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MERCOLEDÌ 24 APRILE 2024

D.L. 19/12/1984, n. 853

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria (1) (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 dicembre 1984, n. 347.

(2) Convertito in legge, con modificazione, con L. 17 febbraio 1985, n. 17 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1985, n. 41-bis).

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Allegato - Tabelle A-B-C

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto:

 

Art. 1

 

 

1. Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'8 e del 10 per cento e quelle stabilite nella misura del 15, del 20 e del 30 per cento sono unificate rispettivamente nella misura del 9 per cento e del 18 per cento. Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente all'aliquota del 9 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, dell'8,25 per cento o, in alternativa, dividendolo per 109 e moltiplicando il quoziente per 100.

 

2. Le cessioni e le importazioni di pane, altri prodotti di panetteria, paste alimentari e latte fresco, di cui all'articolo 2, lettera 1), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di crusche sono soggette alla imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento.

 

3. Le cessioni e le importazioni di periodici, libri, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, le prestazioni di composizione e stampa degli stessi e le cessioni e importazioni della carta occorrente, nonché i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. Il secondo periodo è stato soppresso (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 17.

 

4. L'aliquota è stabilita nella misura uniforme del 9 per cento:

a) per le cessioni e le importazioni di energia elettrica e gas per uso domestico e per uso di imprese estrattive e manufatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; di gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati; di prodotti petroliferi di cui ai punti F/4, I/2 e I/3 della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, ed ai punti A/1, A/3, G/4, H/1, H/4, H/5, H/9 e L/l della tabella B allegata allo stesso decreto come sostituita dalla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni; di carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); di ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); di coke e semi-coke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04-A e B); di coke di petrolio (v.d. 27.14-B);

b) per le cessioni e le importazioni delle materie tessili e loro manufatti indicati nella sezione XI della tariffa doganale comune vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle voci 65.01, 65.02, 65.03, 65.04, 65.05, 68.13-A e 13-B e 70.20-B della tariffa stessa, nonché degli altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni.

 

5. L'aliquota è stabilita nella misura del 18 per cento per le somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi di categoria lusso, compresi quelli alberghieri (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 17.

 

6. L'aliquota è stabilita nella misura del 38 per cento per le cessioni e le importazioni dei beni elencati nella tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. È abrogato l'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 1°ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

 

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno approvate, in sostituzione di quelle allegate al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le tabelle dei beni e dei servizi soggetti alle aliquote del 2 e del 9 per cento in conformità alle disposizioni del presente decreto.

 

8. Omissis (1).

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(1) Sostituisce la tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

9. Nell'articolo 19, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «dei beni indicati ai numeri 14) e 15) dell'allegata tabella B, e degli autoveicoli di cui al n. 16), lettera b), della tabella medesima» sono sostituite dalle parole «degli autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B».

 

10. Omissis (1).

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(1) Aggiunge due commi all'art. 74, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

11. Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti commi non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, per le quali alla data del 31 dicembre 1984 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

 

12. È abrogato, il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1°ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e per le operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti di cui al precedente comma relative ai beni indicati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituita dal precedente comma 8, l'imposta sul valore aggiunto si applica con l'aliquota del 38 per cento, salvo quanto stabilito nel precedente comma, anche se i relativi contratti siano stati conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 1°ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

 

13. Ai fini della determinazione delle diverse aliquote nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, gli acquisti e le importazioni effettuati entro il 31 dicembre 1984 con le aliquote allora vigenti e registrati dopo tale data si considerano effettuati con le corrispondenti nuove aliquote stabilite nei precedenti commi.

 

Art. 2

 

 

1. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 l'imposta sul valore aggiunto dovuta dagli esercenti imprese commerciali, esclusi gli enti non commerciali di cui all'articolo 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quella dovuta dagli esercenti arti e professioni, sono determinate riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili delle percentuali stabilite nell'allegata tabella A, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni. Resta ferma, in quanto spettante, la detrazione nei modi ordinari: a) dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in più di tre anni; b) dell'imposta afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni, purché la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento; c) dell'imposta afferente l'eventuale affitto dell'azienda; d) dell'imposta afferente le lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa, eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente, limitatamente al 73 per cento dell'imposta stessa; e) dell'imposta afferente le prestazioni ricevute in dipendenza di rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività propria della impresa, limitatamente all'82 o al 91 per cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese da intermediari con o senza deposito; f) dell'imposta afferente le prestazioni di opera intellettuale relative all'attività propria dell'arte o professione esercitata, limitatamente al 94 o all'85 per cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese dai soggetti di cui al n. 38 o da quelli di cui al n. 39 della tabella A (1). Le stesse disposizioni, salvo quanto stabilito nel successivo comma 18, si applicano agli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984, pur avendo tenuto la contabilità ordinaria, non hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire.

