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DOMENICA 19 MAGGIO 2024

D.L. 10/06/1994, n. 357

Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente (1) (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 1994, n. 135.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 8 agosto 1994, n. 489 (Gazz. Uff. 10 agosto 1994, n. 186).

 

Sommario

 

Art. 1 - Regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive

 

Art. 1-bis - Trattamento di integrazione salariale

 

Art. 2 - Premio di assunzione

 

Art. 3 - Detassazione del reddito d'impresa reinvestito

 

Art. 4 - Dividendi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta

 

Art. 5 - Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società quotate

 

Art. 6 - Soppressione di adempimenti superflui

 

Art. 7 - Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarità formali

 

Art. 7 -bis - Modificazioni al codice civile e ad altre disposizioni in materia di scritture contabili

 

Art. 7-ter - Disposizioni in materia di sanzioni

 

Art. 8 - Soppressione di tasse e diritti

 

Art. 9 - Abrogazione

 

Art. 10 - Interpretazione autentica in materia di contributi agricoli unificati

 

Art. 10-bis - Copertura finanziaria

 

Art. 11 - Entrata in vigore

 

 

--- § ---

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni tributarie per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1994;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

 

 

 

Art. 1

Regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive

 

1. Il regime fiscale sostitutivo disposto dal presente articolo compete per le iniziative produttive intraprese dai soggetti che:

 

a) avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

 

b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

 

c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223 ;

 

d) sono portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;

 

d-bis) iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9; (1)

 

d-ter) iniziano un'attività nel settore dell'agricoltura naturale, biologica e biodinamica; (2)

 

d-quater) iniziano un'attività nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti; (3)

 

d-quinquies) iniziano un'attività nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici cittadini; (4)

 

d-sexies) iniziano un'attività per la produzione di prodotti ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992. (5)

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(1) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

 

(2) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

 

(3) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

 

(4) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

 

(5) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

 

2. L'imposta sostitutiva è pari a 2 milioni di lire per l'anno di inizio dell'attività, a 3 milioni di lire per il secondo anno e a 4 milioni di lire per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il 5 marzo con le modalità relative all'imposta sul valore aggiunto, sostituisce la tassa di concessione governativa per la partita IVA, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, l'imposta comunale sugli immobili, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, relative all'esercizio di attività commerciali e di arti e professioni, e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito deducibili per le controparti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il costo complessivo dei beni materiali strumentali acquisiti, anche in locazione finanziaria, supera, nel corso del triennio di cui al comma 3, il limite di lire 300 milioni, salvo che per le iniziative produttive di cui al comma 1, lettere d-bis), d-ter), d-quater) e d-sexies), per le quali il limite è fissato in lire 500 milioni, ovvero se il volume d'affari annuo supera lire 1.000 milioni; in caso di superamento del limite nel corso dell'anno, il regime fiscale sostitutivo cessa di avere efficacia a partire dalla data in cui è stato superato e per lo stesso anno il contribuente è tenuto alla contabilità semplificata. (1)

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489. Vedi, anche, l'art. 17, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

 

3. Possono avvalersi, per una sola volta, del regime fiscale sostitutivo i soggetti di cui al comma 1 che, negli anni 1994, 1995 e 1996, ne fanno richiesta in sede di inizio dell'attività.

 

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse presentino i requisiti di cui al comma 1. In tal caso l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (1)

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

 

3-ter. I soggetti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva non possono comunque essere considerati a carico agli effetti del comma 4 dell'articolo 12 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni. (1)

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

 

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

 

a) ai soggetti che esercitano, a qualsiasi titolo, attività produttive già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o vi subentrano;

 

b) alle persone fisiche che, nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano partecipato alle forme associate di cui all'articolo 5 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, nonché alle aziende coniugali non gestite in forma societaria. (1)

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

 

Art. 1-bis

Trattamento di integrazione salariale (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

 

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), che avviano iniziative produttive ai sensi del medesimo articolo 1, hanno diritto, a richiesta, alla corresponsione anticipata, in un'unica soluzione, ed a valore attuale, del trattamento di integrazione salariale nei limiti e con i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 30 settembre 1994. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 500 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

Art. 2

Premio di assunzione

 

