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LUNEDÌ 29 APRILE 2024

D.L. 02/03/1989, n. 69

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative (1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 1989, n. 51 e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, comma 1, L. 27 aprile 1989, n. 154 (Gazz. Uff. 29 aprile 1989, n. 99).

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 2-bis

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 9

 

Art. 10

 

Art. 10-bis

 

Art. 10-ter

 

Art. 10-quater

 

Art. 11

 

Art. 12

 

Art. 13

 

Art. 14

 

Art. 15

 

Art. 16

 

Art. 17

 

Art. 18

 

Art. 19

 

Art. 20

 

Art. 21

 

Art. 22

 

Art. 23

 

Art. 24

 

Art. 25

 

Art. 26

 

Art. 27

 

Art. 28

 

Art. 29

 

Art. 30

 

Art. 31

 

Art. 32

 

Art. 33

 

Art. 34

 

Art. 34-bis

 

Art. 35

 

Art. 35-bis

 

Art. 36

 

Art. 37

 

Art. 38-bis

 

Art. 39

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nel comma 1 dell'articolo 11 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:

a) fino a 6 milioni di lire, 10 per cento;

b) oltre 6 fino a 12 milioni di lire, 22 per cento;

c) oltre 12 fino a 30 milioni di lire, 26 per cento;

d) oltre 30 fino a 60 milioni di lire, 33 per cento;

e) oltre 60 fino a 150 milioni di lire, 40 per cento;

f) oltre 150 fino a 300 milioni di lire, 45 per cento;

g) oltre 300 milioni di lire, 50 per cento.

 

1-bis. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione prevista nel comma 1 dell'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente da 6 a 7 milioni di lire e da 12 a 14 milioni di lire con effetto dall'anno 1989 (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

Art. 2

 

 

1. La detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata per l'anno 1989 a lire 552 mila. La detrazione è ulteriormente elevata per l'anno 1990, a lire 600 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 624 mila.

 

2. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato nel comma 1, è elevato per l'anno 1989 a lire 552 mila. Il predetto ammontare è ulteriormente elevato, per l'anno 1990, a lire 576 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 600 mila.

 

3. L'ammontare dell'ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, è stabilito, a partire dall'anno 1989, in lire 180 mila.

 

4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri di cui alle lettere d), primo e secondo periodo, p) e r) dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto indicato al comma 1, è riconosciuta, in luogo della deduzione prevista dal medesimo articolo, una detrazione di imposta nella misura del 22 per cento degli oneri stessi, ridotta al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopraindicati, e il limite superiore del primo scaglione di reddito.

 

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e ai fini della determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle società ed enti non residenti.

 

6. Le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 si applicano agli oneri conseguenti a contratti stipulati, spese sostenute ed erogazioni effettuate dopo il 1988.

 

6-bis. (Comma abrogato dall'art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537).

 

Art. 2-bis

 

 

1. Le disposizioni di cui al comma 3-ter dell'articolo 4 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, si applicano alle indennità ivi indicate corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore della L. 26 settembre 1985, n. 482, nonché a quelle indennità per le quali trovano applicazione le disposizioni degli articoli 4 e 5 della stessa legge n. 482 del 1985, ancorché non sia stata presentata l'istanza ivi prevista.

 

2. Le istanze di riliquidazione non presentate ai sensi del quinto comma dell'articolo 4 della L. 26 settembre 1985, n. 482, devono essere presentate, secondo le disposizioni di detto comma, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

3. In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il rimborso delle ritenute operate sulle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente è effettuato d'ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi nella quale l'indennità è stata indicata ovvero, qualora derivi da decisione giudiziale, dall'intendente di finanza al quale il percipiente, anche in ragione del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza di rimborso ai sensi dello stesso articolo 38.

 

4. I rimborsi d'ufficio di cui al comma 3 sono eseguiti mediante la procedura automatizzata prevista dall'articolo 42-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (1).

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(1) Aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

4-bis. Ai rimborsi di cui ai commi 3 e 4, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio provvedono in sede di liquidazione dell'ultima dichiarazione presentata all'Amministrazione finanziaria, nella quale risultano dichiarate le indennità di fine rapporto e le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Gli interessi sono determinati in relazione alle quote di rimborso spettanti per singole annualità (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 15, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

 

4-ter. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio, per le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali (ENPAS), dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), dall'Istituto postelegrafonici (IPOST) e dall'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), procedono ai rimborsi, avvalendosi dei dati trasmessi all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico, secondo le modalità e le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 15, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

 

Art. 3

 

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvederà mediante l'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a lire 100 mila per difetto se la frazione non è superiore a lire 50 mila o per eccesso se è superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sarà emanato entro il 30 settembre 1989.

 

3. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il decreto di cui al comma 2 si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.

 

4. È soppresso il comma 1 dell'articolo 7 della L. 11 marzo 1988, n. 67.

 

Art. 4

 

 

1. (Comma abrogato dall'art. 19, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).