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(1) Periodo così sostituito dalla legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 17.

 

2. La riduzione a titolo di detrazione forfettaria di cui al precedente comma non si applica sull'imposta relativa alle cessioni di beni ammortizzabili in più di tre anni per i quali l'imposta afferente o l'acquisto o l'importazione sia stata o avrebbe potuto essere detratta nei modi ordinari.

3. Ai contribuenti che effettuano operazioni di cui al primo comma dell'articolo 8, lettere a) e b), al primo comma dell'articolo 8-bis, al primo comma dell'articolo 9, all'articolo 38-quater e all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compete, in aggiunta a quella prevista nel comma 1, la detrazione forfettaria di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali indicate nella tabella sull'imposta che sarebbe applicabile per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. Questa disposizione si applica a condizione che le operazioni siano annotate distintamente, anche per aliquota, nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del predetto decreto, e non si applica ai cessionari e ai commissionari per le esportazioni di beni acquisiti senza applicazione dell'imposta a norma dello stesso primo comma, lettera a), dell'articolo 8.

 

4. Le disposizioni del primo comma, lettera c), e del secondo comma dell'articolo 8, del secondo comma degli articoli 8-bis e 9 e dell'articolo 68, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alla facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta, non si applicano ai contribuenti che fruiscono della detrazione forfettaria. Le imprese manufatturiere fruenti della detrazione forfettaria che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto, sono tenute al pagamento della relativa imposta e devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.

 

5. Le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo valgono anche agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche, dei versamenti e dei rimborsi di cui agli articoli 27, 28, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

6. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 gli esercenti imprese commerciali indicati nel comma 1 che nell'anno precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a diciotto milioni di lire:

a) sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura e devono annotare le operazioni effettuate a norma dell'articolo 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fermi restando gli obblighi di emissione delle ricevute fiscali e delle bolle di accompagnamento e salvo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 74 dello stesso decreto;

b) sono esonerati dall'obbligo di registrazione degli acquisti e delle importazioni di cui all'articolo 25 dello stesso decreto, fermo restando l'obbligo di numerazione progressiva e conservazione delle fatture e delle bollette doganali ricevute;

c) possono eseguire le liquidazioni periodiche e i versamenti tenendo conto, in detrazione, dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in più di tre anni e di quella afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni purché la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento, in base alle fatture o bollette doganali ricevute nel periodo di riferimento, a condizione che queste siano allegate in originale o in copia fotostatica alla dichiarazione annuale. Le imprese autorizzate all'esercizio del commercio al minuto che effettuano promiscuamente cessioni di beni soggetti ad aliquote diverse possono determinare l'imposta da versare applicando un'aliquota media pari al rapporto fra l'ammontare complessivo dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni dei beni destinati alla rivendita e il complessivo ammontare imponibile degli stessi e diminuendo i corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate di una percentuale pari all'aliquota media; ma a tal fine devono tenere il registro degli acquisti e annotarvi le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alla importazione dei beni destinati alla rivendita con la sola indicazione del numero progressivo ad esse attribuito, dell'ammontare imponibile e della relativa imposta (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 17.

 

7. Nella determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1984 dai contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in più di tre anni, risultanti da fatture registrate nel mese di dicembre, è ammessa in detrazione a condizione che i beni siano stati consegnati entro il mese stesso; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nel mese di dicembre è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi siano stati pagati entro il mese stesso.

 

8. Resta in ogni caso ferma per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la disciplina applicabile a norma di tali articoli, salvo quanto stabilito nella seconda parte del comma 4. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano agli esercenti la pesca marittima (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 17.

