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SABATO 18 MAGGIO 2024

Legge 11/12/1973, n. 828

Contributo dello Stato per le spese sostenute dai comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della L. 24 aprile 1941, numero 392 (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1973, n 333.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Allegato - Tabella A

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. In favore dei comuni indicati alla tabella A allegata alla presente legge, già sedi di uffici giudiziari, i contributi corrisposti dallo Stato, in base alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modifiche, sono rideterminati, a seguito della istituzione negli stessi comuni di nuovi uffici giudiziari, nella misura e con la decorrenza a fianco di ciascuno di essi riportate.

 

Art. 2

 

 

1. Ai comuni di cui alla tabella B allegata alla presente legge, sedi di uffici giudiziari istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1963, n. 183, 31 dicembre 1963, numero 2105, e 27 dicembre 1964, n. 1651, è corrisposto dallo Stato, alle condizioni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, un contributo annuo nelle spese indicate dall'articolo 1 della legge sopracitata, nella misura e con la decorrenza a fianco di ciascuno di essi indicate.

 

Art. 3

 

 

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1972 in lire 806.633.920, si provvede, quanto a lire 664.803.920, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e, quanto a lire 141.830.000, a carico del capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1972.

 

2. All'onere di lire 141.830.000 derivante dall'applicazione della legge stessa per ciascuno degli anni 1973 e 1974 si provvede con corrispondente riduzione dei capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

 

3. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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