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LUNEDÌ 29 APRILE 2024

Legge 30/12/1991, n. 413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1991, n. 305, S.O.

 

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 9

 

Art. 10

 

Art. 11

 

Art. 12

 

Art. 13

 

Art. 14

 

Art. 15

 

Art. 16

 

Art. 17

 

Art. 18

 

Art. 19

 

Art. 20

 

Art. 21

 

Art. 22

 

Art. 23

 

Art. 24

 

Art. 25

 

Art. 26

 

Art. 27

 

Art. 28

 

Art. 29

 

Art. 30

 

Art. 31

 

Art. 32

 

Art. 33

 

Art. 34

 

Art. 35

 

Art. 36

 

Art. 37

 

Art. 38

 

Art. 39

 

Art. 40

 

Art. 41

 

Art. 42

 

Art. 43

 

Art. 44

 

Art. 45

 

Art. 46

 

Art. 47

 

Art. 48

 

Art. 49

 

Art. 50

 

Art. 51

 

Art. 52

 

Art. 53

 

Art. 54

 

Art. 55

 

Art. 56

 

Art. 57

 

Art. 58

 

Art. 59

 

Art. 60

 

Art. 61

 

Art. 62

 

Art. 62-bis

 

Art. 63

 

Art. 64

 

Art. 65

 

Art. 66

 

Art. 67

 

Art. 68

 

Art. 69

 

Art. 70

 

Art. 71

 

Art. 72

 

Art. 73

 

Art. 74

 

Art. 75

 

Art. 76

 

Art. 77

 

Art. 78

 

Art. 79

 

Art. 80

 

Art. 81

 

Allegato - Allegato B

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo";

b) all'art.38, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta".

 

2. Il decreto del Ministro delle finanze previsto dal quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 2

 

 

1. Al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'articolo 41-bis è sostituito dal seguente:

"Accertamento parziale - 1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parziale dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonché l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Non si applica la disposizione dell'art. 44 (1)".

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(1) Comma così modificato dal comma 405 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

2. Le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 3

 

 

1. All'artico 54, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

"Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 57, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante, nonché l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.

Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte".

 

2. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 4

 

 

1. Al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi";

b) all'articolo 18, i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel comma 1 non vengano superati.

6. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi";

c) all'articolo 18, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo".

 

2. All'articolo 10, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Se nel corso del triennio l'ammontare dei ricavi supera i limiti di cui al primo comma dell'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si applica, per l'anno seguente il regime ordinario di determinazione del reddito".

 

3. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 31 è abrogato.

 

4. Il comma 7 dell'articolo 50 e l'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono abrogati (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 6, D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

 

Art. 5

 

1. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

 

2. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

 

3. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.

 

Art. 6

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 3, comma 179, L. 28 dicembre 1995, n. 549)

 

Art. 7

 

 

1. Le disposizioni dell'articolo 6 e quelle del presente articolo si applicano a partire dagli accertamenti relativi al primo periodo di imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 1991.

 

2. I coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, determinati per il periodo d'imposta 1992 sono utilizzati per l'accertamento dei periodi d'imposta precedenti, in luogo dei coefficienti presuntivi previsti per tali periodi d'imposta, se il risultato della loro applicazione complessiva è più favorevole al contribuente.

 

Art. 8

 

 

1. All'articolo 2216 del codice civile le parole: «e deve essere annualmente vidimato dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio» sono sostituite dalle seguenti: «e il volume in corso deve essere presentato per la vidimazione all'ufficio del registro delle imprese o ad un notaio entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun anno dalla data di bollatura di cui all'articolo 2215».

 

2. All'articolo 2217, comma terzo, del codice civile le parole: «e presentato entro tre mesi all'ufficio del registro delle imprese o a un notaio per la vidimazione» sono sostituite dalle seguenti: «e presentato entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette all'ufficio del registro delle imprese o ad un notaio per la vidimazione».

 

3. All'art. 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'articolo 2217 del codice civile, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette".

 

Art. 9

 

 

1. All'art. 17 della L. 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 17, comma 1, l'alinea è così modificata:

"Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi";

 

b) all'articolo 17, comma 1, la lett. b) è così modificata:

"le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti, anche se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno";

 

c) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) non costituisce comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, la non concorrenza a formare reddito delle somme vincolate alla destinazione a riserve indivisibili, da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 1951, n. 302, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuire tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, che all'atto del suo sciogliomento, ai sensi dell'art. 12 della L. 16 dicembre 1977, n. 904";

 

d) all'articolo 17, il comma 2 è così modificato:

"Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonché una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entità dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione, nonché indicando quali delle agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere inserite nei decreti legislativi. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1992, ovvero dal primo giorno secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1".

 

2. I decreti legislativi di cui all'art. 17 della L. 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dal comma 1 del presente articolo, fermi restando per il 1992 i relativi effetti di gettito previsti, saranno emanati contemporaneamente ai decreti legislativi di cui all'art. 19 della citata legge n. 408 del 1990, ferma rimanendo per questi ultimi la decorrenza del 1° gennaio 1993.

 

3. All'articolo 18, comma 1, L. 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunti i seguenti periodi:

"Saranno, comunque, previsti per le persone fisiche particolari trattamenti agevolativi al fine di favorire la formazione del risparmio finalizzato all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione principale, con base imponibile di tariffa d'estimo catastale non superiore a quella corrispondente alla categoria A/2 a sei vani, alla sottoscrizione di forme assicurative e di previdenza e sanitarie nonché alla sottoscrizione di azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto a condizione che esse vengano detenute per non meno di tre anni consecutivi; l'ammontare del predetto importo nonché di quelli indicati nelle lettere d) ed m) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non potrà in ogni caso eccedere complessivamente lire 10.000.000. Saranno stabiliti, fermo restando il limite complessivo di lire 10.000.000, gli importi massimi deducibili per ciascun onere".

 

4. All'articolo 18, L. 29 dicembre 1990, n. 408, il comma 2 è così modificato:

"Il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il termine indicato nel comma 1".

 

5. All'articolo 19, L. 29 dicembre 1990, n. 408, il comma 2 è così modificato:

"Il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine indicato nel comma 1".

 

6. All'articolo 3, L. 12 luglio 1991, n. 202, il comma 1 è così modificato:

"Il Governo è delegato ad emanare, entro il 1° marzo 1992, un decreto legislativo che istituisce a carico dei concessionari e locatari di beni pubblici una imposta del 5 per cento sul canone annuale ovvero sull'indennizzo dovuto per l'utilizzazione di tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni. Nell'esercizio della delega occorrerà prevedere:

a) che l'imposta è dovuta anche nel caso che il bene apparentemente destinato ad uso pubblico ed intestato ad ente pubblico, sia in realtà concesso in uso, anche di fatto, a circoli ricreativi, società, cooperative, associazioni, gestori privati, o altri soggetti;

b) che l'imposta non si applica per due anni ai soggetti che abbiano ottenuto la disponibilità dei beni e dei servizi reali successivamente al 31 dicembre 1989 o quando il canone sia stato rinegoziato e modificato successivamente a tale data;

c) di rendere deducibile l'imposta dal reddito imponibile ai fini IRPEF e IRPEG;

d) la determinazione delle modalità di pagamento dell'imposta e la definizione dei parametri di riferimento al mercato per le concessioni date a canone simbolico o date senza indicizzazione di prezzo prima del 31 dicembre 1980 e tuttora in corso".

 

7. All'articolo 3, L. 12 luglio 1991, n. 202, il comma 2 è così modificato

"Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà prevedere a scopo di inventario l'obbligo della denuncia anche per i concessionari, locatari e comodatari dei beni di cui al comma 1 esonerati dal pagamento nonché per gli utilizzatori senza titolo e le sanzioni pecuniarie per l'omessa, incompleta, infedele o tardiva denuncia".

 

8. Le disposizioni contenute nella presente legge che hanno ad oggetto, anche sotto forma di proroga, esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, devono essere oggetto della revisione prevista dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

 

Art. 10

 

 

1. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, il comma 1 è così modificato:

"I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di lire seicento milioni relativamente a tutte le attività esercitate".

 

2. omissis

 

Art. 11

 

 

1. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 10, il comma 1 è così modificato:

"Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;

d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti";

 

b) all'articolo 16, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) plusvalenze di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 67 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione";

 

c) all'articolo 18, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 17 è stata riconosciuta la detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento";

 

d) all'articolo 34, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento".;

 

e) all'articolo 81, il comma 1 è così modificato:

"Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;

2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto;

3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico;

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47;

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;

d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;

e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

f) i redditi di beni immobili situati all'estero;

g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53;

h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;

h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58;

i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;

n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti.

1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente.

1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.

1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso";

 

f) all'articolo 82, il comma 2 è così modificato:

"Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione";

 

g) all'articolo 129, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"In deroga all'articolo 37, per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento".

 

 

 

 

2. In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.

 

3. Alla L. 29 dicembre 1990, n. 408, l'articolo 5 è così modificato:

"1. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 e 4 si applicano, per i beni di cui all'articolo 1 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 4, della presente legge si applica anche in caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1989 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

 

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74 è aggiunto il seguente comma:

"Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative".

 

5. Per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, introdotta dal comma 1, lettera f), del presente articolo.

 

 

6. Le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme di cui al comma 5 costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo

 

7. Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. È facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto.

 

8. Per il versamento della ritenuta, per gli obblighi di dichiarazione e comunicazione e per l'eventuale sanzione si applicano le disposizioni previste per le ritenute di cui al secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

9. (Comma abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325).

 

10. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabilite le modalità per gli adempimenti degli obblighi previsti dai commi da 5 a 9.

 

11. (Comma abrogato dall'art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537).

 

12. omissis

 

13. Fermo restando il potere dell'Amministrazione di controllare l'effettiva esecuzione dell'operazione, le prove di cui al comma 7-ter dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non devono essere fornite qualora il contribuente abbia preventivamente richiesto, secondo le disposizioni di cui all'art. 21 della presente legge, di conoscere l'avviso dell'Amministrazione finanziaria in merito alla natura ed al relativo trattamento tributario dell'operazione che intende porre in essere e l'abbia realizzata nei termini proposti tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'Amministrazione.

 

14. omissis

 

15. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 novembre 1987, n. 470, hanno acquistato beni strumentali con aliquota ridotta, pur non risultando beneficiari dell'agevolazione, possono regolarizzare la fattura di acquisto del bene senza applicazione della pena pecuniaria e degli interessi per ritardato pagamento, nei modi indicati dal quinto comma dell'art. 41 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, anche oltre i termini ivi previsti e comunque non oltre il 30 giugno 1992, sempreché l'irregolarità non sia stata già accertata e l'accertamento sia divenuto definitivo.

 

16. Le disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14 si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta che ha inizio successivamente al 31 dicembre 1991.

 

17. All'articolo 20, D.L. 8 aprile 1974, n. 95, il comma 2 è così modoficato:

"Sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio la ritenuta di cui all'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è applicata a titolo di imposta, con esclusione di quelli corrisposti ai soggetti non residenti di cui al terzo comma dell'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella misura del 12,50 per cento, anche nelle ipotesi previste dal terzo comma dello stesso articolo".

 

18. La disposizione di cui al comma 17 ha effetto per gli utili la cui distribuzione è deliberata a partire dal 1° gennaio 1992. Per le comunicazioni di cui all'art. 8, quarto comma, della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, riguardanti utili messi in pagamento tra il 1° gennaio 1991 e la data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sessanta giorni decorre da tale data.

 

19. Al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, l'articolo 301 è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. 4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale."

 

Art. 12

 

 

1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della L. 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla L. 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale. Dal 1° gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle caratteristiche che saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'art. 34, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni per le prestazioni previste nel D.M. 25 settembre 1981, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 29 settembre 1981, nonché per le cessioni di beni risultanti, ancorché non ne sussista l'obbligo, da fattura accompagnatoria e, se integrati nell'ammontare dei corrispettivi, da bolla di accompagnamento, o da altri documenti sostitutivi delle stesse di cui al D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 66, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

 

3. Con decreti del Ministro delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta, può essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie di prestazioni con carattere di ripetitività e a scarsa rilevanza fiscale, l'esonero dagli obblighi di cui al comma 1, ferma restando, fino alla emanazione degli stessi, l'esclusione dall'obbligo di certificazione di cui al comma 1 dei soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura a norma dell'articolo 22, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con gli stessi decreti saranno determinate le disposizioni per l'esercizio della opzione utile al rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale o viceversa. Tale esercizio può essere limitato rispetto a talune attività.

 

4. Anche ai soggetti che, nell'adempimento dell'obbligo della certificazione dei corrispettivi previsto nel presente articolo, utilizzano apparecchi misuratori fiscali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

 

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui al comma 1. Sono altresì determinati le caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 (1), nonché le modalità ed i termini del rilascio dei documenti previsti dal presente comma, oltre che gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo.

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(1) Comma così modificato dall'art. 66, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

 

6. Con decreto del Ministro delle finanze sono coordinate le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo con quelle emanate in forza dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.

 

7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle dei decreti ivi previsti si applicano a partire dal 1° gennaio 1993.

 

8. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti emanati ai sensi del comma 3 sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

 

9. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi, effettuate anche a domicilio, da esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo e da esercenti attività di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo della emissione della fattura.

 

10. Le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio relativo alle prestazioni di cui al comma 9, nonché tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo, sono determinati con appositi decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

11. Per la violazione prevista dal quinto comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000.

 

12. L'articolo 2, L. 26 gennaio 1983, n. 18, è stato abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

 

13. (Comma abrogato dall'art. 25, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

 

14. A comma 2, articolo 1, D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) natura, qualità e quantità specificata in cifre e in lettere, dei beni trasportati; con decreto del Ministro delle finanze, in alternativa all'obbligo di indicare anche in lettere la quantità dei beni trasportati, per i soggetti che utilizzano sistemi elettrocontabili sono disposte modalità di compilazione della bolla rispondenti alle esigenze di impiego di tali sistemi."

 

15. La disposizione di cui al comma 14 ha effetto a partire dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle finanze di cui alla medesima disposizione.

 

Art. 13

 

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella lettera a) del primo comma dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le cessioni ivi previste devono intendersi non imponibili sempreché l'esportazione risulti da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura o della bolla di accompagnamento emessa dai cedenti a norma dell'articolo 2 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, nonché sulle fatture emesse dai cessionari, a nulla rilevando, per la documentazione della cessione all'esportazione, che i documenti di cui all'articolo 21 del predetto decreto n. 633 del 1972 siano emessi dagli spedizionieri o trasportatori nei confronti dei cedenti o altri soggetti.

