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SABATO 18 MAGGIO 2024

D.L. 23/02/1995, n. 41

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse (1) (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1995, n. 45.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (Gazz. Uff. 23 marzo 1995, n. 69).

 

Sommario

 

Art. 1 - Finalità

 

Art. 2 - Riduzione stanziamenti e blocco impegni

 

Art.3 - Interventi sulla finanza locale

 

Art. 4 - Servizio sanitario nazionale

 

Art.5 - Collegamento telematico

 

Art. 6 - Casellario dei trattamenti pensionistici

 

Art.7 - Comunicazioni obbligatorie

 

Art. 8 - Personale pubblico

 

Art. 9 - Mutui per lo sviluppo

 

Art. 9-bis - Possibilità di modifica delle aliquote dell'ICI per l'anno 1995

 

Art. 10 - Variazioni di aliquote

 

Art. 10-bis - Modifica dell'art. 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

 

Art. 11 - Servizio telegrafico nazionale

 

Art. 12 - Applicazione dell'imposta sulle importazioni di supporti informatici

 

Art. 13 - Acquisti effettuati da ambasciate e organizzazioni internazionali

 

Art. 14 - Costruzioni rurali

 

Art. 14-bis - Recupero contributi agricoli

 

Art. 15 - Applicazione dell'imposta sui corrispettivi delle cessioni dei fabbricati

 

Art. 16 - Applicazione dell'imposta sui contributi previdenziali

 

Art. 16-bis - Modifiche in materia di autoconsumo e di rettifica della detrazione IVA

 

Art 17 - Modificazioni aliquote accise

 

Art. 18 - Detrazioni ai fini IRPEF

 

Art. 19 - Aumento dell'aliquota dell'IRPEG

 

Art. 19-bis - Sanatoria per irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni I.V.A.

 

Art. 20 - Acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese

 

Art. 21 - Fusioni o scissioni societarie

 

Art. 22 - Imposte sostitutive su riserve o fondi in sospensione di imposta

 

Art. 23 - Società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218

 

Art. 24 - Società che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218

 

Art. 25 - Determinazione delle plusvalenze o minusvalenze

 

Art. 26 - Disposizioni attuative

 

Art. 27 - Società di comodo

 

Art. 28 - Svalutazioni e perdite derivanti da società collegate estere

 

Art. 29 - Perdite di impresa

 

Art. 30 - Trasferimento di sede all'estero

 

Art. 31 - Spese di rappresentanza degli esercenti arti e professioni

 

Art. 32 - Transazioni e somme risarcitorie

 

Art. 33 - Rimborsi per trasferte

 

Art. 34 - Elenchi riepilogativi

 

Art. 35 - Regolarizzazione degli elenchi presentati

 

Art. 36 - Base imponibile

 

Art. 37 - Operazioni con l'estero e volume d'affari

 

Art. 38 - Fatturazione e registrazione

 

Art. 39 - Aliquota

 

Art. 40 - Decorrenza

 

Art. 40-bis - Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta

 

Art. 41 - Accertamento con adesione per anni pregressi

 

Art. 42 - Conciliazione giudiziale

 

Art. 42-bis - Sanzioni per irregolarità formali

 

Art. 42-ter - Conciliazione giudiziale in materia di tributi locali

 

Art. 43 - Tasse automobilistiche

 

Art. 44 - Imposta sostitutiva sulle operazioni degli istituti di credito

 

Art. 45 - Credito di imposta per i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi

 

Art. 46 - Indicazione dei contributi previdenziali e assicurativi nella dichiarazione dei redditi

 

Art. 46-bis - Ammortamento mutui

 

Art. 47 - Devoluzione erariale delle maggiori entrate

 

Art. 47-bis - Vendita dei tabacchi lavorati esteri sequestrati

 

Art. 47-ter - Liquidazione enti inutili

 

Art. 47-quater - Gestione dei beni culturali

 

Art. 47-quinquies - Assegno e detrazioni fiscali per il nucleo familiare

 

Art. 48 - Variazioni di bilancio

 

Art. 49 - Entrata in vigore

 

Allegato - Tabella

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Finalità

 

1. Ai fini del mantenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del limite massimo del ricorso al mercato finanziario per gli anni 1995, 1996 e 1997 stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995) , il presente decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 9, contiene disposizioni in grado di comportare maggiori entrate in misura non inferiore a 15.750 miliardi di lire su base annua e riduzione di spesa in misura non inferiore a 7.500 miliardi di lire su base annua per ciascuno degli anni del bilancio triennale (1).

 

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

Art. 2

Riduzione stanziamenti e blocco impegni

 

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A, con esclusione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, con esclusione di quelle preordinate in connessione con accordi internazionali, per regolazioni debitorie e per rate ammortamento mutui, e per interventi nel settore agroalimentare, sono ridotte del 22 per cento per il 1995, del 24 per cento per il 1996 e del 26 per cento per il 1997 e comunque fino a concorrenza delle quote non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove i decreti-legge, che hanno utilizzato quote di cui al periodo precedente e siano emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non vengano convertiti né vengano reiterati, trova applicazione su tali quote la riduzione di cui al periodo precedente (1).

 

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

1-bis. La previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri al capitolo 5501 per il fondo di riparto per il CESIS, il SISMI e il SISDE è ridotta di lire 10 miliardi (1).

 

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

2. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, e le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno ed a rate di ammortamento di mutui, salvo quanto disposto dal comma 3, sono ridotti, fino a concorrenza delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa (1):

 

Categoria I

- con esclusione del cap.1001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro 5% (2)

Categoria II

- limitatamente alle spese per compensi per lavoro straordinario, per indennità di missione all'interno e all'estero e per indennità di servizio all'estero ed assegni di sede nonché per tutte le altre indennità non rilevanti ai fini della copertura dei costi dei contratti da individuarsi con decreto del Ministro del tesoro 8% (3)

Categoria IV

- con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle relative al Ministero della difesa 6%

Categoria IV

- spese relative al Ministero della difesa, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 dello stato di previsione dello stesso Ministero 2% (4)

Categoria V

- con esclusione dei capitoli 5941, 5964, 5965, 5966, 5967, 5968, 5969 e 6771 dello stato di previsione del Ministerodel tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.), alle università (codice economico 5.7.2. dello stato di previsione dell'Universitàe della ricerca scientifica) ed all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni e dei danni di guerra (codici economici 5.1.1. e 5.1.2.) 5%

 

Per l'Ente poste italiane la predetta riduzione del 5 per cento è ragguagliata all'importo dei trasferimenti di bilancio nonché ai compensi convenzionali corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti.

Per il suddetto codice economico 5.7.2. dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la percentuale di riduzione è dell'1 per cento (5).

I capitoli 1256, 7324 e 7551 dello stato di previsione dello stesso Ministero vengono ulteriormente ridotti rispettivamente di lire 30, 100 e 30 miliardi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa (6).

 

Categoria IX - limitatamente ai seguenti codici:

a) codice 9.3.0. con esclusione dei capitoli 6853, 6857, 6868, dello stato di previsione del Ministero del tesoro; 1244, 1245, 4796 e 4797 dello stato di previsione del Ministero della difesa;

b) codice 9.9.0. 10%

Categorie X, XI e XII

con esclusione delle spese per danni bellici e pubbliche calamità (codice economico 10.9.1.), del capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché dei trasferimenti alle province ed ai comuni (codice economico 12.5.0.) e all'estero (codice economico 12.8.0.) 3%

Categoria XIII 10%

Categorie XIV, XV e XVI

con esclusione dei capitoli 9001, 9003 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (7).5%

 

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(1) Alinea così modificato dall'art. 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

(2) Categoria soppressa dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

(3) Categoria così modificata dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

(4) Categoria aggiunta dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

(5) Periodo così modificato dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

(6) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

(7) Categoria così modificata dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

2-bis. Per i capitoli della categoria IX e per quelli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con codice economico 5.7.2., i cui stanziamenti vengono destinati anche a retribuzioni a personale statale, nonché per i capitoli relativi alle indennità di servizio all'estero e assegni di sede, per quelli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione con codici economici 5.1.3., 5.1.5. e 5.7.9. e per il capitolo 1121 del medesimo stato di previsione, la riduzione di cui al comma 2 può essere modificata su proposta del Ministro competente, con corrispondente compensazione a carico di altri capitoli dei medesimi stati di previsione aventi natura discrezionale. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio (1).

 

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1995 cessa l'onere, a carico del bilancio dello Stato, relativo all'ammortamento dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), ai sensi dell'articolo 11, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'articolo 3, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), ai sensi del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749 (1).