 

2. Le disposizioni concernenti gli interessi e la sopratassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi non si applicano:

a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di acconto, è di ammontare non superiore a lire 100 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché a lire 40 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi;

b) in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;

c) in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso.

 

3. Le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata.

 

3-bis. (Comma abrogato dall'art. 78, L. 30 dicembre 1991, n. 413).

 

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti di acconto relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i soggetti il cui esercizio non coincide con l'anno solare le predette disposizioni si applicano dal medesimo periodo di imposta sempre che alla data suindicata non siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.

 

Art. 5

 

 

1. Nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente: (1);

b) nel primo comma dell'articolo 32 e nell'articolo 33 le parole: «quattrocentottanta milioni» sono sostituite con le parole: «trecentosessanta milioni».

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(1) La lettera, modificata dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154, aggiunge l'art. 31.

 

Art. 6

 

 

1. (Comma abrogato dall'art. 4, L. 30 dicembre 1991, n. 413).

 

2. (Comma soppresso dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154).

 

Art. 7

 

 

1. Nei commi primo e settimo dell'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «settecentottanta milioni» sono sostituite con le parole: «trecentosessanta milioni».

 

2. Nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (1);

b) il comma 2 è abrogato;

c) (2);

d) il comma 4 è abrogato;

e) (3);

f) (4);

f-bis) il comma 9 è abrogato (5)

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(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 79, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(2) Sostituisce il comma 3 dell'art. 79, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(3) Sostituisce il comma 5 dell'art. 79, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(4) La lettera f), nel testo sostituito dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154, sostituisce il comma 6 dell'art. 79, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(5) La lettera f-bis) è stata aggiunta dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

2-bis. Agli effetti dell'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per imprese autorizzate all'autotrasporto di merci in conto terzi devono intendersi anche i soggetti di cui all'articolo 6 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

Art. 8

 

 

1. All' articolo 80 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se l'ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all'estero, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

 

Art. 9

 

 

1. I soggetti che, ai fini della determinazione del reddito di impresa, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario devono annotare nei registri tenuti ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:

a) entro sessanta giorni, i componenti positivi e negativi del reddito di impresa non risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (1);

b) entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, le annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito nonché il valore delle rimanenze, indicando distintamente per queste ultime le quantità e i valori per singole categorie di beni, in giacenza alla fine dell'esercizio, previste dagli articoli 59 e 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con l'indicazione dei criteri seguiti per la valutazione; la distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonché dei criteri di valutazione, può essere effettuata, entro il medesimo termine, in apposito prospetto di dettaglio (1).

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(1) Lettera così modificata dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per le annotazioni previste dal comma l; il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

3. I soggetti indicati nell'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono annotare entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, nei registri di cui al comma 1, i componenti positivi e negativi di reddito non risultanti dai registri medesimi (1).

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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

3-bis. All'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori".

 

Art. 10

 

 

1. Ai fini delle imposte sul reddito:

a) i soggetti indicati nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 27 dicembre 1986, n. 917, possono optare per il regime di contabilità ordinaria;

b) i soggetti indicati nell'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato D.P.R. n. 917 del 1986, possono optare per il regime di contabilità semplificata con l'osservanza degli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9 del presente decreto, e con determinazione del reddito a norma dell'articolo 79 del medesimo testo unico;

b-bis) (1).

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(1) Lettera aggiunta dall'art. 8, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, e poi abrogata dall'art. 3, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.

 

2. L'opzione può essere esercitata nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente o, per i contribuenti non soggetti all'obbligo della presentazione della predetta dichiarazione, mediante raccomandata postale da inviare, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, all'ufficio delle imposte secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata, fino a quando non è revocata ed in ogni caso per almeno un triennio.

 

3. Se nel corso del triennio l'ammontare dei ricavi supera i limiti di cui al primo comma dell'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si applica, per l'anno seguente il regime ordinario di determinazione del reddito (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

 

4. Ai fini dell'esercizio dell'opzione l'ammontare dei ricavi, ragguagliato ad anno, è computato con riferimento ai ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, determinati secondo il regime applicabile in tale periodo. In caso di inizio di attività, per il primo periodo di imposta il contribuente può esercitare l'opzione in considerazione dell'ammontare dei ricavi che prevede di conseguire, dandone comunicazione entro trenta giorni dall'inizio di attività con le modalità stabilite con il decreto previsto nel comma 2.

 

5. (Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126).

 

Art. 10-bis

 

 

1. Nell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario tenuto a norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario; per i soggetti indicati nell'articolo 66, tale indicazione può essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695;

b) Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile ovvero, per le imprese di cui all'articolo 66, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.

 

2. L'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre 1988, utilizzi i beni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, può avvalersi di detta disposizione anche per quote dei beni o per diritti parziali sugli stessi, attribuendo ai beni medesimi un costo commisurato al valore normale. In tal caso l'atto con cui si riconoscono o si trasferiscono quote o diritti a favore del coniuge o dei propri parenti entro il terzo grado non costituisce cessione di beni agli effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa e l'imposta sull'incremento di valore degli immobili è ridotta alla metà. L'atto, con effetto dall'anno 1989, deve essere formato entro il 31 dicembre dello stesso anno (1).