 

2. I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta, di cui al primo comma, lettera c), ed al secondo comma dell'articolo 8, e all'articolo 68, lettera a), del suddetto decreto. La disposizione del presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 1992.

 

Art. 14

 

 

1. A decorrere dall'anno 1992 il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31, commi 8, 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è dovuto sulla base degli imponibili stabiliti dalla predetta legge relativi al medesimo anno.

 

2. Ai fini della dichiarazione, dell'accertamento, della riscossione del predetto contributo e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

 

3. I versamenti effettuati a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'anno 1992 in applicazione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono computati a titolo di acconto delle somme dovute per lo stesso titolo sulla base degli imponibili dichiarati nella dichiarazione dei redditi da presentare per il medesimo anno.

 

4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi precedenti.

 

Art. 15

 

 

1. Al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 42-bis è così modificato:

"Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata - Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 38, quinto comma, e dall'art. 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.

Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi, gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.

Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso formate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonché l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalità ed il domicilio fiscale, nonché l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.

Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi.

Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera b), D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento.

I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso (1). I vaglia stessi, ai sensi dell'art. 51, lettera i), del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalità di cui al D.P.R. 9 febbraio 1972, n. 171.

Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.

Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte e della Banca di Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato - che emette i vaglia, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro (2).

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(1) Periodo così sostituito dall'art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(2) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 31 maggio 1977, n. 247.

 

2. All'articolo 2-bis, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, sono aggiunti i seguenti commi:

"4-bis. Ai rimborsi di cui ai commi 3 e 4, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio provvedono in sede di liquidazione dell'ultima dichiarazione presentata all'Amministrazione finanziaria, nella quale risultano dichiarate le indennità di fine rapporto e le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Gli interessi sono determinati in relazione alle quote di rimborso spettanti per singole annualità.

4-ter. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio, per le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali (ENPAS), dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), dall'Istituto postelegrafonici (IPOST) e dall'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), procedono ai rimborsi, avvalendosi dei dati trasmessi all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico, secondo le modalità e le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze".

 

3. A partite dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti eroganti le indennità di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, che corrispondono quote relative ad indennità già liquidate anteriormente alla data del 14 maggio 1988, devono applicare le imposte dovute sulla quota erogata senza conguaglio con le imposte pagate in eccedenza all'atto della liquidazione delle precedenti erogazioni.

 

4. Al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23 è stato abrogato dall'articolo 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46;

b) all'articolo 97, il comma 6 è stato abrogato dall'art. 25, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

 

Art. 16

 

 

1. È concessa la restituzione d'imposta già istituita con D.L. 22 maggio 1990, n. 120, a chiunque deteneva alle ore zero del 16 novembre 1990 carburanti adulterati per agricoltura in quantità superiore a tremila chilogrammi. La domanda di restituzione, se non è stata già presentata deve essere prodotta entro trenta giorni all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente e la restituzione avverrà mediante autorizzazione ad estrarre in esenzione d'imposta di fabbricazione prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

 

Art. 17

 

 

1. I contribuenti che, dalle domande di rimborso o di discarico presentate dagli esattori delle imposte dirette o dai concessionari per le quote ricevute in carico dagli stessi esattori, risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, debitori per tributi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1989, possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari ad un sesto dell'imposta ancora dovuta e di una somma pari al 10 per cento degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse ed altri accessori iscritti a ruolo e non ancora pagati. Il versamento deve essere effettuato, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto previsto dal comma 3, al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi. Non sono dovuti l'indennità di mora ed i diritti di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 novembre 1954, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 25 novembre 1954, e non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 97, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Al concessionario spetta un compenso pari al 10 per cento della somma riscossa, da trattenersi all'atto del riversamento in tesoreria provinciale dello Stato; il riversamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

 

2. Al fine di consentire l'applicazione della disposizione del comma 1 gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono trasmettere al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi le domande di rimborso e di discarico per quote erariali, non rimborsate e non discaricate alla data di entrata in vigore della presente legge, presentate:

a) dagli esattori delle imposte dirette;

b) dai concessionari per le quote ricevute in carico dai cessati esattori ai sensi dei decreti del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989 e 26 febbraio 1990, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1990 e n. 60 del 13 marzo 1990.

3. Le domande di cui ai comma 2 devono essere trasmesse entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito verbale di consegna. I concessionari, entro trenta giorni successivi alla consegna, informano i contribuenti indicati nelle domande che, entro il 31 maggio 1992, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 per estinguere il debito; l'atto deve indicare la somma risultante dall'applicazione dei criteri automatici di definizione. I concessionari devono adottare, altresì, idonee misure per la diffusione, nell'ambito della propria concessione, di quanto prescritto dalle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento ai termini, alle modalità ed agli effetti, per consentire ai contribuenti di avvalersene agevolmente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello dell'atto di definizione nonché la distinta ed il bollettino di conto corrente postale per l'effettuazione del versamento.

 

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle domande di rimborso e di discarico che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 3, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi è autorizzato, fino al 31 dicembre 1996, a riprendere gli atti esecutivi secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, in luogo dell'esattore delle imposte dirette che aveva ricevuto in carico i relativi ruoli di riscossione; se il versamento è stato effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 il concessionario deve proseguire gli atti esecutivi per il recupero della somma ancora dovuta per le riscossioni coattive previste dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 78 e 79, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il limite di cui all'articolo 64 dello stesso decreto è elevato al triplo. Ai concessionari compete un compenso pari ad un quinto delle somme riscosse coattivamente. Il servizio di riscossione è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) il concessionario è tenuto a presentare, all'intendenza di finanza territorialmente competente, un elenco comprendente l'importo delle quote per le quali è prevista la ripresa degli atti esecutivi;

b) il concessionario, per ogni pagamento ricevuto, è tenuto al rilascio di una quietanza conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze;

c) il concessionario è tenuto a presentare il rendiconto trimestrale delle riscossioni;

d) il versamento delle somme riscosse è effettuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

e) nel caso di infruttuosa o insufficiente esecuzione non si applicano le disposizioni contenute nel titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

 

5. Il Ministro delle finanze emana, entro il 31 maggio 1992, apposito decreto per ottenere tutte le informazioni relative alle operazioni finanziarie compiute negli ultimi cinque anni e alla detenzione di capitali anche all'estero dai contribuenti di cui al comma 4 per il recupero delle somme ivi previsto.

 

6. Entro il 30 giugno 1992 i concessionari del servizio di riscossione dei tributi inviano al competente ufficio finanziario che ha trasmesso le domande di rimborso o di discarico un elenco degli atti sottoscritti dai contribuenti e dei relativi versamenti effettuati; copia dell'elenco viene inviata dalle intendenze di finanza al Servizio centrale della riscossione.

 

7. Per effetto della trasmissione delle domande di rimborso e di discarico previste dal comma 2, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria cessano di espletare gli adempimenti di loro competenza in materia di rimborso e discarico di quote inesigibili e l'intendente di finanza liquida, con apposito decreto da emanarsi entro il 30 novembre 1992, agli esattori delle imposte dirette le somme a questi ultimi dovute a titolo di rimborso per inesigibilità al netto degli sgravi provvisori già concessi ai sensi dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. Il provvedimento di liquidazione dell'intendente di finanza costituisce titolo per la compensazione con i versamenti di cui agli articoli 72 e 73 del predetto decreto n. 43 del 1988, da effettuarsi da parte dei concessionari; i concessionari nei successivi dieci giorni provvedono a riversare le somme agli esattori aventi titolo (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

 

8. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, i concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono autorizzati ad accedere direttamente a qualsiasi ufficio e centro dell'Amministrazione finanziaria, alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari e mobiliari ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con facoltà di prendere visione gratuitamente degli atti riguardanti i contribuenti per i quali si procede ai sensi del presente articolo nonché di ottenere gratuitamente le relative certificazioni. Entro il 1° marzo 1992 sono emanate, con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni occorrenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo; il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei crediti di enti impositori diversi dallo Stato, dichiarati inesigibili dai cessati esattori delle imposte dirette.

 

10. L'elenco dei contribuenti indicati nelle domande di rimborso e di discarico, evidenziando coloro i quali hanno estinto il debito nei termini e con le modalità previste nel presente articolo, contenente l'ammontare delle somme dovute e versate, è reso pubblico e viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari.

 

Art. 18

 

 

1. Al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, il primo periodo del numero 2) è così modificato:

"invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504";

b) all'articolo 32, comma 1, il primo periodo del numero 5) è così modificato:

"richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo";

c) all'articolo 32, comma 1, i numeri 7) e 8) sono sostituiti dai seguenti:

"7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente (1);

8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati";

d) all'articolo 32, comma 1, dopo il numero 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi";

e) all'articolo 33, il comma 2 è così modificato:

"Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale";

f) all'articolo 33, il comma 3 è così modificato:

"La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria";

g) all'articolo 33, il primo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente:

"Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato";

h) gli articoli 34 e 35 sono abrogati.

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(1) Numero così modificato dal comma 402 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 51, il numero 2) del comma 2 è sostituito dal seguente:

"2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52";

b) all'art. 51, il numero 5) del comma 2 è così modificato:

"5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie";

c) all'art. 51, il numero 7) del comma 2 è così modificato:

"7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente";

d) l'articolo 51-bis è abrogato;

f), g), h), i) all'articolo 52, i commi 1, 3 e 11 sono così modificati:

"1) Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

3) È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale.

11) Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (1)";

l) all'articolo 63, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1 è così modificato:

"La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione

e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria".

 

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(1) Comma aggiunto dall'art. 6, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463.

 

3. All'art. 11, L. 24 aprile 1980, n. 146, il comma 5 è così modificato:

"Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:

a) sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attività degli esperti;

b) riferisce periodicamente al Ministro sull'attività svolta dal servizio (1);

c) esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli esperti (1);

d) formula proposte al Ministro (1)".

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(1) Lettera così modificata dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

 

4. I soggetti che rilasciano le autorizzazioni previste dalle norme di cui al presente articolo, per le richieste e per gli accessi, devono impartire le opportune disposizioni per l'utilizzo riservato e corretto dei dati e delle notizie raccolti e rilevanti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sui redditi.

 

5. Chiunque, senza giusta causa, rivela tali dati o notizie, ovvero li impiega a profitto altrui o ad altrui danno, è punito, fatta salva l'azione disciplinare, con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, da irrogare con decreto del Ministro delle finanze, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

 

Art. 19

 

 

1. Al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) omissis;

 

b) omissis;

 

c) all'articolo 32, il numero 3 del comma 1 è così modificato:

"invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso";

 

d) all'articolo 36 aggiunge il seguente comma:

"I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli";

 

e) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

"Art. 69 - Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente.

2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.

3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire.

4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;

b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.

5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.

6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648.

7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici".

 

Art. 20

 

 

1. All'articolo 66-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Sono ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume di affari dichiarato dai contribuenti";

 

b) al comma 2 sono aggiunti i periodi seguenti:

"Gli elenchi sono in ogni caso depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla loro formazione, sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648";

 

c) il comma 3 è abrogato;

 

d) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli stessi uffici pubblicano, inoltre, un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti".

 

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 6, la lettera f) del comma 1 è così modificata.

"f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività; domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di altre attività di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività; domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonché dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente";

 

b) all'articolo 7, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro";

 

c) omissis

 

d) all'articolo 16, il comma 3 è così modificato:

"3. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e gli uffici pubblici di cui alla lettera g) dell'art. 6 devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro il 31 dicembre 1980 e con le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, i dati e le notizie riguardanti gli atti e le iscrizioni previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 21, compresi quelli per i quali l'integrazione ivi prescritta non è stata richiesta. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta degli albi, registri ed elenchi tenuti alle comunicazioni di cui al terzo comma dell'art. 7 devono comunicare all'anagrafe tributaria con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, i dati e le notizie riguardanti le iscrizioni previste nel terzo e quarto comma dell'art. 21, compresi quelli per i quali l'integrazione ivi prescritta non è stata richiesta";

e) all'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione";

 

f) all'articolo 21, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Gli uffici marittimi, gli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica, il Registro aeronautico nazionale e la direzione della circoscrizione dell'aeroporto competente debbono entro il 31 dicembre 1992 integrare con il codice fiscale le domande, le note di trascrizione e le dichiarazioni di cui alla lettera f) dell'articolo 6, relativamente a navi, galleggianti, unità da diporto ed aeromobili risultanti iscritti alla data del 31 dicembre 1991 nei registri da essi gestiti e che alla predetta data esplicano i loro effetti. A tal fine i soggetti interessati debbono comunicare il proprio codice fiscale ai predetti uffici entro il 30 giugno 1992. In caso di mancata comunicazione si applica la pena pecuniaria prevista all'articolo 13".

 

3. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1";

 

b) all'articolo 7, il comma 1 è così modificato:

"1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi".

 

4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, con il massimo di elementi di riservatezza, la destinazione e le modalità delle comunicazioni da parte delle aziende ed istituti di credito e dell'Amministrazione postale nonché delle società fiduciarie e di ogni altro intermediario finanziario dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possa disporre del medesimo, nonché i criteri per le relative utilizzazioni.

 

5. Le modificazioni introdotte, con la lettera b) del comma 2 del presente articolo, all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, si applicano anche ai rapporti di conto o deposito in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se istituiti precedentemente.

 

Art. 21

 

 

1. È istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, cui è demandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.

 

2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute negli articoli 37, comma terzo e 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La richiesta di parere può altresì riguardare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.

 

3. Il parere reso dal comitato ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della prova viene posto a carico della parte che non si è uniformata al parere del comitato.

 

4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nominato con decreto del Ministro delle finanze, è composto dai seguenti membri:

a) i direttori generali della direzione generale delle imposte dirette e della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio centrale per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali;

b) il comandante generale della Guardia di finanza;

c) il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari;

d) il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo;

e) due componenti del Consiglio superiore delle finanze, non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, designati dal Consiglio stesso;

f) tre esperti in materia tributaria designati dal Ministro delle finanze.

 

5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e da ufficiali superiori; possono altresì farsi assistere da personale delle qualifiche e grado indicati che partecipano, in tal caso, alle sedute senza diritto di voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori attribuiti agli uffici finanziari.

 

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato.

 

7. Il presidente del comitato è nominato dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, tra i membri del comitato stesso.

 

8. Le indennità da corrispondere ai membri del comitato non appartenenti all'Amministrazione finanziaria verranno stabilite ogni triennio con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

 

10. (Comma soppresso dall'art. 16, comma 1, Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.)

 

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente.

 

12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150 milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.

