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SABATO 18 MAGGIO 2024

Legge 24/12/1993, n. 537

Interventi correttivi di finanza pubblica (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.

 

Sommario

 

Art. 1 - Organizzazione della pubblica amministrazione

 

Art. 2 - Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi

 

Art. 3 - Pubblico impiego

 

Art. 4 - Pubblica istruzione

 

Art. 5 - Università

 

Art. 6 - Contratti pubblici

 

Art. 7 - Aggiornamenti ed adeguamenti dei contributi concessori

 

Art. 8 - Disposizioni in materia di sanità

 

Art. 9 - Patrimonio pubblico

 

Art. 10 - Prezzi e tariffe

 

Art. 11 - Previdenza e assistenza

 

Art. 12 - Trasferimenti alle regioni

 

Art. 13 - Disposizioni varie

 

Art.14 - Razionalizzazione e soppressione di agevolazioni tributarie e recupero di imposte e di base imponibile

 

Art. 15 - Trattamento tributario dell'abitazione principale

 

Art. 16 - Altre norme in materia di entrate

 

Tabella A - Pensionamento anticipato

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Organizzazione della pubblica amministrazione

 

1. Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri, nonché le amministrazioni ad ordinamento autonomo;

b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche;

c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni interessate.

 

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 , e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente e territorio, quelle in materia di economia, quelle in materia di informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo della spesa;

c) riordinamento, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, di tutti i centri esistenti e le attività istituzionali svolte fuori dal territorio nazionale raccordandoli con le sedi diplomatiche italiane allo scopo di programmare le iniziative per l'internazionalizzazione dell'economia italiana, riorganizzare e programmare in maniera coordinata le attività economiche provinciali, regionali e nazionali;

d) possibilità di istituzione del Segretario generale;

e) diversificazione delle funzioni di staff e di line;

f) istituzione di strutture di primo livello sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;

g) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa;

h) istituzione di servizi centrali per la cura dell'amministrazione di supporto e di controllo interno, sulla base del criterio della uniformità delle soluzioni organizzative;

i) introduzione del principio della specializzazione per le funzioni di supporto e di controllo interno, con istituzione di ruoli unici interministeriali;

l) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , di potestà regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti princìpi:

1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di governo e amministrazione;

2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;

3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;

4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonché di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione;

5) ridefinizione degli organici e riduzione della spesa pubblica al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione;

m) attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni attualmente esercitate da Ministeri o altri enti, nonché di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria;

n) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei residui compiti afferenti alla sfera di competenza regionale e l'attribuzione agli uffici periferici dello Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali circoscritti;

o) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione; e alle amministrazioni periferiche, a livello regionale e sub-regionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, nonché di gestione;

p) agevolazione dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, anche mediante la concentrazione degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi polifunzionali.

 

3. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui ai commi da 1 a 7. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

 

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994.

 

5. In ogni regione e provincia è istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, nonché al conferimento delle competenze già attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attività di vigilanza.

 

7. Sono fatte salve le competenze della Regione siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta.

 

8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

 

9. È istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.

 

10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

 

11. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del Ministero della marina mercantile, ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.

 

12. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è articolata in:

a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a tre, nonché per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalità;

b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.

 

13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;

b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) gli uffici costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto dal comma 2, lettera l), n. 1);

d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure, riducendone i tempi;

e) le funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato Spa sono esercitate da un'apposita unità di controllo.

 

14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione è rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi dell'articolo 3, commi da 5 a 35, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso.

 

15. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

16. Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla è innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

 

17. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza cui è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

 

18. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale gente dell'aria.

 

19. Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , è riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.

 

20. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di demanio marittimo.

 

21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma 25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati.

 

22. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153 , e successive modificazioni, è ridotta di lire 500 milioni annue. Le spese di funzionamento del Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 , sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa per l'attivazione degli interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984.

 

23. È soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico, di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343

 

24. Con uno o più regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire le funzioni dei soppressi Comitati e a riordinare organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e princìpi:

a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie;

b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attività regionali;

c) attribuzione alla responsabilità individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali;

d) attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse;

e) semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della prevalente natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e la modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche internazionali nei relativi settori.

 

25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo

 

26. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

 

27. Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati sono adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

 

28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonché di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e princìpi:

a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;

b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;

c) ridurre il numero dei componenti;

d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;

e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso.

 

29. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è soppresso. Le funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e la biblioteca sono trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica.

 

30. L'Autorità per l'Adriatico è soppressa e le relative funzioni sono trasferite alle Amministrazioni statali competenti per materia, che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . La legge 19 marzo 1990, n. 57 , e le successive disposizioni modificative ed integrative sono abrogate.

 

31. Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a 30, i capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi stessi. La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996.

 

32. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.

 

33. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 32 il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 , e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante:

1) la fusione di enti che esercitano funzioni previdenziali o in materia infortunistica, relativamente a categorie di personale coincidenti ovvero omogenee, con particolare riferimento alle Casse marittime;

2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, secondo le rispettive competenze, in enti similari già esistenti;

3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario e la privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti ;

5) il risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario, attraverso:

5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;

5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;

5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali;

b) distinzione fra organi di indirizzo generale e organi di gestione;

c) eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici, con esclusione delle pensioni di reversibilità, fatti comunque salvi i diritti acquisiti;

d) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate;

e) eliminazione a parità di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel trattamento previdenziale;

f) soppressione degli enti.

 

34. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che ne sono prive ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti già esistenti operanti a favore di altre categorie professionali, in armonia con i princìpi di cui al comma 33.

 

35. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate.

 

36. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 35 il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni:

a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari;

b) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di organi di amministrazione e revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento, con particolare riferimento agli enti che possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero;

c) riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione e di revisione;

d) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti a struttura associativa o che non svolgano funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico.

 

37. Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 33 e alla lettera a) del comma 36, i decreti legislativi potranno stabilire che il controllo della Corte dei conti si eserciti, sull'ente incorporante o risultante dalla fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259

 

38. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni.

 

39. Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione. Al personale dipendente dagli enti soppressi in liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo trasferimento ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52.

 

40. Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate a commissari liquidatori, termineranno alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 ad essi relativi. Dopo tale data, il titolare della gestione è tenuto a consegnare le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro-Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che adotta i provvedimenti e le misure ai fini della liquidazione entro sei mesi dalla consegna. Ai fini della accelerazione delle operazioni liquidatorie degli enti soppressi affidati al predetto Ispettorato generale del Ministero del tesoro, la detta amministrazione può compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione dei crediti può fare ricorso alla procedura prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639

 

41. Le disposizioni dei commi da 32 a 40 non si applicano alla liquidazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD).

 

42. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41 i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

43. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829 , e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1 giugno 1994. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alla società Ferrovie dello Stato Spa del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonché dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso. Il personale può essere trasferito, a domanda, presso altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che disciplinano la mobilità. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato Spa compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti.

 

Art. 2

Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi

 

1. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la materia dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , al cui finanziamento si provvede mediante l'apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del tesoro, istituito dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successivamente integrato

 

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di selezione dei progetti finalizzati e dei progetti-pilota, indica gli elementi essenziali dei medesimi, ne determina le procedure di esame e di approvazione, e stabilisce le modalità di determinazione dei compensi dei componenti degli organi di valutazione

 

3. Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica. La composizione del comitato è di cinque membri, il compenso dei componenti è stabilito nel decreto e la relativa spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successive modificazioni

 

4. Per l'esercizio finanziario 1994 lo stanziamento di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è ridotto di lire 14 miliardi

 

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successive modificazioni

 

6. Il comma 3 dell'art. 10, L. 29 dicembre 1988, n. 554, si interpreta nel senso che i progetti possono comportare o consistere nell'applicazione sperimentale e temporanea di regole o procedimenti derogatori della vigente normativa, anche in materia di contabilità generale dello Stato. L'individuazione di tali progetti è effettuata con il decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli atti e sui provvedimenti attuativi dell'art. 26, L. 11 marzo 1988, n. 67 , e successive modificazioni, il controllo di legittimità della Corte dei conti è esercitato in via consuntiva

 

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400 , sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

 

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

 

10. Così sostituisce l'art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241:

"19. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa."