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(1) Aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

Art. 10-ter

 

 

1. (omissis)

 

2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'articolo 36-ter è così modificato:

" Art. 36-ter Controllo formale delle dichiarazioni

1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacità operative dei medesimi uffici. 2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:

a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);

d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;

e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;

f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione."(1).

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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

Art. 10-quater

 

 

1. All'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma:

"3. I soggetti che adottano contabilità in codice sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative."(1).

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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

Art. 11

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 3, comma 179, L. 28 dicembre 1995, n. 549)

 

Art. 12

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 3, comma 179, L. 28 dicembre 1995, n. 549)

 

Art. 13

 

 

1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 12 hanno effetto dal periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1988. Ai fini della determinazione del regime applicabile, si fa riferimento ai compensi, ricavi e volume di affari del periodo di imposta precedente.

 

2. Per gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi del regime forfetario di cui al D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, prorogato dal D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ai quali, per effetto del presente decreto si applica, anche a seguito di opzione, il regime ordinario ovvero quello previsto dall'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni poste in essere nel corso del quadriennio 1985-88 concorrono a formare il reddito dell'anno 1989 o quelli successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero la percezione nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, ancorché tali operazioni non siano imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario. Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da a) a f) del comma 9 dell'articolo 2 del predetto D.L. n. 853, inerenti agli stessi ricavi sono deducibili ancorché sostenuti, registrati o erogati nel quadriennio 1985-88. Concorrono altresì a formare il reddito dell'anno 1989 e successivi le sopravvenienze attive e passive imputabili a tali anni secondo gli articoli 55 e 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto n. 917 del 1986, anche se riferibili a costi e ricavi del quadriennio 1985-88. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 dei ricavi, delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni la cui registrazione, ancorché non effettuata, doveva avvenire entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa data. Le esistenze iniziali di magazzino al 1° gennaio 1989 sono valutate con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di incremento, le maggiori quantità sono valutate in base al costo medio ponderato risultante dalle fatture registrate o annotate nel quadriennio, ovvero nell'anno 1988.

 

3. Per gli esercenti arti o professioni che si sono avvalsi del regime forfetario di cui alle disposizioni richiamate nel comma 2, ai quali non è applicabile la disposizione di cui all'articolo 50, comma 7, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, i compensi la cui registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, avviene nel corso del 1989, concorrono a formare il reddito di tale anno ancorché siano stati percepiti nel corso del quadriennio 1985-1988. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 dei compensi e delle spese i cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni.

 

4. Nella determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1989 dai contribuenti che risultano esclusi dall'applicazione del regime previsto dall'articolo 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche per effetto di opzione, l'imposta afferente agli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in più di tre anni, risultanti da fatture registrate in tale anno, è ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell'anno 1988; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno 1989 è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nell'anno 1988 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

5. Le disposizioni previste dal comma 2 si applicano anche per la determinazione del reddito relativo ad anni successivi a quello in cui è stato applicato il regime previsto dall'articolo 80 del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986; quelle previste dal comma 4 si applicano anche per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno successivo a quello in cui è stato applicato il regime previsto dall'articolo 31 del D.P.R. n. 633 del 1972. Le indicazioni temporali devono tuttavia intendersi riferite agli anni in cui i contribuenti si sono avvalsi dei predetti regimi ovvero all'anno precedente. Per i soggetti che passano dal regime di contabilità ordinaria o dal regime di contabilità semplificata a quello forfetario l'ammontare dei ricavi e delle plusvalenze che sono stati o avrebbero dovuto essere imputati ai periodi di imposta nei quali è stato applicato il regime di contabilità ordinaria o di quello di contabilità semplificata non concorre a formare il reddito dell'anno determinato ai sensi dell'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. n. 917 del 1986; concorre invece a formare il predetto reddito l'ammontare dei ricavi e delle plusvalenze se costituiti da operazioni registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nei predetti periodi di imposta, la cui competenza, in base ai criteri ordinari, si verifica nell'anno per il quale si applica il regime forfetario di cui al citato articolo 80.

 

6. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, è abrogata.

 

7. (Comma abrogato dall'art. 6, D.L. 10 giugno 1994, n. 357)

 

7-bis. (Comma abrogato dall'art. 6, D.L. 10 giugno 1994, n. 357.)

 

8. Per i contribuenti che nell'anno 1988 hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 36 milioni di lire il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per detto anno è fissato al 31 marzo 1989.