 

Art. 22

 

 

1. In aggiunta ai centri informativi previsti dall'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, è istituito, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità enti montani (UNCEM), il centro informativo della direzione generale della finanza locale per lo svolgimento dei compiti dell'anagrafe tributaria nel settore di competenza mediante la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati e delle notizie occorrenti. il Ministro delle finanze, con propri decreti, stabilisce la data di attivazione del predetto centro informativo, nonché, sulla base di apposite intese con gli enti interessati, le modalità ed i limiti dei collegamenti telematici con gli enti locali, in relazione alle loro esigenze organizzative.

 

2. Il fondo previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a lire 253 miliardi a decorrere dall'anno 1992. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a lire 183 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

3. Per la prosecuzione, nell'ambito del potenziamento del sistema informativo del Ministero delle finanze, dell'ammodernamento e dell'aggiornamento degli archivi del catasto e della nuova cartografia catastale, nonché per l'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano, indispensabile anche per consentire la misurazione delle superfici, in metri quadrati anziché in vani catastali, è autorizzata, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 la spesa rispettivamente di lire 100 miliardi, lire 100 miliardi e lire 150 miliardi, da iscrivere, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1992.

 

4. Le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze possono essere affidate in concessione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 66, a società specializzate aventi comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica dei sistemi informativi complessi, con particolare riguardo al preminente interesse dello Stato alla sicurezza e segretezza.

 

5. All'articolo 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, è aggiunto il comma seguente:

"Restano ferme le disposizioni agevolative previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al presente decreto svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti ivi previsti".

 

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede utilizzando parzialmente il maggior gettito previsto dalla presente legge. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.

 

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

8. A partire dal 1° gennaio 1992 è soppressa la istituzione del registro annuale dei corrispettivi previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

 

Art. 23

 

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 24, il comma 2 è così modificato:

"Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 55 (1)";

b) all'articolo 33, il comma 3 è così modificato:

"Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze (2). Non si considerano, altresì, produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata".

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(1) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(2) Comma da ultimo modificato dall'art. 6, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano a partire dal periodo di imposta avente inizio successivamente a quello in corso alla data del 31 dicembre 1991. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano dal periodo di imposta in corso alla stessa data.

 

3. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24 (1).

b) all'articolo 28, il comma 3 è cos' modificato:

"La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta su stampato fornito dall'ufficio del registro o conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale".

c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3".

d) all'articolo 33, il comma 2 è così modificato:

"In sede di liquidazione l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere:

a) le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilità di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilità di cui agli articoli 22 e 24, nonché gli oneri non deducibili a norma dell'art. 8, comma 1;

b) le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio;

c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio (2)". e) all'articolo 34, il comma 1 è così modificato:

"L'ufficio del registro, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto (3)".

f) all'articolo 37, il comma 1 è così modificato:

"Il pagamento dell'imposta principale, dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 e dell'imposta suppletiva deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione (4)".

g) all'articolo 38, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora nei termini di cui all'articolo 37, comma 1, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa (5)".

h) all'articolo 39, i commi 2, 8 e 9 sono così modificati:

"2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l'indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed all'ufficio del registro competente, nel termine previsto dall'art. 37 per il pagamento dell'imposta. La presentazione della proposta interrompe il termine (6).

8. Il cedente, se il valore dei beni ceduti è inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori è obbligato a pagare la differenza; se il valore è superiore, non ha diritto al rimborso. L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 7.

9. Il Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, se l'amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al comma 4 di non accettare la proposta. Della mancata cessione il Ministero per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro e al proponente; dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 31, comma 1".

i) all'articolo 56, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5".

 

 

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(1) Comma da ultimo modificato dall'art. 9. D.L. 29 aprile 1994, n. 260.

(2) Comma da ultimo modificato dall'art. 9, D.L. 29 aprile 1994, n. 260.

(3) Comma da ultimo modificato dall'art. 9, D.L. 29 aprile 1994, n. 260.

(4) Comma da ultimo modificato dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323.

(5) Comma da ultimo modificato dall'art. 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

(6) Comma da ultimo modificato dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323.

 

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1993. Il decreto previsto dal comma 3 dell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, che approva un nuovo modello per la dichiarazione delle successioni, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 gennaio 1992.

 

5. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 è sostituita dalla tariffa di cui all'allegato A alla presente legge.

 

6. All'articolo 25, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, la lettera e) del comma 1 è così modificata:

"e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire 250 milioni".

 

7. All'articolo 25, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, la lettera b) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

"b) al 40 per cento per gli incrementi di valore dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attività agricola o forestale a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione".

 

8. All'articolo 9, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonché sul prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», sugli oli da gas da usare come combustibile, sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), F), punto 1), e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B allegata al R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, come sostituita dalla tabella allegata alla L. 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo della variazione dei prezzi internazionali che può determinare una corrispondente modifica dei prezzi al consumo dei suddetti prodotti, in applicazione dei criteri di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi adottati con il provvedimento del CIP n. 20 del 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 1991. Per il «Jet Fuel JP/4» gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma. I decreti devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione".

 

Art. 24

 

 

1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività sono tenuti a rivalutare i fabbricati e le aree fabbricabili di cui all'articolo 25, acquisiti entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

 

2. Non è obbligatoria la rivalutazione di cui al comma 1 per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, per quelli indicati alle lettere b), f) e g) del secondo comma dell'art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, per quelli vincolati ai sensi dell'art. 3 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, nonché per le aree destinate ad attività di pubblica utilità possedute da enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attività stesse. La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'art. 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'art. 11 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (1).

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(1) Periodo aggiunto dall'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

 

3. Non sono rivalutabili i fabbricati e le aree fabbricabili posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli che, alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990, si considerano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e di quelli che non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa.

 

4. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere annotata nel relativo inventario. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade dopo tale data debbono effettuare la rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente alla data medesima. Per gli enti e le società che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalutazione deve riguardare anche i beni di cui al comma 1 dell'articolo 25, ricevuti a seguito delle operazioni di conferimento previste dalla stessa legge, qualora detti beni siano stati acquisiti dall'ente o società conferente entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

 

Art. 25

 

 

1. Per il calcolo della rivalutazione:

a) i fabbricati devono essere assunti ai valori che risultano applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a 50, per quelle classificate nella categoria A/10 e pari a 34 per quelle classificate nella categoria C/1; per le unità immobiliari classificate nelle categorie D ed E si assume il valore risultante dal costo, ma al netto della eventuale rivalutazione eseguita ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

 

1990 . . . . . . . . . . . 1,05

1989 . . . . . . . . . . . 1,10

1988 . . . . . . . . . . . 1,15

1987 . . . . . . . . . . . 1,20

1986 . . . . . . . . . . . 1,30

1985 . . . . . . . . . . . 1,40

1984 . . . . . . . . . . . 1,50

1983 . . . . . . . . . . . 1,60

1982 e precedenti. . . . . . . 1,70

 

b) le aree fabbricabili, individuate negli strumenti urbanistici, devono essere assunte per l'80 per cento del valore venale in comune commercio.

 

2. Dall'ammontare complessivo determinato ai sensi del comma 1, sono sottratti i costi dei beni fiscalmente riconosciuti al netto delle quote di ammortamento già dedotte aumentati di un miliardo di lire. La rivalutazione è costituita da almeno il 38 per cento dell'importo così determinato e deve essere imputata a ciascun bene in proporzione alla differenza tra il valore risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1 e il costo del bene prima della rivalutazione e comunque in misura non superiore al maggior valore effettivamente ad esso attribuibile.

 

3. Sull'importo della rivalutazione dei beni iscritti in bilancio è dovuta una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, pari al 16 per cento.

 

4. Gli amministratori e il collegio sindacale devono attestare nelle loro relazioni che la rivalutazione è stata effettuata nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3.

 

5. Nell'inventario relativo all'esercizio di cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il costo di acquisizione con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria o in base a rivalutazione economica dei beni rivalutati.

 

6. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente, in tre rate: la prima e la seconda nella misura del 34 per cento ciascuna, con scadenza rispettivamente entro il suindicato termine e nel quarto mese successivo; la terza nella misura del 32 per cento nell'undicesimo mese successivo al predetto termine. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti di imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi di imposta precedenti o risultanti da quella relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, gli importi da versare devono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a partire da quello meno recente. Il residuo importo deve essere versato con le modalità di cui al primo periodo. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

 

7. Il maggior valore dei beni iscritto in bilancio a seguito della rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. A decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, le quote di ammortamento dei beni indicati nel comma 1 e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite del 5 per cento, sono commisurate al nuovo valore ad essi attribuito. Per i beni di cui al comma 1, rivalutati ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le quote di ammortamento relative ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto di detta legge, sono deducibili a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

 

8. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3, pagata per i beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.

 

9. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 8, i saldi attivi di rivalutazione, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 26.

 

10. La disposizione di cui al comma 8 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti o società che possono effettuare, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, operazioni di ristrutturazione, anche al fine di costituire un gruppo creditizio.

 

11. Nel caso in cui gli enti e le società conferitari cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, prima del termine di cui al primo periodo del comma 8, beni rivalutati acquisiti ai sensi del comma 10, la differenza tra il valore di conferimento dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima della rivalutazione concorre a formare il reddito imponibile delle società od enti conferenti che hanno operato la rivalutazione; in tal caso, si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 8.

 

12. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate le ipotesi di cui al comma 11, il soggetto conferitario è tenuto ad effettuare apposita comunicazione al soggetto conferente allegandone copia alla propria dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni di lire.

 

Art. 26

 

 

1. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita ai sensi degli articoli 24 e 25 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

 

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

 

3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

 

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

 

5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'articolo 25.

 

6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in deroga al comma 8 dell'articolo 25, anche per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente.

 

7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle degli articoli 24 e 25 si applicano, per i beni di cui all'articolo 25 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La disposizione contenuta nell'articolo 25, comma 8, della presente legge si applica anche in caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

 

8. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1990 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve essere eseguita in apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 27

 

 

1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 24 e 25 o dell'articolo 26, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

 

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nella legge 19 marzo 1983, n. 72, e nella legge 29 dicembre 1990, n. 408, e quelle di cui ai relativi decreti di attuazione. Con lo stesso decreto sono stabilite disposizioni di coordinamento fra la presente legge, la legge 29 dicembre 1990, n. 408 e la legge 30 luglio 1990, n. 218.

 

Art. 28

 

 

1. All'articolo 7, L. 30 luglio 1990, n. 218, il secondo e terzo periodo del comma 2 sono sostituiti dai seguenti:

"L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma".

 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli atti di conferimento perfezionati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

 

3. Per gli enti e le società beneficiari delle operazioni di ristrutturazione di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che possono eseguire la rivalutazione di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello indicato nell'articolo 2 della legge stessa, l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti nel bilancio per effetto di detta rivalutazione, fermi restando i criteri e le modalità ivi previsti, non può essere inferiore per i fabbricati e le aree fabbricabili a quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25. Nell'ipotesi di cui al precedente periodo, detti soggetti non devono eseguire la rivalutazione ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 e le quote di ammortamento deducibili relative ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della legge 29 dicembre 1990, n. 408, relativamente ai predetti immobili, sono riconosciute a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

 

Art. 29

 

 

1. Le imprese familiari, ai fini della loro trasformazione in società in nome collettivo o in accomandita semplice, mediante conferimento d'azienda, possono avvalersi, fino al 30 settembre 1993, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, purché costituite e risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto (1).

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(1) Così modificato dall'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

 

Art. 30

 

 

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

 

a) competenza del giudice tributario a conoscere le controversie indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; quelle in materia di imposte e tributi comunali e locali e quelle in materia di sovraimposte e addizionali alle predette imposte;

 

b) previsione della facoltà di richiedere, in tutto o in parte, l'esame preventivo e la definizione da parte della commissione tributaria di primo grado del rapporto tributario con conseguente estinzione dei relativi reati in materia tributaria per i quali è ammessa l'oblazione;

 

c) identificazione degli atti e dei rapporti tributari dei quali il giudice tributario conosce;

 

d) articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi da commissioni tributarie di primo grado con sede nei capoluoghi di provincia e da commissioni tributarie di secondo grado con sede nei capoluoghi di regione, con conseguente applicazione dell'articolo 360 del codice di procedura civile e soppressione della commissione tributaria centrale; nei decreti legislativi sarà prevista l'esclusione della prova testimoniale e del giuramento nei procedimenti regolati dal presente articolo; si dovrà altresì tenere conto, per quanto riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano, delle leggi e delle norme statutarie che le riguardano, tenendo fermi in tali province i tribunali tributari di primo e di secondo grado;

 

e) previsione degli organici dei giudici tributari in numero non inferiore a quello dei componenti delle commissioni tributarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con determinazione del numero delle sezioni in base al flusso medio dei procedimenti e composizione dei collegi giudicanti in tre membri;

 

f) qualificazione professionale dei giudici tributari in modo che venga assicurata adeguata preparazione nelle discipline giuridiche o economiche acquisita anche con l'esercizio protrattosi per almeno dieci anni di attività professionali; determinazione dei requisiti soggettivi per ricoprire l'ufficio nonché dei criteri rigorosamente obiettivi per la nomina; previsione che i presidenti, compresi quelli delle sezioni, saranno nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio, a riposo o in congedo; determinazione del regime delle incompatibilità con particolare riferimento all'esercizio di assistenza e di rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, o nelle controversie di carattere tributario; determinazione dello stato giuridico e retributivo e della durata dell'incarico che non potrà essere superiore ai nove anni nello stesso ufficio; nonché previsione di specifiche cause di decadenza e adeguamento dell'intera nuova disciplina a quella vigente in materia di responsabilità civile. Sarà altresì previsto che i presidenti e gli altri componenti delle commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado e della commissione tributaria centrale, ove sussistano i requisiti, possono essere nominati prioritariamente componenti delle nuove commissioni tributarie sino alla concorrenza dei posti disponibili;

 

g) adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile; in particolare dovrà essere altresì stabilito quanto segue:

1) previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione e della trattazione della controversia in camera di consiglio in mancanza di tempestiva richiesta espressa dell'udienza di discussione;

2) previsione e disciplina dell'intervento e della chiamata in giudizio di soggetti che hanno interesse allo stesso in quanto, insieme al ricorrente, destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso;

3) disciplina della sospensione, dell'interruzione e dell'estinzione del processo, nonché della decadenza delle impugnazioni, al fine di abbreviare la pendenza del processo in relazione all'inerzia delle parti;

4) disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni con la previsione dell'impiego più largo possibile del servizio postale;

5) previsione, quale condizione di ammissibilità dell'appello dell'ufficio, dell'autorizzazione da parte del funzionario dirigente il servizio del contenzioso della direzione regionale delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio e delle dogane; saranno, inoltre, stabiliti criteri e modalità per l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia delle parti;