 

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

3-bis. Il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 , è ridotto per l'anno 1997 di 160 miliardi di lire (1).

 

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

4. Le riduzioni di cui al comma 2, che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.

 

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5. Salvo quanto previsto nel comma 4, le spese, per le quali operano le riduzioni di cui al comma 2, non possono essere incrementate in misura superiore all'1 per cento annuo nel triennio 1996-1998, rispetto agli importi rideterminati per il 1995 ai sensi del medesimo comma 2.

 

 

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1995 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio (1).

 

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(1) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

 

Art.3

Interventi sulla finanza locale

 

1. Il riequilibrio dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti a province e comuni, è eseguito sulla base delle norme del presente decreto a decorrere dal 1995, a rettifica delle precedenti assegnazioni di tale anno e con le eccezioni di cui al comma 3 (1).

 

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(1) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444.

 

2. Ai fini di riequilibrio è stabilito per ciascun ente un fabbisogno standardizzato per i servizi indispensabili con utilizzo dei parametri monetari e dei determinanti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992 , fatta esclusione dei servizi relativi alla giustizia. Il fabbisogno è raffrontato alle risorse generali in atto godute e costituite da trasferimenti ordinari e consolidati, all'uopo unificati e per i comuni anche dal provento dell'ICI al 4 per mille con deduzione della perdita per INVIM. La determinazione del provento dell'ICI al 4 per mille si effettua, anche per gli altri fini previsti dalla legge, riproporzionando, se necessario, con criterio proporzionale, il gettito dell'ICI riscossa per il 1994, al netto delle detrazioni per l'abitazione principale (1). Dal computo dei contributi consolidati sono esclusi i contributi in favore del comune di Roma, previsti dal comma 26 dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e i contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 15 novembre 1989, n. 373, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali. Per il 1995 si utilizzano i dati considerati ai fini delle attribuzioni già comunicate per tale anno.

 

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(1) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

3. Per il 1995 dal complesso delle risorse erariali è detratta, a vantaggio dello Stato, per le province la somma complessiva di lire 70 miliardi e per i comuni la somma complessiva di lire 600 miliardi. La detrazione è effettuata in proporzione sulle differenze per maggiori risorse godute come definite rispetto a percentuali uniche di riferimento, separatamente per province e comuni. Non sono oggetto di detrazione il provento dell'ICI e i contributi minimi garantiti previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Le detrazioni sono effettuate entro i limiti dei contributi erariali ordinari e consolidati ancora dovuti per il 1995. Sono esclusi dalla detrazione per il 1995 gli enti dissestati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero dell'interno comunica gli importi delle riduzioni entro un mese dalla disponibilità dei dati dei proventi dell'ICI per il 1994.

 

 

4. Ferma restando anche per gli anni 1996 e seguenti la riduzione operata ai sensi del comma 3, a decorrere dal 1996, e per gli enti dissestati dal termine del periodo di risanamento, prosegue l'operazione di riallineamento del complesso dei contributi ordinari e consolidati in dodici anni, per tutti gli enti locali interessati (1). A tal fine, sono ricalcolate le percentuali di riallineamento per province e comuni e sono detratte quote delle eccedenze proporzionali alla durata del riequilibrio, contestualmente alla riassegnazione agli enti con situazioni di sottodotazione. L'elenco dei servizi indispensabili è aggiornato, prima di ciascun triennio, tenendo anche conto dei servizi a prevalente diffusione territoriale (2). La metodologia dei parametri monetari è gradualmente sostituita nei trienni successivi a quello 1996-1998 con metodologie di costo standard definite dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di ricerca per la finanza locale (2). Sono fatti salvi i contributi minimi garantiti previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono soppresse le lettere da a) ad e-bis) del comma 4 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992 , come modificato dal decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528 (3).

 

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(1) Periodo così sostituito dall'art. 3, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444, riportato alla voce Finanza locale.

(2) Il terzo ed il quarto periodo sono stati aggiunti dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

Art. 4

Servizio sanitario nazionale

 

1. A decorrere dall'anno 1995, il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 6,6 per cento.

 

 

2. Per l'anno 1995, il versamento in acconto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217, emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , è effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al comma 1; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 marzo 1995, sono individuate le modalità di attuazione.

 

 

3. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente per gli anni 1995, 1996 e 1997 è ridotto rispettivamente di lire 735 miliardi, lire 1.110 miliardi e lire 1.110 miliardi.

 

 

Art.5

Collegamento telematico

 

1. Fino alla data di attivazione del collegamento telematico di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura danno comunicazione su supporto informatico, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, entro tre giorni all'INPS e all'INAIL delle iscrizioni al registro ditte che comportino l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei soggetti interessati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le camere di commercio danno comunicazione su supporto informatico all'INPS e all'INAIL delle iscrizioni eventualmente non ancora comunicate (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

1-bis. Le domande di iscrizione di cui al comma 1 sono approvate o respinte entro trenta giorni dalla data di presentazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

 

 

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

Art. 6

Casellario dei trattamenti pensionistici

 

1. All'articolo unico del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

"1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il casellario centrale per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico:

a) dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

b) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero;

c) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;

d) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;

e) di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare.

2. Gli enti erogatori di pensione trasmettono annualmente, e trimestralmente per i trattamenti pensionistici da iscrivere o da cancellare in corso d'anno, al casellario centrale dei pensionati i dati e gli elementi necessari per la gestione del casellario stesso su supporto magnetico o per via telematica, secondo le specifiche di acquisizione e di trasmissione elaborate e comunicate agli enti interessati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. Le comunicazioni annuali al casellario centrale dei pensionati di cui al precedente comma devono essere effettuate entro il 30 novembre di ciascun anno e, relativamente al trattamento di pensione erogato nell'anno 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni trimestrali al casellario centrale dei pensionati relative alle iscrizioni e cancellazioni devono essere effettuate entro il mese successivo alla scadenza del trimestre stesso.

4. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono trasmettere al casellario delle pensioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi ai trattamenti pensionistici che verranno erogati nel corso dello stesso anno.

5. Entro il mese di giugno dello stesso anno, sulla base dei dati e degli elementi di cui al comma precedente, il casellario centrale dei pensionati, mediante l'utilizzo di procedure automatizzate, individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici, calcola l'aliquota dei percipienti, determina le detrazioni spettanti e comunica all'ente che eroga il trattamento di minore importo, l'aliquota di imposta e le detrazioni da operare, nonché gli eventuali contributi da trattenere.

6. A partire dalla data della comunicazione, l'ente che eroga il trattamento di minore importo provvede ad assoggettare a tassazione il trattamento pensionistico che corrisponde, integrando le disposizioni degli articoli 23 e 29, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con gli elementi risultanti dalla comunicazione fornita dal casellario delle pensioni.

7. Entro il termine previsto dai citati articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ciascun ente erogatore di trattamenti pensionistici effettua le consuete operazioni di conguaglio relativamente ai trattamenti corrisposti e, entro il 28 febbraio dell'anno successivo consegna al percipiente la relativa certificazione unica, fiscale e contributiva, di cui all'articolo 7-bis dello stesso decreto, annotando sulla stessa che è stata applicata la presente disposizione.

 

 

Art.7

Comunicazioni obbligatorie

 

1. La mancata trasmissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli elementi necessari per l'impianto del casellario centrale dei pensionati - di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni - entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la mancata comunicazione entro novanta giorni dalla liquidazione delle prestazioni, delle notizie relative ai singoli pensionati, configura omissione di atti d'ufficio da parte del legale rappresentante dell'ente o organismo tenuto alle comunicazioni.

 

 

2. Ferme restando le responsabilità previste al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno nominati commissari ad acta per la trasmissione delle informazioni omesse.

 

 

3. Le comunicazioni di cui al comma 1 saranno effettuate a mezzo di collegamenti telematici, ove gli enti dispongano di adeguate strutture informatiche, ovvero a mezzo supporto magnetico secondo modalità da stabilire di comune accordo.

 

 

4. L'ottavo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è abrogato.

 

 

Art. 8

Personale pubblico (1)

 

(1) Articolo soppresso dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

Art. 9

Mutui per lo sviluppo

 

1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i princìpi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 540 miliardi per l'anno 1996.

 

 

2. A valere sul limite di impegno di cui al comma 1 il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito nazionale ed esteri, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato.