1. Alle società ed enti privati, alle imprese e agli esercenti arti e professioni che incrementano la base occupazionale dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato assumendo, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e nei due successivi, soggetti al primo impiego ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), compete per tali periodi un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute alla fonte operate. L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. (1)

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

 

1-bis. Concorrono a formare la base occupazionale di cui al comma 1 anche i lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. (1)

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

2. Il credito d'imposta è pari al 25 per cento dei redditi di lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al comma 1 assunti in aumento rispetto alla base occupazionale in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifichi. Al calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede 30 milioni di lire per dipendente. Il credito d'imposta, ferme restando le condizioni previste dal presente articolo, spetta anche sui redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero, esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , purché i soggetti siano residenti nel territorio dello Stato. (1)

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

 

3. Il credito d'imposta compete per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due periodi successivi. Il credito d'imposta che compete ai soli fini del versamento delle imposte di cui al comma 1 non è rimborsabile; esso non limita, tuttavia, il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante. (1)

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

 

3-bis. Il credito d'imposta non utilizzato alla data del 31 dicembre 1996 può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e dei pagamenti di imposte successivi a tale data. (1)

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

 

3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano per le assunzioni dei soggetti che siano stati posti dal precedente datore di lavoro nella situazione prevista alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 al fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta. (1)

 

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

 

Art. 3

Detassazione del reddito d'impresa reinvestito

 

1. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data. L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta. (1)

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

 

1-bis. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese attive alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo. (1)

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

 

2. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura. (1)

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

 

2-bis. I fabbricanti, titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti individuate dagli articoli 4 e 6 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 , possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto. (1)

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489. Peraltro, il comma 1-bis dell'art. 6 è stato abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435.

 

Art. 4

Dividendi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta

 

1. Per le società ammesse alle quotazioni di borsa in Italia, o degli altri mercati regolamentati italiani, la ritenuta sugli utili distribuiti, prevista, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , è applicata se, all'atto della riscossione, ne è fatta richiesta dalle persone fisiche, a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento. (1)

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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489 e successivamente abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per gli utili la cui distribuzione è deliberata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 5

Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società quotate

 

1. Per le società ammesse alle quotazioni di borsa in Italia, o degli altri mercati regolamentati italiani, con emissione di nuove azioni, in percentuale non inferiore al 15 per cento del patrimonio netto della società, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1997, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta di 16 punti percentuali, se il valore del patrimonio netto, risultante dalla certificazione peritale richiesta per l'ammissione, non supera 500 miliardi di lire. La riduzione si applica per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. (1)

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

 

Art. 6

Soppressione di adempimenti superflui

 

1. Sono soppressi gli obblighi di:

 

a) tenuta del repertorio annuale della clientela;

 

b) compilazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori collegati alla dichiarazione annuale IVA, e allegazione alla stessa dei modelli IVA 101 e 102 di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 31 dicembre 1984; (1)

 

c) tenuta dei conti individuali dei sostituti di imposta e dei soggetti di cui all'art. 19, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni; (2)

 

d) tenuta del registro dei codici meccanografici;

 

d-bis) tenuta del registro di carico e scarico da parte di commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e di materiali radioelettrici. (3)

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(1) Lettera così modificata dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

 

(2) Lettera così sostituita dall'art. 2-decies, D.L. 30 settembre 1994, n. 564.

 

(3) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

 

1-bis. L'emissione del foglietto bollato è facoltativa qualora all'obbligo per la relativa tassa per i contratti di trasferimento di titoli e valori di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , e successive modificazioni, si sia assolto in modo virtuale. Ai fini della liquidazione coattiva di cui all'articolo 44 della legge 20 marzo 1913, n. 272 , come sostituito dall'articolo 12 del R.D.L. 30 giugno 1932, n. 815 , convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, il pagamento della tassa può essere documentato con un estratto del registro previsto per il pagamento in modo virtuale o con una copia autentica della ricevuta di versamento della tassa stessa, mentre la conclusione del contratto può risultare da altro documento in relazione alla esecuzione del contratto stesso o da corrispondenza scambiata con la controparte. (1)

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489 e abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435.