 

h) previsione di un procedimento incidentale ai fini della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato disposta mediante provvedimento motivato, con efficacia temporale limitata a non oltre la decisione di primo grado e con obbligo di fissazione della udienza entro novanta giorni;

 

i) disciplina dell'assistenza tecnica delle parti diverse dall'Amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo e, nelle materie di rispettiva competenza, ad opera di altri esperti in materia tributaria iscritti in albi o ruoli o elenchi istituiti presso l'intendenza di finanza competente per territorio; previsione dell'assistenza delle parti diverse dell'amministrazione ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo, consulenti del lavoro, consulenti tributari, ovvero mediante procuratore generale o speciale nei procedimenti davanti alle commissioni tributarie ai sensi della lettera b); regime delle spese processuali in base al principio della soccombenza; previsione della facoltà dell'Amministrazione di affidare il patrocinio all'Avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado;

 

l) previsione dell'esecuzione coattiva delle decisioni anche a carico dell'Amministrazione soccombente;

m) attribuzione al presidente della commissione o della sezione della competenza a dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso, nonché la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo;

 

n) istituzione di un organo di presidenza della giustizia tributaria composto da tre presidenti di commissione o di sezione e da tre giudici, che scelgono il presidente dell'organo di presidenza tra i presidenti di commissione o di sezione, eletti da tutti i componenti delle nuove commissioni tributarie con voto personale, diretto e segreto, con la determinazione dei requisiti di eleggibilità, del regime delle incompatibilità e della durata della carica dei suoi componenti secondo gli analoghi principi in vigore per i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e amministrativa;

 

o) affidamento all'organo di presidenza della giustizia tributaria di competenza deliberativa a verificare i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti elettivi ed a decidere i reclami attinenti alle relative elezioni, nonché sul conferimento degli uffici direttivi e sui provvedimenti di nomina, assegnazione di funzioni e decadenza e in materia disciplinare dei componenti delle nuove commissioni tributarie;

 

p) previsione di disposizioni in materia di responsabilità civile dei componenti delle commissioni tributarie;

 

q) istituzione di un contingente del personale indicato all'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, delle segreterie degli organi di giustizia tributaria con una dotazione organica complessivamente adeguata al carico di lavoro dei servizi e allo svolgimento della funzione ispettiva degli stessi; al contingente saranno inizialmente assegnati gli appartenenti ad analoghi ruoli dell'Amministrazione finanziaria attualmente in servizio presso le commissioni tributarie, con la previsione della riduzione delle piante organiche dei contingenti dell'Amministrazione finanziaria, contestualmente ed in corrispondenza delle unità che saranno trasferite al contingente suddetto. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento con il personale delle segreterie e delle cancellerie degli altri organi giurisdizionali potrà essere prevista, ove più favorevole, l'attribuzione, con decorrenza dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, delle indennità di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221, in luogo del compenso incentivante la produttività di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e di qualsiasi altro compenso o indennità incentivante la produttività;

 

r) automazione dei servizi del contenzioso tributario, con utilizzazione dell'informatica con particolare riferimento alla formazione dei ruoli ed al collegamento con gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

 

s) attribuzione al servizio del contenzioso, nell'ambito di ciascun dipartimento del Ministero delle finanze, della competenza a:

1) formulare, eventualmente sentita l'Avvocatura generale dello Stato, indirizzi agli uffici in tema di difesa dell'Amministrazione finanziaria, sulle questioni oggetto di controversie pendenti, di rilevante interesse o di ricorrente frequenza;

2) esaminare l'attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione svolta dagli uffici;

3) rilevare con criteri di sistematicità, anche avvalendosi del sistema informativo, i motivi maggiormente ricorrenti nell'accoglimento delle impugnative avverso atti di accertamento, di liquidazione d'imposta, di irrogazioni di sanzioni o avverso il ruolo ed altri provvedimenti, compreso quello della reiezione dell'istanza di rimborso, elaborando conseguentemente direttive per gli uffici nonché formulando proposte concernenti anche modifiche legislative;

4) effettuare rilevazioni statistiche relative ai processi pendenti, a quelli definiti ed ogni altro dato ed elemento quantitativo in ordine ai provvedimenti adottati;

 

t) previsione di disposizioni per la richiesta della trattazione e la costituzione in giudizio con il rispetto delle norme sulla assistenza tecnica in applicazione del criterio direttivo di cui alla lettera i), innanzi alle nuove commissioni tributarie, dei ricorsi pendenti, alla data di entrata in funzione dei nuovi organi della giustizia tributaria, dinanzi alle commissioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nonché previsione della estinzione del giudizio nel caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di trattazione;

u) previsione che per i processi pendenti avanti alle corti d'appello alla data di emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo continuino ad applicarsi le norme vigenti alla stessa data e che la medesima disposizione si applichi anche ai processi pendenti alla stessa data davanti alla commissione tributaria centrale, sempreché sia presentata istanza di trattazione, secondo quanto previsto nella lettera t), e che in detta istanza non sia richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile; in ogni caso la commissione tributaria centrale deve trattare ad esaurimento i processi entro il 31 dicembre 1995;

 

v) adeguamento con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, del numero delle sezioni, nonché determinazione del compenso mensile spettante ai presidenti, ai presidenti di sezione e agli altri componenti degli organi giurisdizionali tributari secondo criteri uniformi che tengano conto delle funzioni e dell'attività svolta nonché delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione tributaria;

 

z) revisione della disciplina dell'iscrizione provvisoria a ruolo ovvero del pagamento provvisorio delle imposte accertate, coordinandola con la previsione di due gradi del giudizio.

 

2. I decreti legislativi di cui al presente articolo saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia il testo dei decreti legislativi alle Camere; la Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, esprime, entro sessanta giorni, il proprio parere.

 

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 170 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.

 

Art. 31

 

 

1. All'articolo 6, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio, con la modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze".

 

2. L'articolo 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 è stato abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

4. L'articolo 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 è stato abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

 

Art. 32

 

 

1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché delle relative addizionali, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, i contribuenti, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate, ancorché con ritardo superiore ad un mese. Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione della dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di disposizioni che ne hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa sia stata comunque presentata anteriormente alla detta data. Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell'articolo 34 e nell'articolo 38, il maggior reddito dichiarato non può essere inferiore a lire 500.000 per ciascun periodo d'imposta. Per periodo di imposta si intende l'anno solare o il diverso periodo di tempo in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

 

2. Gli interessati, tra il 1° ed il 30 aprile 1992, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative relativamente alle imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel comma 1. Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative sono presentate dalla società risultante dalla fusione o incorporazione, ferma restando l'autonomia delle singole società fuse o incorporate ai fini delle norme contenute nel presente capo. Le stesse disposizioni si applicano nei casi di trasformazione di cui all'art. 73, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, all'art. 15, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e all'art. 122, commi 2 e successivi, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; negli altri casi di trasformazione deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa e, per i periodi di imposta anteriori e posteriori alla trasformazione, debbono essere adottate modalità di integrazione tra loro compatibili. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, entro il 30 settembre 1992.

 

3. Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio 1992 con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione delle relative norme e per la presentazione delle dichiarazioni integrative nonché le istruzioni per la compilazione di detti modelli. Si applicano le disposizioni dell'art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

 

4. Le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle imposte in base ad esse dovute nonché degli interessi e delle soprattasse di cui all'articolo 39, comma 6.

 

Art. 33

 

 

1. Ai fini della normativa di cui al presente titolo si considerano dichiarati i redditi risultanti dai certificati di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, presentati, in assenza delle condizioni richieste da questa disposizione, in luogo della dichiarazione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo e nel successivo si considerano altresì dichiarati nella dichiarazione originaria di redditi, le perdite, le imposte lorde e le addizionali esposti nelle dichiarazioni integrative presentate ai sensi degli articoli da 14 a 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, degli articoli da 5 a 8 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, e dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza ovvero di detrazioni di imposta diverse o maggiori di quelle originariamente dichiarate, né per l'esercizio di opzioni, e non esplica alcun effetto ai fini del calcolo della maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, e agli articoli 105, 106 e 107 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo i periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si considerano non accertati, fermo restando quanto disposto nell'articolo 36.

 

2. Relativamente alle dichiarazioni presentate congiuntamente dai coniugi le dichiarazioni integrative devono essere presentate separatamente da ciascun coniuge con l'indicazione degli elementi a lui riferibili. La dichiarazione integrativa presentata da uno solo dei coniugi non ha effetto nei confronti dell'altro.

 

3. I soggetti ai quali sono stati imputati pro quota i redditi delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e delle aziende gestite in comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della società o associazione o dell'altro coniuge. La dichiarazione della società o associazione o del coniuge esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante.

 

4. La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformità alle disposizioni relative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalità stabiliti nel decreto di cui al comma 3 dell'articolo 32.

 

5. Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell'articolo 34 e nell'articolo 38, le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa posseduti, possono specificare nelle dichiarazioni integrative o in appositi allegati i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse. Le quantità ed i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi con esclusione di quelli definibili ai sensi della presente legge per i quali non sia stata presentata la dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento o rettifica di ufficio.

 

6. Con riguardo agli imponibili, ai maggiori imponibili e alle minori perdite indicati nelle dichiarazioni integrative non si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, dei commi 4 e 6 dell'articolo 75 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

 

7. Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del comma 5 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 34 i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 ovvero in quello del periodo di imposta in corso a tale data.

 

8. I soggetti indicati nel comma 5 che hanno presentato dichiarazioni integrative, anche per definizione automatica, possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello del periodo di imposta in corso a tale data eliminando le attività o le passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. L'iscrizione di dette variazioni, non comporta emergenza di componenti attivi o passivi ai fini della determinazione del reddito di impresa né la deducibilità di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.

 

9. Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 38, le disposizioni del comma 8 si applicano altresì per le iscrizioni in bilancio di attività in precedenza omesse, ma in tal caso il valore iscritto concorre alla formazione del reddito di impresa nella misura del 20 per cento. Il residuo valore deve essere accantonato in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui il fondo sia comunque utilizzato.

 

10. Per le imprese minori le variazioni sono consentite solo relativamente alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli articoli 62 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e 59 del citato testo unico delle imposte sui redditi. I nuovi quantità e valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le variazioni sono state effettuate. In caso di variazioni di aumento i relativi importi sono fiscalmente riconosciuti nei limiti dei valori normali, diminuiti del 30 per cento ove si tratti di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1° gennaio 1991 e concorrono, per un quinto del loro ammontare, alla formazione del reddito di impresa nel periodo di imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi. Qualora l'attività di impresa cessi prima del quarto periodo di imposta l'importo residuo concorre alla formazione del reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta.

 

Art. 34

 

 

1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente al 1° ottobre 1991, è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio diverso dall'accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la controversia si estingue se la dichiarazione stessa reca un imponibile non inferiore alla somma del 60 per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio o enunciato in decreto di citazione a giudizio penale e del 15 per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente e sono versate le relative imposte. Se nella dichiarazione originaria, ancorché tardiva oltre il mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una o più imposte cui la dichiarazione si riferiva, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca imponibili non inferiori al 65 per cento di quello accertato dall'ufficio relativamente alle medesime imposte e sono eseguiti i relativi versamenti. Se ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i soggetti, nei cui confronti rilevano le perdite ai sensi degli articoli 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nella dichiarazione originaria hanno esposto una perdita, la controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa è indicata una variazione della perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato. Se alcuni elementi dell'imponibile accertato non sono oggetto di contestazione da parte del contribuente le relative imposte restano dovute per l'intero ammontare dei suddetti elementi e degli stessi non si tiene conto ai fini del presente articolo (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

 

2. Le disposizioni del comma 1 non consentono in nessun caso di effettuare un versamento di imposta, integrativo di quello corrisposto in conseguenza della dichiarazione originaria, di ammontare inferiore al 20 per cento della differenza fra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa e versata non è inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al 30 per cento.

 

3. Le rettifiche al reddito d'impresa, oggetto di contestazione, idonee ad esplicare effetti sui periodi di imposta successivi, si considerano riconosciute ai fini delle imposte sul reddito per la quota a loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai sensi del presente articolo a condizione che risultino esplicitamente indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1991 o in corso a tale data.

 

4. (Comma soppresso dall'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16)

 

5. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa. Gli uffici a seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva comunicano i motivi di invalidità delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia; in tali casi non si applica il disposto dell'ultimo periodo del comma primo dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e l'ordinanza di estinzione è revocata (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 64, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

6. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 5, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

 

7. I contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative possono ottenere la proroga della sospensione della riscossione prevista dal comma 6. A tal fine debbono presentare, alla competente intendenza di finanza, entro il 15 maggio 1992, domanda, in carta libera, con allegata copia, anche fotostatica, della dichiarazione presentata e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la predetta domanda, la riscossione rateale delle somme iscritte a titolo provvisorio nei ruoli resi esecutivi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge riprende con la prima scadenza utile. A seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative, presentate ai sensi del presente articolo, gli uffici emettono i provvedimenti di sgravio per le iscrizioni di cui sopra relative ai periodi di imposta cui le dichiarazioni si riferiscono.

 

8. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata la decisione della commissione tributaria di primo grado e penda ancora la controversia, la controversia stessa si estingue se la dichiarazione integrativa reca, rispetto alla dichiarazione originaria, un maggiore imponibile che risulti non inferiore al 20 per cento del maggiore imponibile accertato dall'ufficio e non inferiore all'80 per cento del maggiore imponibile stabilito dalla commissione tributaria.

 

9. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata decisione di organi giurisdizionali di grado superiore al primo e penda ancora la controversia, la controversia stessa si estingue se la dichiarazione integrativa reca, rispetto alla dichiarazione originaria, un maggior imponibile che risulti non inferiore al 15 per cento del maggiore imponibile accertato dall'ufficio e non inferiore al 90 per cento del maggiore imponibile stabilito dalla commissione di secondo grado o dalla commissione centrale o dalla corte di appello.

 

10. Nelle ipotesi di cui ai commi 8 e 9, qualora la controversia abbia per oggetto riduzione di perdite dichiarate nei confronti dei soggetti cui le stesse rilevano ai sensi degli articoli 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, 17 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la controversia stessa si estingue se nella dichiarazione integrativa è indicata una riduzione della perdita dichiarata: non inferiore al 30 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato e non inferiore all'80 per cento del detto ammontare complessivo riconosciuto con la decisione di primo grado; non inferiore al 15 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato e non inferiore al 90 per cento del detto ammontare complessivo riconosciuto con la decisione della commissione di secondo grado o della commissione centrale o della corte d'appello.