 

9. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito d'impresa dei contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo è determinato in misura pari all'ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata tabella B e ulteriormente diminuito: a) dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno; b) degli interessi passivi deducibili secondo le disposizioni vigenti; c) delle quote di ammortamento dei beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, se è stato tenuto il relativo registro; d) dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni purché la durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili, non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento, nonché, se l'azienda è in affitto, del relativo canone; e) del 78 o dell'83 per cento, secondo che corrisposte ad intermediari con o senza deposito, delle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività propria dell'impresa; f) del 71 per cento dei compensi corrisposti per lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente; f-bis) della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e di quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'art. 3 del presente decreto legge (1). L'ammontare che ne risulta è diminuito delle minusvalenze ed è aumentato delle plusvalenze, ad esclusione di quelle che dal registro dei beni ammortizzabili risultino reinvestite, nel medesimo periodo di imposta, in beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, il cui costo è ammortizzabile per la sola parte che eccede la plusvalenza reinvestita. I contribuenti di cui al comma 6 del presente articolo, ferma restando la disposizione di cui alla lettera b) del medesimo comma 6, possono computare in diminuzione le quote di ammortamento indipendentemente dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili (2).

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(1) Lettera aggiunta dall'art. 8, D.L. 30 maggio 1988, n. 173.

(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 17.

 

Art. 3

 

 

1. Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597:

a) le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e le spese di rappresentanza sono deducibili per un importo complessivamente non superiore, al tre per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta;

b) non sono deducibili quote di ammortamento né canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;

c) sono deducibili le quote di ammortamento o i canoni di locazione anche finanziaria relativi agli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;

d) le spese relative all'acquisto, alla locazione anche finanziaria o al noleggio di altri beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono deducibili o ammortizzabili nella misura del 50 per cento. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento del reddito fondiario o del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili (1);

e) tra le spese per lavoro dipendente deducibili si comprendono anche le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta.

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 17.

 

2. (Comma abrogato dall'art. 6, D.L. 10 giugno 1994, n. 3571.)

 

3. (Comma abrogato dall'art. 6, D.L. 10 giugno 1994, n. 357.)

 

4. (Comma abrogato dall'art. 6, D.L. 10 giugno 1994, n. 357.)

 

5. (Comma abrogato dall'art. 6, D.L. 10 giugno 1994, n. 357.)

 

6. Le rimanenze finali dei beni indicati nel primo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici, concorrono a formare il reddito d'impresa, quale che sia il metodo di valutazione applicato, per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei primi cinque commi dell'articolo 62 dello stesso decreto, come modificato dal successivo comma 9.

 

7. Per gli esercenti attività di commercio al minuto, che effettuano la valutazione delle rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio, si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma precedente, a condizione che nella dichiarazione annuale o in allegato ad essa siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo.

 

8. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, si applicano soltanto per le rivalutazioni effettuate fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1984.

 

9. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il quinto, il nono, il decimo e l'undicesimo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato con l'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72. I limiti per la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al sesto comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pari a 5 miliardi di lire per l'ammontare dei ricavi e a 2 miliardi di lire per il valore complessivo delle rimanenze sono ridotti rispettivamente a 2 miliardi ed a 500 milioni e le scritture stesse devono essere tenute se i nuovi limiti sono stati o sono superati in periodi di imposta aventi inizio dopo il 31 dicembre 1982. Il suddetto sesto comma è abrogato con effetto dal periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1988 (1) (2).

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(1) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 14 marzo 1988, n. 70.

(2) L'ultimo periodo è abrogato dall'art. 16, D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

 

10. Il limite di lire venticinque milioni stabilito nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, è elevato a lire cinquanta milioni.

 

11. Ai fini dell'art. 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 597, si considerano in ogni caso fatte con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria, le cessioni a titolo oneroso, compresi i conferimenti in società, di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al due, al dieci o al venticinque per cento del capitale della società partecipata, secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni ovvero di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi. La disposizione non si applica se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione inerente alle azioni o quote possedute, e la data della cessione o della prima cessione, è superiore a cinque anni.

 

12. All'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore, possono essere imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore da atto pubblico o da scrittura autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione annuale dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione annuale, di avere prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente."

 

13. Le deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi nell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, e nell'art. 13 della L. 19 marzo 1983, n. 72, si applicano a condizione che l'imprenditore o la società attesti l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.

 

14. (Comma abrogato dall'art. 25, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.)

