessari provvedimenti giudiziari strumentali al perseguimento delle finalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2004, con cui è stato prorogato, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

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