 

8-bis. Per i soggetti che hanno optato per il regime ordinario la redazione e la vidimazione del prospetto delle attività e passività devono essere effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente quello di esercizio dell'opzione (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

8-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1989, sono emanate disposizioni di attuazione delle norme di cui al presente titolo per evitare, nel passaggio da uno ad altro regime di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto, effetti di duplicazione ovvero di sottrazione di imposta. Con lo stesso decreto sono altresì emanate disposizioni transitorie dirette a regolare il passaggio dal regime vigente al 31 dicembre 1988 a quello applicabile per il periodo d'imposta successivo. In deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 59, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti esercenti imprese che si sono avvalsi del regime di determinazione forfetaria del reddito di impresa di cui al D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, ove nei loro confronti non trovi applicazione per l'anno 1989 il regime previsto dall'articolo 80 del medesimo testo unico approvato con il citato D.P.R. n. 917 del 1986, possono indicare, con le modalità e nei termini previsti dal predetto decreto, le esistenze iniziali al 1° gennaio 1989 anche in difformità dalle rimanenze finali al 31 dicembre 1988. La valutazione può essere effettuata attribuendo a ciascun bene un valore unitario pari al valore normale e comunque non superiore al doppio del valore ad esso attribuito in sede di valutazione delle rimanenze finali per l'anno 1984. Se il bene risulta per la prima volta tra le rimanenze in anni successivi, il valore unitario non può eccedere quello risultante in sede di valutazione di dette rimanenze. Le variazioni nelle esistenze iniziali rispetto alle rimanenze finali non possono essere utilizzate per accertamenti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta sul valore aggiunto o di altre imposte (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

8-quater. (Comma abrogato dall'art. 6, D.L. 10 giugno 1994, n. 357.)

 

8-quinquies. Le opzioni esercitate ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto conservano il loro effetto se non modificate o revocate entro il 31 maggio 1989; la modifica o la revoca è espressa con comunicazione da trasmettere mediante raccomandata all'ufficio presso il quale la opzione è stata presentata, specificando il regime di determinazione del reddito o dell'imposta sul valore aggiunto cui la modifica o la revoca si riferisce. I contribuenti che non hanno esercitato le opzioni anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono presentarle entro il 31 maggio 1989 con comunicazione da trasmettere con le predette modalità all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Dalla data della comunicazione il contribuente è soggetto agli obblighi previsti per il regime di contabilità adottato (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

Art. 14

 

 

1. Per i contribuenti che si sono avvalsi di regimi di contabilità semplificata ai fini delle imposte sui redditi, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto per i periodi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo a tale data sono differiti al 30 settembre 1989 fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta già eseguiti. Per le dichiarazioni annuali presentate entro tale termine non si fa luogo a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi qualora gli imponibili dichiarati non risultino inferiori a quelli determinati, per il corrispondente anno, in base ai coefficienti stabiliti agli effetti della imposizione sui redditi e della imposta sul valore aggiunto nell'articolo 11; in tal caso, nei limiti dei dati risultanti dalle anzidette dichiarazioni, le operazioni si intendono regolarizzate ad ogni effetto. È dovuta per ogni anno una somma corrispondente a quella indicata al comma 5 dell'articolo 21, ridotta alla metà (1).

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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

2. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi presentata dai soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

2-bis. Per gli enti non commerciali di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno esercitato attività commerciali relativamente agli anni per i quali sono scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sul reddito e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 30 settembre 1989, anche nel caso di omessa presentazione, i termini per la presentazione di dichiarazioni, fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta già eseguiti (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

Art. 15

 

 

1. Le dichiarazioni devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e spedite mediante raccomandata nel periodo dal 1° al 30 settembre 1989 agli uffici competenti in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione delle dichiarazioni medesime. Le dichiarazioni sono irrevocabili e devono essere presentate, a pena di nullità, sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini della imposta sul valore aggiunto per tutti i periodi di imposta indicati nell'articolo 14 per i quali non è stato notificato accertamento (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

2. Le dichiarazioni possono comprendere anche periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento non definitivo.

 

Art. 16

 

 

1. Le imposte sui redditi dovute sulla base delle dichiarazioni sono riscosse mediante versamento diretto alle aziende di credito o alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto il versamento deve essere effettuato a norma dell'articolo 12 della L. 12 novembre 1976, n. 751. Le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonché quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

2. A richiesta del contribuente i versamenti delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni possono essere effettuati in ragione del 40 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione e per la differenza in quattro rate uguali, senza applicazione di interessi, nei mesi di aprile e settembre degli anni 1990 e 1991 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

Art. 17

 

 

1. Se l'ammontare dei redditi di lavoro autonomo e di impresa o dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione non è inferiore, per ciascun periodo di imposta, a quello risultante mediante l'applicazione di appositi coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili determinati ai sensi dell'articolo 11 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 1989, tenendo conto dei coefficienti che verranno stabiliti entro il 10 maggio dello stesso anno, non si fa luogo a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi. Per i periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti in rettifica o di ufficio non definitivi concernenti redditi di impresa e di lavoro autonomo o imposta sul valore aggiunto, se la dichiarazione indica redditi di impresa o di lavoro autonomo o corrispettivi di operazioni imponibili che, pur non essendo inferiori a quelli risultanti mediante l'applicazione dei coefficienti, sono inferiori a quelli risultanti dagli accertamenti, il rapporto non si considera esaurito limitatamente alla differenza (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

Art. 18

 

 

1. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle dichiarazioni ai fini delle imposte sul reddito ed alle eventuali iscrizioni a ruolo ed ai rimborsi provvedono gli uffici delle imposte o i Centri di servizio che hanno ricevuto le dichiarazioni, entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Per le ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 15 provvedono gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio sulla base di copia conforme della dichiarazione inviata dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio che l'ha ricevuta. Le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali, entro lo stesso termine, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

2. Sulle somme non versate con le modalità e nei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto.

 

3. Le somme dovute a seguito della dichiarazione non sono deducibili (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

4. In caso di mancato o insufficiente versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio procede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Art. 19

 

 

1. I termini per l'accertamento dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle dichiarazioni presentate per gli anni 1983 e 1984 sono prorogati di tre anni nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 14 che non si sono avvalsi del differimento dei termini ivi previsto (1).

