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SABATO 18 MAGGIO 2024

Legge 27/03/1995, n. 99

Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 aprile 1995, n. 78.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. Negli edifici adibiti ad uffici giudiziari, sedi di tribunale, è destinato al consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori un numero di locali idonei ad assicurare il funzionamento del consiglio stesso, in relazione alle sue effettive esigenze, comprese quelle necessarie per le istruttorie e i dibattimenti disciplinari, per i rapporti con gli organi della giustizia locale, per la conservazione e la fruizione, anche da parte di magistrati, di biblioteche, e per ogni altro servizio utile alla amministrazione della giustizia.

 

2. Alla determinazione del numero e alla valutazione della idoneità dei locali predetti provvedono la commissione di manutenzione, se costituita, ovvero i capi degli uffici giudiziari e il presidente del consiglio dell'Ordine interessato, tenuto conto della consistenza globale dell'edificio con riferimento alle esigenze connesse al regolare svolgimento dell'attività giudiziaria e di quella forense.

 

Art. 2

 

 

1. Per i locali destinati al consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori è corrisposto dallo Stato ai comuni proprietari degli edifici di cui all'articolo 1 un contributo annuo commisurato al valore locativo dei locali stessi. Il contributo decorre dal 1° gennaio 1995 ed è erogato con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni. Le spese necessarie per illuminazione, riscaldamento, custodia, servizio telefonico ed ogni altro servizio, nonché per forniture e riparazioni di mobili, strutture ed impianti dei locali medesimi sono a carico dei consigli dell'Ordine.

 

Art. 3

 

 

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 738 milioni annue a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

 

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4

 

 

1. Fino al 31 dicembre 1994 l'utilizzazione dei locali di edifici giudiziari da parte dei consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori è soggetta alla corresponsione di un canone di locazione in misura non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio.

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