 

11. Con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la disposizione del comma 10 non si applica, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali

 

12. Così sostituisce il comma 2 dell'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241

"art.14/2La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti."

 

13. Aggiunge il comma 2-bis all'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241

"2-bis Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4"

 

14. In caso di opere e lavori pubblici di interesse nazionale, da eseguirsi a cura di concessionari di lavori e servizi pubblici nonché di amministrazioni statali, ricompresi nella programmazione di settore e per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'intesa di cui all'art. 81, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , qualora non sia stata perfezionata entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, può essere acquisita nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi convocata, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, sia dalla medesima amministrazione sia dalla regione.

 

15. [Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purché le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39] (1). Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 , relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, nonché le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale.

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(1)Periodo abrogato dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Art. 3

Pubblico impiego

 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 1993, n. 295 , nel corso del 1994 non possono essere assunti più di 320 magistrati con decorrenza non anteriore al 1 giugno 1994, nel corso del 1995 non più di 310 magistrati con decorrenza non anteriore al 1 febbraio 1995 e non più di altri 310 con decorrenza non anteriore al 1 dicembre dello stesso anno.

 

2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del personale amministrativo non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 non possono superare le 1.000 unità nell'anno 1994. Per le restanti unità le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996.

 

3. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2, nonché quelle relative ai concorsi già banditi alla data del 31 agosto 1993, sono effettuate fino al 50 per cento con decorrenza non anteriore al 1 marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non anteriore al 1 settembre 1994

 

4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 i capitoli 1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia sono ridotti complessivamente di lire 48 miliardi nel 1994.

 

5. (Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.)

 

6. (Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.)

 

6-bis. I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale degli enti locali che, adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni, sono validi ed efficaci. La disposizione del presente comma si applica agli enti locali ancorché dissestati i cui organici, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, non superino i rapporti dipendenti-popolazione previsti dal comma 14 del presente articolo, così come modificato dall'art. 2 del D.L. 27 agosto 1994, n. 515 (1).

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(1) Comma così inserito dall'art. 2, D.L. 27 agosto 1994, n. 515.

 

7. Restano comunque salve, nell'ambito del limite complessivo del 10 per cento previsto dal comma 8, le piante organiche previste dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3 , e dalla L. 15 ottobre 1986, n. 664 , concernenti l'Avvocatura dello Stato, nonché dalla L. 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106 , istitutivo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.

 

8. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresì, provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno. Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

 

9. Ferme restando le dotazioni organiche delle amministrazioni per le quali ha provveduto il D.L. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1992, n. 217, le assunzioni dei vincitori dei concorsi non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 sono effettuate nei contingenti indicati nel predetto decreto-legge, integrati, per quanto riguarda la copertura dei posti disponibili nei ruoli delle stesse amministrazioni non soggetti ai contingentamenti previsti dal medesimo decreto-legge, da aliquote determinate annualmente d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle complessive esigenze funzionali delle amministrazioni.

 

10. Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatti salvi i concorsi interni ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , per la copertura delle vacanze al 31 dicembre 1992. Sono altresì prorogate sino al 31 agosto 1994 le graduatorie degli idonei in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 14, L. 15 maggio 1997, n. 127.

 

12. Le disposizioni di cui all'art. 132 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , si applicano anche al personale degli enti locali di cui al comma 11.

 

13. Le procedure indicate dall'articolo 35 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, si applicano al personale di cui all'art. 12 della L. 28 ottobre 1986, n. 730 , e successive modificazioni, a richiesta dell'ente presso cui lo stesso presta servizio. A tal fine detto personale è equiparato a quello di cui al predetto art. 35, comma 2, lettera a).

 

14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai seguenti rapporti medi, dipendenti-popolazione, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio:

 

COMUNI

 

Fascia demografica

Rapporto medio dipendenti/popolazione

fino a 999 abitanti

1/95

da 1000 a 2.999 abitanti

1/100

da 3000 a 9.999 abitanti

1/105

da 10.000 a 59.999 abitanti

1/95

da 60.000 a 249.999 abitanti

1/80

oltre 249.999 abitanti

1/60

 

PROVINCE

 

Fascia demografica

Rapporto medio dipendenti/popolazione

fino a 299.999

1/520

da 300.000 a 499.999 abitanti

1/650

da 500.000 a 999.999 abitanti

1/830

da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti

1/770

oltre 2.000.000 abitanti

1/1000

 

A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52 (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 27 agosto 1994, n. 515.

 

15. Sono escluse dalle limitazioni di cui al comma 14 le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) non ancora privatizzate che svolgano attività di assistenza a favore di anziani e disabili. Tale deroga, ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, non opera qualora tali enti non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al medesimo art. 31, comma 1.

 

16. In deroga a quanto stabilito dai commi 6 e 8 del presente articolo, alla scuola si applica l'art. 4, all'amministrazione della giustizia si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo, all'università e agli enti di ricerca si applica l'art. 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 8 del presente articolo, alla sanità si applica l'art. 8, commi da 1 a 8.

 

17. È fatta salva l'applicazione dell'art. 4-bis del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, nonché quella dell'art. 24 della L. 28 febbraio 1987, n. 56.

 

18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di mobilità, è consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi l'unità.

 

19. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 si applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 27 agosto 1994, n. 515.

 

20. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 del presente articolo assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'art. 36, comma 1, lettere b) e c), e dall'art. 42 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

 

21. Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi di governo ed elettivi, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti. Le prove di esame devono consentire una adeguata verifica delle capacità e delle attitudini.

 

22. La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente. Tale graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, conservano validità anche per gli anni scolastici successivi al 1994-1995 ai fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che risultavano accantonati a tal fine al 1° settembre 1992 e che, per effetto della riduzione degli organici, nonché per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-1995.

 

23. (Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.)

 

24. La disposizione di cui al comma 23 del presente articolo non si applica al personale della scuola e alle istituzioni universitarie, al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria, delle forze di polizia e delle agenzie per l'impiego di cui all'art. 24, della L. 28 febbraio 1987, n. 56; non si applica inoltre al personale civile necessario per la formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le strutture sanitarie militari ed al personale a contratto assunto ai sensi della normativa vigente presso gli uffici diplomatico-consolari e presso le istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

 

25. Per effetto della disposizione di cui al comma 24 le autorizzazioni di spesa di cui alla L. 24 dicembre 1976, n. 898, così come modificata e integrata dalla L. 2 maggio 1990, n. 104, sono ridotte per l'anno 1994 di lire 14.700 milioni.

 

26. In relazione alle proprie esigenze funzionali le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono rideterminare, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la ripartizione territoriale dei posti messi a concorso, ove non risulti già intervenuta l'assegnazione di sede.

 

27. (Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.)

 

28. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei commi da 5 a 27 determinano responsabilità personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.

 

29. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei propri dipendenti collocati fuori ruolo, comandati o distaccati, nonché dei dipendenti di altre amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco, indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio al quale il dipendente è assegnato, i motivi del provvedimento, nonché la permanenza di tali motivi.

 

30. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i motivi dei provvedimenti che comportano la sospensione delle prestazioni presso l'amministrazione di appartenenza. Se sono cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

31. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento. [È vietato il cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o orari] (1).

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(1) L'ultimo periodo è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

 

32. In tutti i comparti del pubblico impiego si applica la L. 20 maggio 1970, n. 300. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse.

 

33. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui all'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso.

34. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dà attuazione a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

 

35. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

 

36. Continuano ad applicarsi, nel triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo 7, commi 5 e 6, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

 

37. All'art. 37, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni".

 

38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'articolo 37 del citato testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo.

 

39. All'art. 40, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario".

 

40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano nei casi di congedo straordinario previsti dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché ai lavoratori per i quali è previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto del Ministro della sanità nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 22, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

 

40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo staordinario può essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 68 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 22, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

 

41. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni ancorché i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

 

42. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche .

 

 

43. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero.

 

44. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 43 il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:

a) contenimento complessivo della spesa;

b) attribuzione delle indennità e degli assegni, che mantengono la loro natura non retributiva, sulla base degli oneri connessi al servizio all'estero;

c) individuazione dei criteri per la determinazione del trattamento economico complessivo che, per le componenti di cui alla lettera b), deve essere commisurato alle necessità di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, con speciale riguardo alle esigenze delle singole sedi, ai carichi di famiglia, al costo della vita con particolare riferimento a quello degli alloggi e del personale domestico e dei servizi, agli oneri di varia natura derivanti da condizioni ambientali o di disagio, tenuto conto altresì dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi della Comunità europea e negli altri Paesi maggiormente industrializzati; previsione, per il trattamento metropolitano del personale istituzionalmente chiamato a svolgere periodico servizio presso gli uffici all'estero, di specifiche indennità collegate alle effettive esigenze del servizio;

d) previsione di aggiornate e puntuali procedure di controllo e verifica sull'effettuazione delle

spese di rappresentanza.

 

45. Ad analoghi princìpi e criteri, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti, saranno informati gli altri decreti legislativi intesi a regolare la materia per le categorie di dipendenti non disciplinate dal comma 44.

 

47. (Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.)

 

46. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 43, 44 e 45, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.

 

48. (Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.)

 

49. (Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.)

 

50. (Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.)

 

51. (Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.)

 

52. (Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.)

 

53. L'articolo 4, sesto comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di appartenenza al 30 giugno 1983, si calcola sulla base degli stipendi iniziali tabellari come previsto dall'articolo 3, primo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n. 425.

 

54. All'articolo 6, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sono soppresse le parole «sull'equo indennizzo,».

 

55. L'articolo 7 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento relativo all'anno 1985 non si considera ai fini della determinazione dello stipendio spettante al 1° gennaio 1986 e al 1° gennaio 1987, ferma restando la sua corresponsione in aggiunta allo stipendio rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quella stabilita dal presente comma, sono conservati ad personam e riassorbiti con la normale progressione di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

 

56. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa, la determinazione del trattamento economico è effettuata valutando esclusivamente il periodo di servizio da dirigente generale dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, o l'anzianità convenzionale di cinque anni prevista dal quarto comma del medesimo articolo.

Tale servizio e tale anzianità convenzionale non sono utili per il conseguimento del trattamento economico di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e all'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186. A tale ultimo fine non è altresì consentita, nei confronti di tutto il personale, la valutazione delle maggiori anzianità convenzionali riconosciute ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni, e dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336

 

57. Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione (1).

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(1) Per l'interpretazione del comma si veda l'art. 1, comma 226, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

 

58. L'assegno personale di cui al comma 57 non è cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente.

 

59. L'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è abrogato.

 

60. Le disposizioni di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio 1989, n. 51, si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente previsto purché in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme stesse.

 

61. L'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1° gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa.

 

62. Ai magistrati collocati fuori ruolo e ai magistrati ai quali comunque vengono corrisposti compensi o indennità di qualsiasi genere per l'espletamento di attività non istituzionali non compete l'indennità di cui al comma 61, salvo il diritto di opzione.

 

63. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio.

 

64. L'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che esso si applica anche ai provvedimenti giudiziali passati in giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425, e nei confronti di tutto il personale interessato ancorché collocato a riposo in data anteriore al 1° luglio 1983. Il riassorbimento degli importi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, è effettuato, se necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul trattamento di quiescenza

 

65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali è assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura è ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'articolo 19 della predetta legge n. 958 del 1986 è elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

66. Le disposizioni in materia di rapporti di lavoro dipendente ed autonomo contenute nella presente legge costituiscono norme di indirizzo per le regioni, che provvedono in materia nell'ambito della propria autonomia e nei limiti della propria capacità di spesa.

 

Art. 4

Pubblica istruzione

 

1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado nonché le istituzioni di alta cultura di cui all'articolo 33 della Costituzione ed in particolare le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e i Conservatori di musica hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure previsti dal presente articolo.

 

2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva il bilancio.

 

3. Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

 

4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.

 

5. All'art. 2, L. 11 agosto 1991, n. 262, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalità stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2 del presente articolo".

 

6. Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sul relativo schema, uno o più decreti legislativi per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

 

7. I decreti legislativi di cui al comma 6, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri sottoindicati, determinano:

a) i tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla definizione di un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento degli istituti di cui al comma 1 da formulare anche sulla base delle esigenze e delle proposte degli enti locali, nonché le modalità di applicazione e di coordinamento delle nuove disposizioni alle istituzioni scolastiche già dotate di personalità giuridica. Il predetto piano, avuto riguardo all'età degli alunni, al numero degli handicappati inseriti, alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, terrà in specifica considerazione la necessità e i disagi che possono determinarsi in relazione ad esigenze locali, particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole;

b) le modalità di esercizio dell'autonomia didattica, anche attraverso progetti di istituto che consentano forme di organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di flessibilità curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali;

c) le modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni;

d) le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, volta ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali, e la capacità di stipulare le convenzioni anche con gli enti locali per la eventuale gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti;

e) le modalità per la definizione di organici di istituto, anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi;

f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalità di utilizzazione, nonché le modalità di reclutamento, senza aggravio di spese, dei docenti per attività extracurricolari, tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;

g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche del contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico, e del contributo perequativo, entrambi a carico dello Stato, nonché delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo studio;

h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore;

l) l'applicazione delle disposizioni del presente articolo agli istituti di educazione, tenendo conto delle loro specificità ordinamentali;

m) la definizione dello statuto dello studente, con indicazione dei diritti e dei doveri, delle modalità di partecipazione alla vita della scuola, nonché il comitato degli studenti da istituirsi in ogni scuola secondaria superiore, il quale esprime pareri e formula proposte direttamente al consiglio di istituto;

n) la definizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, quali enti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche, con la previsione, per la Biblioteca di documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato, a richiesta, del personale comandato presso di essa, ai sensi dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, che sia giunto al termine del periodo massimo di comando previsto dalla legge;

o) il potenziamento degli organi collegiali della scuola, come organi di partecipazione e di gestione delle istituzioni scolastiche nel rispetto della libertà di insegnamento, da parte delle diverse componenti e delle famiglie, da valorizzare in relazione al rafforzamento dell'autonomia scolastica, nonché le modalità di elezione dei componenti del consiglio di circolo o di istituto e quelle di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi, anche mediante procedure elettorali di secondo grado.

 

8. In attesa della nuova disciplina dell'organo collegiale della scuola a livello nazionale la durata in carica del Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogata di un anno.

 

9. (Comma abrogato dall'art. 21, L. 15 marzo 1997, n. 59)

 

10. È anticipata dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno scolastico 1993-1994 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il personale in esubero che non possa essere utilizzato per la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, è utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.

 

11. Per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996, sentiti gli enti locali, si procede con separato provvedimento alla rideterminazione dei rapporti medi provinciali alunni-classi, tenendo conto delle specifiche condizioni demografiche, geografiche e socio-economiche di ciascuna provincia in particolare delle aree montane, nonché della presenza di alunni portatori di handicap. Per gli eventuali accorpamenti, si procede a partire dalle classi iniziali.

 

12. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

 

13. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico di cui al comma 12. In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

 

14. Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo in relazione alle cessazioni dal servizio e al piano di razionalizzazione della rete scolastica da definire ai sensi del comma 6.