 

2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 2 della L. 12 novembre 1949, n. 996 , l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, l'articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, l'articolo 13, commi 7, 7-bis e 8-quater, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, l'articolo 4, comma 4, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , l'articolo 29 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e gli articoli 14, terzo comma, e 21, secondo e terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 .

 

Art. 7

Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarità formali

 

1. ( I commi 1 e 2 sono stati soppressi dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489 ).

 

2. ( I commi 1 e 2 sono stati soppressi dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489 ).

 

3. In caso di irregolarità nella compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , la pena pecuniaria non si applica se il trasgressore versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma pari a un centesimo del massimo della suddetta pena entro sessanta giorni successivi alla data della consegna o della notifica del verbale di constatazione. (1)

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

 

4. Nell'articolo 39, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , sono soppresse le parole da: «è ammesso» fino alla fine del comma.

 

4-bis. ( Il comma 4-bis è stato aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489. Esso aggiunge un comma dopo il quarto all'art. 41, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ).

 

4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. (1)

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489 e poi così modificato dall'art. 3, L. 21 novembre 2000, n. 342 e dal comma 161 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Art. 7 -bis

Modificazioni al codice civile e ad altre disposizioni in materia di scritture contabili (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

 

1. L'articolo 2216 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 2216. - (Contenuto del libro giornale). - Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa".

 

2. Il terzo comma dell'articolo 2217 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette".

 

3. L'articolo 2218 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 2218. - (Bollatura facoltativa). - L'imprenditore puo' far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti".

 

4. All'articolo 2220 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti".

 

5. L'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile e' sostenuto dal seguente:

"I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215".

 

6. Al primo comma dell'articolo 2435 del codice civile, dopo le parole:

"ufficio del registro delle imprese" sono inserite le seguenti: "o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata".

 

7. All'articolo 85 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'indicazione degli atti soggetti a tassa, il numero 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Bollatura e numerazione di libri e registri (articolo 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine";

b) nella nota 1, le parole: "agli indicati articoli" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2215"; e le parole "e vidimare" sono soppresse.

 

8. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, le parole: "e non vidimate per almeno due anni consecutivi" sono soppresse;

b) nel terzo periodo, le parole da: "ovvero la vidimazione" fino alla fine del comma sono soppresse.

 

9. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2220 del codice civile, introdotto dal comma 4 del presente articolo, si applicano a tutte le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalita' per la conservazione su supporti di immagini delle scritture e dei documenti di cui al presente comma.

 

Art. 7-ter

Disposizioni in materia di sanzioni (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489 e abrogato dall'art. 24, 1. D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

 

Le violazioni degli obblighi soppressi ai sensi degli articoli 6 e 7-bis commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non producono effetti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni, comprese quelle penali, in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 . Qualora le violazioni abbiano dato luogo ad accertamenti non divenuti definitivi, la disposizione del periodo precedente si applica a condizione che il contribuente effettui, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, il versamento di un decimo del minimo dovuto, maggiori imposte comprese, con un massimo di lire 10 milioni per ciascun periodo d'imposta cui le violazioni stesse si riferiscono. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso di somme pagate a titolo di sanzioni o di interessi.

 

Art. 8

Soppressione di tasse e diritti

 

1. È soppresso l'obbligo del pagamento:

a) della tassa di concessione governativa sull'autorizzazione alla detenzione di macchine frigorifere o di qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione di freddo;

b) dei diritti di verificazione periodica dei pesi e delle misure;

c) dei diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni;

d) dei diritti di verificazione prima, nei casi di rilegalizzazione di strumenti per pesare e misurare.

 

2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono abrogati l'articolo 47 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , gli articoli 15 e 20 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 , la annessa tariffa, allegato B, e successive modificazioni, e le tabelle annesse al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796 , e alla legge 17 luglio 1954, n. 600 , e successive modificazioni.

 

Art. 9

Abrogazione

 

1. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle del presente decreto.

 

Art. 10

Interpretazione autentica in materia di contributi agricoli unificati

 

1. Le disposizioni di cui al comma 29 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si interpretano nel senso che la loro applicazione decorre dal 1° ottobre 1993.

 

Art. 10-bis

Copertura finanziaria (1)

 

(1) Aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489.

 

1. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni del presente decreto, valutati nella misura massima di lire 400 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

 

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 11

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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