 

Art. 35

 

 

1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore, della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni che non prevedono applicazione di imposta, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni nei termini e nei modi previsti negli articoli da 39 a 41.

 

Art. 36

 

 

1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonché per gli accertamenti parziali di cui all'art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 20 giugno 1993, la controversia, se non risulta estinta ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

 

2. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 33 si applicano nell'ambito delle rettifiche analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito d'impresa.

 

3. I giudizi in corso, e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi restano sospesi, limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati, subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente dei documenti di cui al comma 5 dell'articolo 34.

 

4. Si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 34. L'iscrizione provvisoria nei ruoli da effettuare ai sensi dell'articolo 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è commisurata alle somme per le quali la contestazione prosegue.

 

Art. 37

 

 

1. Per i periodi di imposta per i quali il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa che non comporta definizione automatica, gli uffici, nell'ambito di programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti, secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica è ammesso, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, a condizione che l'ammontare del reddito imponibile accertabile superi quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50 per cento del reddito aggiunto in sede di integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non è inferiore al 10 per cento di quella corrispondente alla dichiarazione originaria, la maggior imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata alla eccedenza rispetto all'imposta corrispondente alla somma degli imponibili dichiarati aumentata della franchigia indicata nel precedente periodo. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

 

Art. 38

 

 

1. Il contribuente con la dichiarazione integrativa può richiedere, per i periodi d'imposta diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 34, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi siano definite per definizione automatica a norma del presente articolo.

 

2. La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullità la richiesta di definizione per tutte le imposte e per tutti i periodi di imposta in relazione ai quali non sono scaduti alla data del 31 dicembre 1991 i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; ai fini dell'individuazione dei detti periodi di imposta non trova applicazione il disposto dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. La definizione automatica si ottiene versando, in riferimento a ciascuna imposta, un importo pari al 20 per cento dell'imposta lorda e delle addizionali quali risultano dalla dichiarazione originaria. Quando l'imposta lorda e le addizionali superano l'ammontare di lire 10 milioni, la percentuale applicabile all'eccedenza è pari al 18 per cento; quando l'imposta lorda e le addizionali superano l'ammontare di lire 40 milioni, la percentuale applicabile all'eccedenza è pari al 15 per cento. Per i contribuenti titolari di reddito d'impresa che hanno dichiarato in un periodo d'imposta ricavi di ammontare non superiore a lire 700.000.000 se esercenti attività di servizi, di intermediazione, di trasporto, alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o a lire 2.000.000.000 se esercenti attività di produzione di beni o a lire 5.000.000.000 se esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto compresi gli ambulanti ovvero per i contribuenti esercenti arti o professioni che hanno dichiarato in un anno compensi di ammontare non superiore a lire 700.000.000 la definizione automatica può essere effettuata adottando una percentuale pari a quella risultante dal rapporto tra l'incremento, rispetto ai ricavi o compensi dichiarati, dei ricavi o compensi calcolati sulla base dei coefficienti presuntivi determinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990, ridotti, per gli anni precedenti il 1990, tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ed i ricavi o compensi dichiarati, fermi restando gli importi minimi di cui al comma 3. Qualora non sussistano le condizioni per l'applicazione dei coefficienti presuntivi di cui sopra all'anno di imposta 1990, i soggetti di cui al periodo precedente debbono calcolare i ricavi presunti con riferimento al primo anno d'imposta precedente al 1990 in cui il soggetto abbia esercitato l'attività durante tutto il periodo di imposta. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali sono previsti diversi limiti di ricavi si fa riferimento all'attività da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi stessi se le operazioni effettuate sono state annotate distintamente nelle scritture contabili; in mancanza della distinta annotazione si fa riferimento al limite di lire 5.000.000.000 relativamente all'ammontare complessivo dei ricavi. Le disposizioni precedenti si applicano a condizione che il reddito di impresa ed il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni dichiarati non siano inferiori al 60 per cento dell'ammontare del reddito complessivo dichiarato. In tale ipotesi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono insieme i redditi sopra menzionati, le percentuali corrispondenti a quelle risultanti dal rapporto sopra menzionato vanno determinate separatamente per ciascun reddito e si applica, in ogni caso, la percentuale più elevata. La percentuale determinata, ai sensi del presente comma, nei riguardi delle società ed associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle aziende gestite in comunione tra i coniugi è applicabile anche ai fini dell'eventuale definizione automatica dell'imposta dovuta dai soci o associati o dal coniuge qualora i redditi da partecipazione, unitamente agli altri redditi eventualmente dichiarati in relazione ai quali può applicarsi la percentuale corrispondente a quella risultante dal rapporto sopra menzionato, non siano inferiori al 60 per cento dell'ammontare del reddito complessivo dichiarato. In tale ipotesi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o più dei redditi sopra menzionati, si applica la percentuale più elevata. Le detrazioni d'imposta, le ritenute e i crediti d'imposta non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria.

 

3. Salvo quanto disposto nei commi da 4 a 8, i contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore imposta per un importo di almeno 100.000 lire per le persone fisiche e per le società semplici che producono redditi diversi da quelli di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Per le persone fisiche e per le società ed associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, titolari di reddito di impresa e di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche detto importo è elevato a lire 400.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a lire 18 milioni, a lire 800.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a lire 200 milioni, a lire 1.200.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a lire 360 milioni a lire 1.600.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 1 miliardo di lire, a lire 2.000.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 10 miliardi di lire, e di lire 400.000 per ogni miliardo in più. Tali importi minimi si intendono solutori ai fini di tutte le imposte di cui al comma 1.

 

3-bis. Per i soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle imprese familiari e delle società o associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalità indicate nel comma 3 del presente articolo va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo può risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultino applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

 

4. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita, rilevante agli effetti degli articoli 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 17 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 e successive modificazioni, 8 e 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, la dichiarazione integrativa deve recare la diminuzione del 30 per cento della perdita dichiarata e deve essere versato un importo pari al 10 per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma. Per la definizione automatica dei periodi di imposta chiusi in perdita o in pareggio deve essere versato un importo almeno pari a quello minimo indicato al comma 3 per ciascuno dei periodi stessi. Al fine di stabilire se un periodo di imposta è chiuso in perdita o in pareggio non si tiene conto delle compensazioni previste dalle disposizioni dianzi richiamate, e l'aumento di cui al comma 2 è applicato sull'imposta, comprese le relative addizionali, corrispondente al reddito non ridotto per effetto di tale compensazione. Per le perdite dei periodi di imposta definiti ai sensi del presente articolo, con esclusione dell'ultimo periodo così definito, non si applicano le disposizioni predette fermo restando, per i periodi medesimi, l'effetto della compensazione effettuata in sede di dichiarazione originaria ai fini della corresponsione delle imposte in base ad essa dovute.

 

5. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi, deve essere versato un importo pari a lire 2.000.000 per ciascuno dei periodi stessi; per le società e le associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'art. 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tale importo è elevato a lire 4.000.000. Se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata in alcuno dei periodi di imposta indicati nel comma 2, le relative imposte non possono essere definite per definizione automatica.

 

6. Non può essere definita in modo automatico l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.

 

7. Agli effetti delle disposizioni recate dai commi da 1 a 6 la presentazione avvenuta, anche se non ne sussistevano le condizioni, del certificato di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è considerata presentazione della dichiarazione dei redditi. Se la presentazione del certificato è avvenuta in presenza delle predette condizioni, per la definizione automatica del reddito relativo ai periodi di imposta cui si riferisce il certificato stesso, non si applicano le maggiorazioni di cui ai commi 2 e 3.

 

8. Se le maggiorazioni indicate nel comma 2 riguardano l'imposta locale sui redditi e una delle imposte personali sui redditi, l'eventuale differenza, dovuta sino a concorrenza degli importi minimi di cui al comma 3, deve essere versata a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche. Alle medesime imposte si imputano i versamenti per gli importi di cui ai commi 4 e 5.

 

Art. 39

 

 

1. Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalità di cui all'articolo 41.

 

2. I versamenti delle imposte devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di aprile e luglio 1992 e luglio 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 devono effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 30 settembre 1992 e per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente nei mesi di gennaio e settembre 1993.

 

3. Al controllo delle dichiarazioni integrative ed alla conseguente liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni stesse, provvedono gli uffici delle imposte dirette e i centri di servizio con le modalità di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, calcolato con decorrenza dall'anno 1992.

 

4. Entro il termine di cui al comma 3, sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizioni in ruolo speciale secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli ed al rimborso di somme il cui ammontare non supera lire 20.000.

 

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche qualora successivamente alla data del 30 aprile 1992 divengano definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative. Le imposte dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 30 aprile 1992 per i periodi di imposta per i quali siano presentate dichiarazioni integrative prive dei requisiti di validità devono essere iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 3.

 

6. Sulle somme dovute e non versate ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 del medesimo decreto.

 

7. L'imposta locale sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, dovute a seguito delle dichiarazioni integrative, non sono deducibili ai fini del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

 

Art. 40

 

 

1. La liquidazione di cui all'articolo 39 è eseguita, per tutte le annualità di imposta incluse nella dichiarazione integrativa, dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio cui detta dichiarazione è stata presentata avvalendosi di procedure automatizzate sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze e di quelli comunicati dagli uffici presso i quali sono state o dovevano essere presentate le dichiarazioni annuali per i periodi di imposta inclusi nelle dichiarazioni integrative.

 

2. I centri di servizio procedono alla iscrizione a ruolo o alla esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette procedono a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

 

3. Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualità di imposte per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa si provvede mediante determinazione di un unico importo tenendo conto dei risultati della liquidazione effettuata con riferimento a ciascuna di dette annualità.

4. Alle iscrizioni, ai rimborsi o agli sgravi relativi alle annualità di imposta per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 34 e 36, provvedono, per ciascuna annualità, sulla base delle comunicazioni degli uffici che hanno effettuato la liquidazione, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento.

 

Art. 41

 

 

1. Gli importi di cui al comma 1 dell'articolo 39 sono riscossi mediante versamento diretto con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni da eseguirsi mediante stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

 

2. Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega ad una azienda di credito, o distinta di versamento al concessionario della riscossione, le caratteristiche e le modalità di rilascio delle attestazioni da parte dei detti soggetti nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

Art. 42

 

 

1. Le sanzioni amministrative per omissione, infedeltà o incompletezza delle dichiarazioni annuali dei redditi, compresa quella prevista nell'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applicano se l'imposta resta definita per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative; in caso contrario si applicano le sanzioni per incompleta e infedele dichiarazione commisurate alla maggiore imposta definitivamente accertata. Non si applicano altresì le sanzioni amministrative per la tardività delle dichiarazioni e per le altre violazioni anche formali relative alle imposte sui redditi commesse dai contribuenti nei periodi di imposta per i quali sia stata presentata la dichiarazione integrativa.

 

2. Per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni del presente Capo non sono dovuti interessi e soprattasse.

 

Art. 43

 

 

1. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente Capo sono tenuti al pagamento dei relativi contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'8 per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, purché il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato in due rate di pari importo di cui la prima entro il 30 aprile 1992 e la seconda entro il 30 novembre 1992. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 30 aprile 1992, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi. Il pagamento dei contributi o premi e delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati, comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.

 

2. I maggiori redditi risultanti dalle dichiarazioni integrative di cui ai precedenti articoli non rilevano ad effetti diversi da quelli previsti nel presente titolo.

 

3. I carichi contributivi afferenti il 1987 e anni precedenti dovuti dalle imprese agricole singole od associate per il proprio personale dipendente e dalle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche per le gestioni di propria competenza, possono essere versati, senza aggravio di interessi, tramite appositi bollettini predisposti dal Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) in venti rate trimestrali uguali e consecutive a decorrere dal 1° giugno 1992. Per avvalersi della dilazione gli interessati debbono presentare allo SCAU apposita domanda entro il 28 febbraio 1992.

 

4. Alla regolarizzazione effettuata ai sensi del comma 3 le sanzioni civili sono applicate in misura pari agli interessi del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti in materia di versamenti di contributi e premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative con la esclusione delle spese legali.

 

Art. 44

 

 

1. Le controversie in materia di imposta sul valore aggiunto, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano intervenuti accertamento definitivo o pronunzia non più impugnabile, possono essere definite con il solo pagamento di un importo pari al 60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale, diminuita del 25 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione e, in ogni caso, in misura non inferiore al 20 per cento della maggiore imposta accertata; in caso di eccedenza di credito non riconosciuta ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la controversia può essere definita con il solo pagamento di un importo pari al 50 per cento di tale eccedenza (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

 

2. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata la decisione della commissione tributaria di primo grado e penda ancora controversia, la controversia stessa si estingue con il pagamento di un importo pari al 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio e, comunque, non inferiore al 70 per cento dell'imposta o della maggiore imposta determinata dalla commissione tributaria.

 

3. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata la decisione successiva a quella di primo grado e penda ancora controversia, la controversia stessa si estingue con il pagamento di un importo pari al 30 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio e, comunque, non inferiore all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta determinata dalla commissione di secondo grado, dalla commissione centrale o dalla Corte d'appello.

 

4. Nelle ipotesi di dichiarazioni a credito, le percentuali di cui ai commi 2 e 3 devono essere applicate, nei relativi casi, alla eccedenza di credito non riconosciuta rispettivamente dall'ufficio o dalle commissioni tributarie, aumentata della eventuale imposta richiesta dall'ufficio o determinata dalle commissioni.

 

5. L'imposta versata ai sensi dell'articolo 60, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, viene computata in detrazione dagli ammontari risultanti dall'applicazione delle percentuali anzidette.

 

6. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

 

7. La definizione di cui ai commi da 1 a 6 si rende applicabile agli accertamenti notificati entro il 30 settembre 1991 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

 

Art. 45

 

 

1. Per la definizione di cui all'articolo 44, l'amministrazione finanziaria invia ai contribuenti, entro il 31 gennaio 1992, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito a definire le pendenze mediante il pagamento delle somme indicate, ripartite per annualità, entro il 30 aprile 1992 presso il competente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto. È consentito al contribuente di definire le controversie relative a singole annualità d'imposta o quelle riguardanti singoli rilievi specificamente indicati in apposita istanza da presentare contestualmente al pagamento della prima o unica rata.

 

2. Qualora l'imposta da pagare superi l'importo di lire 3.000.000 il relativo versamento può essere effettuato in tre rate di uguale importo con l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo di cui la prima entro il 30 aprile 1992, la seconda entro il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993.

 

3. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono effettuare i versamenti della imposta rispettivamente entro il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993 e il 30 settembre 1993.