 

15. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

 

16. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 47 a 52, non si applicano al personale del comparto scuola.

 

17. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

 

18. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze.

 

19. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.

 

20. Dal 1° gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.

 

21. Dalla medesima data del 1° gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, ai sensi dell'articolo 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o comunque che l'amministrazione stessa non se ne assuma l'onere.

 

22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.

 

23. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 22 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.

 

24. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21, i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun anno.

 

25. Nelle materie disciplinate dal presente articolo, sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono a disciplinare un proprio ordinamento anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvate con D.P.R. 1° novembre 1973, n. 689, e successive modificazioni, e del testo unificato approvato con D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89

 

Art. 5

Università

 

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'articolo 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla L. 28 giugno 1977, n. 394;

b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della L. 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7 della L. 22 dicembre 1986, n. 910;

c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

 

2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle università sono altresì attribuite le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, relative al personale delle università, le disponibilità finanziarie per la completa applicazione dei contratti in itinere con il personale non docente, nonché le disponibilità finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente.

 

3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle università sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di produzione per studente, al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

 

4. Il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche è ripartito in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.

 

5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario è ripartito in conformità ai piani di sviluppo.

 

6. Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche.

 

7. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario delle università è determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalità di cui al comma 1, lettera a).

 

8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sarà aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli standard europei.

 

9. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonché le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.

 

10. (Comma abrogato dall'art. 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449)

 

11. (Comma abrogato dall'art. 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449)

 

12. (Comma abrogato dall'art. 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449)

 

13. (Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306)

 

14. Le singole università fissano le tasse di iscrizione in lire 300.000 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 8, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306.

 

15. (Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306)

 

16. (Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306)

 

17. (Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306)

 

18. (Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306)

 

19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici successivi all'anno accademico 1994-1995 è aumentato sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

 

20. (Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306)

 

21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università non sono soggetti a controlli preventivi di legittimità della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è esercitato ai soli fini della Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

 

22. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.

 

23. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse (1).

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(1) Il secondo e il terzo periodo del presente comma sono stati abrogati dall'art. 2, comma 4, L. 19 ottobre 1999, n. 370.

 

24. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è costituito dai posti del personale di ricerca già assegnati, nonché dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli Osservatori astronomici e astrofisici in un unico ente denominato «Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica», l'organico nazionale è costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio vesuviano nell'ente denominato «Istituto nazionale di vulcanologia», rimangono assegnati all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica e i posti assegnati ai sensi dell'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.

 

25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonché dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

 

26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno.

 

27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresì, i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonché quelli derivanti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

 

28. Le modalità di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

Art. 6

Contratti pubblici(1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100.

 

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

 

2. (Comma soppresso dall'articolo 23, comma 1, Legge 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004) .

 

3. Alle finalità previste dal presente articolo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

 

4. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6.

 

5. Le Amministrazioni Pubbliche, nell'ambito dei poteri e delle responsabilita` previsti dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, effettuano le acquisizioni di beni e servizi al miglior prezzo di mercato ove rilevabile.

 

6. Per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

 

7. Con riferimento ai prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni saranno operate dall'ISTAT di concerto con l'Autorita` per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, di cui al D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.

8. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.

 

9. Al fine di favorire la massima trasparenza delle transazioni, il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, per i beni di propria competenza, provvede alla pubblicazione di schemi di capitolato.

 

10. I dati elaborati ai sensi del comma 6 costituiscono elementi per i nuclei di valutazione dei dirigenti e per gli organi di controllo interni, nonche' per l'analisi dei costi sostenuti dalle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 18 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

 

11. Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la scelta del contraente ed in assenza dei dati orientativi di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato ai fini dell'applicazione del comma 2.

 

12. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuano, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, dirigenti responsabili delle acquisizioni di beni e servizi, alle cui dipendenze sono posti i consegnatari.

 

13. Presso ciascun Commissariato del Governo nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano è costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, un «comitato per l'acquisizione di beni e servizi», con il compito di curare ed espletare, a richiesta e per conto delle amministrazioni interessate, procedure per l'acquisizione di beni e servizi. La richiesta può essere avanzata anche congiuntamente da più amministrazioni allo scopo di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed economie procedimentali.

 

14. I comitati di cui al comma 13 sono composti da un funzionario con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e da quattro funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno, dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Provveditorato generale dello Stato e dalla regione o dalla provincia autonoma. I componenti sono scelti prioritariamente tra il personale che presta servizio nella sede ove opera il comitato.

 

15. Ai lavori del comitato partecipa un rappresentante dell'amministrazione direttamente interessata alle acquisizioni.

 

16. La partecipazione dei componenti ai lavori del comitato rientra nei compiti di istituto e non dà titolo a compensi aggiuntivi a quelli corrisposti dall'amministrazione di appartenenza.

 

17. Con regolamento (1) da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il funzionamento dei comitati di cui al comma 13 ed i rapporti con le Amministrazioni interessate all'acquisizione di beni e servizi.

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(1) Il regolamento di cui al comma 17 dell’art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». (Art. 44, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

 

18. All'articolo 12 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993 numero 39 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'Autorità, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, può stipulare convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al prescritto parere di congruità economica."

 

19. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.

 

20. Sono abrogati l'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'art. 24 del regolamento approvato con R.D. 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 7

Aggiornamenti ed adeguamenti dei contributi concessori

 

1. Gli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono aggiornati ogni quinquennio dai comuni, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

 

2. (Comma abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378)

 

Art. 8

Disposizioni in materia di sanità

 

1. Per l'anno 1994, le unità sanitarie locali non possono procedere ad assunzioni di personale, anche per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi dal 1° luglio 1993, e non coperti.

 

2. Le regioni possono autorizzare, entro sessanta giorni dalla richiesta, assunzioni in deroga nel limite massimo, complessivo e comprensivo del personale amministrativo e di quello sanitario a livello regionale, del 50 per cento dei posti resisi vacanti, per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi. Le autorizzazioni possono essere concesse solamente dopo aver esperito le procedure di mobilità previste dagli articoli 11, 15, 81 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, nonché dopo aver esperito le procedure di mobilità per documentate situazioni familiari e personali previste dagli articoli 12 e 13 del medesimo decreto n. 384 del 1990. Le autorizzazioni sono date con priorità al personale addetto al sistema di emergenza sanitaria e alle attività necessarie all'attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, nonché al personale sanitario e in particolare per i servizi di prevenzione e per i consultori familiari e materno-infantili.

 

3. Per il comparto della sanità, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'importo dei fondi di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, non può eccedere il 70 per cento degli stanziamenti relativi all'anno 1991. A tal fine, le amministrazioni provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione dei plus orari da assegnare al personale di cui agli articoli 61 e 127 del citato decreto n. 384 del 1990. In particolare, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro con conseguente riduzione del plus orario del personale medico dipendente e del relativo fondo di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, utilizzando la maggiore disponibilità di ore lavorative conseguente al passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

 

4. Gli organi di amministrazione delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario, i componenti il collegio dei revisori, nonché, ove nominati, il direttore amministrativo e il direttore sanitario di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono responsabili dell'applicazione delle norme di cui al comma 3 del presente articolo.

 

5. La corresponsione delle indennità di qualificazione dello studio professionale, di collaborazione informatica e di collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente, alle lettere L), M) ed N) del comma 1 dell'articolo 41 dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, e dell'indennità di collaborazione informatica di cui all'articolo 29, comma 1, lettera L), dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 315, è sospesa a far data dal 1° gennaio 1994 fino all'entrata in vigore degli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

 

6. A far data dal 1° gennaio 1995, è soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460. Dalla stessa data l'indennità di rischio da radiazione è ricondotta nell'ambito delle indennità professionali previste in sede di accordo di lavoro e correlate a specifiche funzioni. Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici.