 

15. Sono abrogati i primi tre commi e l'ultimo comma dell'art. 3 della L. 25 novembre 1983, n. 649. Per l'anno 1985 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di cui alla lettera a) dell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal precedente comma 12, possono essere formati fino al 31 gennaio dell'anno stesso.

 

16. Se tra l'imprenditore e i collaboratori familiari di cui al quarto comma dell'articolo 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, indicati nell'atto pubblico o nella scrittura privata ivi previsti, venga costituita, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1985, una società in nome collettivo o in accomandita semplice con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e non è considerato cessione agli effetti delle imposte su reddito; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà. Il riferimento al quarto comma del suddetto articolo 5 si intende fatto al testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 17.

 

17. All'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese commerciali supera l'ammontare dei redditi la differenza, se è stata tenuta la contabilità ordinaria, può essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto."

 

18. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese è stabilita nella misura di lire cinque milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire un milione per le società a responsabilità limitata e di lire centomila per le società di altro tipo, e le società, sotto qualsiasi forma costituite, che non svolgano attività commerciali e i cui beni immobili siano totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

 

19. La tassa di cui al precedente comma è dovuta, oltre che per l'iscrizione dell'atto costitutivo, entro il 30 giugno di ciascun anno solare successivo. Le società iscritte nel registro delle imprese anteriormente al 1° gennaio 1985 devono eseguire il primo versamento annuale entro il 30 giugno 1985 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 17.

 

20. Per gli enti, le associazioni e le organizzazioni diversi dalle società restano ferme le disposizioni di cui ai numeri 74 e 75 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

 

21. Fino al 31 dicembre 1985 le assegnazioni, a singoli soci persone fisiche ed enti non commerciali anche per singoli beni anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 1985 dalle società di cui alla prima parte del precedente comma 18, esistenti alla data del 31 luglio 1984 sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito e sono soggette all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta a metà. Restano tuttavia soggette alle imposte sul reddito, sia per la società che per i soci assegnatari, le plusvalenze da rivalutazione monetaria e le plusvalenze accantonate in sospensione d'imposta. Per le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata la disposizione si applica a condizione che i soci assegnatari risultino iscritti nel libro dei soci alla predetta data del 31 luglio 1984, o che vengano iscritti nel libro dei soci, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 31 luglio 1984.

 

21-bis. Ai fini di cui all'articolo 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, per i successivi trasferimenti da parte dei soci assegnatari a seguito degli scioglimenti previsti nel comma precedente, come valore d'acquisto sarà considerato quello iscritto nell'ultimo bilancio della società di cui è stato deliberato lo scioglimento (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 17.

 

Art. 4

 

 

1. I quadri A, C, D, H, L e M/l della tabella VI - allegato II - al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli annessi al presente decreto.

 

2. In mancanza di applicazione dell'articolo 3, legge 11 luglio 1980, n. 312, a decorrere dal 1°gennaio 1985 i profili professionali di cui alla disposizione citata sono autonomamente definiti, per tutto il personale del Ministero delle finanze, con decreto del Ministro delle finanze, su proposta di un'apposita commissione paritetica e sentito il parere del consiglio di amministrazione.

 

 

3. La commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro delle finanze, ed è costituita da un Sottosegretario di Stato che la presiede, da due dirigenti dell'amministrazione centrale delle finanze, un dirigente del Dipartimento della funzione pubblica, un dirigente del Ministero del tesoro e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.

 

 

4. In relazione all'obiettivo del perseguimento del recupero dell'evasione fiscale ed alle responsabilità connesse con l'esercizio delle attività tributarie, con particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di controllo, è attivato, attraverso la contrattazione prevista dall'articolo 11, del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344, in favore del personale dipendente dal Ministero delle finanze, un compenso incentivante la produttività collegato alla professionalità.

 

 

5. Nell'àmbito della contrattazione di cui al comma precedente saranno determinati:

a) i criteri di ripartizione del compenso fra i diversi settori dell'Amministrazione finanziaria e, nell'ambito di ciascun settore, anche tra diverse classi di uffici differenziate secondo il risultato ottenuto, nell'anno precedente, nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente;

b) i criteri di ripartizione fra le diverse qualifiche funzionali, dirigenziali e ad esaurimento con riferimento anche alla titolarità degli uffici ed alle funzioni ispettive;

c) i tempi e le modalità per la erogazione del compenso al personale.