 

4. Il mancato o insufficiente pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e della soprattassa di cui all'articolo 44, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal caso la controversia si estingue a condizione che il contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

 

Art. 46

 

 

1. I contribuenti che pur avendo controversie pendenti non abbiano ricevuto entro il 20 febbraio 1992 la lettera raccomandata di cui all'articolo 45, comma 1, possono definire le controversie secondo le modalità ed i termini previsti negli articoli precedenti presentando, entro il 30 aprile 1992, istanza contenente la liquidazione dell'imposta all'ufficio competente, redatta su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta ufficiale entro il 31 gennaio 1992.

 

2. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la suddetta istanza entro il 20 agosto 1992, pagando gli importi relativi entro la stessa data.

 

Art. 47

 

 

1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni formali sull'osservanza delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, che non prevedono applicazione di imposta, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni nei termini e modi previsti negli articoli precedenti.

 

Art. 48

 

 

1. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data sono sospesi fino al 30 aprile 1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni previste negli articoli da 44 a 47.

 

2. I giudizi si estinguono subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente delle ricevute, rilasciate dal competente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto, comprovanti l'avvenuto integrale pagamento dell'imposta dovuta, ovvero della distinta di versamento al concessionario della riscossione delle somme iscritte a ruolo.

 

3. Qualora il contribuente abbia definito singoli rilievi, il giudizio prosegue limitatamente a quelli non definiti.

 

4. L'ordinanza di estinzione è revocata a seguito dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 65.

 

4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 60, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

 

Art. 49

 

 

1. Per ciascuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto entro il 5 marzo 1991 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati notificati avvisi di rettifica o accertamento, l'imposta sul valore aggiunto può essere definita, su richiesta del contribuente, mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa. Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione della dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di disposizioni che ne hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa sia stata comunque presentata anteriormente alla detta data.

 

2. Restano escluse dalla definizione le dichiarazioni annuali a credito relative all'anno 1990 con richiesta di computazione dell'intera eccedenza di imposta in detrazione nell'anno successivo e in tal caso anche i periodi di imposta immediatamente precedenti per i quali è stata analogamente presentata la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza. È comunque, ammessa la definizione qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunzi all'eventuale residuo credito.

 

3. La definizione di cui al comma 1 opera a condizione che venga riconosciuta una maggiore imposta determinata aumentando quella dovuta in base alle dichiarazioni annuali prodotte, ivi comprese quelle presentate per la regolarizzazione di adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, purché comportanti un maggior versamento di imposta, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo. Quando l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile superano gli ammontari di lire 200 milioni, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e quando superano gli ammontari di lire 300 milioni le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento.

 

4. Per periodo d'imposta si intende l'anno solare o, in caso di inizio o cessazione di attività, il minor periodo di tempo in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione annuale.

 

5. La dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullità, la richiesta di definizione per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1 per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione annuale.

 

6. I contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione di cui ai commi da 1 a 5 a condizione che per ciascun periodo d'imposta sia riconosciuta nelle dichiarazioni integrative una maggiore imposta per un ammontare di almeno:

a) lire 300.000 per i soggetti con volume d'affari fino a lire 18.000.000;

b) lire 600.000 per quelli con volume d'affari superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 360.000.000;

c) lire 900.000 per gli altri soggetti.

 

7. I contribuenti di cui al comma 2 dell'articolo 38, per ciascun periodo d'imposta, fermo restando in ogni caso l'importo minimo previsto dal comma 6 del presente articolo, possono rideterminare l'importo determinato ai sensi del comma 3 del presente articolo moltiplicandolo per il rapporto tra la percentuale di scostamento dell'ammontare dei corrispettivi di operazioni imponibili dichiarato rispetto a quello risultante dall'applicazione dei coefficienti di cui al comma 2 dell'articolo 38 e le percentuali di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 38 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

 

Art. 50

 

 

1. I contribuenti sono ammessi a presentare le dichiarazioni annuali omesse, comportanti un versamento d'imposta non inferiore a lire 300.000, o a rettificare, indicando la maggiore imposta dovuta ovvero il minor credito spettante, le dichiarazioni presentate ancorché con ritardo superiore ad un mese. Le detrazioni d'imposta non possono essere riconosciute in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria.

 

2. Nei suddetti casi non si procede alla applicazione di sanzioni e interessi di mora.

 

3. Qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui al comma 1, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli ed agli accertamenti secondo le regole ordinarie; l'accertamento in rettifica è ammesso nei casi di dichiarazione a debito, per ciascun periodo di imposta, a condizione che l'ammontare della maggiore imposta accertabile superi quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria eventualmente presentata e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50 per cento dell'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa; se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa supera di almeno il 10 per cento quella indicata nell'originaria dichiarazione, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata all'eccedenza rispetto agli importi cumulativamente dichiarati aumentati della relativa franchigia. Se trattasi di dichiarazione a credito, l'accertamento dell'ufficio è ammesso e la franchigia del 50 per cento opera limitatamente all'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

 

4. Nelle ipotesi previste dal comma 3 rimangono fermi le sanzioni e gli interessi di mora relativi alla dichiarazione e al versamento limitatamente alla eccedenza dell'imposta accertata rispetto a quella cumulativamente dichiarata, aumentata della franchigia.

 

Art. 51

 

 

1. Le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 49 e 50 devono essere spedite per lettera raccomandata tra il 1° e il 30 aprile 1992 all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione è l'attuale domicilio fiscale del contribuente.

 

2. Nei casi di fusione o incorporazione, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto risultante dalla fusione o incorporazione.

 

3. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa entro il 30 settembre 1992.

 

4. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, in conformità ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1992. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione e le istruzioni per la compilazione dei modelli.

 

5. Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare:

a) l'ufficio o gli uffici ai quali ha presentato o avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni annuali relative ai detti periodi;

b) l'ammontare della maggiore imposta dovuta che riconosce per ciascun periodo d'imposta;

c) gli altri dati ed elementi richiesti nel modello.

 

6. L'ammontare di cui alla lettera b) del comma 5 deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile 1992. Se l'ammontare stesso è superiore a lire 3.000.000, può essere versato, con l'applicazione di interessi nella misura del 9 per cento, in tre rate di uguale importo di cui la prima entro il 30 aprile 1992, la seconda entro il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono effettuare i versamenti dell'imposta rispettivamente entro il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993 e il 30 settembre 1993.

 

7. I versamenti devono essere eseguiti a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite con il decreto previsto dal comma 4.

 

8. Il mancato o insufficiente pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e della soprattassa di cui all'articolo 44, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal caso la dichiarazione integrativa produce effetti a condizione che il contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

9. I contribuenti che non abbiano mai presentato la dichiarazione annuale, prima di spedire la dichiarazione integrativa, devono presentare la dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'attribuzione del numero di partita.

 

10. Gli ammontari di cui alla lettera b) del comma 5 e quelli dei versamenti eseguiti devono essere annotati a norma dell'articolo 27, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con l'indicazione degli estremi della dichiarazione integrativa e delle attestazioni di versamento.

 

Art. 52

 

 

1. La definizione di cui agli articoli 44 e 49 opera anche nei casi in cui siano state emesse o utilizzate fatture per operazioni inesistenti, a condizione che: se la definizione è chiesta dal cedente o prestatore, si sia corrisposto o si corrisponda per intero la relativa imposta; se la definizione è chiesta dall'acquirente o committente, si eliminino gli effetti dell'indebita detrazione.

 

2. Le sanzioni amministrative previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e quelle previste per le violazioni delle disposizioni del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, nonché gli interessi di mora, non si applicano nei casi in cui l'imposta resti definita ai sensi degli articoli 44 e 49.

 

3. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta nonché per quelle stabilite dalle disposizioni del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, della L. 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e della L. 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora notificati i relativi avvisi di irrogazione, possono essere definite a condizione che venga presentata apposita istanza all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto del domicilio fiscale dell'autore della violazione, versando, ai sensi del comma 7 dell'articolo 51, l'importo di lire 500.000 per ogni periodo di imposta in cui sono state commesse le infrazioni. Tale importo è ridotto a lire 150.000 per le infrazioni commesse dai vettori e a lire 50.000 per quelle commesse dai conducenti in relazione all'osservanza degli obblighi previsti in materia di documenti di accompagnamento dei beni viaggianti.

 

4. Per le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, le pene pecuniarie non si applicano qualora il minimo edittale non superi lire 40.000.

 

Art. 53

 

 

1. Le controversie di valutazione relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, alle successioni e donazioni nonché all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, per le quali alla data del 30 settembre 1991 non sia intervenuta pronunzia, non più impugnabile, emessa dagli organi del contenzioso tributario, sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento di un'ulteriore imposta determinata secondo i criteri previsti dall'articolo 44, comma 1, della presente legge, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte.

 

2. Per gli atti pubblici formati e per le scritture private autenticate entro il 31 marzo 1991, per le scritture private non autenticate formate entro la stessa data, purché tutti registrati entro il 20 aprile 1991, e per le denunzie e dichiarazioni il cui presupposto d'imposta si sia verificato entro il 31 marzo 1991 e la cui presentazione sia stata effettuata non oltre il 30 settembre 1991 ai fini delle imposte indicate nel comma 1, qualora alla data del 30 settembre 1991 non sia stato notificato avviso di accertamento, il contribuente può chiedere che l'imposta sia liquidata sulla base del valore o dell'incremento imponibile dichiarato, aumentato del 25 per cento senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. L'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta non può comunque essere inferiore al 25 per cento del valore finale dichiarato.

 

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si assume come valore iniziale per le successive applicazioni dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quello dichiarato aumentato della metà del maggiore valore accertato dall'ufficio agli effetti dell'imposta di registro e delle successioni e donazioni, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 2, quello dichiarato dal contribuente aumentato del 25 per cento.

 

4. In caso di accertamento di valore effettuato a seguito della mancata presentazione nei termini della istanza di attribuzione di rendita, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, le controversie di valutazione pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge relative all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e sulle donazioni nonché all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, potranno essere definite per un valore corrispondente alla rendita catastale attribuita rivalutata ai sensi dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, senza soprattasse e penalità ma con i soli interessi. A tal fine il contribuente deve presentare l'istanza di cui al citato articolo 12 entro il 30 aprile 1992 direttamente all'ufficio del registro, per la successiva trasmissione della stessa al competente ufficio tecnico erariale, il quale provvederà entro dieci mesi dal ricevimento all'attribuzione della rendita catastale e all'invio del relativo certificato all'ufficio del registro.

 

5. Le altre controversie pendenti alla data del 30 settembre 1991 relative all'applicazione delle imposte di cui al comma 1, nonché le controversie pendenti in relazione all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, possono essere definite, su richiesta del contribuente, con il pagamento del 50 per cento dell'imposta liquidata dall'ufficio, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. Possono essere altresì definite le controversie pendenti alla stessa data e relative alla sola applicazione di soprattasse e pene pecuniarie per tardiva registrazione di atti e denunzie comportanti l'applicazione delle imposte di cui al comma 1, alle condizioni e modalità previste dall'articolo 47 della presente legge.

 

6. Le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge relative alla applicazione delle imposte di cui al comma 1, il cui presupposto si sia verificato entro il 31 marzo 1991, possono essere definite, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte, a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto all'adempimento delle formalità omesse e al conseguente versamento del tributo.

 

7. La definizione di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si rende applicabile anche agli accertamenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono decorsi i termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria.

 

8. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 5, 6 e 7 deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento domanda in carta semplice, in duplice esemplare, all'ufficio competente e all'organo giurisdizionale presso il quale pende ricorso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con indicazione delle generalità e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Il mancato invio della predetta domanda in duplice esemplare all'ufficio competente e al predetto organo giurisdizionale comporta la decadenza dal diritto di usufruire della definizione. Le somme dovute debbono essere pagate a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione. Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo (1).

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(1) Periodo aggiunto dall'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

 

9. Per le controversie pendenti e le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge relative all'applicazione delle altre tasse e imposte indirette sugli affari, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto al versamento del tributo dovuto e all'adempimento delle formalità se previste. A tali fini deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio del registro apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'indicazione delle generalità e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Qualora il tributo debba essere liquidato direttamente dal contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda da presentarsi al competente ufficio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; negli altri casi le somme dovute debbono essere pagate all'ufficio competente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione ovvero dalla richiesta dell'ufficio notificata a mezzo posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio indicato nella domanda stessa. La presente disposizione si applica anche alla tassa regionale automobilistica.

 

10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

 

11. Le domande di definizione sono irrevocabili ed esplicano efficacia nei confronti di tutti i coobbligati, anche se prodotte da un solo obbligato.

 

12. I giudizi in corso sono sospesi per effetto della domanda, ivi compresa quella prevista dal comma 4, e si estinguono a seguito del pagamento delle imposte dovute, ai sensi del presente articolo; dell'avvenuto pagamento l'ufficio dovrà dare comunicazione al competente organo giurisdizionale o amministrativo adito. L'ordinanza di estinzione è revocata a seguito dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 65.

 

12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ed all'art. 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

 

12-ter. I termini di impugnativa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e quelli per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 20 giugno 1993 (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

 

13. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 54

 

 

1. Le controversie, anche di natura amministrativa, in materia di imposta generale sull'entrata riguardanti accertamenti e/o liquidazioni dell'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il solo pagamento dell'imposta in contestazione, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie.

 

Art. 55

 

 

1. I comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le province e le regioni, nonché le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e, ove istituite, le aziende di promozione turistica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora provveduto a presentare le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 1987 al 1990, e sempre che non sia stato notificato accertamento, sono esonerati dal presentarle se provvedono a versare, nei termini e con le modalità di cui al comma 6 e per ognuno degli anni per i quali la dichiarazione non sia stata presentata, una somma a titolo di definizione delle relative imposte nella misura risultante dalla tabella di cui all'allegato B alla presente legge, nonché per le IPAB nella misura risultante dalla quarta classe demografica relativa ai comuni e per le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e le aziende di promozione turistica, nella misura risultante dalla citata tabella relativamente alla prima classe delle province. Per le unità sanitarie locali la misura corrisponde a quella prevista per i comuni che hanno una fascia demografica uguale. Gli stessi enti sono altresì esonerati dal presentare le dichiarazioni dei redditi non presentate per gli anni dal 1981 al 1986, sempre che non sia stato notificato accertamento, ove provvedano a versare, nei termini e con le modalità di cui al comma 6 e per ognuno degli anni per i quali la dichiarazione non sia stata presentata, una somma a titolo di definizione delle relative imposte in misura doppia di quella prevista dalla medesima tabella. L'esonero dalla presentazione delle dichiarazioni è comunque subordinato al fatto che vengano definiti, mediante versamento delle somme in precedenza indicate, i rapporti di imposta relativi a tutti gli anni dal 1981 al 1990 per i quali la dichiarazione non risulti ancora presentata alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stato ancora notificato accertamento.