 

 

3. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 2 sono destinate al mantenimento e allo sviluppo della base produttiva nonché al potenziamento della dotazione infrastrutturale nelle aree di cui al comma 1. Al riparto delle somme stesse tra le predette finalità provvede il CIPE, che individua altresì, con riferimento all'utilizzo di tutte le risorse che si rendono disponibili per lo scopo, le modalità dell'intervento pubblico in favore del settore produttivo. A tale fine dovranno tra l'altro essere disciplinati meccanismi e procedure per l'automatica applicazione dei benefici e previste misure idonee a favorire, anche attraverso un apposito fondo di garanzia, il consolidamento delle passività delle piccole e medie imprese, in linea con quanto disposto dall'art. 11, comma 2-bis, del D.L. 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1994, n. 598.

 

 

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede per gli anni 1996 e 1997 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro.

 

 

Art. 9-bis

Possibilità di modifica delle aliquote dell'ICI per l'anno 1995 (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, i comuni possono deliberare modifiche alle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1995 entro il 30 giugno 1995.

 

 

2. Per l'anno 1995, il versamento di acconto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è calcolato in relazione alle aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 1995; l'eventuale compensazione fra l'ammontare dell'imposta conseguente alle aliquote vigenti alla data predetta e quella relativa all'applicazione delle aliquote deliberate successivamente dal comune, è operata in sede di versamento dell'imposta a saldo (1).

 

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

 

Art. 10

Variazioni di aliquote

 

1. Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura del 9 e del 13 per cento sono elevate, rispettivamente, al 10 e al 16 per cento.

 

 

2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta:

a) [al 4 per cento per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici, di sostanze farmaceutiche e di articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la Farmacopea ufficiale] (1);

b) al 16 (2) per cento per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di:

1) carni e parti commestibili, compresi la ventresca e il lardo, degli animali della specie bovina e suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (vv.dd. ex 02.01 - ex 02.05 - ex 02.06);

2) salsicce, salami e simili di carni totalmente o parzialmente suine (v.d. ex 16.01);

2-bis) prosciutto cotto (v.d. ex 16.02) (3) (4);

2-ter) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (ex 01.02), e suina (ex 01.03) (5).

 

 

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(1) Lettera prima modificata dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85 e successivamente abrogata dall'art. 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

(2) Per la riduzione temporanea dell'imposta al 10 per cento, vedi l'art. 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669

(3) Numero aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

(4) Numero così modificato dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

(5) Numero aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

2-bis. All'art. 4, primo comma, D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 è aggiunto il seguente numero:

"8-bis) ai trasporti delle merci di cui è accertata la provenienza da o la destinazione verso altri Paesi comunitari" (1).

 

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

3. Sostituisce il n. 120 e aggiunge il n. 123-bis alla tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (1).

 

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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

4. È abrogato il comma 4 dell'articolo 4 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133.

 

 

 

5. Gli aumenti di aliquote disposti nella presente sezione non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il giorno antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti dei soggetti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto entro il 31 dicembre 1995.

 

 

 

6. Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alle aliquote del 10 per cento e del 16 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, rispettivamente, del 9,10 per cento e del 13,80 per cento o, in alternativa, dividendolo, rispettivamente, per 110 e per 116, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

 

 

 

Art. 10-bis

Modifica dell'art. 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

1. All'art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale."

 

 

Art. 11

Servizio telegrafico nazionale

 

1. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 16 è sostituito dal seguente:

"le prestazioni relative ai servizi postali".

 

 

Art. 12

Applicazione dell'imposta sulle importazioni di supporti informatici

 

1. All'articolo 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente:

"Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaborare prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti."

 

 

Art. 13

Acquisti effettuati da ambasciate e organizzazioni internazionali

 

1. All'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (1).

 

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(1) Sostituisce il quarto comma dell'art. 72, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Art. 14

Costruzioni rurali

 

1. Alla tabella A, parte seconda, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 21-bis è sostituito dal seguente:

"21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, comma 3, lettere c) ed e), del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133."

 

 

2. All'articolo 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, i commi 4, 5 e 6 sono così modificati:

"4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui all'articolo 35, terzo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonché del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso articolo 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all'art. 52, secondo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall'art. 9, comma 8, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con più di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto può essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della L. 28 febbraio 1985, n. 47. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. «La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione». Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalità di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione.

5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 1995, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995. È consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 15 dicembre 1995, purché la domanda sia stata presentata nei termini. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate, in adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25 novembre 1994, n. 649, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il 15 dicembre 1995.

6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della L. 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 marzo 1996. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio purché sia stato richiesto nei termini di cui all'art. 35 della L. 28 febbraio 1985, n. 47." (1)

 

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(1)Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

Art. 14-bis

Recupero contributi agricoli

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

1. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è prorogato al 31 dicembre 1995. Conseguentemente fino a tale data sono sospesi i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati.

 

 

2. All'art. 18, comma 6, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «1993 e precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «1994 e precedenti» (1).

 

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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

Art. 15

Applicazione dell'imposta sui corrispettivi delle cessioni dei fabbricati (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 35, comma quarto, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo coordinato alla Legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto non si procede a rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C, salvo che da atto o documento il corrispettivo risulti di maggiore ammontare, se lo stesso è indicato nell'atto in misura non inferiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Qualora l'immobile non sia ancora iscritto in catasto con attribuzione di rendita, si applicano le disposizioni in materia di procedura di accatastamento degli immobili urbani di cui all'articolo 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, con esclusione di quelle recate dall'ultimo periodo del comma 1. L'ufficio tecnico erariale invia, a norma del comma 2 del suddetto articolo 12, il certificato catastale anche alle parti contraenti. In tale caso nel termine di dieci giorni dal ricevimento del certificato il cedente può emettere fattura per l'importo eccedente l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.

 

 

1-bis. Per le unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 1. In tale caso, nel termine di dieci giorni dall'eventuale notifica della rendita catastale definitiva, il cedente può emettere fattura per l'importo eccedente l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (1).

 

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(1) Comma aggiunto dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323.

 

2. L'ufficio del registro comunica all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente se il contribuente non si è avvalso delle disposizioni di cui all'articolo 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, ovvero se il corrispettivo della cessione risulta inferiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

 

 

2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle cessioni di fabbricati effettuate nei confronti degli utilizzatori in esecuzione di contratti di locazione finanziaria (1).

 

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

Art. 16

Applicazione dell'imposta sui contributi previdenziali

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto concorrono a formare la base imponibile le maggiorazioni, rapportate al corrispettivo, delle quali è prevista la rivalsa per legge, addebitate dai soggetti iscritti in albi professionali a titolo di contributo integrativo dovuto alla cassa di previdenza e di assistenza di appartenenza. Tuttavia, le maggiorazioni non rilevano ai fini della determinazione del predetto contributo integrativo.

 

 

Art. 16-bis

Modifiche in materia di autoconsumo e di rettifica della detrazione IVA (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli articoli 2, 3 e 13 sono così modificati:

"Art. 2 Cessioni di beni

1. Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

2.Costituiscono inoltre cessioni di beni:

1) le vendite con riserva di proprietà;

2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;

3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;

4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;

5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19, si considera destinato a finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione l'impiego di beni per l'effettuazione di operazioni diverse da quelle imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 74, commi primo, quinto e sesto, nonché delle operazioni di cui al terzo comma del presente articolo e all'art. 3, quarto comma;

6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica.

3.Non sono considerate cessioni di beni:

a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;

b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda;

c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9 lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;

e) i conferimenti in società e altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari;

f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari;

g) omissis;

h) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati dal cedente senza poter detrarre la relativa imposta per effetto dell'articolo 19, secondo comma, lettere da a) a e-quater);

i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;

l) le cessioni di paste alimentari; le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; le cessioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;

m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 Prestazioni di servizi

1. Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per altre finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione.

2. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;

2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;

3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;

4) le somministrazioni di alimenti e bevande;

5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

3. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

4. Non sono considerate prestazioni di servizi:

a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2, L. 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;

b) i prestiti obbligazionari;

c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2;

d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art. 2;

e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;

f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;

g) omissis;

h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo.

5. Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:

a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;

b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;

c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;

d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.

Art.13 Base imponibile

1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

2. Agli effetti del comma precedente i corrispettivi sono costituiti:

a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato;

b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al n. 3) dell'art. 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;

c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni e per quelle di cui all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; per le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, secondo periodo, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi;

d) per le operazioni permutative di cui all'art. 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;

e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione.

3. Per le cessioni di beni indicati alla lettera e-bis) del secondo comma dell'articolo 19 la base imponibile è ridotta alla metà qualora la detrazione dell'imposta relativa al loro acquisto o importazione da parte del cedente sia stata operata con la riduzione prevista nella disposizione stessa."