 

7. Restano salve le competenze statutarie della regione Valle d'Aosta in materia di bilinguismo.

 

8. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità delle disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, e dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

 

9. A decorrere dal 1° gennaio 1994, è abolito il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A decorrere dalla medesima data, le specialità medicinali ed i prodotti galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

 

10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;

b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico (1);

c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico (2);

c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC) (3).

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(1) La classe di cui alla presente lettera è stata soppressa, a decorrere dal 1° luglio 2001, dall'art. 85, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(2) Lettera così modificata dal comma 166 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(3) Lettera aggiunta dal comma 166 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

11. La riclassificazione di cui al comma 10 è effettuata in modo da garantire che l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica nell'anno 1994 non superi l'importo di lire 10.000 miliardi sulla base dei consumi del periodo 1° settembre 1992-31 agosto 1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi 14 e 16. A decorrere dal 1° gennaio 1994, la classificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici nelle classi di cui al comma 10 è effettuata all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

 

12. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo principio nell'ambito della Comunità europea; se inferiori, l'adeguamento alla media comunitaria non potrà avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della differenza. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali.

 

13. La Commissione unica del farmaco, ai fini della riclassificazione dei farmaci di cui al comma 10, adotta il criterio delle categorie omogenee. Le relative decisioni della suddetta Commissione sono adottate nel rispetto delle direttive comunitarie e sono immediatamente esecutive. Le aziende produttrici possono proporre osservazioni nel termine inderogabile di trenta giorni. La Commissione decide entro i successivi quindici giorni.

 

14. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera a), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni. Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera b), è dovuta una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettere c) e c-bis), sono a totale carico dell'assistito (1).

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(1) Comma da ultimo modificato dal comma 166 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire 70.000 per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

 

16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonché i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi (1). A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico (1). Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 (2), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.

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(1) Periodo così sostituito dall'art. 2, comma 15, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(2) Il comma 16 è stato così sostituito dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

 

16-bis. Sono altresì esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia, di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come sostituito dal comma 16-quinquies del presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

 

16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10 lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni nonché per prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15 (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

 

16-quater. I direttori generali e i commissari straordinari delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla regolarità delle prescrizioni, in regime di esenzione, dei medici convenzionati e dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi preposti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di esenzione apposte sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dal codice penale (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

 

16-quinquies. Al terzo comma dell'art. 5, L. 29 dicembre 1990, n. 407, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Sono esenti da ticket tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza fruite presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984" (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

 

17. È abrogata ogni disposizione precedente relativa al pagamento della quota fissa sulle singole prestazioni farmaceutiche e sulle singole ricette relative alle altre prestazioni sanitarie. Sono altresì abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

 

18. (Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 17 maggio 1996, n. 280)

 

19. L'importo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è elevato a lire 150.000.000 annue. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 del medesimo articolo 31 della legge n. 41 del 1986, è determinato nella misura del 5,6 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.

 

20. Per l'anno 1994, il versamento in acconto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217, emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al comma 19 del presente articolo; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le modalità di attuazione.

 

Art. 9

Patrimonio pubblico

 

1. (Comma abrogato dall'art. 55, L. 27 dicembre 1997, n. 449).

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2. L'uso di beni pubblici può essere consentito ad associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, se previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato.

 

3. A decorrere dal 1^ gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali, nonche' quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonche' ad immobili del patrimonio dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, e` aggiornato, eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del Tesoro, o degli organi corrispondenti, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone. A decorrere dal 1^ gennaio 1995, gli stessi canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nell'anno precedente. Per gli alloggi ai quali si applicano canoni in misura superiore a quelli risultanti dal presente articolo restano valide le normative in vigore. Alla fissazione dei criteri per l'applicazione dei commi precedenti e del presente comma si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con Decreti dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici. Sono esclusi gli immobili e le parti di immobili destinati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a esigenze di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonche' gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.

 

4. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, della legge 1^ dicembre 1986, n. 831, e del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 3 del presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati, rispettivamente, nella manutenzione straordinaria degli stessi e nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi.

 

5. Con Decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di alloggi con riguardo alle loro condizioni economiche. L'adeguamento di cui al comma 3, nel caso in cui il canone sia superiore all'attuale, non si applica agli inquilini ultrasessantenni, ai portatori di handicap, ovvero quando uno dei componenti del nucleo familiare ivi residente sia portatore di handicap, nonche' alle persone titolari di un reddito complessivo pari o inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3.

 

6. Con Decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme dirette ad alienare i beni pubblici, ivi compresi quelli oggetto di concessione, non destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale e culturale, e ad esclusione degli immobili e delle aree vincolati od individuati ai sensi delle leggi 1^ giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ovvero ad assicurare la mobilita` del personale della Difesa, con priorita` per l'alienazione di terreni e fabbricati di uso abusivo o inutilizzati.

 

7. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate né divorziate, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.

 

8. Il capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici è ridotto di lire venti miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

 

9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) predispongono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da reddito a cominciare da quello abitativo, in conformità alla normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali programmi sono soggetti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e debbono garantire cespiti liquidi non inferiori a complessive lire 1.500 miliardi, per ciascuno degli enti predetti, nel triennio 1994-1996. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità di utilizzazione dei suddetti cespiti liquidi, nell'ambito dei piani di impiego annuali delle disponibilità di cui al comma 11.

 

10. Al fine di non determinare squilibri nel mercato immobiliare, gli enti di cui al comma 9 concordano, sulla base dell'individuazione dei beni da dismettere, i rispettivi programmi di vendita; le relative delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Per dette alienazioni, gli enti sono autorizzati a costituire apposita società con rappresentanza paritetica degli enti stessi.

 

11. Per il triennio indicato al comma 9 del presente articolo, nei confronti degli enti di cui al medesimo comma 9 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, piani di impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministeri stessi.

 

12. Con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, con riguardo alle loro condizioni economiche, nonche' definite le procedure per la valutazione dei relativi beni immobili.

 

Art. 10

Prezzi e tariffe

 

1. La determinazione dei prezzi demandata ad organismi pubblici prevista dalle vigenti disposizioni di legge non può eccedere del 20 per cento il prezzo di riferimento di corrispondenti beni e servizi scambiati sul mercato. Le tariffe dei servizi di pubblica utilità vengono fissate e aggiornate, ove le condizioni di mercato lo richiedano, in base a parametri di riferimento idonei a determinare le modalità di recupero dei costi, con criteri di efficienza. L'individuazione dei prezzi e delle tariffe di riferimento è effettuata sulla base delle rilevazioni e delle analisi svolte dall'ISPE e dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale. I dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi.

 

 

2. I canoni di concessioni di beni pubblici e di beni ed attivita` sottoposti a riserva originaria sono aumentati annualmente secondo i criteri: dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato nell'anno solare precedente; dell'adeguamento proporzionale ai canoni pagati da altri concessionari o beneficiari di autorizzazione; della rivalutazione in relazione alla domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attivita` concesse.

 

3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, nella misura dello 0,50 per cento per i primi tre anni e dell'1 per cento per gli anni successivi, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data, sono modificate le clausole convenzionali in materia di canone di concessione o di devoluzione allo Stato degli utili di esercizio. I rapporti relativi al periodo precedente sono convenzionalmente definiti dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) anche in via transattiva.

 

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di versamento del canone di cui al comma 3.

 

5. Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1971, n. 287, nonché la lettera i) del primo comma e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385.

 

6. Per favorire il processo di dismissioni della Società Autostrade S.p.A., sono abrogati l'articolo 16, primo comma, della L. 24 luglio 1961, n. 729, limitatamente alla parte in cui impone all'Istituto per la ricostruzione industriale di detenere la maggioranza delle azioni della concessionaria, e il primo comma dell'art. 6, L. 28 marzo 1968, n. 385, come sostituito dall'art. 10, L. 12 agosto 1982, n. 531. La costruzione e la gestione delle autostrade è l'oggetto sociale principale della Società Autostrade S.p.A.