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(1) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

Art. 20

 

 

1. (Articolo soppresso dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154)

 

Art. 21

 

 

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, commesse fino al 31 dicembre 1988 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa, nonché quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 5 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 novembre 1989 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1989; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

2. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nella prima parte del terzo comma dell'articolo 55 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'articolo 58 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché, per le violazioni indicate nei successivi commi. Le pene pecuniarie sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, se richiesti dagli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

 

3. Sono considerate valide:

a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;

b) le dichiarazioni di cui al titolo I del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1988 (1);

c) le dichiarazioni dei redditi di cui alla lettera b) non sottoscritte in violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 8 del predetto decreto n. 600 del 1973;

d) le dichiarazioni previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, considerate omesse ai sensi dell'art. 37 dello stesso decreto, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1988 (1).

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(1) Lettera così modificata dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

4. Non si applicano le pene pecuniarie previste:

a) dall'articolo 46, primo comma, e dall'articolo 47, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni di cui al comma 3, lettera b);

b) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate o pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese;

c) dall'articolo 53, primo comma, e 47, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel caso di tardiva consegna, da parte dei sostituti di imposta, delle certificazioni di cui al primo comma dell'art. 3 dello stesso decreto, a condizione che la consegna sia avvenuta entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti aventi diritto a ricevere la certificazione stessa;

d) dall'articolo 13, secondo comma, del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi (1);

e) dagli articoli 93 e 94 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme ad esattoria o ad ufficio incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;

f) dall'articolo 43, commi primo e terzo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 31 dicembre 1988 (2);

g) dall'articolo 7, secondo, terzo e quarto comma, del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627; le violazioni per le quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del medesimo D.P.R. n. 627 del 1978;

h) dall'articolo 8 della L. 10 maggio 1976, n. 249, come sostituito dall'articolo l della L. 13 marzo 1980, n. 71, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione della ricevuta o di emissione della stessa con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale;

i) dall'articolo 2 della L. 26 gennaio 1983, n. 18, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione dello stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale.

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(1) Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1989, n. 54.

(2) Lettera così modificata dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

5. Per ciascuno dei periodi di imposta a cui si riferiscono le violazioni indicate al comma 1 del presente articolo è dovuta, con la loro estinzione ad ogni effetto, la somma di lire un milione che deve essere versata entro la stessa data di presentazione dell'istanza ovvero, a richiesta del contribuente, in quattro rate costanti con scadenza nel mese di novembre degli anni 1989, 1990, 1991, 1992. La rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 12 per cento (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

6. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1988 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi entro il 31 dicembre 1988, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

7. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Gli uffici devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente la indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché la attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nella seconda parte del comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano la estinzione del giudizio.

 

8. I versamenti delle somme di cui al comma 5 sono eseguiti a norma dell'articolo 12 della L. 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1 secondo periodo. In caso di mancato o insufficiente versamento si applica il disposto del comma 4 dell'articolo 18 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

9. Nello stato di previsione della entrata è istituito un apposito capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui agli articoli da 14 al presente articolo. Sullo stesso capitolo affluiscono le riscossioni degli interessi e soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento.

 

Art. 22

 

 

1. All'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 2 è sostituito dal seguente:

" 2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19-bis. In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio."

 

2. All'articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

" 3-bis. Per la violazione degli obblighi di fatturazione previsti dagli articoli 17, terzo comma, e 34, terzo comma, si applicano le pene pecuniarie di cui ai commi precedenti, fermo rimanendo l'obbligo del pagamento dell'imposta."

 

3. All'articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 4 è sostituito dal seguente:

" 4. Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato ad emetterla, è tenuto a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:

a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione deve presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 21 e deve contemporaneamente versare la relativa imposta;

b) se ha ricevuto una fattura irregolare deve presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha registrato la fattura stessa, un documento integrativo, in duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte dall'art. 21 e deve contemporaneamente versare la maggiore imposta eventualmente dovuta. Un esemplare del documento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, è restituito dall'ufficio all'interessato, che deve annotarlo a norma dell'articolo 25. In caso di mancata regolarizzazione si applicano al cessionario o committente le pene pecuniarie previste dai primi tre commi, oltre al pagamento della imposta, salvo che la fattura risulti emessa."