 

 

Art 17

Modificazioni aliquote accise

 

1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:

a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) da L. 1.019.050 a L. 1.111.490 per 1000 litri;

b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da L. 911.040 a L. 1.003.480 per 1000 litri;

c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento da L. 344.560 a L. 415.990 per 1000 litri;

d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69) da L. 676.040 a L. 747.470 per 1000 litri;

e) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione da L. 515.240 a L. 591.640 per 1000 kg e per combustione da L. 282.820 a L. 359.220 per 1000 kg.

 

 

 

2. L'aliquota agevolata degli oli da gas o gasolio per uso agricolo di cui al punto 6 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come sostituito dall'articolo 2-undecies, comma 3, del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è aumentata dal 13 al 30 per cento dell'aliquota normale.

 

 

 

3. Gli aumenti stabiliti nel comma 1 si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale; l'aumento dell'aliquota di cui al comma 2 si applica anche alle quantità di gasolio giacenti alla stessa data presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, della legge 11 maggio 1981, n. 213.

 

 

 

4. Le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano per combustione per usi civili sono aumentate nelle seguenti misure:

a) usi domestici di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986: da L. 50 a L. 86 al mc;

b) usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: da L. 115 a L. 151 al mc;

c) altri usi civili: da L. 296 a L. 332 al mc.

 

 

 

5. Per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano i seguenti aumenti:

a) da L. 38 a L. 74 per gli usi di cui alle lettere a) e b) del comma 4;

b) da L. 202 a L. 238 per gli altri usi civili.

 

 

 

6. Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica sono stabilite, per ogni kWh di energia impiegata, nelle seguenti misure :

a) L. 9,10 per qualsiasi applicazione nelle abitazioni. I consumi di energia elettrica nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo di cui alla tabella A-2, punto 1, lettera a), allegata al provvedimento n. 15 del 14 dicembre 1993 del CIP sono esenti dall'imposta;

b) L. 4,10 fino a 200 mila kWh di consumo al mese e L. 2,45 per l'ulteriore consumo mensile, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dall'abitazione. È soppresso il trattamento agevolato previsto per i consumi di energia elettrica esonerati dall'applicazione del sovrapprezzo termico.

 

 

7. I criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione della giunta del CIP, citata nel comma 6, lettera a), per la determinazione dei prezzi relativi alle forniture per usi domestici, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente, quando il consumo mensile risulti superiore ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, valgono anche ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale di consumo e delle relative addizionali. Le somme relative ai maggiori proventi delle addizionali sono versate direttamente ai comuni(1).

 

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(1) Comma così modificato dall'art. 10, comma 10, L. 13 maggio 1999, n. 133.

 

8. L'aliquota d'imposta stabilita nel comma 6, lettera a), si applica a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 1996 e quelle stabilite nei commi 4, 5 e 6, lettera b), si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla data di applicazione delle predette aliquote, considerando costante il consumo nel periodo. Lo stesso criterio si applica anche per individuare i consumi da assoggettare alla nuova imposizione da parte delle aziende non distributrici di energia elettrica.

 

 

 

9. L'imposta di consumo sugli oli lubrificanti è aumentata da L. 1.040.000 a L. 1.260.000 per tonnellata.

 

 

 

Art. 18

Detrazioni ai fini IRPEF

 

01. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, le parole: «ridotta del 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ridotta del 20 per cento» (1).

 

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(1) Comma così premesso dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

1. Negli articoli 13-bis, comma 1, 110-bis, comma 1, 113, comma 2-bis, 114, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».

 

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 19

Aumento dell'aliquota dell'IRPEG

 

1. Nell'articolo 91, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «37 per cento».

 

 

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

3. I versamenti in acconto dovuti dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuati tenendo conto dell'aumento di cui al comma 1.

 

 

Art. 19-bis

Sanatoria per irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni I.V.A.

 

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 30 giugno 1996 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa nonché quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 5 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 15 dicembre 1996 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 maggio 1995; con lo stesso decreto sono stabilite modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari (1).

 

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(1) Comma modificato prima dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250 e poi dall'art. 1, D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

 

2. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nel primo periodo del terzo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per le violazioni indicate nei successivi commi. Le pene pecuniarie sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. In caso di mancato o insufficiente versamento si applicano gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno.

 

 

3. Sono considerate valide:

a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;

b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, entro il 30 giugno 1996 ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995 (1);

c) le dichiarazioni dei redditi di cui alla lettera b) non sottoscritte in violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 8 del predetto decreto n. 600 del 1973;

d) le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, considerate omesse ai sensi dell'articolo 37 dello stesso decreto, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, entro il 30 giugno 1996 ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995.

 

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(1) Il comma 3 è stato così modificato prima dall'art. 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 e poi dall'art. 1, D.L. 8 agosto 1996, n. 437 .

 

4. Non si applicano le pene pecuniarie previste:

a) dall'articolo 46, primo comma, e dall'articolo 47, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni di cui al comma 3, lettera b);

b) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , per le dichiarazioni presentate e pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese;

c) dall'articolo 13, secondo comma, del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;

d) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme al concessionario incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;

e) dall'articolo 43, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 30 giugno 1996 (1);

f) dall'articolo 7, secondo, terzo e quarto comma, del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627; le violazioni per le quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978 ;

g) dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione della ricevuta o di emissione della stessa con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale;

h) dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione dello stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quello reale;

i) dall'articolo 45 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di omessa presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

 

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(1) Lettera così modificata dall'art. 1, D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

 

5. Per ciascuno dei periodi di imposta a cui si riferiscono le violazioni indicate al comma 1 è dovuta, con la loro estinzione ad ogni effetto, la somma: a) di lire 1.000.000 per le persone fisiche, per le società semplici e per gli enti non commerciali; b) di lire 1.500.000 per le società commerciali di persone; c) di lire 2.500.000 per le società di capitali e per gli enti commerciali aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, fino a lire 5 miliardi; d) di lire 5.000.000 per le società di capitali ed enti commerciali aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, superiore a lire 5 miliardi, nonché per le società diverse da quelle di cui alle lettere precedenti non residenti e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dal capitale sociale. La somma deve essere versata entro la stessa data di presentazione dell'istanza ovvero, a richiesta del contribuente, in quattro rate costanti con scadenza, la prima l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza e le altre rispettivamente l'ultimo giorno del sesto, nono e dodicesimo mese successivi alla presentazione dell'istanza. La rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera i tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 10 per cento annuo.

 

 

5-bis. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dall'articolo 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 30 giugno 1996 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data del 17 agosto 1996 o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi al 30 giugno 1996, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 17 agosto 1996 a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo (1).

 

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(1) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

 

6. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi.

 

 

7. Gli uffici competenti devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché l'attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel secondo periodo del comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.

 

 

8. I versamenti delle somme di cui al comma 5 sono eseguiti a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751. Le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonché quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni (1).

 

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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

Art. 20

Acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese

 

1. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 1995 è dovuto l'acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre 1992, n. 461, e al D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1994, n. 656, in misura pari al 35 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, nei termini e con le modalità previste per le imposte sui redditi (1) .

 

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(1) Articolo così modificato dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

Art. 21

Fusioni o scissioni societarie

 

1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995 si considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che venga corrisposta, nei termini indicati nel comma 3, una somma pari al 20 per cento dei maggiori valori di cui si intende ottenere il predetto riconoscimento. Relativamente ai maggiori valori per i quali non ci si avvalga delle disposizioni del presente articolo resta impregiudicato il regime tributario che sarebbe altrimenti applicabile.

 

 

2. Le somme corrisposte in applicazione della disposizione del comma 1 sono indeducibili e possono essere imputate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo delle somme stesse.

 

 

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dal comma 1 devono chiederne l'applicazione con apposita istanza da presentare all'ufficio delle entrate competente per territorio e versare il 60 per cento delle somme dovute entro il 20 dicembre 1995 e la restante parte in due quote di pari importo, scadenti rispettivamente il 20 dicembre 1995 e il 28 febbraio 1996. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi (1).

 

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250 , e poi dall'art. 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

 

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

 

 

Art. 22

Imposte sostitutive su riserve o fondi in sospensione di imposta

 

1. Le riserve e i fondi in sospensione d'imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento e di quelli indicati nei commi successivi, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento. Tra le riserve ed i fondi in sospensione d'imposta si ricomprendono i fondi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la parte trasferita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del predetto decreto.

 

 

2. I saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 3 per cento.

 

 

3. Le riserve e i fondi di cui al comma 1 e i saldi attivi di cui al comma 2, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società o dell'ente e, in caso di distribuzione, non sono soggetti alla maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In caso di distribuzione dei predetti saldi attivi non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

 

 

4. Nei confronti dei soggetti che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dell'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, la differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al 20 per cento. Come valore delle azioni o quote si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento, si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva.