 

7. All'art. 3, L. 24 luglio 1961, n. 729, è aggiunto il seguente comma:

"Il venir meno della prevalenza pubblica nel capitale delle società concessionarie o della maggioranza delle società facenti parte dei consorzi di cui al precedente comma fa cessare la garanzia dello Stato prevista ai commi terzo e settimo".

 

8. Con il rinnovo delle convenzioni revisionate in applicazione dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si definisce la natura privata dell'attività svolta dalle società concessionarie di autostrade nonché la esclusione della garanzia dello Stato per la contrazione di mutui.

 

9. La misura dei diritti per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e nazionali, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata per l'anno 1994 del 10 per cento.

 

10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e' determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresì fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. La variazione e' determinata prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato, l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato vengono determinati tenendo conto:

 

a) di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di attività commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;

 

b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;

 

c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;

 

d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;

 

e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 11-nonies, comma 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo coordinato con la legge di conversione.

 

10-bis. E' soppressa la maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 11-nonies, comma 1, del Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nel testo coordinato con la legge di conversione.

 

10-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può definire norme semplificative, rispetto a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 unità di carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 11-nonies, comma 1, del Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nel testo coordinato con la legge di conversione.

 

10-quater. La metodologia di cui al comma 10 si applica anche per la determinazione dei corrispettivi per i servizi di sicurezza previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, nonche¨ per la determinazione della tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea in base al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 11-nonies, comma 1, del Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nel testo coordinato con la legge di conversione.

 

11. I maggiori introiti derivanti per effetto di quanto disposto ai commi 9 e 10 sono destinati al finanziamento di programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali proposti dai relativi enti o società di gestione e approvati dal CIPE.

 

12. Entro l'anno 1995, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra è determinato sulla base delle normative comunitarie, avendo riguardo alla tutela dell'economicità delle gestioni e dei livelli occupazionali.

 

13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette società possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma, sulla base dei princìpi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

 

14.

 

Art. 11

Previdenza e assistenza

 

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (123), nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:

a) semplificazione dei procedimenti;

b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti;

c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti;

d) previsione della facoltà dell'invalido convocato per accertamenti sanitari di motivare la propria impossibilità a rispondere e di indicare la data in cui può effettuarsi visita domiciliare.

 

2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

 

3. In attesa di una organica revisione della materia, le unità sanitarie locali competenti, entro il 30 giugno 1994, informano il prefetto in ordine alla consistenza numerica e allo stato delle domande ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al comma 1 e indicano i tempi presuntivi e le misure straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il prefetto nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994, invia al Ministero dell'interno apposita relazione riassuntiva circa lo stato amministrativo delle pratiche inerenti l'erogazione delle provvidenze.

 

4. (Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 20 giugno 1996, n. 323)

 

5. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994, ferma restando la vigente disciplina in materia di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, spetta, per quelle di importo pari o inferiore a lire 1.000.000 lorde mensili, un ulteriore aumento corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il valore accertato della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT per l'anno 1993 rispetto all'anno precedente. Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra lire 1.000.000 lorde mensili e tale importo maggiorato del predetto aumento sono aumentate fino a raggiungere l'importo maggiorato. Con decorrenza dalla predetta data del 1° gennaio 1994 è corrispondentemente aumentato l'importo mensile del trattamento minimo di pensione. Per l'anno 1994, a decorrere dal 1° luglio, sono attribuiti gli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 9-quater, del D.L. 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1991, n. 59.

 

 

6. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del D.L. 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1991, n. 59, va interpretata nel senso che anche per le pensioni ivi previste, ai fini del mantenimento del maggiore trattamento in godimento, si applica lo stesso criterio stabilito per le pensioni del regime generale dall'articolo 1, comma 8, del predetto D.L. n. 409 del 1990.

 

7. Salvo quanto disposto al comma 5, ultimo periodo, la decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici stabilita dall'anno 1994, ai sensi degli articoli 1, commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, è differita all'anno 1995. Conseguentemente, i termini del 1° gennaio 1994 e del 31 dicembre 1993, di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 409 del 1990, sono differiti al 1° gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994.

 

8. I termini del 1° maggio e del 1° novembre, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono rispettivamente fissati al 1° luglio ed al 1° gennaio dell'anno successivo, fatta esclusione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità nel corso del 1993 e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro il 1994, per i quali continuano ad operare i termini previsti dal predetto articolo 1, comma 2-bis.

 

9. All'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive con esclusione delle eccezioni di cui all'art. 10, D.L. 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.

6-bis. Le quote delle pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo vigente nelle rispettive gestioni, non sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali. Le predette pensioni sono incumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente".

 

10. All'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole".

 

11. (Comma abrogato dall'art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 335)

 

12. (Comma abrogato dall'art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 335)

 

13. (Comma abrogato dall'art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 335)

 

14. (Comma abrogato dall'art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 335)

 

15. (Comma abrogato dall'art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 335)

 

16. Con effetto dal 1° gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidità, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla allegata Tabella A.

 

 

17. Per il 1994 il termine del 1° settembre, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è fissato a tutti gli effetti al 24 dicembre. Per il personale ispettivo, direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) della scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per il personale delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i conservatori di musica il termine stesso è fissato al 1° novembre e per quello dell'Accademia nazionale di danza al 1° ottobre (1).

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(1) Periodo così sostituito dall'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.

 

18. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché alle altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, esclusi i soggetti la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni.

 

19. È fatta salva, per coloro che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di revocarla ovvero, qualora cessati dal servizio, di essere riammessi con la qualifica e con l'anzianità di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo, con facoltà di riscattare il periodo scoperto ai fini della previdenza e della quiescenza secondo aggiornati criteri attuariali.

 

 

20. I competenti organi dell'Amministrazione devono deliberare sulle domande di revoca delle dimissioni ovvero sulle domande di riassunzione entro trenta giorni dalla loro presentazione da parte degli interessati.

 

 

21. I dipendenti di enti pubblici iscritti a fondi esclusivi utilizzati per distacchi sindacali non retribuiti hanno facoltà di mantenere l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato anche per la parte di competenza dell'ente qualora questo sia tenuto alla contribuzione.

 

 

22. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione .

 

 

23. La disposizione dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 25 della L. 8 agosto 1972, n. 457, e 7 della L. 16 febbraio 1977, n. 37, l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale è dovuta nella misura fissa di lire 800 giornaliere. A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione non è dovuta l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti le novanta di trattamento speciale. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici sono calcolate sulla base della vigente disciplina ancorché si tratti di giornate non lavorate né indennizzate (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 4-13 luglio 1994, n. 288 (Gazz. Uff. 20 luglio 1994, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, ventitreesimo comma, primo periodo, in relazione al tempo successivo alla data di entrata in vigore della L. 20 maggio 1988, n. 160, che ha convertito in legge il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, riportato alla voce Lavoro.

 

24. Nel comma 1 dell'art. 17, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: « entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro».

 

25. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, il periodo di preavviso previsto alla lettera c) del comma 2 del predetto articolo 1, per le domande di cessazione dal servizio presentate anteriormente al 19 settembre 1992, inizia a decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse.

 

26. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32, L. 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) non è più obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, già obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto. Gli obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla comunicazione di cui all'art. 19 della citata legge n. 136 del 1991, dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione debbono essere adempiuti, salvo il caso di scadenza posteriore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al medesimo termine, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo non si applicano le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991.

 

27. In attesa di un'organica revisione del sistema di finanziamento della previdenza sociale in agricoltura e del sistema delle agevolazioni contributive per le imprese agricole, il comma 5 dell'art. 9, L. 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15, L. 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996.

5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento.