 

4. All'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

" 1-bis. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità con le quali devono essere effettuate:

a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza;

b) la distruzione dei beni."

 

5. All'articolo 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1 è aggiunto il periodo seguente:

" Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaborare prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti."

 

6. All'articolo 73 del Decreto del Presidentre della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 2 è sostituito dal seguente:

" 2. Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. [Per determinate categorie di beni, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo, potrà essere disposta l'applicazione di contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta."

 

Art. 23

 

 

1. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 4 è sostituito dal seguente:

" 4. La presunzione di liberalità, se ricorre la condizione di cui al comma 1, vale anche per i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o titolare di diritto reale di godimento."

 

2. All'articolo 8 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo la nota II è aggiunta la seguente:

" II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto, per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti all'imposta secondo le disposizioni dell'art. 1 della tariffa."

 

Art. 24

 

 

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 il comma 1 è sostituito dal seguente:

" 1. L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile.";

b) all'articolo 4 il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

" L'imposta è dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione.";

c) all'articolo 6 è aggiunto, infine, il seguente comma:

" Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione, salvo quanto disposto nel terzo comma.";

d) all'articolo 18 è aggiunto, infine, il seguente comma:

" In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione."

 

Art. 25

 

 

1. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, è aggiunto il comma seguente:

" Non sono soggetti all'imposta gli incrementi di valore dei terreni agricoli dovuti alla presenza di frutti pendenti né gli incrementi di valore dei boschi e dei terreni a colture arboree a ciclo poliennale dovuti alla variazione della quantità dei prodotti e dei frutti durante il ciclo."

 

Art. 26

 

 

1. All'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera a) del comma 1 è aggiunto il periodo seguente:

"I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare."

 

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione recata dall'articolo 4, deve intendersi che i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare.

 

3. All'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo del comma 3 è così modificato:

" Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 80 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni."

 

4. All'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f) del comma 1 è così modificata:

" f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:

1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;

2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;

3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati."

 

5. Nell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «con avanzi di fusione» sono soppresse.

 

6. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti i due periodi seguenti:

" Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano.";

a-bis) il comma 3 è così modificato:

" 3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale, anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

" 4. Non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia e manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e alle autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici. Per i ciclomotori, nonché per i motocicli, le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a quella indicata nel periodo precedente, la deduzione è ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente a un solo automezzo o, nel caso di esercizio dell'arte o professione in forma associata o da parte di società semplici, a un solo automezzo per ciascun associato o socio.";

c) il comma 5 è così modificato:

" 5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare."

 

7. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è così modificato:

" 4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

" 5-bis. Nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni."

 

8. All'articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

" 3-bis. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove compatibili."

 

9. All'articolo 62 del decreto del Presiedente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

" 1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili."

 

10. All'articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

" 5-bis. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8."

 

11. Nell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è così modificato: "8".

b) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

" 8-bis. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, considerando già dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento già decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme dell'articolo 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.

8-ter. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal D.M. 28 dicembre 1995 del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo."

c) il comma 10 è così modificato:

" 10. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 58, comma 2."

 

12. All'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi:

" Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 25,82."

 

Art. 27

 

 

1. All'articolo 102 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 il comma 1 è modificato dal seguente:

"1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.

2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora:

a) le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;

b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori".

 

2. All'articolo 112 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è modificato dal seguente:

"2. Si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi indicati nell'articolo 23, tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 e le plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1, lettera f)".

 

Art. 28

 

 

1. All'articolo 123 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 5 è modificato dal seguente:

"5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale delle società fuse o incorporate si intendono trasferite nel capitale della società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza".

 

Art. 29

 

1. Sugli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative, che costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50 per cento. I soci, all'atto della riscossione degli utili, hanno facoltà di optare per il regime della ritenuta di acconto di cui al primo comma dell'articolo 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso si applicano le disposizioni di cui alla L. 29 dicembre 1962, numero 1745, e successive modificazioni, sulle comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 5, L. 23 dicembre 1994, n. 725.

 

2. Per il versamento delle ritenute e delle maggiori ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

 

3. Nell'articolo 8, primo comma, numero 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «all'aliquota del» sono aggiunte le parole: «15 per cento e del».

 

4. Le disposizioni innovative di cui al comma 1 non si applicano agli utili distribuiti in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

5. Gli enti cooperativi i cui statuti prevedono l'osservanza dei requisiti stabiliti dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e la destinabilità degli utili residui a fini di mutualità e beneficenza conformemente a specifiche disposizioni di legge, godono delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti, secondo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. La presente disposizione deve intendersi interpretazione autentica del predetto articolo 14 e delle altre disposizioni tributarie che subordinano il godimento di agevolazioni alla sussistenza dei requisiti della mutualità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

 

Art. 30

 

 

1. All'articolo 37 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il comma è aggiunto dal seguente:

"Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso.

In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle imposte provvedono, osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e gli accertamenti di ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.

In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.

Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, è divenuto definitivo ed in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento.

 

2. All'articolo 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il presente comma è modificato dal seguente:

"Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parziale dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonché l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Non si applica la disposizione dell'art. 44".

