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DOMENICA 19 MAGGIO 2024

D.P.R. 04/05/1998, n. 187

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 1998, n. 140.

 

 

Sommario

 

Art. 1 - Determinazione del contributo

 

Art. 2 - Procedimento

 

Art. 3 - Commissioni di manutenzione

 

Art. 4 - Disposizioni transitorie

 

Art. 5 - Entrata in vigore

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Determinazione del contributo

 

1. Il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392, è determinato annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno.

 

 

2. La richiesta di contributo da parte dei comuni, unitamente al rendiconto delle spese sostenute nell'anno, indirizzata al Ministero di grazia e giustizia, è presentata al presidente della commissione di manutenzione territorialmente competente entro il 15 aprile dell'anno successivo. Della presentazione della richiesta è data immediata notizia al presidente della corte di appello.

 

 

3. La richiesta di cui al comma 2 è trasmessa al Ministero entro trenta giorni dalla presentazione e, comunque, non oltre il 15 maggio di ciascun anno, unitamente al parere formulato dalle commissioni medesime. Copia della richiesta è trasmessa al presidente della corte di appello.

 

 

Art. 2

Procedimento

 

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è corrisposto in due rate: la prima è disposta in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, è corrisposta entro il 30 settembre.

 

 

2. La rata in acconto è erogata in favore dei comuni, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a mezzo di ordinativo diretto, in misura pari al settanta per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, nei limiti, comunque, dell'ottantacinque per cento dello stanziamento assegnato nello stato di previsione della spesa nell'esercizio finanziario in corso.

 

 

3. La rata a saldo è determinata tenendo presente: le spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni, il parere delle commissioni di manutenzione nonché gli stanziamenti del bilancio di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

 

 

4. Se la rata corrisposta in acconto si rivela eccedente rispetto all'importo del contributo spettante, la differenza in eccesso viene detratta dalla rata in acconto spettante per l'esercizio finanziario immediatamente successivo.

 

 

5. Se nel corso dell'anno l'ufficio giudiziario avente sede nel comune è stato soppresso o trasferito, la rata di acconto del contributo prevista dal comma 2 è corrisposta in ragione del numero dei mesi per i quali l'ufficio è stato funzionante.

 

 

Art. 3

Commissioni di manutenzione

 

1. Sono istituite in ogni circondario le commissioni di manutenzione composte dai capi degli uffici, dal funzionario di cancelleria di qualifica più elevata o, nell'ambito della stessa qualifica, dal più anziano in ruolo, nonché dal presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori. Alle riunioni possono essere invitati anche rappresentanti degli enti locali interessati.

 

 

2. Le commissioni di manutenzione sono presiedute dal presidente della corte d'appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal presidente del tribunale.

 

 

3. Il parere sulle richieste di contributo formulate dai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, è espresso dalle commissioni di manutenzione ogni anno ed è immediatamente inoltrato al Ministero di grazia e giustizia entro il successivo 15 maggio.

 

 

4. Il parere previsto al comma 3 è espresso dal presidente della corte d'appello se la commissione di manutenzione non provvede nei termini.

 

 

Art. 4

Disposizioni transitorie

 

1. Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, la rata in acconto, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, è determinata in misura pari al settanta per cento dell'ultimo contributo erogato.

 

 

Art. 5

Entrata in vigore

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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