5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro".

 

28. La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, fermi restando i limiti di durata ivi previsti, è fissata nella misura del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996. Alla riduzione contributiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri di cui al comma 5 dell'articolo 9, L. 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dal comma 27 del presente articolo, e gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 30.

 

29. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

 

30. Le maggiori agevolazioni e le riduzioni contributive di cui ai commi 27 e 28 sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488.

 

31. Per fronteggiare l'emergenza occupazionale è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo per l'occupazione, con una dotazione di lire 580 miliardi per il 1994 e di lire 330 miliardi a decorrere dal 1995. Il fondo è destinato ad interventi da definirsi con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; gli interventi possono riguardare anche le finalità di cui al D.L. 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, il cui ambito di applicazione è esteso a tutte le aree depresse. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei proventi assicurati dal comma 34 del presente articolo.

 

32. La somma di lire 580 miliardi, prevista al comma 31 è integrata di lire 50 miliardi, destinati ad incentivi alle assunzioni di giovani dai diciotto ai trentadue anni di età da parte di piccole imprese ed imprese artigiane, ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988.

 

33. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 38 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è ridotta, per l'anno 1994, di lire 50 miliardi.

 

34. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze determina i criteri e le modalità di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione istantanea, sulla base delle disposizioni contenute nella legge 26 marzo 1990, n. 62, e del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183.

 

35. All'art. 4, comma 1, L. 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto il seguente periodo:

"Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione".

 

36. All'art. 6, L. 26 marzo 1990, n. 62, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le norme vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali".

 

37. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17, L. 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è prorogato sino al completo impiego delle risorse disponibili nel Fondo stesso.

 

38. Al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 4 è così modificato:

"4. Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo - 1. All'art. 6, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano:

a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;

b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo. Per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994, il predetto limite di reddito è elevato a cinque volte il trattamento minimo.

1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda".

2. Rimane in vigore la previgente disciplina per i pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993".

 

39. Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), su proposta del suddetto Istituto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria interessata, saranno rivalutate, con effetto dal 1° luglio 1994, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale rivalutazione dovrà essere effettuata in base a criteri compatibili con l'equilibrio finanziario dell'Istituto, quale risulta una volta detratti gli importi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I relativi oneri saranno posti ad esclusivo carico della gestione INPDAI.

 

Art. 12

Trasferimenti alle regioni

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato di cui agli allegati elenchi nn. 5 e 6 si intendono di competenza regionale. I predetti stanziamenti confluiscono rispettivamente nei fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 5 e del 15 per cento per l'elenco n. 6, fatta eccezione per lo stanziamento del capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro che confluisce per l'intero importo a partire dal 1995. Lo stanziamento del capitolo 7717 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mantiene le stesse finalità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. La ripartizione del capitolo 7717 alle singole regioni e l'utilizzo dei relativi stanziamenti dovranno essere determinati con criteri concordati con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base della graduatoria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

 

2. Restano fermi gli obiettivi stabiliti nelle leggi di settore ed i criteri di riparto previsti all'articolo 3, comma 3, della legge 14 giugno 1990, n. 158 (1).

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(1) Comma modificato dall'art. 34, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

 

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, da seguire in ciascun comparto di competenza e verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque previsti da disposizioni speciali contenute in leggi dello Stato. Ove accerti il mancato perseguimento degli obiettivi stessi, la Conferenza promuove intese correttive con la regione o con la provincia interessata, anche ai fini della previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può, con proprio decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate.

 

4. (Comma abrogato dall'art. 34, L. 23 dicembre 1994, n. 724)

 

5. Gli importi risultanti dalla determinazione della quota variabile di cui all'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono erogati negli anni 1994, 1995 e 1996. Nelle more della determinazione delle quote variabili possono essere erogate anticipazioni annue per far fronte ad impegni di accertata urgenza sulla base di specifiche intese (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 355 (Gazz. Uff. 3 agosto 1994, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato: l'illegittimità del comma 5 dell'art. 12, L. 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui prevede che le anticipazioni annue possano essere erogate solo in relazione «ad impegni di accertata urgenza, sulla base di specifiche intese», e non secondo la procedura di cui all'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268; l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 9 del citato art. 12, nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica le disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992 ivi indicate, e non solo i princìpi da esse desumibili.

 

6. A partire dal 1° gennaio 1994 e fino al corrispondente trasferimento di competenze in applicazione del comma 7, le somme erogate dal Ministero dell'interno sui capitoli 4288, 4289 e 4290 del proprio stato di previsione agli aventi diritto residenti nella regione Valle d'Aosta, nonché gli oneri di parte corrente e le spese per investimenti comunque non eccedenti il valore annuo di 40 miliardi di lire, sostenuti dallo Stato nella regione Valle d'Aosta, sentita la regione stessa, per le strade statali nn. 406, 505, 506 e 507 ivi compresa la quota relativa di funzionamento per il compartimento ANAS di Aosta, gli oneri di funzionamento dei servizi antincendio operanti sul territorio della regione e i trasferimenti statali spettanti agli enti locali della regione ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono posti a carico della regione Valle d'Aosta e vengono recuperati dal Ministero del tesoro sulle erogazioni spettanti alla regione a qualunque titolo. Dai rimborsi di cui sopra sono esclusi gli oneri derivanti dai ripristini delle sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi in Valle d'Aosta nell'autunno 1993.

 

7. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 31 marzo 1994; le spese sostenute a partire dall'anno 1994 dallo Stato per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 31 luglio 1994. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite, con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato.

 

8. A partire dall'anno finanziario 1995, cessano le erogazioni disposte a norma dell'art. 4, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, a favore degli aventi diritto residenti nella provincia autonoma di Trento. Le somme erogate per l'anno 1994 vengono recuperate dal Ministero del tesoro, in quantificazione provvisoria comunicata dal Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1994, a valere sulle quote fisse di tributi erariali da corrispondere alla provincia di Trento ai sensi delle vigenti disposizioni. Al conguaglio definitivo si provvede entro il primo semestre 1995.

 

9. A partire dal 1994 e in attesa delle norme di attuazione di cui al comma 7, il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del servizio sanitario è stabilito in misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, al 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia e per la Regione siciliana e al 10,50 per cento per la regione Sardegna. Quanto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 4; 6, commi 1 e 2; 10; 11; 13; 14, comma 1; 15; 16; 17 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

 

10. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, ivi inclusi quelli già programmati dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge medesima, sono svolti in forma unitaria gli studi, le ricerche, le sperimentazioni, il piano generale degli interventi e le progettazioni di massima delle opere, i controlli tecnici di qualità delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, le funzioni di vigilanza e controllo tecnico, anche mediante ispezioni dirette, sul rispetto della normativa in materia ambientale, la formulazione di proposte concernenti la normativa tecnica relativa alla tutela dell'ambiente lagunare dall'inquinamento, la raccolta dei dati e l'informazione anche al pubblico.

 

11. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, diretti a razionalizzare l'attuazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) separare i soggetti incaricati della progettazione dai soggetti cui è affidata la realizzazione delle opere;

b) costituire, d'intesa tra lo Stato e la regione Veneto, ai fini della attività di studio, progettazione, coordinamento e controllo, una società per azioni con la partecipazione maggioritaria dello Stato nonché della regione Veneto, della provincia di Venezia ovvero della città metropolitana se costituita, dei comuni di Venezia e di Chioggia e di altri soggetti pubblici utilizzando a tal fine i finanziamenti recati da leggi speciali inerenti allo scopo;

c) conferire alla costituenda società i beni da individuare con provvedimenti delle competenti Amministrazioni, e ridefinire le concessioni di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

 

12. Il corrispettivo per le spese generali previsto dalle concessioni di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è ridotto dal 12 al 6 per cento, in considerazione del trasferimento dei compiti di cui al comma 10. Saranno trasferiti alla costituenda società i finanziamenti assegnati al consorzio Venezia Nuova per l'importo corrispondente alle attività suddette.