 

 

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche nei confronti delle società di assicurazioni che hanno effettuato operazioni di concentrazione previste dall'art. 79, L. 22 ottobre 1986, n. 742.

 

 

6. Il credito d'imposta di cui all'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotto al 25 per cento, qualora la distribuzione dell'ammontare corrispondente alle riserve o fondi di cui al comma 1, e ai saldi attivi di cui al comma 2, al netto dell'imposta sostitutiva, sia deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e quella corrispondente alle riserve o fondi di cui al comma 4, entro il terzo esercizio successivo; in tali casi la società che distribuisce le riserve o i fondi deve rilasciare al percipiente un apposito certificato dal quale risultino gli utili per i quali spetta il credito di imposta in misura ridotta.

 

 

7. Nel caso in cui le azioni o quote ricevute, il cui costo sia stato aumentato ai sensi del comma 4, vengono cedute a titolo oneroso, assegnate ai soci, destinate al consumo personale o familiare dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ha riguardo, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, al costo delle azioni o quote prima dell'aumento stesso. All'impresa o alla società che ha effettuato le predette operazioni è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile alle azioni o quote che formano oggetto delle operazioni stesse.

 

 

8. All'art. 27, L. 23 dicembre 1994, n. 724 è agginto il seguente periodo:

"La fusione tra società che hanno posto in essere operazioni di concentrazione ai sensi dell'art. 34 della L. 2 dicembre 1975, n. 576, dell'art. 10 della L. 16 dicembre 1977, n. 904, e dell'art. 79 della L. 22 ottobre 1986, n. 742, non costituisce realizzo della plusvalenza ancora in sospensione di imposta, a condizione che detta plusvalenza trovi evidenza in una riserva che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ".

 

 

9. Relativamente alle fusioni indicate nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 8 del presente articolo, poste in essere in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la plusvalenza in sospensione di imposta non si considera realizzata a condizione che la riserva ivi prevista risulti evidenziata nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo possono essere applicate anche alla predetta riserva.

 

 

10. Le imposte sostitutive indicate nei precedenti commi sono indeducibili e possono essere computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva stessa.

 

 

11. L'applicazione delle imposte sostitutive va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministro delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imposte sostitutive vanno versate entro il 20 dicembre 1995; a richiesta del contribuente tale versamento può essere effettuato in ragione del 50 per cento entro il predetto termine e, per la differenza, in parti uguali entro il 31 gennaio 1996 e il 30 aprile 1996, maggiorata degli interessi nella misura del 9 per cento annuo. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte sostitutive nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi (1) (2).

 

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(1) Comma modificato prima dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85 e poi, limitatamente al comma 11 dell'art. 22 e al comma 5 dell'art. 23, dall'art. 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

(2) Il termine del 30 giugno 1995 è stato così modificato dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

 

Art. 23

Società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218

 

1. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare in tutto o in parte un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura del 18 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti, ad esclusione dei titoli diversi dalle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie nonché dell'avviamento, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'applicazione dell'imposta deve, comunque, riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto (1).

 

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(1) Comma modificato prima dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85 e poi, limitatamente al comma 11 dell'art. 22 e al comma 5 dell'art. 23, dall'art. 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

 

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile a decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra società, la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima società (1).

 

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(1) Comma modificato prima dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85 e poi, limitatamente al comma 11 dell'art. 22 e al comma 5 dell'art. 23, dall'art. 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

 

3. Le società di cui al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al 14 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non è riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o società conferente (1).

 

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(1) Comma modificato prima dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85 e poi, limitatamente al comma 11 dell'art. 22 e al comma 5 dell'art. 23, dall'art. 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

 

4. Se la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della L. 30 luglio 1990, n. 218, si è fusa con la società conferente l'imposta sostitutiva è applicata sulla differenza tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2.

 

5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta con apposita istanza su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'imposta sostitutiva va versata entro il 20 dicembre 1995; il versamento può essere effettuato in ragione del 60 per cento entro la stessa data e, per la differenza, in parti uguali, entro il 31 gennaio 1996 ed il 30 aprile 1996, maggiorata degli interessi nella misura del 9 per cento annuo (1).

 

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(1) Comma modificato prima dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85 e poi, limitatamente al comma 11 dell'art. 22 e al comma 5 dell'art. 23, dall'art. 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

 

Art. 24

Società che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218

 

1. Nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, in tutto o in parte, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 23, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non è considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle società conferitarie.

 

 

Art. 25

Determinazione delle plusvalenze o minusvalenze

 

1. (Comma soppresso dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85).

 

 

2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotto al 25 per cento qualora la distribuzione dell'ammontare corrispondente alle riserve o fondi che si considerano assoggettati ad imposta sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. In tal caso la società che distribuisce le riserve o fondi deve rilasciare al percipiente un apposito certificato dal quale risultino gli utili per i quali spetta il credito d'imposta in misura ridotta.

 

 

3. Per le società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la successiva fusione con la società conferitaria non costituisce realizzo della plusvalenza ancora in sospensione d'imposta, a condizione che detta plusvalenza trovi evidenza in una riserva che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite. Si applica l'articolo 22, comma 9 (1).

 

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

Art. 26

Disposizioni attuative

 

1. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva stessa. Non concorrono a formare il reddito le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell'onere relativo all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell'articolo 23.

 

 

2. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

 

 

3. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli da 23 a 25 si applicano anche alle operazioni di conferimento, effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, i cui atti siano perfezionati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma comunque entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, nonché, per le operazioni di conferimento i cui atti siano stati perfezionati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, alle operazioni di fusione previste dall'articolo 23, comma 4, perfezionate entro il predetto termine. Per tali operazioni come valore dei beni e come valore delle azioni si assume quello iscritto in contabilità in dipendenza del conferimento o della fusione e l'imposta deve essere versata in unica soluzione entro un mese dal perfezionamento dell'atto di conferimento o di fusione. Per le operazioni di conferimento perfezionate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto gli effetti previsti dalle disposizioni dei precedenti periodi non si producono qualora le società destinatarie dei conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, partecipino ad una operazione di fusione o di scissione con la società conferente entro l'esercizio successivo a quello nel corso del quale è stato perfezionato il conferimento (1).

 

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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 23 a 26 del presente decreto.

 

 

Art. 27

Società di comodo

 

1. Alla Legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'articolo 30 è cosi modificato:

"Art. 30 Società di comodo. Valutazione dei titoli.

1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando: a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività; 3) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 4) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 5) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 6) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6-bis) alle società con un numero di soci non inferiore a 100.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 3 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.

4-7. Se il reddito dichiarato dalle società o dagli enti che si presumono non operativi risulta inferiore a quello minimo di cui al comma 3, il reddito può essere determinato induttivamente in misura pari a quella presunta, anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riguardante il potere di procedere ad accertamento parziale. Tale accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

8. omissis

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994.

10. A decorrere dal 1° gennaio 1995, nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazione in società di persone ed equiparate non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società."

 

 

Art. 28

Svalutazioni e perdite derivanti da società collegate estere

 

1. omissis

 

2. La disposizione del comma 1 si applica per le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito i cui presupposti di deducibilità si verificano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e relativamente agli utili percepiti da tale data.

 

 

Art. 29

Perdite di impresa

 

1. I commi 1 e 3 All'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i commi 1 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 80 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66 . Si applicano le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 1-ter del citato articolo 84 (1)."

 

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(1) Comma infine modificato dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

 

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione alle perdite dichiarate in precedenti periodi di imposta.

 

3. È abrogato il comma 10 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 

Art. 30

Trasferimento di sede all'estero

 

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

"Art. 20-bis Trasferimento all'estero della residenza

1. Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali e le società di persone si applica l'articolo 17, comma 1, lettere g) e l).

2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione."

 

 

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite specifiche modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20-bis del testo unico indicato nel comma 1, mediante approvazione di appositi modelli e dei relativi allegati, per la indicazione dei beni e degli altri elementi patrimoniali e reddituali relativi all'impresa e di quelli attribuiti alla stabile organizzazione. Con lo stesso decreto possono essere individuate idonee misure cautelari o di garanzia per il pagamento delle imposte dovute anche a seguito di rettifica delle dichiarazioni o di accertamenti effettuati ai fini delle imposte sul reddito.

 

 

Art. 31

Spese di rappresentanza degli esercenti arti e professioni

 

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'articolo 50 è così modificato:

"Art. 50 Dterminazione del reddito di lavoro autonomo

1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi.

3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale, anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati.

3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento (1).