 

3. All'articolo 51 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 l'ultimo comma è modificato dal seguente:

"Gli amministratori e i componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture contabili prescritte dal presente decreto sono puniti con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000. Nelle ipotesi di cui all'art. 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 46, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque decimi dell'ammontare delle spese ed oneri ammessi in deduzione (1).

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(1) Periodo aggiunto dall'art. 30, D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

 

4. All'articolo 61 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è aggiunto un periodo al terzo comma:

"3. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze. Tuttavia è ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo".

 

Art. 31

 

 

1. Nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialità medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presìdi medici e chirurgici; domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o licenze per l'esercizio del commercio; domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti; domande per licenze di pubblico esercizio; domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per licenze di esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati; domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli preziosi; domande per concessioni di aree pubbliche; domande per concessione del permesso di ricerca mineraria; domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee; domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole non statali; domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni; domande per altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro per le finanze ha facoltà di indicare con proprio decreto entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (1);

b) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività; domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di altre attività di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività; domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonché dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente (2);

c) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas, relativamente agli utenti (3);

d) Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo 6. Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti (4);

e) Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni (5).

 

 

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(1) Modificata dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154, modifica a sua volta l'art. 6, primo comma, lettera e), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

(2) Modificata dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154, modifica a sua volta l'art. 6, primo comma, lettera f), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

(3) Modificata dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154, aggiunge le lettere g-bis) e g-ter) all'art. 6, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

(4) Modificata dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154, aggiunge un comma, dopo il quarto, all'art. 7, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

(5) Modificata dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154, sostituisce l'ultimo comma dell'art. 7, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

 

Art. 32

 

 

1. Sui proventi di ogni genere, corrisposti dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai possessori dei titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni o titolari similari e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, ed il prezzo di emissione, la ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 novembre 1983, n. 649, è elevata dal 18 per cento al 30 per cento.

 

2. (Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461)

 

3. (Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461)

 

Art. 33

 

 

1. La ritenuta del 18 per cento di cui al primo comma dell'articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n 600 e successive modificazioni è elevata al 19 per cento.

 

Art. 34

 

 

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del due per cento è sostituita, in ogni caso, dall'aliquota del quattro per cento con effetto dal 1° gennaio 1989 (1).

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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

2. Per le operazioni soggette all'aliquota del quattro per cento la quota imponibile si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 3,85 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 104, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

 

3. Nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari (1);

b) (2);

c) (2);

d) (2);

e) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo o dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

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(1) Lettera aggiunta dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94.

(2) Lettera soppressa dall'art. 34, D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

 

4. I commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 8 del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1980, n. 891, sono soppressi.

 

5. Alla tabella A, parte seconda, allegato al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (1);

b) coni di luppolo (2);

c) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (3).

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(1) Sostituisce il n. 18 della tabella A, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(2) Sostituisce il n. 26 della tabella A, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(3) Modificata dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154, sostituisce il n. 35 della tabella A, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

6. I notiziari quotidiani ed i dispacci delle agenzie di stampa devono intendersi equiparati, ai fini dell'aliquota, ai giornali quotidiani.

 

7. (Comma abrogato dall'art. 3, L. 27 novembre 1989, n. 384)

 

7-bis. Alle bevande a base di vino, regolamentate dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988, si applica l'aliquota IVA del 9 per cento a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali alla data del 31 dicembre 1988 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

 

8-bis. Le prestazioni aventi per oggetto attività didattica svolta in Italia da filiazioni di università o istituti di cultura superiore stranieri, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da collegi o pensioni annessi o dipendenti, sono da ritenersi attività non commerciale a tutti gli effetti tributari. La disposizione ha effetto dal giorno dell'insediamento in Italia delle stesse istituzioni. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la stessa è applicabile a condizione che i requisiti prescritti risultino da conforme riconoscimento rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri con effetto dall'anno di presentazione della richiesta. Per le filiazioni già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione la richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 1989 (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

Art. 34-bis

 

1. Le disposizioni dell'articolo 8-bis, primo comma, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni ivi previste effettuate alla Agenzia spaziale italiana. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto l'attività di realizzazione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi svolta dalla predetta Agenzia in attuazione del piano spaziale nazionale approvato dal CIPE non si considera attività commerciale rientrante nell'articolo 2195 del codice civile.

 

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della L. 30 maggio 1988, n. 186 (1).

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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

Art. 35

 

 

1. La percentuale di compensazione stabilita nella misura del 10 per cento dall'articolo 2, comma 2, della L. 24 dicembre 1988, n. 541, è fissata, per l'anno 1989, nella misura del 12 per cento.

 

1-bis. Le disposizioni dell'articolo 1-ter del D.L. 13 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 marzo 1981, n 61, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 1990 (1).

--------------------

(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

Art. 35-bis

 

 

1. All'articolo 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il n. 8 è sostituito dal seguente:

"le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita".

 

2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le locazioni di fabbricati ad uso di civile abitazione da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita è stabilita nella misura del 4 per cento.

