D.P.C.M. 27/07/2004
Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'anno 2004, da parte delle province e dei comuni, in attuazione dell'art. 3, comma 60, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2004, n. 224.
Sommario
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Criteri e limiti per le assunzioni di personale nelle amministrazioni comunali
Art. 3 - Criteri e limiti per le assunzioni di personale nelle amministrazioni provinciali
Art. 4 - Passaggi di funzioni e competenze agli enti locali
Allegato 1 - Tabella A
Allegato 2 - Tabella B
--- § ---
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, individua per le amministrazioni provinciali e quelle comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti e che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003, i criteri e i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2004, in attuazione dell'accordo tra Governo, regioni e autonomie locali sancito in data 20 maggio 2004 in sede di Conferenza unificata.
2. Le assunzioni di cui al comma precedente devono avvenire nei limiti delle dotazioni organiche determinate ai sensi della normativa vigente.
3. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 249, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Art. 2
Criteri e limiti per le assunzioni di personale nelle amministrazioni comunali
1. Per l'anno 2004, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le classi demografiche sono le seguenti:
- oltre 100.000 abitanti;
- da 20.000 a 99.999 abitanti;
- fino a 19.999 abitanti.
2. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (allegata tabella A).
Detti enti, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione a specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere e dell'essenzialità dei servizi da garantire.
3. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono, in alternativa alle modalità di cui al precedente comma 2, procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unità pari al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (allegata tabella A).
4. I comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unità pari al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003 (allegata tabella A), delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003 moltiplicato per i valori numerici attribuiti ai seguenti parametri:
a) classe demografica:
enti con popolazione fino a 14.999 abitanti - parametro 1,15;
enti con popolazione da 15.000 a 24.999 abitanti - parametro 1,05;
enti con popolazione da 25.000 a 49,999 abitanti - parametro 1,00;
enti con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti - parametro 0,80;
b) incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti accertata nell'ultimo consuntivo approvato nel corso del 2000.
Inferiore o uguale al 32% - parametro 1,15;
Superiore al 32% - parametro 0,85;
c) tipologia di servizi:
servizi di polizia municipale - parametro 1,50;
servizi sociali, scolastici ed assistenziali - parametro 1,20;
servizi tecnici ed ambientali - parametro 1,10;
servizi amministrativi, contabili e di vigilanza - parametro 1,00;
servizi culturali e sportivi - parametro 0,90;
altri servizi - parametro 0,70.
5. Ai fini del calcolo per la determinazione delle unità di personale da assumere nell'anno 2004 è consentito agli enti l'arrotondamento per eccesso.
6. I comuni con popolazione da 20.000 a 100.000 abitanti non possono, comunque, assumere a tempo indeterminato un numero di dipendenti superiore al 50 per cento, ovvero al 20 per cento, nei casi previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003 (allegata tabella A), delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2003, anche se dal calcolo di cui al comma 3 dovessero risultare percentuali superiori.
7. I comuni con popolazione fino a 19.999 abitanti, fermo restando l'applicazione dei parametri previsti dal comma 4, sono esclusi dai limiti di cui al precedente comma 6.
8. Ai comuni il cui turn over relativo all'anno 2003 sia pari a zero o ad una unità è consentita comunque l'assunzione di una unità.
Art. 3
Criteri e limiti per le assunzioni di personale nelle amministrazioni provinciali
1. Per l'anno 2004, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni provinciali, ai sensi del comma 60 del citato art. 3, le classi demografiche sono le seguenti:
- oltre 2.000.000 abitanti;
- da 500.000 a 2.000.000 abitanti;
- fino a 499.999 abitanti.
2. Le province con popolazione superiore ai 2.000.000 di abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2003 ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003 (allegata tabella B).
Detti enti, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere e dell'essenzialità dei servizi da garantire.
3. Le province con popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti possono, in alternativa alle modalità di cui al precedente comma 2, procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unità pari al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (allegata tabella B).
4. Le province con popolazione fino ai 2.000.000 di abitanti, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unità pari al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003 (allegata tabella B), delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003 moltiplicato per i valori numerici attribuiti ai seguenti parametri:
a) classe demografica:
enti con popolazione fino a 499.999 abitanti - parametro 1,15;
enti con popolazione da 500.000 a 999.999 abitanti - parametro 1.00;
enti con popolazione da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti - parametro 0.80;
b) incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti accertata nell'ultimo consuntivo approvato nel corso del 2000.
Inferiore o uguale al 26% - parametro 1,15;
Superiore al 26% parametro - 0,85;
c) tipologia di servizi:
servizi istruzione, formazione e lavoro - parametro 1,20;
servizi tecnici ed ambientali - parametro 1,15;
servizi di vigilanza - parametro 1,10;
servizi culturali e sportivi - parametro 0,85;
servizi amministrativi e contabili - parametro 0,90;
altri servizi - parametro 0,80.
5. Ai fini del calcolo per la determinazione delle unità di personale da assumere nell'anno 2004 è consentito alle province l'arrotondamento per eccesso.
6. Le province con popolazione da 500.000 a 2.000.000 abitanti non possono, comunque, assumere a tempo indeterminato un numero di dipendenti superiore al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003 (allegata tabella B), delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2003, anche se dal calcolo di cui al precedente comma 4 dovessero risultare percentuali superiori.
7. Le province con popolazione fino a 499.999 abitanti, fermo restando l'applicazione dei parametri previsti dal comma 3, sono escluse dai limiti di cui ai precedente comma 6.
8. Alle province il cui turn over relativo all'anno 2003 sia pari a zero o ad una unità, è consentita comunque l'assunzione di una unità.
Art. 4
Passaggi di funzioni e competenze agli enti locali
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 60 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003 - con cui si consentono, in ogni caso, le assunzioni connesse a passaggi di funzioni e competenze alle regioni ed agli enti locali il cui onere risulta coperto da trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale - è consentita, in caso di trasferimento di funzioni e competenze previsto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con relativa assegnazione di personale, l'assunzione, in deroga alle disposizione del presente decreto, di un numero di unità pari a quello definito dal citato decreto presidenziale nel caso in cui le previste procedure di mobilità non siano mai state attivate.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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