 

13. Gli importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi 22 dicembre 1986, n. 910, 11 marzo 1988, n. 67, e 8 novembre 1991, n. 360, e non impegnati o per i quali comunque non sono state assunte obbligazioni alla data del 31 luglio 1993, sono ridotti per l'ammontare complessivo di lire 80 miliardi calcolato utilizzando le medesime aliquote adottate nelle assegnazioni e secondo percentuali crescenti a partire dagli stanziamenti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il completo trasferimento in economia dei finanziamenti attribuiti con la legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni.

 

14. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 del presente articolo, i relativi capitoli di spesa sono ridotti per il 1994 della somma complessiva di lire 80 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad individuare i capitoli e ad apportarvi, con decreto, le relative variazioni. Alla determinazione dei lavori eventualmente da sospendere o da rinviare in conseguenza delle norme di cui ai medesimi commi del presente articolo, si provvede d'intesa tra Ministeri, regione, provincia e comuni interessati.

 

Art. 13

Disposizioni varie

 

1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato possono svolgersi anche presso gli uffici postali.

 

2. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono definiti i rapporti finanziari fra l'Ente poste italiane e il Ministero del tesoro.

 

3. L'Ente poste italiane ha l'esclusiva della distribuzione primaria, tramite i propri uffici, dei valori bollati. La distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari avviene attraverso le strutture dell'Amministrazione stessa.

 

4. L'Ente poste italiane prosegue la vendita al dettaglio delle marche per patenti e per passaporti coordinando l'inizio della vendita con gli altri rivenditori. I compensi spettanti all'Ente poste italiane per la vendita di valori bollati sono stabiliti nella stessa misura dovuta ai rivenditori secondari, ovvero mediante apposite convenzioni.

 

5. Lo smercio delle carte-valori postali previsto dall'articolo 215 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, può essere autorizzato anche mediante l'uso di macchine affrancatrici, con le modalità di cui al capo IX del Titolo III del medesimo regolamento.

 

6. Ai fini della riduzione del disavanzo dell'Ente poste italiane, con provvedimenti amministrativi da adottare entro il 31 dicembre 1993, saranno assicurate nel complesso maggiori entrate e minori spese in misura non inferiore a lire 1.390 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

 

7. Al comma 1 dell'art. 8, L. 13 maggio 1983, n. 197, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) sulla concessione dei finanziamenti nonché sull'acquisizione e sull'alienazione di partecipazione nei soggetti disciplinati dal titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e negli altri intermediari finanziari di cui all'art. 6 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 luglio 1991, n. 197".

 

8. Le annualità da corrispondere per il 1994 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.

 

9. La Cassa depositi e prestiti deve assicurare per l'anno 1994 non meno di 7.000 miliardi di lire per mutui a comuni, province e loro consorzi e comunità montane.

 

10. All'articolo 4, comma 15-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 1994».

 

11. Per ogni ente locale territoriale sono conservate, fino al 31 agosto dell'anno di competenza, le quote relative alla propria dotazione. Le quote non assegnate entro il 31 agosto sono attribuite agli enti locali che abbiano presentato domande in eccedenza alla relativa dotazione minimale definitiva.

 

12. A modifica del quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il fondo di dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

 

13. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro:

a) approva l'elenco, le tariffe ed i relativi aggiornamenti nonché la modalità di esazione dei diritti di segreteria di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, e successive modificazioni;

b) approva la tabella, gli importi ed i relativi aggiornamenti dei diritti fissi per atti da pubblicare o menzionare nel fascicolo regionale del Bollettino Ufficiale delle società a responsabilità limitata;

c) determina i diritti di segreteria per l'estrazione di copie dei bilanci del cui deposito è fatta menzione nel Bollettino Ufficiale delle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile;

d) prevede che, su istanza da presentarsi a cura degli interessati, debbano essere confermate periodicamente, previo pagamento di apposito diritto di segreteria, le iscrizioni in elenchi, albi, ruoli e registri tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, qualora le medesime non trovino riscontro in una conseguente iscrizione o annotazione nel registro delle ditte.

14. Per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe, dei diritti fissi e dei diritti di segreteria di cui al comma 13, deve essere tenuto conto, su base nazionale, dei costi inerenti all'erogazione dei servizi stessi. Continua ad applicarsi il terzo comma dell'articolo 33 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

 

15. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, i criteri per l'aumento della misura del diritto annuale che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono deliberare per iniziative di particolare rilievo aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia. La deliberazione, che è soggetta alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è adottata sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale. I relativi proventi non costituiscono base di calcolo per la contribuzione al conto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 23 dicembre 1990, n. 407.

 

Art.14

Razionalizzazione e soppressione di agevolazioni tributarie e recupero di imposte e di base imponibile

 

1. Nell'articolo 8 della legge 31 maggio 1977, n. 247 (173), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 8, L. 31 maggio 1977, n. 247, il comma è modificato dal seguente:

"Fino a quando non saranno determinate le norme relative al coordinamento della disciplina delle entrate tributarie, della regione Sicilia a' termini dell'articolo 12, punto 4), della legge 9 ottobre 1971, n. 825, i rimborsi, con i relativi interessi, da eseguire dalla predetta regione, a fronte dei tributi affluiti direttamente alle casse regionali, in forza del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, sono effettuati a cura dello Stato".

b) all'art. 8, L. 31 maggio 1977, n. 247, sono aggiunti i seguenti commi:

"La restituzione allo Stato dei tributi, con i relativi interessi, rimborsati ai sensi del secondo comma viene effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo con versamenti a carico del bilancio della Regione siciliana; il relativo importo affluisce al capitolo 3465 dell'entrata del bilancio dello Stato.

I rimborsi effettuati nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 sono restituiti entro il 30 aprile 1994".

 

2. Il comma 11 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato. Il gettito dell'imposta sostitutiva di cui allo stesso articolo, affluito al bilancio dello Stato, resta acquisito all'Erario.

 

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 50, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è così modificato:

"Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi".

b) all'art. 50, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 8 è così modificato:

"I redditi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lettere c), d), ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese".

c) (180);

d) (181);

e) (182);

f) (183);

g) (184);

h) (185);

i) (186);

l) (187).

 

4. Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria(1).

 

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(1) L'art. 36, comma 34-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo coordinato alla Legge di converisone 4 agosto 2006, n. 248, così recita: "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono comunque considerati come redditi diversi".

 

4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti.

 

 

5. I proventi accantonati nei fondi del passivo costituiti ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui i fondi siano utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci.

 

6. All'art. 25-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il comma 6 è così modoficato:

"Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono".

 

7. Le disposizioni del comma 3, lettere a), b), e), f), g), i) e l), si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3, lettera c), si applicano per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993. La disposizione del comma 3, lettera d), si applica per i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. La disposizione del comma 3, lettera h), si applica per gli accantonamenti deducibili nella determinazione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 6 si applicano alle provvigioni corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

10. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, art. 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo:

";

b) (191);

c) (192);

d) (193);

e) (194).

 

Art. 15

Trattamento tributario dell'abitazione principale

 

1. (Comma abrogato dall'art. 18, L. 13 maggio 1999, n. 133)

 

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dell'art. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

"b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue;

b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi";

b) (lettera abrogata dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314);

c) (comma abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314).

 

3. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, ed il comma 9 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono abrogati.

 

4. All'art. 17, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, i commi 2 e 3 sono abrogati.

 

5. Le disposizioni dei commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio 1994.

 

6. Al comma 3 dell'art. 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente periodo:

"La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale".

 

Art. 16

Altre norme in materia di entrate

 

8. Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni rilasciate dai comuni per l'aggiornamento della residenza in registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e regioni e per le variazioni della toponomastica o della numerazione civica.

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