 

 

6. Per le finalità di cui ai precedenti commi 4 e 5 è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, a decorrere dall'anno finanziario 1986, un fondo di lire 30 miliardi la cui consistenza potrà annualmente essere modificata in sede di legge di approvazione del bilancio.

 

 

7. Al personale dell'Amministrazione finanziaria incaricato di svolgere al di fuori della sede del proprio ufficio compiti ispettivi, di collaudo, di verifica, di controllo e sopralluoghi si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel testo sostituito, da ultimo, dall'articolo 5 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

 

 

8. Per esigenze di servizio, in attesa della disciplina relativa alla mobilità del personale fra ruoli diversi delle singole amministrazioni e fra quelli di amministrazioni diverse dello Stato, il personale dipendente dell'Amministrazione finanziaria può con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, essere assegnato, ferma restando la sede di servizio, per periodi non superiori a un anno anche ad uffici diversi da quelli per i quali è istituito il ruolo al quale appartiene.

 

 

9. Nel primo comma dell'articolo 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono soppresse le parole: «e possegga in tale qualifica un'anzianità di almeno tre anni».

 

 

10. Per il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici periferici del Ministero delle finanze la competenza ad adottare i provvedimenti in materia di congedi straordinari, aspettative (escluse quelle concesse per mandato parlamentare, per motivi sindacali o per incarichi pubblici per i quali le vigenti disposizioni le prevedono), assenze dal servizio delle lavoratrici madri ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, assenze per motivi politico-amministrativi di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e successive modificazioni, nonché di altre assenze previste dalle vigenti disposizioni di legge, è devoluta all'intendenza di finanza della provincia nella cui circoscrizione hanno sede gli uffici stessi. La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

 

11. È confermata la competenza delle direzioni generali del Ministero delle finanze ad adottare, per il personale da ciascuna di esse amministrato, i provvedimenti di cui al precedente comma relativi:

ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione centrale;ai dirigenti degli uffici periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale;

ai dipendenti collocati fuori ruolo o comandati presso altre amministrazioni o enti pubblici.

 

 

12. In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1982, n. 165, gli operai del Ministero delle finanze, ivi compresi i canneggiatori, che comunque siano stati ammessi a partecipare allo speciale concorso, previsto dai commi primo e secondo del medesimo articolo e che siano risultati idonei, sono assunti ed inquadrati, nella qualifica iniziale propria della categoria prevista dalle norme in vigore (1).

 

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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 17.

 

 

13. In deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1982, n. 165, il personale diurnista, ad eccezione di quello assunto ai sensi del penultimo comma dell'articolo 2 della legge stessa, è inquadrato in ruolo al 1°giugno 1985 nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.

 

 

14. Per l'ammissione ai concorsi di accesso alle ex carriere di concetto (VI qualifica) dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, ad eccezione di quelli indicati nel comma successivo, costituiscono titolo di studio valido i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che, a norma del primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea.

 

 

14-bis. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie (tecniche ed amministrative) che abbia sostenuto concorsi di accesso alla carriera con almeno tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto ed abbia svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali (1).

 

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 17.

 

 

15. Per l'ammissione ai concorsi di accesso alle ex carriere di concetto tecniche delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali (ruolo del personale tecnico) e delle dogane e imposte indirette (ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione) restano validi i diplomi previsti dalle disposizioni vigenti. Per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli delle ex carriere di concetto dei contabili doganali e dei cassieri degli uffici del registro e degli uffici IVA sono considerati validi, in aggiunta al titolo di studio attualmente prescritto, anche i diplomi di maturità tecnica rilasciati dagli istituti tecnici commerciali o dagli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.

 

 

16. Al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, è iscritto di diritto:

a) il personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, in servizio alla data del 17 maggio 1981 o assunto con decorrenza successiva, a condizione che non sia iscritto ad altri fondi di previdenza, ad eccezione del «Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto» di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 699, soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 946;

b) il personale di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, assegnato al Ministero delle finanze e inquadrato nel ruolo speciale previsto dallo stesso articolo, a condizione che non sia iscritto ad altri fondi di previdenza.