4. Non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia e manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e alle autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici. Per i ciclomotori, nonché per i motocicli, le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a quella indicata nel periodo precedente, la deduzione è ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente a un solo automezzo o, nel caso di esercizio dell'arte o professione in forma associata o da parte di società semplici, a un solo automezzo per ciascun associato o socio.

5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis), anche le quote delle indennità di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 17 maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'articolo 95.

6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti (2).

7. (Comma abrogato dall'art. 4, L. 30 dicembre 1991, n. 413).

8. Il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale, ridotto del 5 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; la riduzione è pari al 7 per cento, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore a lire quaranta milioni e il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; la riduzione non si applica alla parte dei compensi che supera l'ammontare di cento milioni di lire e alle indennità percepite per la cessazione del rapporto. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 53 sono costituiti." dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lettere c), d), ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese.

8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purché stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (3).

 

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(1)Comma aggiunto dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(2)Comma aggiunto dall'art. 3, comma 21, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(3)Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

 

2. Le disposizioni contenute nel comma 1, lettere a) e c), si applicano per le spese sostenute e per i beni ivi indicati, acquistati dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 32

Transazioni e somme risarcitorie

 

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'articolo 16 è così modificato:

"Art. 16 Tassazione separata

1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;

a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti; b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 50 e al comma 2 dell'articolo 49;

c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 53, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

c-bis) l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;

d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;

e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;

f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a);

g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;

g-bis) plusvalenze di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 67 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;

m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società, la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;

n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 44, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo.

2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.

3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente."

 

 

 

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano alle somme e ai valori percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 33

Rimborsi per trasferte

 

1. All'articolo 62 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel."

 

 

2. All'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 6 è aggiunto il perido seguente:

" Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'articolo 95."

 

 

3. Gli importi di lire 60.000 e 100.000 indicati nell'articolo 48, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentati rispettivamente a lire 90.000 e lire 150.000.

 

 

4. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano alle spese sostenute per trasferte effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

5. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, possono essere adeguati annualmente gli importi di cui agli articoli 48, comma 4, e 62, comma 1-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

 

Art. 34

Elenchi riepilogativi

 

1. Gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarità od inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all'integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la disponibilità dei dati esatti, inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un ufficio doganale abilitato ovvero a comunicare all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità e le inesattezze riscontrate. La presentazione degli elenchi presso gli uffici abilitati può essere effettuata anche a mezzo raccomandata ed in tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini, farà fede il timbro postale.

 

 

2. (Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

 

 

3. (Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

 

4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, previa comunicazione da parte della Guardia di finanza o degli altri uffici abilitati dell'Amministrazione finanziaria delle violazioni da essi rilevate. Ai fini dell'accertamento delle omissioni e delle irregolarità di cui ai commi precedenti e per le relative controversie si applicano le disposizioni previste dagli articoli 51, 52, 59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli uffici doganali possono altresì effettuare i controlli necessari per l'accertamento delle anzidette violazioni nonché delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del medesimo decreto.

Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale. (1)

 

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 5, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286.

 

5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , i cui limiti edittali sono ridotti alla metà nei casi di ottemperanza all'invito di cui al comma 1; si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e agli ultimi due periodi del comma 3 per i casi ivi previsti (1).

 

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

 

6. Sono abrogati il comma 7 dell'articolo 54, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, ed il comma 4 dell'articolo 6, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75.

 

 

Art. 35

Regolarizzazione degli elenchi presentati

 

1. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni sanzionatorie di carattere tributario richiamate nell'articolo 34, per l'omessa presentazione e per le omissioni, irregolarità ed inesattezze nella compilazione degli elenchi riepilogativi, commesse e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la pena pecuniaria nella misura di quattrocentomila per ciascun elenco; tale misura è ridotta alla metà nei casi di violazioni non ancora contestate alla data anzidetta, sempre che le stesse siano spontaneamente regolarizzate dal trasgressore mediante presentazione degli elenchi omessi o rettificati entro il 20 dicembre 1995 agli uffici competenti a riceverli. Le pene pecuniarie nella misura sopra indicata si applicano a condizione che al loro versamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si provveda entro il 20 dicembre 1995 e, in tal caso, se le violazioni hanno anche rilevanza statistica, non sono applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34. La pena pecuniaria non si applica nei casi di cui agli ultimi due periodi del comma 3 dell'articolo 34. Resta salva per il trasgressore la facoltà di optare, ove ne ricorrano le condizioni, per la definizione della violazione ai sensi dell'articolo 2-quinquies del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 (1).

 

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

 

2. Gli uffici, in sede di controllo degli elementi in proprio possesso o acquisiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 34, nonché per le violazioni definite ai sensi dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, possono, ove occorra, invitare i trasgressori a comunicare i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità e le inesattezze riscontrate; in tali casi la mancata ottemperanza all'invito entro trenta giorni dal ricevimento comporta l'applicabilità della pena pecuniaria in misura non inferiore a lire un milione e non superiore a lire quattro milioni per ciascun elenco, ovvero in misura non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecentomila se l'omissione, l'irregolarità o l'inesattezza riguarda la compilazione di singole righe; in ogni caso l'ammontare delle sanzioni complessivamente irrogate per ciascun elenco non può superare l'importo di lire quattro milioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle irregolarità commesse prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415.

 

 

Art. 36

Base imponibile

 

1. Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonché i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma (1).

 

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

2. I soggetti che esercitano il commercio a norma del comma 1 possono optare per l'applicazione del regime ivi previsto anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari.

 

 

3. I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai precedenti commi possono, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I e II del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dandone comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella relativa dichiarazione annuale.

 

4. I soggetti che applicano l'imposta secondo le disposizioni del comma 1 non possono detrarre l'imposta afferente l'acquisto, anche intracomunitario, o l'importazione dei beni usati, degli oggetti d'arte e di quelli d'antiquariato o da collezione, compresa quella afferente le prestazioni di riparazione o accessorie; se hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3 la detrazione spetta, ma con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione assoggettata a regime ordinario, previa annotazione, nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della fattura o bolletta doganale relativa al bene acquistato o importato, ed è esercitata nella liquidazione in cui tale operazione è computata.

 

 

5. La differenza di cui al comma 1 è stabilita in misura pari:

a) al 60 per cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza, ovvero non è determinabile;

b) al 50 per cento del prezzo di vendita, per i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante; la percentuale è ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di prodotti editoriali di antiquariato (1);

b-bis) al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato (2);

b-ter) al 50 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione e di collezioni di francobolli nonché di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche (2).

 

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

 

6. Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalità indicate al comma 8, il margine è determinato globalmente, in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento, per le attività di commercio diverse da quelle indicate nel comma 5, lettere b), b-bis) e b-ter), di veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione, nonché per le cessioni di confezioni di materie tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, nonché di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore ad un milione di lire. In caso di cessione all'esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l'esportazione è effettuata. Se l'ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l'eccedenza può essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo. Non è consentita l'opzione di cui al comma 3 nell'ipotesi di applicazione del margine globale (1).

 

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

 

7. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze la disposizione di cui al comma 5, lettera b), può essere estesa, per esigenze di accertamento, ad altri settori di attività e la disposizione di cui al comma 6 può essere estesa ad altre attività o operazioni per le quali l'applicazione del regime ordinario del margine rende difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta.

 

 

8. L'opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività. Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.

 

 

9. Le cessioni dei beni indicati nel comma 1 sono soggette alla disciplina stabilita nel presente articolo, con esclusione di quella di cui al comma 6, anche se effettuate da soggetti che non esercitano attività di commercio degli stessi.

 

10. Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le cessioni di mezzi di trasporto usati da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ovvero dell'imposta di registro, né della addizionale regionale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Gli emolumenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 1° settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprietà (1).

 

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

 

Art. 37

Operazioni con l'estero e volume d'affari

 

1. Per i soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 36 la differenza ivi prevista è non imponibile in caso di cessione ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e in caso di cessione ai sensi degli articoli 38-quater, 71 e 72 dello stesso decreto.

 

 

2. Gli acquisti dei beni di cui all'articolo 36, assoggettati al regime ivi previsto nello Stato membro di provenienza, non sono considerati acquisti intracomunitari. Per le cessioni degli stessi beni non si applicano le disposizioni degli articoli 40, comma 3, 41 e 58, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

 

 

3. Agli effetti del calcolo della percentuale del 10 per cento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, si tiene conto degli ammontari delle differenze di cui al comma 1, al netto delle operazioni di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nel volume d'affari si tiene conto dell'ammontare imponibile di tutte le operazioni di cui all'articolo 36 registrate per l'anno.

 

 

4. Salvo quanto disposto nel comma 3, per i soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 36 il volume d'affari è costituito dall'ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari, al netto dell'imposta relativa al margine.