 

2. Per gli anni per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la dichiarazione ma non sia ancora stato notificato accertamento i relativi rapporti di imposta possono essere definiti, a richiesta dell'ente, elevando del 10 per cento l'imponibile dichiarato e provvedendo a versare, nei termini e con le modalità di cui al comma 6, l'ammontare delle maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili così definiti. Nel caso di dichiarazione in perdita, i rapporti si intendono definiti con il pagamento, per ognuna delle dichiarazioni in perdita, di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dalla citata tabella. La definizione deve comprendere tutti gli anni per i quali sia stata presentata la dichiarazione e non sia stato ancora notificato accertamento.

 

3. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato notificato accertamento d'ufficio o in rettifica, e questo non sia divenuto definitivo né sia stata notificata alcuna decisione delle commissioni tributarie, i relativi rapporti di imposta possono essere definiti, a richiesta dell'ente, riducendo l'imponibile o il maggior imponibile accertati, rispettivamente del 70 o del 90 per cento, a seconda che si tratti di accertamento d'ufficio o in rettifica. Nel caso di accertamento che si limiti a ridurre la perdita dichiarata, il rapporto si definisce, a richiesta dell'ente, riducendo la perdita dichiarata di un ammontare pari al 10 per cento della differenza tra perdita dichiarata e perdita accertata.

 

4. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già state notificate una o più decisioni delle commissioni tributarie, e queste non siano ancora divenute definitive, la controversia si estingue, a richiesta dell'ente, sulla base di quanto stabilito dall'ultima decisione, oppure sulla base degli imponibili o maggiori imponibili accertati dall'ufficio, ridotti rispettivamente del 30 o del 50 per cento, a seconda che si tratti di accertamento d'ufficio o in rettifica.

 

5. Le maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili o ai maggiori imponibili così definiti devono essere versate nei termini e con le modalità di cui al comma 6, computando in diminuzione gli importi iscritti a ruolo e versati ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e non possono comunque essere compensate con gli eventuali crediti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni già presentate. Al rimborso di tali crediti si provvederà d'ufficio.

 

6. La definizione dei rapporti di imposta ai sensi dei commi da 1 a 5 è in ogni caso subordinata alla presentazione, a pena di nullità, di apposita domanda dell'ente interessato. La domanda deve essere presentata o spedita mediante lettera raccomandata entro il 30 giugno 1992 all'ufficio delle imposte competente e ad essa devono essere allegate le attestazioni comprovanti i versamenti previsti dai commi da 1 a 5. Le domande e i versamenti devono essere effettuati mediante utilizzo di stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 marzo 1992 con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono dettate le istruzioni per la compilazione dei modelli.

 

7. In caso di definizione ai sensi dei commi da 1 a 6, non si terrà conto né degli accertamenti né delle decisioni eventualmente notificati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Per i rapporti di imposta così definiti non si fa luogo all'applicazione di sanzioni, né all'applicazione di interessi sulle somme a tale titolo versate.

 

8. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 giugno 1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 20 giugno 1993 i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa. Gli uffici a seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva comunicano i motivi di invalidità delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia; in tali casi è revocata l'ordinanza di estinzione (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

 

9. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi e per l'adempimento di tutti gli obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni, già differiti dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e successivi provvedimenti di proroga, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1992.

 

10. Gli accertamenti dei redditi relativi a tutti gli anni per i quali è stato differito il termine di presentazione della dichiarazione e che non siano stati definiti ai sensi della presente legge dovranno comunque essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

 

11. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche agli Istituti autonomi per le case popolari od agli analoghi enti comunque denominati a seguito della riorganizzazione operata dalle regioni. Ai fini dell'inquadramento nelle classi demografiche di cui alla citata tabella gli Istituti sono assimilati alle province nel cui territorio svolgono la loro attività.

 

Art. 56

 

1. I comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le province e le regioni, nonché le unità sanitarie locali, le IPAB, le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e, ove istituite, le aziende di promozione turistica, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora presentato, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta compresi dal 1987 al 1990, sempre che non sia stato notificato accertamento, sono esonerati dal presentarle se provvedono a versare, per ogni periodo d'imposta, le somme indicate nella tabella di cui all'allegato B alla presente legge; per le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e le aziende di promozione turistica nella misura risultante dalla citata tabella relativamente alla prima classe delle province e per le IPAB nella misura risultante dalla quarta classe demografica relativa ai comuni. Per le unità sanitarie locali la misura corrisponde a quella prevista per i comuni che hanno una fascia demografica uguale. Le anzidette somme sono raddoppiate ai fini dell'esonero dalla presentazione delle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta compresi dal 1982 al 1986. L'esonero è operante solo se richiesto per tutti i periodi d'imposta.

 

2. I rapporti relativi ai periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la dichiarazione annuale ma non sia stato ancora notificato avviso di rettifica, possono essere definiti elevando del 10 per cento l'imposta dovuta in base alla dichiarazione. Nel caso di dichiarazione annuale a credito, i rapporti si intendono definiti con il pagamento, per ogni periodo d'imposta, di una somma pari alla metà di quella prevista dalla citata tabella. La definizione è operante se richiesta per tutti i periodi d'imposta.

 

3. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica e questi non siano già divenuti definitivi né sia stata notificata alcuna decisione delle commissioni tributarie, i relativi rapporti possono essere definiti riducendo l'imposta o la maggiore imposta accertata, rispettivamente, del 70 o del 90 per cento e computando in detrazione l'imposta eventualmente già versata ai sensi dell'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Non si fa luogo, comunque, a restituzioni di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già riscosse. Ove con la rettifica eseguita dall'ufficio sia stato ridotto il credito di imposta dichiarato, il rapporto si definisce con il pagamento di un ammontare pari al 10 per cento della differenza tra il credito dichiarato e quello accertato.

 

4. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già state notificate una o più decisioni delle commissioni tributarie e queste non siano ancora divenute definitive, la controversia si estingue sulla base di quanto stabilito dall'ultima decisione, oppure sulla base dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio, ridotta rispettivamente del 30 o del 50 per cento e computando in detrazione l'imposta eventualmente già versata ai sensi dell'articolo 60, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Non si fa luogo, comunque, a restituzioni di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già riscosse. Ove le decisioni delle commissioni abbiano ridotto il credito di imposta dichiarato, la controversia si estingue con il pagamento di un ammontare pari alla differenza tra il credito dichiarato e quello stabilito dall'ultima decisione, oppure pari al 30 per cento della differenza tra il credito dichiarato e quello accertato dall'ufficio.

 

5. Le somme dovute ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 devono essere versate nei termini e con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 55.

 

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 55.

 

7. Il termine del 31 dicembre 1991 previsto dall'art. 4-bis del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, è ulteriormente differito al 5 marzo 1992 per quanto riguarda le dichiarazioni e versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione e la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli enti pubblici interessati. I periodi d'imposta cui si applicano le disposizioni contenute nel presente comma e nei precedenti provvedimenti di proroga, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1991.

 

8. Gli accertamenti e le rettifiche relativi a tutti i periodi d'imposta per i quali è stato differito il termine di presentazione della dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e per i quali non sia intervenuta definizione ai sensi dei commi 1 e 2 dovranno essere comunque effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

 

9. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche agli Istituti autonomi per le case popolari od agli analoghi enti comunque denominati a seguito della riorganizzazione operata dalle regioni. Ai fini dell'inquadramento nelle classi demografiche di cui alla citata tabella, gli Istituti sono assimilati alle province nel cui territorio svolgono la loro attività.

 

Art. 57

 

 

1. Le dichiarazioni integrative di cui alla presente legge, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni non possono essere modificate dagli uffici né contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme di cui ai Capi I e II del presente titolo; in tale ipotesi gli uffici, in sede di liquidazione delle dichiarazioni integrative, devono accertare, in base agli elementi in esse contenuti, quali effetti i contribuenti abbiano inteso conseguire, tenendo anche conto del principio di conservazione degli effetti giuridici degli atti. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed alle dichiarazioni integrative indicate nell'articolo 33, comma 1, secondo periodo, della presente legge, ma le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo dei maggiori imponibili e delle maggiori imposte da indicare nelle dichiarazioni integrative. Tuttavia le maggiori imposte derivanti dalla liquidazione della dichiarazione originaria, in caso di accertamento o di prosecuzione della controversia, si considerano dichiarate ai soli fini dell'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 42.

 

2. I termini per l'accertamento relativamente ai periodi di imposta per i quali può essere presentata dichiarazione integrativa che non siano scaduti alla data del 31 dicembre 1991, sono prorogati di due anni nei confronti dei soggetti che non hanno presentato la predetta dichiarazione. Relativamente ai tributi di cui al comma 1 dell'articolo 53 sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 1993, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione delle imposte complementari e suppletive diversi da quelli di cui all'art. 19 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

 

3. Le disposizioni di cui all'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 57, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non operano relativamente ai periodi di imposta per i quali siano state presentate le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 34 e 36, ad eccezione di quelli per i quali sono stati notificati accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero i contribuenti si siano avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli da 44, 45, 46 e 48 né per i periodi di imposta con accertamenti già definiti quando siano state presentate dichiarazioni integrative con definizione automatica per tutti i periodi di imposta per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

 

4. Agli effetti degli articoli 32, 38 e 49 non si considerano omesse le dichiarazioni originarie presentate anteriormente alla data del 30 novembre 1991 con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente. Sono considerate valide le dichiarazioni integrative presentate, nei termini, ad uffici territorialmente incompetenti (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

 

5. Gli uffici, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, provvedono al controllo della completezza e della veridicità degli elementi presi a base per l'applicazione dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 38, comma 2, e alla riscossione dei maggiori importi dovuti e non versati. In tali ipotesi la misura delle soprattasse di cui agli articoli 39, comma 6, e 51, comma 8, è raddoppiata.

 

6. Nei confronti di coloro che alla data del 30 settembre 1991 hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi a condizione che venga presentata, tra il 1° ed il 30 aprile 1992, apposita istanza all'ufficio delle imposte competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa e venga effettuato il pagamento della somma di lire due milioni per ciascuno dei periodi di imposta cui le violazioni si riferiscono. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare in conformità al modello approvato con il decreto di cui all'articolo 32, comma 3. I versamenti devono essere effettuati nei termini e nei modi previsti negli articoli da 39 a 41.

 

Art. 58

 

 

1. All'articolo 77, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario tenuto a norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario; per i soggetti indicati nell'articolo 66, tale indicazione può essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695".

 

2. L'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre 1991, utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può, entro il 30 aprile 1992, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1992, mediante il pagamento di una somma a titolo d'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 28 febbraio 1992, saranno stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta.

 

3. Per bene proveniente dal patrimonio personale dell'imprenditore deve intendersi il bene, di proprietà dell'imprenditore stesso, non acquistato nell'esercizio d'impresa, indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini dell'opzione prevista al comma 3-bis (1).

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(1) Periodo aggiunto dall'art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

 

3-bis. La possibilità di opzione di cui al comma 2 è estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per le attività esercitate aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario e culturale (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

 

4. Il gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo concorre ad assicurare le maggiori entrate previste per l'anno 1992 dall'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

 

Art. 59

 

 

1. Gli importi dovuti sulle annualità definite ai sensi degli articoli 34, 36 e 44 saranno da computare al netto degli importi pagati o iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e dell'art. 60 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e potranno essere rateizzati in un numero massimo di cinque anni senza il pagamento degli interessi, se l'ammontare di detti importi supera i 500 milioni per ciascuna imposta (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

 

1-bis. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, alla dichiarazione integrativa dovrà essere allegata la fotocopia delle cartelle esattoriali, se esistenti, e delle ricevute di versamento da cui risultino le causali di versamento, ovvero l'attestazione del competente ufficio tributario relativa alle causali.

 

Art. 60

 

 

1. Al fine di agevolare l'attuazione delle norme contenute nella presente legge, l'intendente di finanza, accertate le esigenze dei dipendenti uffici finanziari, può disporre, fino al termine indicato nel comma 3 dell'articolo 39, per la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, il temporaneo distacco di personale da lui amministrato da uno ad altro degli uffici finanziari medesimi anche se di settore diverso da quello di appartenenza.

 

Art. 61

 

 

1. Il curatore del fallimento, sentito il parere del comitato dei creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato, il commissario liquidatore ed il commissario dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possono avvalersi delle disposizioni della presente legge. Il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro i termini previsti dalle predette disposizioni. I relativi debiti sono equiparati a quelli previsti dall'articolo 111, primo comma, numero 1), delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

2. Possono avvalersi delle disposizioni della presente legge anche i curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti.

 

Art. 62

 

 

1. Nello stato di previsione dell'entrata sono istituiti appositi capitoli cui affluiscono le riscossioni di cui alla presente legge relative alle singole imposte.

 

2. Sui capitoli di cui al comma 1 affluiscono le riscossioni degli interessi e delle soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento.

 

Art. 62-bis

 

 

1. Le sanzioni amministrative previste nell'art. 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e nell'art. 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi hanno provveduto successivamente in due rate di uguale importo entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero vi provvedono in unica soluzione entro il 20 giugno 1993, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

 

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorità giudiziaria.

 

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non è stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.

 

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione è stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiarazione è presentata successivamente a tale data ed entro il 20 giugno 1993 (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

 

Art. 63

 

 

1. I soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, e successive modificazioni, per i periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate ancorché con ritardo superiore ad un mese. Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione della dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di disposizioni che hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa è stata comunque presentata entro la stessa data.

 

2. I soggetti di cui al comma 1, tra il 1° ed il 30 aprile 1992, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative, relativamente agli ammontari complessivi dei vari pagamenti effettuati e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel comma 1. Nei casi di fusione e trasformazione si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 32.

 

3. Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio 1992 con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione delle relative norme e per la presentazione delle dichiarazioni integrative nonché le istruzioni per la compilazione dei detti modelli.

 

4. In caso di accertamento in rettifica o d'ufficio notificato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, se il sostituto d'imposta non accetta di corrispondere l'intero importo delle ritenute o delle maggiori ritenute accertate, la controversia prosegue per la differenza.

 

5. I versamenti delle ritenute dovute in base alle dichiarazioni integrative devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di aprile e luglio 1992 e luglio 1993. Si applicano le disposizioni dell'articolo 39, commi 2, secondo periodo, 3, 4, 5 e 6.

 

6. Le sanzioni amministrative previste dal titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dal titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, non si applicano se l'ammontare delle ritenute resta definito per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative. In caso contrario si applicano le sanzioni commisurate alle maggiori ritenute definitivamente accertate. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1, secondo periodo, e del comma 2 dell'articolo 42.