 

3. Il quinto comma dell'art. 19-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato con effetto dal 16 marzo 1983 (1).

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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

Art. 36

 

 

1. Per l'attribuzione del numero di partita IVA, è dovuta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa di concessione governativa di rilascio di lire centomila. Per le società non iscritte nel registro delle imprese, per le associazioni tra professionisti e per gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole la misura della tassa di rilascio è stabilita in lire duecentocinquantamila (1).

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(1) Comma così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1989, n. 54. Vedi, anche, l'art. 4-bis, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

 

2. La tassa è altresì dovuta, a partire dalla medesima data di cui al comma 1, per ciascun anno solare successivo a quello in cui è stato attribuito il numero di partita IVA. La disposizione si applica anche se il numero di partita IVA è stato attribuito anteriormente alla predetta data.

 

3. La tassa di rilascio e quella annuale non si applicano alle società soggette all'iscrizione nel registro delle imprese per le quali deve essere corrisposta la tassa di concessione governativa di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

 

3-bis. La tassa annuale di cui al comma 2 non è dovuta dai soggetti dichiarati falliti e da quelli ammessi alla procedura di concordato preventivo e dagli enti dei quali sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale è stato adottato il provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento o di ammissione al concordato preventivo o il provvedimento amministrativo di messa in liquidazione coatta amministrativa. La tassa annuale non è neppure dovuta dai soggetti posti in liquidazione, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui il soggetto stesso è stato posto in liquidazione (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

4. La tassa di rilascio deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio di attività; quella annuale entro il termine del 5 marzo dell'anno solare per il quale la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta. Gli estremi delle attestazioni di versamento della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA e di quella annuale devono essere riportati nelle rispettive dichiarazioni (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

 

5. Coloro che ai sensi delle vigenti disposizioni sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA devono corrispondere la tassa di rilascio e quella annuale rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione di inizio di attività, ovvero entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale; l'attestazione di versamento relativa alla tassa annuale deve essere prodotta al competente ufficio entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale IVA.

 

6. L'obbligo del pagamento della tassa di cui al comma 2 cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuta la cessazione, salvo il caso in cui il termine stabilito dall'articolo 35, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, scade nel mese di gennaio successivo all'anno di cessazione dell'attività. Alle dichiarazioni di cessazione di attività sono equiparate le dichiarazioni di variazione previste dal citato articolo 35, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, quando comportano cessazione di attività (1).

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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

7. Per la mancata indicazione o produzione delle attestazioni di versamento nei termini stabiliti si applica una pena pecuniaria di misura pari alla tassa dovuta ai sensi del comma 1 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

8. All'articolo 8 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura di lire 12 milioni per le società per azioni ed in accomandita per azioni, di lire 3 milioni e 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo".

 

8-bis. Per l'anno 1988 la tassa di concessione governativa di cui al comma 8 è stabilita nella misura di lire 15 milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire 3 milioni 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo. Gli eventuali conguagli devono essere eseguiti entro il 30 giugno 1989. Il comma 2 dell'articolo 8 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, è soppresso (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

9. Le tasse di concessione governativa di cui ai numeri 72 e 73 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono stabilite in lire 40 mila e quelle di cui al n. 87 della medesima tariffa sono stabilite in lire 50 mila.

 

10. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano alle tasse il cui termine di pagamento decorre dal 1° gennaio 1989.

 

Art. 37

 

 

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2, valutate per l'anno 1989 in lire 5.950 miliardi, per l'anno 1990 in lire 8.340 miliardi e per l'anno 1991 in lire 9.310 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Revisione delle aliquote ed aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche». Alle minori entrate derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 35, valutate in lire 280 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti per lo stesso anno 1989 dalla applicazione dell'articolo 33. Alle minori entrate derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nel comma 8 dell'articolo 36 si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate assicurate dal comma 9 del medesimo articolo 36.

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Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2, valutate per l'anno 1989 in lire 5.950 miliardi, per l'anno 1990 in lire 8.340 miliardi e per l'anno 1991 in lire 9.310 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Revisione delle aliquote ed aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche». Alle minori entrate derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 35, valutate in lire 280 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti per lo stesso anno 1989 dalla applicazione dell'articolo 33. Alle minori entrate derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nel comma 8 dell'articolo 36 si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate assicurate dal comma 9 del medesimo articolo 36.

 

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 38-bis

 

 

1. Le facoltà attribuite alle aziende di credito, agli agenti di cambio e alle commissionarie ammesse alle borse valori per il pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di borsa su titoli e valori, ai sensi del D.L. 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 agosto 1960, numero 826, e successive modificazioni, sono estese alle società ed enti iscritti all'albo di cui al primo comma dell'articolo 6 del decreto del Ministro del tesoro 29 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1988, che abbiano aderito alla convenzione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1988, per il funzionamento di un sistema di negoziazioni di titoli di Stato e garantiti dallo Stato, attraverso circuito telematico (1).

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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154.

 

Art. 39

 

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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