 

 

Art. 38

Fatturazione e registrazione

 

1. I soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 36, nella fattura non possono indicare l'ammontare dell'imposta separatamente dal corrispettivo. Ferma restando, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'emissione della fattura e la registrazione a norma dell'articolo 23 dello stesso decreto sono comunque obbligatorie per le operazioni di cui all'articolo 36, comma 3, del presente decreto (1).

 

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

2. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 dell'articolo 36, tranne quelli di cui al comma 9 dello stesso articolo, devono annotare in un apposito registro gli acquisti e le cessioni dei beni ivi considerati con l'indicazione della data della relativa operazione, della natura, qualità e quantità dei beni acquistati o ceduti, del prezzo di acquisto, al lordo dell'eventuale imposta, e del corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativa alla cessione, nonché della differenza tra tali ultimi importi. Le annotazioni relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalità e nei termini di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; quelle relative agli acquisti, con riferimento alla relativa data, devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita. L'ammontare complessivo delle differenze positive relative alle operazioni di acquisto e rivendita del periodo di riferimento, distinto per aliquota, deve essere annotato separatamente nel registro di cui all'articolo 24 del citato decreto n. 633 del 1972 , ai fini della liquidazione dell'imposta a norma degli articoli 27 e 33 dello stesso decreto ed entro il termine ivi previsto.

 

 

3. I contribuenti che determinano la differenza imponibile a norma dell'articolo 36, comma 5, devono annotare i corrispettivi delle operazioni effettuate nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, per quanto concerne gli acquisti di beni destinati alla rivendita, numerare e conservare la relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 39 dello stesso decreto, con esonero dall'obbligo della loro registrazione.

 

 

4. I contribuenti che applicano la disciplina di cui all'articolo 36, comma 6, devono annotare in un registro gli acquisti dei beni ivi considerati con l'indicazione della natura, qualità e quantità degli stessi e del relativo corrispettivo. Le cessioni devono essere annotate in un registro con l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti, dei relativi corrispettivi, comprensivi dell'imposta e distinti per aliquota. Le annotazioni devono essere eseguite nei termini di cui al comma 2, secondo periodo. Se i beni sono soggetti ad aliquote diverse, gli imponibili da assoggettare alle corrispondenti aliquote sono determinati in base al rapporto tra i corrispettivi soggetti alla stessa aliquota e l'ammontare complessivo dei corrispettivi annotati per il periodo di riferimento.

 

 

5. Le omissioni o inesattezze nelle annotazioni nei registri di cui ai commi 2, 3 e 4, sono equiparate agli effetti dell'applicazione delle sanzioni alle corrispondenti violazioni punite a norma dei commi primo e terzo dell'articolo 42 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

Art. 39

Aliquota

 

1. A decorrere dal 1° aprile 1995, per le importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, nonché per le cessioni degli oggetti d'arte, di cui alla lettera a) dell'allegato stesso, effettuate dagli autori, o dai loro eredi o legatari, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.

 

 

Art. 40

Decorrenza

 

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle cessioni, effettuate a decorrere dal 1° aprile 1995, relative ai beni di cui all'articolo 36, comma 1. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 36, comma 1, che risultino esistenti, giusta apposito inventario, alla data del 31 marzo 1995, la base imponibile è determinata a norma dell'articolo 36, comma 5, ma la percentuale è in ogni caso stabilita in misura pari al 50 per cento del prezzo di vendita, ferma restando la percentuale ivi prevista per i prodotti editoriali. L'inventario dei beni esistenti alla predetta data, distinti per gruppi merceologici, deve essere sottoscritto e presentato per la vidimazione entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto; la vidimazione può essere eseguita anche dall'ufficio del registro o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto (1).

 

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

 

2. Per quanto non è diversamente disposto nella presente sezione si applicano, anche per quanto concerne le sanzioni, le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

 

Art. 40-bis

Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 45, L. 21 novembre 2000, n. 342.

 

1. Per le cessioni di beni mobili usati, nonché di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata all'ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l'importo che l'organizzatore corrisponde al committente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene è comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall'organizzatore della vendita all'asta all'acquirente del bene. L'importo che l'organizzatore corrisponde al committente è costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l'organizzatore della vendita riceve dal committente in virtù del contratto di mandato. Si considerano effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con:

a) soggetti passivi d'imposta che non hanno potuto detrarre, ai sensi degli articoli 19, 19-bis 1 e 19-bis 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, neppure parzialmente, l'imposta afferente all'acquisto o all'importazione del bene;

b) soggetti passivi d'imposta che beneficiano nello Stato di appartenenza, qualora membro dell'Unione europea, del regime di franchigia previsto per le piccole imprese;

c) soggetti passivi d'imposta che abbiano assoggettato l'operazione al particolare regime d'imposta previsto dall'articolo 36.

 

 

2. Per gli esercenti agenzie di vendite all'asta non è ammessa in detrazione l'imposta afferente alle spese accessorie alla vendita.

 

 

3. Le agenzie di vendita all'asta applicano il regime previsto al comma 1 relativamente ai beni acquistati, sulla base di contratti di commissione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea.

 

 

4. Le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita all'asta si considerano effettuate all'atto della vendita dei beni medesimi da parte del commissionario (1).

 

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 45, L. 21 novembre 2000, n. 342.

 

Art. 41

Accertamento con adesione per anni pregressi

 

1. All'articolo 3 del Decreto Legge 30 settembre 1994, n. 564, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base all'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con esclusione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, nonché gli effetti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo della maggiore imposta dovuta in base all'accertamento con adesione per anni pregressi. L'accertamento con adesione previsto dal presente articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto .

2-ter. I soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22, a condizione che venga presentata la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 12, del predetto decreto-legge, possono effettuare il pagamento delle somme dovute in virtù dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo in due rate di pari importo, di cui la prima da versare entro i termini previsti nel regolamento indicato al comma 2, e la seconda, senza interessi, entro i sei mesi successivi.

2-quater. Ai fini dell'applicabilità dei criteri di accertamento con adesione di cui al comma 1, le disposizioni di detto comma vanno interpretate nel senso che le elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria sono effettuate tenuto conto, ai fini della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi, dei soggetti che hanno esposto in dichiarazione ricavi o compensi non superiori all'importo indicato nell'articolo 2435-bis, primo comma, lettera b), del codice civile."

 

 

1-bis. Il comma 8 dell'articolo 2-quinquies del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si interpreta come applicabile a tutte le liti in materia, indipendentemente dalla data in cui esse sono sorte o sorgeranno (1).

 

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

Art. 42

Conciliazione giudiziale

 

1. All'articolo 20-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. La conciliazione giudiziale non può avere luogo successivamente alla prima udienza .

4-ter. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 3."

 

 

2. Per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alla prima udienza successiva alla predetta data.

 

 

3. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, si interpreta nel senso che il compenso unitario per ricorso deciso previsto a favore dei componenti delle commissioni tributarie spetta anche nel caso di emanazione di ordinanza o decreto di estinzione per avvenuta conciliazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 20-bis del citato decreto n. 636 del 1972.

 

 

Art. 42-bis

Sanzioni per irregolarità formali (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, inerenti le infrazioni ed irregolarità formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale, sono ridotte del 50 per cento e, se pagate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del 90 per cento.

 

 

Art. 42-ter

Conciliazione giudiziale in materia di tributi locali (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

1. L'istituto della conciliazione giudiziale di cui all'articolo 2-sexies, comma 1, del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1994, n. 656, si applica anche alle controversie relative all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché all'imposta comunale sugli immobili. Non si estende a dette imposte la riserva di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 564 del 1994.

 

 

2. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, le parole: «possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere proposti i ricorsi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni».

 

 

3. Le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli atti e provvedimenti notificati a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

 

Art. 43

Tasse automobilistiche

 

1. Le tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali e regionali, l'abbonamento autoradio-TV, da corrispondersi entro il 31 dicembre 1994, ancorché non sia stato ancora notificato processo verbale, possono essere assolte, relativamente ai periodi fissi per i quali non siano state corrisposte, con il pagamento, per ciascuno di detti periodi, entro il 31 ottobre 1995, di un importo pari all'80 per cento del tributo nella misura prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero di un importo pari al 50 per cento dell'ammontare dello stesso qualora l'obbligazione tributaria sia conseguenza dell'omessa o ritardata richiesta di annotazione nei pubblici registri delle formalità previste dalla legge e si provveda a tale annotazione entro il termine stabilito con il decreto di cui al comma 4. Nel caso in cui i tributi siano stati già parzialmente corrisposti, gli stessi si scomputano dagli importi di cui al precedente periodo (1).