 

7. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per la deducibilità delle somme o dei valori ai fini delle imposte sul reddito.

 

8. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 32, dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 34, dei commi 3 e 4 dell'articolo 36 e del comma 1 dell'articolo 57.

 

9. Relativamente alle somme e ai valori per i quali il termine di presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, ai fini della applicazione della normativa di cui al presente articolo si considerano validi i versamenti delle ritenute effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che venga presentata dichiarazione integrativa. Restano ferme, relativamente ai predetti versamenti, le somme pagate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di interessi, soprattasse e pene pecuniarie. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni diverse da quelle connesse all'effettuazione delle ritenute, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

 

Art. 64

 

 

1. Le controversie relative ai tributi amministrati dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette pendenti presso l'Amministrazione o davanti all'autorità giudiziaria alla data di entrata in vigore della presente legge per violazioni commesse fino al 30 settembre 1991, possono, su istanza del contribuente, essere definite con il pagamento dei tributi, accertati dagli uffici impositori, ove dovuti, e del 20 per cento del minimo della relativa pena pecuniaria.

 

2. Le violazioni commesse fino al 30 settembre 1991 relative ai tributi di cui al comma 1, costituenti reati, suscettibili di definizione in via amministrativa, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere, ad istanza dell'interessato, estinte con il pagamento dei tributi accertati ove dovuti e del 20 per cento del minimo della sanzione pecuniaria applicabile.

 

3. Per le infrazioni di cui ai commi 1 e 2, non ancora accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati potranno ottenere l'estinzione, nei limiti dei fatti spontaneamente dichiarati nell'istanza.

 

4. Le istanze irrevocabili, di cui ai commi 1 e 2, dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il pagamento effettuato nei termini e modalità stabilite nell'apposito decreto ministeriale. L'osservanza di tali condizioni comporta l'abbandono delle indennità di mora e degli interessi e la compensazione delle spese di lite.

 

Art. 65

 

 

1. Le disposizioni per la definizione agevolata delle pendenze e delle situazioni tributarie, di cui ai precedenti Capi del presente titolo non si applicano:

a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis, 648-ter del codice penale o per taluni dei delitti richiamati nel citato articolo 648-bis;

b) ai condannati, se ricorrono le circostanze previste dall'art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203;

c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

d) alle società nelle cui attività economiche o finanziarie risultino, nella sentenza, impiegati denaro, beni o altre utilità provenienti dai reati indicati nel citato articolo 648-bis del codice penale.

 

2. Qualora la sentenza e il provvedimento di cui al comma 1, per fatti precedentemente commessi, divengano definitivi successivamente alla presentazione della dichiarazione integrativa o della istanza di definizione, queste rimangono prive di effetti e l'azione di accertamento può comunque essere esercitata entro il secondo anno successivo a quello in cui la sentenza e il provvedimento sono divenuti definitivi. Le somme versate, relativamente ai singoli tributi, non sono in ogni caso ripetibili.

 

3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 copia della sentenza definitiva di condanna o del provvedimento definitivo è trasmessa a cura della cancelleria al locale ufficio delle imposte per l'inoltro all'ufficio competente, se diverso.

 

Art. 66

 

 

1. Ai fini degli accertamenti induttivi previsti dall'art. 2, comma 29, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni, possono essere utilizzati i coefficienti presuntivi di cui all'articolo 38, comma 2.

 

Art. 67

 

 

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, commessi fino al 30 settembre 1991 e riferibili ai periodi di imposta che possono essere definiti secondo le disposizioni del titolo VI della presente legge.

 

2. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, per ciascuna imposta, l'amnistia si applica, salvo quanto previsto dal comma 3, a tutti i reati di cui al comma 1 riferibili al periodo di imposta a condizione che il contribuente o chiunque altro, avendone interesse, presenti dichiarazione integrativa per la definizione per l'intero periodo ovvero definisca il periodo stesso. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia si applica, indipendentemente dalla definizione dell'intero periodo di imposta:

a) relativamente ai reati di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1 e al n. 7) dell'articolo 4, D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, nonché alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 del predetto decreto-legge nel testo modificato dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 maggio 1991, n. 154, e al primo comma dell'articolo 56, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei limiti degli importi integrativamente dichiarati o versati;

b) relativamente alle altre contravvenzioni, se la dichiarazione integrativa reca l'impegno a versare gli importi minimi previsti dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 38.

 

3. Il Presidente della Repubblica è delegato altresì, a stabilire che, per i reati commessi dai sostituti d'imposta, l'amnistia si applica a condizione che, alla data del decreto di amnistia, le ritenute siano state versate ovvero l'importo delle ritenute non versate risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.

 

4. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che nei confronti delle persone che si trovano nelle condizioni previste dal comma 6 dell'articolo 57, l'amnistia si applica altresì per ciascun periodo di imposta cui i reati si riferiscono, se è presentata l'istanza di cui allo stesso comma 6.

 

5. Il Presidente della Repubblica è delegato inoltre a concedere amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonché dall'articolo 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.

 

Art. 68

 

 

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale o per taluno dei delitti richiamati nel citato articolo 648-bis;

b) ai condannati, qualora ricorrano le circostanze previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

 

2. L'amnistia non si applica anche se la sentenza di condanna di cui al comma 1, per fatti anteriormente commessi, è divenuta definitiva successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di amnistia, sempreché a tale data fosse pendente il relativo processo penale.

 

3. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire, inoltre, che i procedimenti in corso per i reati di cui all'articolo 67 sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa o della istanza di cui al comma 6 dell'articolo 57 e, se queste sono state presentate, fino a quando l'ufficio finanziario non avrà comunicato al giudice, evitando ogni ritardo, gli elementi necessari per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia.

 

4. Agli effetti della disposizione contenuta nel comma 2, se la dichiarazione integrativa è presentata da soggetti nei cui confronti, alla data del decreto di amnistia, è pendente processo penale per taluno dei reati indicati nel comma 1, i procedimenti in corso restano comunque sospesi in attesa dell'esito definitivo dei suddetti processi; a tal fine la pendenza di tali processi e la definizione degli stessi sono comunicate dalla cancelleria al locale ufficio delle imposte che ne dà notizia al giudice, senza ritardo, anche per tramite dell'ufficio competente, se diverso.

 

Art. 69

 

 

1. Per l'anno 1992 le entrate derivanti dalle disposizioni del titolo VI della presente legge sono iscritte nell'entrata del bilancio dello stato per una quota di lire 10.000 miliardi; il gettito eccedente tale importo sarà iscritto in bilancio in relazione alle risultanze delle dichiarazioni integrative presentate.

 

Art. 70

 

 

1. All'articolo 74, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo o dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto".

 

2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 sono parzialmente destinate al settore dell'editoria. In particolare, a decorrere dall'anno 1992, l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è aumentata rispettivamente di lire 4 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 4; di lire 13 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 5; di lire 4 miliardi per gli interventi di cui agli articoli 7 e 8, nonché di lire 7 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278.

 

3. Il termine del 31 dicembre 1991 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1988, n. 349, è prorogato al 31 dicembre 1993.

 

4. All'articolo 1, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993".

 

Art. 71

 

 

1. All'articolo 7, L. 30 luglio 1990, n. 218, sono aggiunti i commi seguenti:

"2-bis. L'atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralità e di continuità fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla società conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative.

2-ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'articolo 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonché quelli di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della società conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917".

 

Art. 72

 

 

1. All'articolo 3, L. 29 dicembre 1990, n. 408, è aggiunto il comma seguente:

"9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 non si applicano nel caso in cui, per effetto del conferimento dei beni rivalutati, nel patrimonio netto della società conferitaria venga ricostituito, anche ai soli fini fiscali, il saldo attivo di rivalutazione per un ammontare corrispondente al maggior valore attribuito ai beni conferiti. In tal caso le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nei confronti della società conferitaria".

 

Art. 73

 

 

1. Per la regione Trentino-Alto Adige la commissione regionale di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è istituita mediante insediamento di sezioni provinciali presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano e di Trento.

 

Art. 74

 

 

1. I provvedimenti di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 18 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, limitatamente alle società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della medesima legge, per quanto concerne la negoziazione di valori mobiliari per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto, acquistano efficacia dal 1° gennaio 1992.

 

Art. 75

 

 

1. Le prestazioni di servizi comunque afferenti lo stazionamento o il movimento di unità da diporto nei porti o approdi turistici si considerano operazioni imponibili a decorrere dal 1° gennaio 1989 e ad esse è applicabile l'aliquota del 19 per cento. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta versata, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura superiore a quella indicata nel presente articolo. Le rettifiche effettuate dagli uffici, relativamente alle prestazioni di cui al presente articolo, per periodi di imposta decorsi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative.

 

2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

 

3. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento di cui al n. 37 della parte II della tabella A, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro. Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alla somministrazione di alimenti e bevande da chiunque effettuata nei confronti di datori di lavoro, tranne quella effettuata nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale.

 

4. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 9 per cento prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, per le quali la relativa imposta è detraibile.

 

5. Non si dà luogo ad accertamenti né a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nei commi 3 e 4 del presente articolo.

 

6. Con effetto dal 1° gennaio 1992, le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto, comunque classificate, anche se nel numero 20 della parte II della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 12 per cento. Non si fa luogo né a rimborsi né a rettifiche per le cessioni e le importazioni effettuate anteriormente alla suddetta data.

 

7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, concernente delega al Governo in materia di autonomia impositiva delle regioni, e quelle di cui all'art. 9, D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, emanato in attuazione della delega anzidetta, devono intendersi rivolte ad escludere le imprese industriali ed artigiane che impiegano gas metano come combustibile sia dall'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sia dalla imposta regionale sostitutiva.

 

Art. 76

 

 

1. Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 386, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia.

 

Art. 77

 

 

1. Il direttore generale delle imposte dirette ed il direttore generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari fanno parte del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusione di cui all'articolo 21, comma 4, fino alla data di nomina, in applicazione della legge 29 ottobre 1991, n. 358, del direttore generale e dei direttori centrali del dipartimento delle entrate. Da tale data fanno parte del predetto comitato il direttore generale del dipartimento delle entrate ed il direttore centrale preposto da una direzione centrale del dipartimento stesso con competenza in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette.

 

2. (Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107)

 

3. (Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107)

 

Art. 78

 

 

1. (Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490)

 

2. (Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490)

 

3. (Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490)

 

4. (Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490)

 

5. (Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490)

 

6. (Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490)

 

7. (Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490)

 

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1992. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le prestazioni corrispondenti a quelle dei Centri si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ancorché rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta né è consentita la variazione di cui all'art. 26, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 9 per cento e determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. Per tale attività gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato. Le suddette associazioni possono optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e per la determinazione del reddito nei modi ordinari; l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle entrate nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

 

8-bis. Il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 può essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare negli anni 1993 e 1994 predisposte dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal Centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il Centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

 

9. (Comma abrogato dall'art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537)

 

10. (Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490)

 

11. (Comma abrogato dall'art. 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322)

 

12. (Comma abrogato dall'art. 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322)

 

13. (Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490)

 

13-bis. (Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490)

 

14. (Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490)

 

15. (Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490)

 

16. (Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490)

 

17. (Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490)

 

18. (Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490)

 

19. (Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490)

 

20. (Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490)

 

21. (Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490)

 

22. (Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490)

 

23. (Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490)

 

24. (Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490)

 

25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali debbono comunicare all'anagrafe tributaria rispettivamente gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto:

a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

b) premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni;

c) contributi previdenziali ed assistenziali.

 

25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell’articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 64, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) e così modificato dall'art. 1, comma 199, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008.

 

25-ter. Il contenuto, i termini e le modalità delle trasmissioni sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 64, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

 

26. Gli elenchi debbono essere predisposti su supporti magnetici con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. In caso di inosservanza degli obblighi relativi a tali elenchi si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

27. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovrà essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di partita IVA. L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 24, comma 23, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

 

28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovrà risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potrà essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di più conti intestati allo stesso contribuente.

 

29. Il conto fiscale è tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.

 

30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al testo unico approvato con R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla L. 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza della azienda delegata sita nell'ambito territoriale del concessionario dipendente.

 

31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri:

a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento;

b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera a), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale è a totale carico del concessionario competente e non costituisce elemento di valutazione per la revisione e rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato D.P.R. n. 43 del 1988;

c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera a) del presente comma;

d) invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende;

e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di cui all'articolo 104 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte dell'istituto stesso.

 

32. I concessionari del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo, con la movimentazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato una erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre mesi successivi.

 

33. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti ed alle condizioni seguenti:

a) la erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente;

b) il rimborso sarà erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi già erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta;

c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) del presente comma sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'articolo 38-bis, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente;

d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario.

 

34. La misura dei compensi per la erogazione dei rimborsi sarà determinata in base ai criteri fissati dall'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 7), della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

 

35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvederà alla integrazione dei sistemi informativi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal fine si procederà al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari.

 

36. Il comma 3-bis dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.

 

37. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i concessionari della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996.

 

38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potrà essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonché, al fine di consentire una più rapida acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura della commissione di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

 

39. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo, valutato in lire 1.781.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede:

a) quanto a lire 193.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento «Istituzione dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

b) quanto a lire 1.578.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il 1991 per gli importi in corrispondenza indicati:

1) capitolo 4654 per lire 30.000 milioni;

2) capitolo 4671 per lire 56.000 milioni;

3) capitolo 4769 per lire 1.375.000 milioni;

4) capitolo 6910 per lire 95.000 milioni;

5) capitolo 6911 per lire 22.000 milioni;

c) quanto a lire 10.000 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate differenziali tra versamenti e rimborsi inferiori a lire 20.000, recate dal presente articolo.

 

40. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 79

 

 

1. Fino alla data di inizio delle attività dei nuovi uffici periferici da istituirsi per effetto della ristrutturazione del Ministero delle finanze, è istituito un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella città di Lecco; la circoscrizione di tale ufficio comprende i comuni appartenenti alla istituenda provincia di Lecco.

 

2. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione per l'anno 1991 ai fini delle imposte sui redditi, in deroga a quanto disposto dall'art. 2, L. 28 luglio 1989, n. 267, di conversione in legge del D.L. 2 giugno 1989, n. 212, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio 1992.

 

Art. 80

 

 

1. All'articolo 1, comma 8, del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 1988, n. 475, dopo le parole: «ai sacchetti di plastica», sono soppresse le parole: «non biodegradabili». I commi terzo e quarto dell'articolo 1 e l'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 28 febbraio 1989, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1989, sono abrogati, e all'articolo 1, primo comma, del medesimo decreto sono soppresse le parole: «non biodegradabili».

 

Art. 81

 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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