 

 

17. Ai fini della corresponsione del trattamento previdenziale, l'anzianità da valutare decorrerà:

a) per il personale di cui alla lettera a) del precedente comma, dalla data di assunzione in servizio e comunque da data non anteriore a quella di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 699;

b) per il personale di cui alla lettera b) del precedente comma, dalla data di immissione in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

 

 

18. Le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 7, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, sono erogate in base a criteri e misure, uniformi per tutti gli iscritti, stabiliti dal regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza unificato previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto e, fino alla nomina degli organi statutari del fondo stesso, dal comitato provvisorio di cui all'articolo 6 del citato decreto.

 

 

19. Al personale di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 17 ed al personale di cui all'articolo 2, secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, compete l'acconto sull'indennità di liquidazione in misura non superiore all'ottanta per cento dell'aliquota annua prevista per il personale iscritto al fondo di cui all'articolo 1, lettera d), dello stesso decreto.

 

 

20. Per la realizzazione del programma di automazione del catasto edilizio urbano il Ministero delle finanze si avvale dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui al sesto comma del richiamato articolo 7 viene aumentata di lire 65 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1985, lire 20 miliardi per l'anno 1986 e lire 35 miliardi per l'anno 1987. Si applicano le disposizioni di cui al terzo, quinto e settimo comma del citato articolo 7.

 

 

21. Ai fini della iscrizione in catasto edilizio urbano delle unità immobiliari di nuova costruzione la scheda per la dichiarazione di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1°dicembre 1949, n. 1142, deve essere redatta conformemente al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e deve contenere dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche; essa deve essere sottoscritta anche dal tecnico che ha firmato l'allegata planimetria ai sensi dell'articolo 57 dello stesso decreto.

 

 

22. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati annualmente i comuni nei quali, per rilevanti variazioni a carattere permanente nel contesto socio-urbanistico dei centri urbani, viene disposta attraverso procedimenti automatizzati la revisione del classamento delle unità immobiliari, con facoltà per l'Amministrazione di richiedere elementi e dati ai proprietari di immobili con i modelli di dichiarazione di cui al comma precedente.

 

 

23. Gli elementi iscritti nel catasto edilizio urbano possono essere utilizzati, a loro richiesta, dai comuni ai fini statistici e della formazione dei piani urbanistici, e dai consigli tributari comunali ai fini dell'espressione dei propri pareri alla giunta municipale.

 

 

24. All'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 645 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino possono essere istituiti due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo. La sede dell'ufficio da istituirsi in aggiunta al primo, nonché la ripartizione delle competenze e dei servizi tra i due uffici sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.".

All'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 645 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. I due uffici IVA aventi sede nella stessa provincia assumeranno, rispettivamente, la denomninazione di «Primo ufficio imposta sul valore aggiunto» e di «Secondo ufficio imposta sul valore aggiunto» e saranno diretti da primi dirigenti. Presso uno dei due uffici potrà non essere istituito o potrà essere soppresso il servizio autonomo di cassa."

 

25. Il punto 5) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647, deve intendersi nel senso che gli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari possono anche effettuare le verifiche ivi previste.

 

 

26. Per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'acquisto di apparati tecnici e attrezzature; per l'esecuzione di tutti i lavori occorrenti per la realizzazione delle misure di sicurezza; per l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, attrezzature ed apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche; per la fornitura di materiali di consumo e di servizi, compresi quelli inerenti alla automazione delle procedure, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni. Si applicano le disposizioni di cui al settimo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

 

 

27. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto devono periodicamente fornire informazioni relative all'applicazione del presente decreto alle direzioni generali e agli ispettorati compartimentali da cui dipendono, secondo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle finanze.

 

 

28. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 50.000 milioni per l'anno 1985, in lire 80.000 milioni per l'anno 1986 e in lire 75.000 milioni per l'anno 1987, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del precedente articolo 3, commi 18 e 19.

 

 

29. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

30. Le disposizioni degli articoli 1 e 2, salvo quanto stabilito nei commi 7 di tali articoli, e quelle dei commi 14 e 15 dell'articolo 4 hanno effetto dal 1°gennaio 1985. Le disposizioni dei commi da 1 a 9, e dei commi 12 e 15 dell'articolo 3 hanno effetto dal periodo di imposta avente inizio a partire dal 1°gennaio 1985.

 

 

Art. 5

 

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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