 

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

 

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il debito per tributo, soprattasse, interessi ed accessori. Il debito è parimenti estinto qualora non siano dovute somme a titolo di tributo. Non si fa luogo a rimborso di somme già corrisposte.

 

 

3. Le procedure di riscossione relative alle tasse di cui al comma 1, sono sospese fino al 31 ottobre 1995 (1).

 

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

 

4. Le modalità per il pagamento delle somme e le modalità e il termine per la richiesta di annotazione di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

5. (Comma abrogato dall'art. 3, comma 159, L. 28 dicembre 1995, n. 549).

 

5-bis. All'articolo 7, comma 3, del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, l'alinea è sostituito dal seguente: «Per gli autocaravan, in aggiunta alla tassa automobilistica, è dovuta una tassa speciale erariale per i seguenti importi:». La lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 151 , è abrogata. Il comma 3-bis del medesimo articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151 , è abrogato (1).

 

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

5-ter. Alla tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla voce n. 36, dopo la parola: «circolari» è inserita la seguente: «pubbliche» e dopo le parole: «delle radiodiffusioni» è inserita la seguente: «pubbliche» (1).

 

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

Art. 44

Imposta sostitutiva sulle operazioni degli istituti di credito

 

1. I soggetti di cui all'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o quelli da essi comunque risultanti per effetto delle operazioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, ed alla legge 26 novembre 1993, n. 489, continuano a fruire del trattamento ivi previsto fino al 30 aprile 1995. Successivamente a tale data gli atti e le operazioni che tali soggetti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attività sono soggetti alle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale e alle tasse sulle concessioni governative nella misura ordinaria (1).

 

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

2. I soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e, agli effetti di detto articolo 15, gli estremi della autorizzazione al pagamento in modo virtuale possono essere sostituiti dagli estremi del presente articolo.

 

 

3. Per l'anno 1995, ai fini del pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del comma 2, la dichiarazione provvisoria di cui all'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, deve essere presentata, ovvero integrata da parte dei soggetti già autorizzati, entro il 30 aprile, indicando le categorie di atti e documenti per i quali si intende fruire dell'autorizzazione nonché gli elementi presuntivi ivi richiesti relativi al periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1995. L'ufficio del registro provvede alla liquidazione provvisoria per il suddetto periodo, ripartendone l'ammontare in tre rate uguali con scadenza alla fine dei mesi di giugno, settembre e dicembre.

 

 

4. Il numero 2) del primo comma dell'art. 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è soppresso. La disposizione ha effetto per i contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 45

Credito di imposta per i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi

 

1. Il credito d'imposta riconosciuto a favore dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 29 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1994, può essere fatto valere anche in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate, dai sostituti d'imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.

 

 

Art. 46

Indicazione dei contributi previdenziali e assicurativi nella dichiarazione dei redditi

 

1. All'articolo 3-bis del Decreto Legge 19 settembre 1992, n. 384, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, di cui al presente articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo".

2. Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in un'unica soluzione entro i venti giorni successivi al termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 3 .

3-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità di esposizione dei dati di cui al comma 3 nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994."

 

 

2. La società e i soci, i titolari di impresa, i familiari coadiuvanti del titolare, i familiari partecipanti all'impresa familiare, esercenti attività commerciale ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce il premio assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto e i versamenti effettuati in acconto e a saldo, anche ai fini della prevenzione delle cure e della riabilitazione a carico dell'Istituto (1).

 

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità di esposizione dei dati di cui al comma 2 nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994.

 

 

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, è istituita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato e composta da otto membri, di cui uno designato dal Ministero delle finanze, uno dal Ministero del tesoro, uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un esperto dell'anagrafe tributaria, un esperto del sistema informativo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, un esperto del sistema informativo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e due esperti di procedure amministrative con l'obiettivo di predisporre, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto interministeriale per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 3 e 3-bis, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, alle casse previdenziali di particolari categorie di soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e ai produttori agricoli.

 

 

Art. 46-bis

Ammortamento mutui (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare sino ad esaurimento le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, al comma 2-bis dell'articolo 5 del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonché ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

 

 

 

2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo di ogni anno, di apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite entro il 30 novembre dell'anno precedente, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Si applicano le disposizioni vigenti per l'anno 1992, di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993, e successive modificazioni, le quote dei contributi statali previste al comma 1, sono obbligatoriamente destinate in via prioritaria alla contrazione dei mutui da assumere per la procedura del risanamento finanziario, con oneri a totale carico dello Stato nell'ambito delle quote stesse; la quota capitaria residua può essere utilizzata per la contrazione di nuovi mutui a totale carico dello Stato (1).

 

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(1) Aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

Art. 47

Devoluzione erariale delle maggiori entrate

 

1. Le somme riscosse in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (1), sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente decreto. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione (2).

 

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 288 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato:

a) l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, D.L. 19 settembre 1992, n. 384 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438; dell'art. 16, comma 17, secondo periodo, L. 24 dicembre 1993, n. 537; dell'art. 16, comma 2, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133; dell'art. 47, secondo periodo, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85; dell'art. 3, comma 241, secondo periodo, L. 28 dicembre 1995, n. 549; dell'art. 12, secondo periodo, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalità della loro attuazione sono definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevedono la partecipazione della Regione Sicilia al relativo procedimento;

b) l'illegittimità dell'art. 18, comma 7, D.L. 22 maggio 1993, n. 155 convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui non prevede che all'attuazione della riserva di entrate all'erario statale, ivi disposta, si provveda con la partecipazione della Regione Sicilia.

(2) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

Art. 47-bis

Vendita dei tabacchi lavorati esteri sequestrati (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, L. 19 marzo 2001, n. 92.

 

Art. 47-ter

Liquidazione enti inutili (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

1. All'articolo 6, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole «in cui lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale o della maggioranza di esso» sono sostituite dalle seguenti: «controllate dallo Stato».

 

 

2. Al primo comma dell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dopo la parola: «termine» è aggiunta la seguente: «perentorio».

 

 

3. All'articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, le parole: «lire 20.000» sono sostituite con le seguenti: «200.000 lire».

 

 

4. Allo scopo di accelerare la chiusura delle liquidazioni assunte ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, l'Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (IGED) individua i problemi e i casi nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi determinano situazioni distorsive del corretto andamento delle gestioni liquidatorie. L'IGED segnala i casi al Ministro del tesoro e esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e i problemi stessi. Ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità o almeno ogni sei mesi, il Ministro del tesoro presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto circa i problemi e le azioni da promuovere per consentire la prosecuzione e chiusura delle gestioni liquidatorie.

 

 

5. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'IGED presenta al Ministro del tesoro un programma che, con riferimento alle singole gestioni liquidatorie o alle liquidazioni di gruppi omogenei, preveda in dettaglio le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione e il risultato anche in termini di razionalizzazione che si intendono conseguire nell'anno in corso e le relative motivazioni. Il programma può altresì prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il loro risultato, rinviando a una data determinata la presentazione di progetti esecutivi che prevedano in dettaglio le operazioni di cui al primo periodo e le loro modalità. Le eventuali variazioni e aggiornamenti devono essere periodicamente comunicati al Ministro del tesoro. Entro il 30 gennaio di ogni anno, l'Ispettore generale presenta al Ministro del tesoro una relazione nella quale si dà conto in dettaglio dei risultati conseguiti nell'anno precedente, del rispetto del programma di cui al presente comma, nonché delle variazioni che si sono rese necessarie con la loro motivazione. La relazione dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

 

Art. 47-quater

Gestione dei beni culturali (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85 e successivamente abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. Vedi, anche, l'art. 9, L. 8 ottobre 1997, n. 352.

 

Art. 47-quinquies

Assegno e detrazioni fiscali per il nucleo familiare

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

 

1. A partire dal 1° luglio 1995, l'importo dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è aumentato, nelle misure stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento al reddito previsto per la determinazione del predetto assegno, nei casi di nucleo comprendente più di due figli. La relativa spesa non può superare negli anni 1995, 1996 e 1997, rispettivamente, l'ammontare annuo di lire 300, 600 e 600 miliardi.

 

 

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 100 miliardi, 200 miliardi e 200 miliardi, con le maggiori entrate e le minori spese recate dal presente decreto; quanto a lire 200 miliardi, 400 miliardi e 400 miliardi:

a) per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dell'importo autorizzato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 725;

b) per gli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro.

 

 

3. Al relativo onere, pari a lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (1).

 

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(1) Comma cosi modificato dall'art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 550.

 

Art. 48

Variazioni di bilancio

 

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

 

Art. 49

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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